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Udienza preliminare e “riti” alternativi
Indagini preliminari udienza preliminare GUP- Portiere del dibattimento
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Accusa e difesa si confrontano davanti ad un giudice terzo ed imparziale sulla fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio . Riforme è stata attribuita al GUP una funzione di controllo piena e completa il GUP è titolare di autonomi poteri di integrazione investigativa (art. 421 bis cpp) e probatoria (art. 422 cpp) (legge 479/99). . Simmetria complessiva dei sistemi di controllo sull’azione /inazione del PM: sentenza di non luogo a procedere nei casi in cui è consentita la archiviazione;
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. Tesi prevalente: la natura dell’udienza non è cambiata perché si conclude con la pronuncia di un giudicato debole (la sentenza di n.d.p. è revocabile) pronuncia che peraltro è esclusa tutte le volte in cui dal proscioglimento conseguirebbe l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
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Oggetto del giudizio: è rimasto il corretto esercizio dell’azione e dunque immutata è rimasta la natura dell’intervento del GUP che è processuale e non di merito D’altra parte, deve evidenziarsi come le innovazioni dell’udienza sopra indicate hanno determinato una modifica fondamentale in quanto, la decisione del GUP ha perso il carattere della sommarietà ed è divenuta vero e proprio giudizio prognostico sulla possibilità di successo dell’accusa in fase dibattimentale sia pure “allo stato degli atti”
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Funzione dell’udienza preliminare: non è quella di accertare la colpevolezza/innocenza dell’imputato accertamento proprio della fase dibattimentale nella pienezza e pubblicità del contraddittorio ma quella di evitare il passaggio alla fase di giudizio ove l’accusa appaia non Idoneità degli elementi in atti a sostenere l’accusa in giudizio Cassazione: il proscioglimento deve essere escluso tutte le volte in cui ci si trovi di fronte a fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni suscettibili di sviluppi e dunque processualmente aperte. Sostenibile. Sostenibilità
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Dunque a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti a sostenere l’accusa in giudizio per l’esistenza di prove di innocenza o per manifesta inconsistenza di prove di colpevolezza, la sentenza di n.d.p. non è consentita quando l’insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento (Cass /2012)
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E lo stesso controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere da conto di tale funzione in quanto ha ad oggetto “la riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal Gup al fine di escludere la sostenibilità dell’accusa in giudizio in relazione al compito affidato al giudice di procedere ad una valutazione sommaria delle fonti di prova offerte dal PM e non la valutazione della consistenza probatoria di tali elementi (Cass /13)
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Decisione del GUP interviene:
sulle fonti di prova raccolte dal PM ed indicate nella richiesta di rinvio a giudizio del PM ed allegate al fascicolo; a seguito di possibile fase istruttoria in cui sono acquisiti gli esiti delle indagini difensive sulla base di atti e documenti prodotti dalle parti sulla base di attività di indagine successive alla richiesta di rinvio a giudizio a seguito interrogatorio dell’imputato
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Esito dell’udienza : richiesta di rito alternativo In mancanza sentenza di proscioglimento decreto che dispone il giudizio
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Rito alternativo, segnatamente giudizio abbreviato: la sua instaurazione è rimessa alla sola volontà dell’imputato Ruolo del giudice: poteri di valutazione sull’ammissibilità limitatamente all’ipotesi di richiesta di integrazione probatoria dello stesso imputato Poteri di assunzione anche d’ufficio di elementi necessari a decidere quando la decisione, allo stato degli atti, non è possibile.
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art. 391 octies cpp il difensore ha diritto di presentare direttamente al giudice in udienza preliminare gli elementi di prova raccolti a favore del proprio assistito con la conseguenza che la decisione può essere adotta tata anche sulla base dei risultati delle investigazioni difensive rito abbreviato condizionato in cui il difensore si espone alla prova contraria del Pm ed al diniego del giudice.
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Inizio della discussione limite temporale per l’ammissione della documentazione relativa alle indagini espletate dal PM e dalle altre parti dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
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Molti magistrati inquirenti hanno messo in rilievo come questa previsione, connessa alla scelta del rito abbreviato, pone in essere una sequenza: indagini difensive e deposito del fascicolo scelta del rito semplice obbligo del giudice di disporre il mutamento del rito decisione cui non corrisponde una previsione di legge di interlocuzione del PM
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Oh… mi serve un rinvio! … a posto!!!
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La magistratura giudicante a fronte di questo grido di dolore ha ripetutamente rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Corte che nei relativi giudizi ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.
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ordinanza corte cost. 245 del 2005; il difensore nel corso dell’udienza prel. aveva depositato il fascicolo difensivo contenente il verbale di assunzione di dichiarazioni rese da un teste ex art. 391 ter cpp e, munito di procura speciale, aveva contestualmente chiesto il giudizio abbreviato. Il PM, privato della possibilità di contro esaminare il teste, aveva chiesto sollevarsi questione per violazione dell’art. 111 Cost secondo cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti in posizione di parità non essendo previsto il diritto alla controprova del PM
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Il giudice remittente, tra i motivi di rimessione, aveva prospettato la inidoneità della disciplina prevista - invece - dall’art. 441 comma 5 cpp in quanto: in sede di abbreviato il potere del giudice è volto a colmare una lacuna istruttoria nel caso in esame sarebbe esercitato con il diverso obiettivo di riequilibrare i poteri delle parti nella formazione della prova.
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Corte Cost. Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 438 comma 5 cpp nella parte in cui non prevede il diritto del PM di chiedere l’ammissione di prova contraria e indica all’interprete una lettura adeguatrice; il remittente ha omesso di considerare che i poteri di cui all’art. 441 comma 5 cpp sono configurati quale strumento di tutela dei valori costituzionali che devono presiedere l’esercizio della funzione giurisdizionale sicchè proprio a tali poteri il giudice dovrebbe far ricorso per assicurare il rispetto di quei valori.
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Inoltre la Corte ribadisce un principio già affermato nel secondo cui a ciascuna delle parti va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prova “ a sorpresa” in modo da contemperare le esigenze di celerità con quelle di effettività del contraddittorio anche attraverso differimenti delle udienze congrui. E’ evidente che il Pm non è rimesso in termini ma avrà solo la possibilità di smentire la prova diretta fornita dall’imputato
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La Corte è tornata nuovamente ad occuparsi della questione.
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Corte Cost. 184 del 2009 Dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 442 comma 1 bis cpp laddove prevede l’utilizzabilità nel giudizio abbreviato ai fini della decisione degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti. Il difensore aveva depositato il fascicolo delle invest. difensive contenente verbali di s.i.t assunte ex art. 391 bis cpp formulando contestuale richiesta di abbreviato. Il Pm verbalizzava il proprio dissenso all’utilizzo di atti assunti unilateralmente
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La Corte afferma che nel giudizio abbreviato gli atti di investigazione difensiva acquistano rilevanza in virtù della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all’intera indagine preliminare al pari di quelli del PM e quindi con rinuncia generalizzata al contraddittorio per la formazione della prova. Quindi: l’utilizzabilità degli atti difensivi deriva dal consenso – rinuncia del solo imputato implicito nella richiesta di giudizio abbreviato
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La affermata utilizzabilità non può ritenersi lesiva del principio di parità delle parti che non implica identità di poteri processuali tanto che per conseguire un minore squilibrio tra le posizioni della parte pubblica e dell’indagato/imputato è stata introdotta con la legge 397 del 2000 la disciplina delle indagini difensive.
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Negli stessi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione secondo cui il diritto del P.M. al contraddittorio può essere assicurato disponendo un congruo differimento dell'udienza, onde consentire lo svolgimento delle contro-investigazioni suppletive eventualmente necessarie, ovvero attivando - anche su sollecitazione dello stesso P.M. - i poteri officiosi di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., per le necessarie integrazioni probatorie Cass del 31/03/2008
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Decisione del GUP può intervenire solo quando le indagini sono complete perché l’incompletezza delle indagini impone di restituire gli atti al PM affinchè svolga le attività omesse ( art. 421 bis cpp) Completezza delle indagini -->consente all’imputato di difendersi e di optare per un rito alternativo Impossibilità di decidere allo stato degli atti: al GUP è preclusa la valutazione prognostica tipica dell’udienza prel.
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integrazione investigativa del GUP: art. 421 bis cpp
I difensori delle parti e dunque non solo dell’indagato ma anche della p.o., della p.c. del responsabile civile hanno la facoltà di svolgere investigazioni per cercare elementi di prova a favore del proprio assistito – infatti il difensore cui fa riferimento l’art. 327 bis cpp cui rinvia l’art. 391 novies cpp non è solo quello dell’indagato
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Effetti dell’ordinanza di cui all’art
Effetti dell’ordinanza di cui all’art. 421 bis cpp: determina una parentesi ed una sospensione della discussione in attesa dello svolgimento da parte del Pm delle indagini indicate dal giudice. l’ordinanza in questione è adottata prima della chiusura della discussione ovvero quando il giudice non provvede ai sensi del 4 comma e dunque quando non dichiara chiusa la discussione.
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Es. istanze investigative presentate dalla difesa a seguito della notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis cpp rimaste non riscontrate dal PM posto tale adempimento non è configurato dalla legge processuale come un obbligo e la sua omissione non è cmq sanzionata (persona sentita ex 350 cpp che in realtà andava sentita con le garanzie)
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Successiva udienza di rinvio; il giudice inviterà le parti a proseguire la discussione mai dichiarata chiusa ma solo sospesa. Possibili sviluppi: Il Pm non ha svolto l’attività indicata per es. perché era stato indicato un termine troppo breve: il Gup può concedere un rinvio Il Pm non ha svolto le attività perché non ha condiviso le stesse: la difesa potrà sollecitare il GUP all’esercizio dei poteri di cui all’art. 422 cpp che il GUP potrà anche esercitare d’ufficio – trattasi di un potere che può essere attivato solo per l’assunzione di prove di cui sia evidente la decisività ai fini del proscioglimento dell’imputato cd funzione Tutoria dell’imputato attribuita al giudice ovvero di garanzia della presunzione di innocenza;
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A fronte della completezza delle indagini
integrazione probatoria ex art. 422 cpp sempre che si tratti di prova decisiva a discapito ( quindi di fatto nel caso di prova d’alibi)
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Brevi questioni in tema di abbreviato condizionato.
1) L’integrazione richiesta deve avere effettiva natura probatoria; ad es. la Cass. ha escluso l’ammissibilità dell’abbreviato condizionato alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche perché essa non costituisce “prova “ o “fonte di prova” ma mera operazione di rappresentazione in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante registrazione fonica ed alle quali l’imputato ha accesso potendo procedere all’ascolto del nastri ( /2013).
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Brevi questioni in tema di abbreviato condizionato.
2) La richiesta di integrazione probatoria non comporta l’acquisizione del diritto all’acquisizione della prova medesima tanto da comportare diritto di recedere qualora tale acquisizione per causa sopravvenute sia divenuta impossibile ad. Es. il teste indicato muore dopo l’ammissione dle rito abbreviato condizionato alla sua escussione ma prima della sua audizione Unica ipotesi di recesso legale: art bis cpp nel caso in cui all’integrazione probatoria (disposta su richiesta di parte o d’ufficio consegua una contestazione suppletiva)
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Brevi questioni in tema di abbreviato condizionato.
3) La richiesta di integrazione probatoria deve avere un effetto aggiuntivo e non sostitutivo del materiale probatorio già acquisito ed utilizzabile. Ad es. deve rigettarsi la richiesta di sentire un teste già assunto a s.i.t. dalla pg quando tale richiesta quando essa tenda all’approfondimento critico delle sue risultanze. Di contro: deve ammettersi la richiesta mirata a far sentire nuovamente la fonte su dichiarazioni già rese ma che non potevano tenere conto degli sviluppi istruttori acquisiti solo successivamente
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Brevi questioni in tema di abbreviato condizionato.
4) Prova inedita: potrebbe risultare non necessaria ad es.: l’imputato chiede di sentire un teste che non è stato sentito nel corso delle indagini ma su circostanze che trovano in atti un robusto e incontrovertibile sostegno. La prova è nuova ma il giudice rigetterà la richiesta contestandone la necessità.
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…… ci vediamo in udienza !!!!!!
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