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Immobilizzazioni immateriali

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Presentazione sul tema: "Immobilizzazioni immateriali"— Transcript della presentazione:

1 Immobilizzazioni immateriali
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2 ART. 2424 C.C. Costi di impianto e ampliamento; costi di sviluppo;
diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili; avviamento; immobilizzazioni in corso e acconti; altre. N.B. da 2016 costi di ricerca e pubblicità non capitalizzabili. 2

3 ART C.C. Sono fattori intangibili di durata economica pluriennale. Possiamo distinguere: costi capitalizzati (costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo); beni immateriali (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili); avviamento; costi sostenuti per beni immateriali in corso di produzione 3

4 BENI IMMATERIALI caratterizzati da significativi investimenti, che permettono benefici economici differenziali; rappresentati da diritti giuridicamente tutelati; trasferibili in modo autonomo. Esempi: marchi, brevetti, know-how. 4

5 COSTI CAPITALIZZATI Di utilità pluriennale, ma privi di alcuni dei requisiti di cui sopra  in particolare del valore di scambio. Hanno cioè utilità futura solo se inseriti in “quella” azienda. Esempi: spese di impianto ed ampliamento, costi di sviluppo. AVVIAMENTO  ha caratteristiche economiche del tutto peculiari 5

6 BENI IMMATERIALI Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere dell’ingegno: acquisto brevetti da terzi; capitalizzazione costi per realizzazioni brevetti o processi utilizzabili; know-how (tutelato giuridicamente); software acquisito in proprietà Software di base Software applicativo Fa parte del computer Acquisito con contratti «di sviluppo» o in proprietà N.B. Software in «licenza d’uso»  voce B.I.4 6

7 BENI IMMATERIALI Know-how:
prodotto in azienda  assimilabile a spese di R & S; Cedibile  analogo ai brevetti; acquistato da terzi  concessioni, licenze ecc. (non brevettato) Licenze: pagate dall’imprenditore per gestire l’attività (es. “franchising”). Concessioni: per l’utilizzo di cave, miniere, suolo demaniale, costiero; per l’esercizio di linee di trasporto. 7

8 COSTI PLURIENNALI Spese d’impianto: sostenute in fase “pre-aziendale” o di impianto. Comprendono: costi per consulenze preparatorie (avvocati, commercialisti, psicologi, piano di mktg …); spese costituzione società (parcella notaio, adempimenti connessi); stampa certificati azionari (nelle s.p.a.). 8

9 COSTI PLURIENNALI Spese di ampliamento:
hanno la stessa natura delle spese d’impianto ma sono sostenute in fase di ampliamento della struttura produttiva (ad es. passaggio da s.r.l. ad s.p.a.). Criterio generale di capitalizzazione: possibile correlazione con ricavi futuri; capacità di “sopportare” le quote di amm/to negli esercizi futuri. 9

10 CRITERI DI VALUTAZIONE Art. 2426 c.c.
5) Costi d’impianto, ampliamento ad utilità pluriennale: possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale; devono essere ammortizzati entro un massimo di 5 anni; I costi di sviluppo (consenso collegio sindacale) vanno ammortizzati entro la loro vita utile, se non determinabile max 5 anni; finché l’ammortamento dei costi d'impianto, ampliamento e sviluppo non è completo, si possono distribuire dividendi solo se esistono riserve disponibili ≥ dei costi non ancora ammortizzati 10

11 CRITERI DI VALUTAZIONE Art. 2426 c.c.
6) L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del collegio sindacale: se acquisito a titolo oneroso; nei limiti del costo sostenuto;  deve essere ammortizzato entro il periodo di vita utile (se non determinabile in max 10 anni);  è possibile un ammortamento sistematico in un periodo > 10 anni purché non superi la durata di utilizzazione dell’attivo e sia data adeguata motivazione in nota integrativa. 11

12 CRITERI DI VALUTAZIONE Art. 2426 c.c.
Per le altre immobilizzazioni immateriali valgono i criteri generali: iscrizione al costo; ammortamento sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzo (brevetti legge; altre legge o contratto). In generale, tutti i costi pluriennali vanno capitalizzati se: hanno utilità futura; sono recuperabili tramite i ricavi dei futuri esercizi. 12

13 STUDI E RICERCHE A seguito del D. Lgs. 139/2015 i costi di ricerca non sono capitalizzabili e sono considerati costi di periodo (a C/E). Secondo i principi contabili nazionali i costi di sviluppo attinenti a singoli progetti possono essere capitalizzati se: il processo/prodotto è definito, identificabile e misurabile, tecnicamente fattibile; l’importo capitalizzato è recuperabile tramite i ricavi futuri derivanti dal progetto; l’ammortamento è sistematico, preferibilmente a quote costanti (da rivedere ogni anno per conferma della congruità). 13

14 SPESE DI PUBBLICITA’ Non sono più capitalizzabili e vanno iscritti a Conto Economico. 14

15 Criteri di valutazione. Movimenti delle immobilizzazioni…
NOTA INTEGRATIVA Criteri di valutazione. Movimenti delle immobilizzazioni… - Composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di sviluppo”; Ragioni dell’iscrizione nell’attivo; Criteri di ammortamento. 3bis) Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali … 15

16 NORMATIVA FISCALE Art. 103 TUIR
Amm.to costo diritti di utilizzazione opere dell’ingegno, brevetti, know-how ecc.: è deducibile in misura non superiore ad 1/2 del costo (amm.to in almeno 2 anni).  Amm.to costo concessioni e altri diritti: è deducibile secondo legge o contratto.  Amm.to marchi e avviamento  almeno 18 anni.  Se piano civilistico ≠ da quello fiscale imputare amm/to civilistico, ed effettuare le opportune riprese fiscali in dichiarazione dei redditi. N.B. AL MOMENTO, LA NORMATIVA FISCALE NON E' STATA ADEGUATA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE 16

17 Art. 108 TUIR Studi e ricerche: sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti entro max 5 anni. Spese di pubblicità e propaganda: vanno a costo d’esercizio oppure sono deducibili in quote costanti in 5 anni. Altri costi pluriennali deducibili secondo quota civilistica (per nuove imprese a partire dall’anno dei primi ricavi). N.B. AL MOMENTO, LA NORMATIVA FISCALE NON E' STATA ADEGUATA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE 17


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