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MONITORAGGIO DEI DIPENDENTI

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Presentazione sul tema: "MONITORAGGIO DEI DIPENDENTI"— Transcript della presentazione:

1 MONITORAGGIO DEI DIPENDENTI
IMPIANTI AUDIOVISIVI E STRUMENTI DI CONTROLLO A DISTANZA

2 Decreto Legislativo n.151 del 14/09/2014
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183 (Jobs act). Questo testo affronta l’aggiornamento di un insieme di regole e procedure alla luce delle innovazioni tecnologiche intervenute nei modelli e nei contesti aziendali lavorativi e produttivi. In particolare l’articolo 23.

3 Art. 23. Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n
Art. 23. Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente: (STATUTO DEI LAVORATORI) «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente: «Art. 171 (Altre fattispecie) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».

4 Art. 4 della legge 20 maggio 1970 - Impianti audiovisivi – A CONFRONTO
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

5 Il comma 1 dell’art.23 Non ci sono grosse novità per quanto riguarda l’installazione di “impianti audiovisivi“, ovvero le telecamere, e di “altri impianti per il controllo a distanza“ per i quali servono ancora l’accordo sindacale o l’autorizzazione da parte del ministero del Lavoro.

6 Il comma 2 dell’art. 23 «La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». La norma riguarda sia i dispositivi forniti dal datore del lavoro, sia quelli di proprietà del lavoratore che l’impresa gli chiede di portare in azienda, nei limiti in cui sono usati per lavorare. E se il lavoratore sarà sorpreso a usare questi strumenti per fini non lavorativi, potrà essere sottoposto a sanzioni.

7 E la privacy? L’azienda potrebbe venire a conoscenza di dati sensibili del lavoratore ma non potrà utilizzare il contenuto della comunicazione personale a fini disciplinari. Il datore di lavoro potrà quindi, per esempio, accedere alle conversazioni via mail, ma non potrà appellarsi a quello che legge per sanzionare il dipendente. A difesa dei dipendenti c’è il Codice della privacy, che il datore di lavoro è tenuto a seguire, secondo espressa indicazione del decreto. Quindi il datore di lavoro dovrà fornire un’informativa al personale per metterlo al corrente dei controlli.

8 Diritti e doveri dei lavoratori
Art. 8 legge 300/1970 Divieto di indagini sulle opinioni È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. Art. 220 del CCNL Commercio Terziario Obbligo del prestatore di lavoro Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa.

9 Necessità di una Policy aziendale preventiva
Sarebbe auspicabile e coerente informare preventivamente i lavoratori sulle modalità di utilizzo lecito degli strumenti lavorativi e personali ad uso lavorativo e sulle modalità di controllo a cui sono sottoposti, predisponendo inoltre misure atte ad impedire l’utilizzo illecito, almeno per quanto riguarda gli strumenti di proprietà dell’azienda. E’ evidente la necessità aziendale di tutelare il proprio patrimonio materiale e di informazioni attraverso un controllo sui dipendenti, che tuttavia devono essere posti nelle condizioni di conoscere le modalità idonee di utilizzo degli strumenti e le sanzioni a cui potrebbero essere sottoposti in caso contrario.

10 Il caso particolare dei badge aziendali
«La disposizione di cui al comma 1 non si applica […] agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». Bisogna fare una distinzione tra gli strumenti che registrano ingresso e uscita dal lavoro e quelli che segnalano i movimenti all’interno dell’azienda. Liberalizzare il controllo sui badge per l’ingresso e l’uscita è legittimo, perché permette di tenere traccia degli orari di lavoro, ma esistono anche impianti attraverso i quali si possono monitorare gli spostamenti del lavoratore all’interno del perimetro aziendale. Questo controllo più invasivo violerebbe il diritto alla riservatezza e alla libertà del lavoratore che discende da principi costituzionali.

11 Diritti e doveri dei lavoratori
Art. 223 del CCNL Commercio Terziario Rispetto orario di lavoro I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art (Provvedimenti disciplinari) Art.2 della Costituzione Italiana Diritti inviolabili dell’uomo La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

12 Art.13 della Costituzione Italiana – Libertà personale-
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge . In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

13 Il caso particolare degli smartphone e delle app con funzioni di geolocalizzazione
Lo smartphone per le proprie caratteristiche è destinato a "seguire" la persona che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. Il trattamento dei dati di localizzazione può presentare, quindi, rischi specifici per la libertà (es. di circolazione e di comunicazione), i diritti e la dignità del dipendente.

14 Il Garante della Privacy accoglie la richiesta di Ericsson e Wind 3/04/2015
Ericsson e Wind potranno utilizzare i dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, purché adottino adeguate cautele a protezione della loro vita privata. Le due società, che si sono impegnate a raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali, intendono utilizzare questa tipologia di dati per ottimizzare l'impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici.

15 Le disposizioni del Garante
Le società dovranno adottare specifiche misure volte a  garantire che le informazioni visibili o utilizzabili dalla app siano solo quelle di geolocalizzazione, impedendo l'accesso ad altri dati, quali ad esempio, sms, posta elettronica, traffico telefonico. Dovranno configurare il sistema in modo tale che sullo schermo dello smartphone compaia sempre, ben visibile, un'icona che indichi ai dipendenti che la funzione di localizzazione è attiva. I dipendenti dovranno essere ben informati sulle caratteristiche dell'applicazione (ad es., sui tempi e le modalità di attivazione) e sui trattamenti di dati effettuati dalle società. Nessun utilizzo dei dati potrà avvenire per finalità diverse da quelle dichiarate, come ad esempio per scopi disciplinari. Come stabilito dal Codice privacy, prima di attivare il sistema le società dovranno notificare all'Autorità il trattamento di dati sulla localizzazione.

16 Rispetto dei principi del Codice sul trattamento dei dati personali
Nel dare l'ok il Garante ha ritenuto che il sistema sottoposto alla sua attenzione rispetti nel complesso i principi stabiliti dal Codice privacy. Il sistema infatti è conforme al principio di liceità perché consente di ottimizzare la gestione degli interventi tecnici, incrementando la velocità di risposta alle richieste dei clienti, soprattutto in caso di emergenze o calamità naturali. La localizzazione geografica, inoltre, rafforza le condizioni di sicurezza dei dipendenti permettendo l'invio mirato di soccorsi in caso di difficoltà. Il sistema risulta poi conforme anche ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. La rilevazione dei dati di geolocalizzazione prospettata dalle società, infatti, non sarebbe continuativa, ma avverrebbe a intervalli stabiliti. E' previsto che l'ultima rilevazione cancelli quella precedente, insomma non è possibile creare una «mappa» degli spostamenti.


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