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La disciplina dell’usura bancaria
Avv. Fabio Fiorucci
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Fonti normative usura Art. 644* c.p. [TEG] + Art. 1815*, 2° co., c.c.
l. 108/1996 Disposizioni in materia di usura l. 24/2001* Interpretazione autentica l. 108/1996 Bankit: Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull’usura (2009) [in consultazione pubblica Aggiornamento 2015] + FAQ Decreti MEF trimestrali: tassi soglia applicabili
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*Disciplina dell’usura
La legge sull’usura (l. 108/1996) ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono sempre considerati usurari (come la maggioranza delle legislazioni straniere) “il limite previsto dal comma 3 dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del comma 1 relativamente alle categorie di operazioni in cui il credito è compreso, …”
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*Disciplina dell’usura
“La usurarietà o meno di un TEG, da effettuarsi mediante il procedimento di comparazione con il tasso soglia di cui al D.M. relativo al periodo interessato, è strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva, costituito appunto da quanto pubblicato con D.M. sulla Gazzetta Ufficiale; in altre parole la norma integratrice della fattispecie penale di cui all’art. 644 c.p., con riflessi anche civilistici, è costituita dall’art. 2 della L. 108/96 e quest’ultima fa esclusivo riferimento al dato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per il periodo di riferimento a cura del Ministero” (App. Torino 20/12/2013; cfr. anche Trib. Pordenone ; Trib. Ferrara ; Trib. Taranto ; Trib. Padova 14/3/14; Trib. Torino )
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*Disciplina dell’usura
Ai fini della usurarietà dei tassi rileva il momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (l. 24/2001) Per la determinazione del tasso usurario concorrono le commissioni (anche CMS: da ultimo Trib. Torino ; Trib. Taranto ; Trib. Ascoli Piceno ), remunerazioni e spese collegate alla erogazione del credito “Ai fini della determinazione della fattispecie usura, sono rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito” (Trib. Pordenone ; App. Cagliari ; Trib. Padova ; Trib. Arezzo )
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* Trattamento oneri e spese nel calcolo TEG
Il calcolo del TEG (Bankit) è comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (RATIO), collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, escluse quelle per imposte e tasse - spese istruttoria, incasso rata, invio comunicazioni - spese chiusura pratica/liquidazione interessi - spese di perizia - il costo dell’attività di mediazione sostenuto dal cliente - le spese per assicurazioni/garanzie (rimborso del credito/obbligatorie/contestuali) inerenti il finanziamento (ad es. polizze vita, invalidità, disoccupazione; deposito titoli amministrato, commissioni polizze fideiussorie) [polizza incendi sempre nel TEG anche in assenza di vincolo ex art c.c. (Surrogazione dell'indennità alla cosa)] - gli oneri per la messa a disposizione dei fondi/sconfinamenti sui c/c affidati rispetto al fido accordato (e la CMS) [aggiornamento 2015: CIV su base annua, no trimestrale , perché di regola onere non occasionale]
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*Regola calcolo TEG Solo quando il richiedente il credito è libero di scegliere se usufruire o no di un servizio, il relativo costo non andrà imputato nella determinazione del tasso effettivo TEG: “deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come somma richiesta per la restituzione dell’importo erogato o comunque quale costo del denaro” (Trib. Padova ); “vanno ricompresi tutti i costi del finanziamento applicati dalla banca, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore” (Trib. Palermo )
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*Trattamento oneri e spese nel calcolo TEG (Bankit)
Sono invece esclusi dal calcolo TEG: - le imposte e tasse (costi di bollatura delle cambiali) - le spese notarili - le penali di anticipata estinzione del finanziamento (eventuali: rilevano se applicati…) [ma v. Trib. Pescara ; Trib. Bari , e ; Trib. Avellino ] gli interessi di mora
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NO rilevazione interessi di mora
Esclusi perché eventuali (rilevano se applicati…) e non connessi erogazione del credito (dovuti solo se inadempimento debitore) Loro esclusione evita innalzamento tasso soglia in danno cliente Interessi mora comunque assoggettati legge antiusura (Bankit) Tasso-soglia interessi moratori per Bankit: TEG medi pubblicati aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo ?!
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*Art. 644 c.p. (estratto) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro a euro La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria [accollo? Difficoltà sopravvenute alla sottoscrizione finanziamento?] [Cass , n ] Casistica usura in concreto: eccesso di garanzia del credito (Pret. Roma ); smodata clausola penale per inadempimento (Cass. 4251/1992); meccanismo contrattuale per cui i tassi sfiorano sempre soglie usurarie, senza sforare (Trib. Frosinone , GIP, )
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*Art. 644 c.p. (estratto) Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito [anche CMS e polizze assicurative rimborso mutuo: App. Milano ] Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
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Usura (art cc) Art. 1815, 2° co., cc (interessi mutuo): “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” Previsione (‘nullità’) applicabile a tutti i contratti di finanziamento? Si (Cass. pen /2007) Esperibile azione di ripetizione (art cc) degli interessi indebitamente addebitati
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Usura (art cc) il finanziamento usurario da oneroso a gratuito (prima invece gli interessi comunque andavano restituiti nella misura legale) Contenuto afflittivo norma + conservazione contratto a beneficio soggetto bisognoso di tutela
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Usura originaria Usura originaria costituisce vizio genetico del contratto (non configurabile ex post [usura sopravvenuta]), da valutare esclusivamente al momento (“convenuti interessi”) dell’insorgenza del vincolo contrattuale “La clausola contrattuale è illecita e viola l’art. 644 c.p. se il tasso pattuito per quell’onere supera la soglia di legge nel momento della sua pattuizione, ma non può diventarlo per sopravvenienze (la diminuzione del tasso soglia), per il fatto colpevole del debitore [inadempimento: interessi moratori] o per l’esercizio da parte sua del diritto potestativo di estinzione anticipata del finanziamento” (Trib. Treviso ).
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La legge 108 del 1996, nel disciplinare la normativa antiusura, non ha però dettato un regime transitorio diretto a regolare la sorte dei contratti di credito in corso, ossia sorti antecedentemente [usura: vantaggio usurario, stato di bisogno, approfittamento] all’entrata in vigore della legge stessa e destinati a produrre effetti successivamente.
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Le pronunce della Cassazione del 2000 (nn
*Le pronunce della Cassazione del 2000 (nn.1126, 5286 e 14899) prospettano una forma di ‘usurarietà sopravvenuta‘, estendendo l'applicabilità della normativa sull’usura anche ai contratti pendenti, ma non ancora estinti. Intervento del legislatore (l. 24/2001 di interpretazione autentica): “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1, 1° comma)
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Usura sopravvenuta Problema operativo: sopravvenuto carattere usurario dei finanziamenti stipulati ante l. 108/1996 ma soprattutto anche stipulati dopo legge antiusura. Cass , n. 602; Cass , n. 603; Cass. 350/2013): se gli interessi originariamente pattuiti diventano usurari dopo la stipula del contratto, gli interessi sono corrisposti nel limite del tasso soglia vigente (artt e 1339 cc) (v. anche ABF Roma nn. 620/2012; 1137/2013; 4036/2013; 174/2013) N.B. No nullità ex art. 1815, 2° co., c.c.
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Si Usura sopravvenuta Conseguenza: applicazione tasso-soglia vigente
applicazione tasso soglia vigente sollecita opzione ‘opportunistica’, comunque remunerativa, per la banca Proposta soluzione/sostituzione equitativa (art cc) tasso usurario tra tasso legale (App. Milano ) e TEGM (secondo altri tra valore medio del tasso fisiologico e margine superiore della soglia d’usura). [usura sopravvenuta ‘dinamica’, ossia derivante da fattori dipendenti dal contenuto contratto…]
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Ius variandi: usura originaria
Nel caso invece in cui la banca eserciti il diritto dello ius variandi (da documentare: atto recettizio) la variazione del tasso di interesse e delle condizioni non può che essere conforme al quadro legale del momento (interesse ‘convenuto’ ex art. 1815, 2° co., c.c.: usura originaria) (Trib. Padova ) Il nuovo tasso non diventa usurario (usura sopravvenuta), ma è usurario
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*RICAPITOLANDO Se il tasso soglia risulta superato al momento della stipula (interessi corrispettivi): per i contratti stipulati dopo legge antiusura (l. 108/1996) non è dovuto alcun interesse; Se il superamento del tasso soglia si è avuto in costanza di rapporto (usura sopravvenuta) occorre operare la riduzione del tasso degli interessi a quello corrispondente al tasso soglia di volta in volta rilevato [per i contratti stipulati prima della legge antiusura (l. 108/1996) il tasso al quale devono essere ridotti (per il periodo successivo all’entrata in vigore della normativa antiusura) è il tasso soglia vigente]
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(Circolari e Istruzioni Bankit)
Cass. pen /2011: “Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito “ (v. anche Cass /2010)
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(Circolari e Istruzioni Bankit)
“Il ragionevole dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, all’astensione dall’azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità o meno dell’azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d’inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell’illiceità (cfr. Cass. 6175/1995)” (Cassazione 46669/11; conf. Trib. Milano ).
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(Circolari e Istruzioni Bankit)
“E’ evidente pertanto che le suddette Istruzioni della Banca d’Italia non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbano essere osservate dagli operatori finanziari allorquando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto, e ciò sia perché non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perché disposizioni certo non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all’art. 644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato. Il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell’art. 644 c.p. che prevede che ‘per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito’ e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza; non hanno alcuna efficacia a tale fine le istruzioni impartite dalla Banca d’Italia per rilevare il TEGM, sia perché non rivolte, come si è detto, a stabilire il tasso globale effettivo di una certa singola operazione, sia perché non aventi comunque, neppure in astratto, portata derogatoria né integratrice della norma di cui sopra, nella parte in cui indica come calcolare il tasso effettivo globale” (Corte d’Appello Torino, 20/12/2013; conf. Corte d’Appello Cagliari 26/3/14; Tribunale di Roma 23/1/14; Corte d’Appello Milano 22/8/13; Tribunale Brindisi 9/8/12; Tribunale Pordenone 7/3/12; Tribunale Alba 18/12/10).
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(Circolari e Istruzioni Bankit)
Dopo la menzionata Cass / “la materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644, comma 4, c.p.) che disciplina la determinazione del tasso soglia” -, non sembra si possa escludere, anche sotto il profilo soggettivo, il reato d’usura, in quei comportamenti degli operatori bancari riferiti esclusivamente alle indicazioni e ‘Istruzioni’ della Banca d’Italia.
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(Circolari e Istruzioni Bankit)
Trib. Milano : “L’Istruzioni della Banca d’Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate [dalla normativa regolamentare]” “Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni. Conseguentemente non può non tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti” (conf. Trib. Milano e ; Trib. Ferrara ; Trib. Torino ; Trib. Avezzano ; Trib. Rovigo : diversamente il giudice potrebbe liberamente valutare quali voci di costo inserire nel calcolo del TEG; Trib. Treviso : necessaria omogeneità predefinite singole voci di costo calcolo TEG e TEGM per evitare l’arbitrio del giudice/precetto legalità e tassatività norma penale)
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(Circolari e Istruzioni Bankit)
Trib. Ferrara: : Non può pretendersi che la banca operi in modi difformi dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza. Trib. Torino : La ritenuta illegittimità delle dette direttive – che peraltro si riscontra in alcune pronunce della Corte di Cassazione – porrebbe la Banca in una condizione obiettivamente inesigibile: ieri costretta a disattendere quanto stabilito - a torto o a ragione ma, certo, in modo non manifestamente illegittimo – dall’Organo di Vigilanza, per non essere oggi, a seguito di una sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, tacciata di applicazioni sostanzialmente usurarie.
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*Interessi di mora e usura: NO assoggettamento
TEGM Istruzioni Bankit non contempla interessi di mora (c.d. Principio di omogeneità di confronto, così Collegio coordinamento ABF) art. 1815, 2° co., c.c., interessi "convenuti" e art. 644, 1° co., c.p., interessi "in corrispettivo…” (Trib. Verona ) diversa funzione degli interessi moratori, aventi natura risarcitoria/sanzionatoria… (e alternativi a interessi corrispettivi: remunerativi) Interessi moratori eventuali e non remunerano credito
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*Interessi di mora e usura: NO assoggettamento
TAEG ‘comunitario’ (cfr. Direttiva 2008/48/CE e Direttiva 2014/17/UE) non contempla interessi moratori ai fini verifica usura (credito ai consumatori) Art. 2-bis, secondo comma, l. 2/2009 (conversione d.l. 185/2008): sono rilevanti ai fini dell’usura “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente”. “Gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell’erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell’inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile” (Trib. Treviso ). [cfr. in arg. Trib. Roma ; Trib. Rimini ; Trib. Vibo Valentia ; Trib. Treviso ; Cass. Pen. 5689/2012]
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Interessi di mora e usura: SI assoggettamento
L , n. 24: “interessi … promessi o convenuti, a qualunque titolo” (v. anche Relazione governativa al d.l. 394/2000) Art. 644 cp: “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” Rischi di utilizzazione ‘strumentale’ interessi di mora Nel TEG anche costi che non remunerano credito: assicurazioni e garanzie poste a tutela del credito (Bankit) o eventuali: CMS per utilizzo disponibilità ultrafido
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Interessi di mora Anche interessi di mora (+ gli altri oneri posti a carico del debitore) assoggettati a legge usura (v. Cass. nn e del 2000, Cass. 5324/ Corte Cost. 29/2002: “plausibile l’assunto” interessi di mora assoggettati tasso-soglia; da ultimo Cass. 350/2013 e 602 e 603/ BANKIT: - “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” - “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge”; Il TEGM rilevato da Bankit non comprende interessi di mora, comunque rilevati a fini conoscitivi da Bankit (+ 2,1 punti): indicazione tuttora riportata (per tutte le ctg. ?!) Quale tasso-soglia si applica ai moratori?
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Tasso-soglia interessi di mora
Bankit : TEG medi pubblicati aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. Trib. Milano ; Trib. Pescara ; contra Trib. Torino ; Trib. Treviso ): rilevazione (a campione) del 2001, senza suddivisione per classi di operazioni creditizie Bankit: N.B.: tale metodologia, utile per verifiche usura Vigilanza Bankit, non vincola condotta magistratura e ABF
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Interessi di mora Cassazione (602 e 603/2013 nonché 5286/2000): i tassi di mora devono essere ricompresi nel tasso soglia pubblicato sulla G.U. (NB: il TEGM diversifica gli interessi con riferimento alla natura del credito, non dell’interesse) [o TEGM] Se interessi moratori usurari ab origine essi non sono dovuti
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*Interessi di mora L’assimilazione degli interessi di mora alla clausola penale (Cass. n. 8481/2001; Collegio coordinamento ABF 395/2014 e 1875/2014) consente, comunque, (anche al di fuori del perimetro della legge antiusura) di invocare l’art cc (riduzione della penale) e chiederne la riduzione secondo equità (Cass. 602/2013: inesigibilità interessi oltre tasso-soglia), qualora se ne provi l’eccessiva onerosità (Trib. Roma ; Trib. Napoli ; Collegio coordinamento ABF , n. 1875; Trib. Vibo Valentia ; Trib. Treviso ; sulla rilevabilità anche d’ufficio cfr. Cass., Sez. Un., 18128/2005), non escludendosi l’applicazione dell’art cc (contratto in frode alla legge) per aggiramento della legge antiusura (ad es, termini adempimento che rendono inevitabile mora)
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Interessi moratori usurari: effetti
App. Venezia : “l’art. 1815, 2° co., c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e (…) prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all’esigenza di maggior tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della soglia di cui alla l. 108/1996” Per l’effetto di quanto sopra esposto, nel caso di superamento del tasso soglia d’usura, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi. (Conf. Trib. Padova, ord., ; Trib. Udine ; Trib. Torino ; Trib. Rovereto )
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Interessi moratori usurari: effetti
Trib. Milano e Trib. Milano : ove il tasso di mora risultasse pattuito in termini da superare il tasso-soglia rilevato all’epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art.1815, 2° co., c.c., (e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia). V. anche Trib. Lecce ; Trib. Reggio Emilia ; Trib. Chieti ; Trib. Trani ; Trib. Napoli e ; Trib. Venezia ; Trib. Pescara ; Trib. Taranto : nullità parziale, ex art cc, clausola interessi moratori; Trib. Treviso [la banca tenterà sempre di far ‘passare’ un interesse moratorio usurario nella certezza di lucrare, comunque, l’interesse corrispettivo?]
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Usura (interessi di mora)
Art. 1815, 2° co., c.c. trova applicazione anche qualora, in concreto, non vi sia stata applicazione del tasso di mora usurario? Art. 1, 1° co., l. 24/2001: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
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*Usura (interessi di mora)
La clausola di salvaguardia abitualmente apposta nei contratti di finanziamento (ad es. mutuo) impedisce alla radice il superamento del tasso soglia (interessi moratori) ai fini della normativa in materia di usura (Trib. Napoli ; Trib. Napoli ; Trib. Roma ; Trib. Milano ; Trib. Roma ; Trib. Rimini ) 1. Clausola che circoscrive la limitazione del solo tasso di mora al tasso-soglia; 2. clausola che limita l’intera previsione degli oneri contrattuali al tasso-soglia (tasso mora + oneri: tasso effettivo mora…) Verificare sempre se attivata
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Usura: no sommatoria interessi
No sommatoria tasso corrispettivo + interessi moratori (Trib. Brescia 27/1/2014; Trib. Milano 28/1/2014;Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Napoli ;Trib. Napoli ; Trib. Verona : lite temeraria; Trib. Verona 30/4/2014; Trib. Milano, 22/5/2014;Trib. Torino ; Trib. Sciacca 13/8/2014;Trib. Roma ; Trib. Bari 10/9/2014;Trib. Napoli ; Trib. Roma 16/9/2014; Trib. Torino : lite temeraria ex art. 96, 3°, cpc: euro!; Trib. Udine ; Trib. Cremona ; Trib. Milano 12/11/2014;Trib. Venezia ; Trib. Treviso 9/12/2014;Trib. Cremona 9/1/2015; Trib. Padova 27/1/2015; Trib. Milano 29/1/2015; Trib. Milano ;Trib. Milano 12/2/2015; Trib. Padova 17/2/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Padova : lite temeraria; Trib. Reggio Emilia ; Trib. Roma ; Trib. Padova lite temeraria;Trib. Milano ;Trib. Verona, 23/4/2015;Trib. Bari ; Trib. Catania 14/5/2015; Trib. Roma ; Trib. Torino ; Trib. Milano ; Trib. Verona ; Trib. Lecce ; Trib. Roma ; Trib. Reggio Emilia : lite temeraria; Trib. Cassino ; Trib. Milano ; Trib. Bergamo ; Trib. Bari ; Trib. Treviso Contra Trib. Torino )
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Usura: no sommatoria interessi
Di regola l’applicazione del tasso moratorio è prevista come sostitutiva e non aggiuntiva rispetto all’interesse corrispettivo (Trib. Vibo Valentia ; v. anche ABF Napoli 5877/2013 e 21/ Collegio Coordinamento ABF , n. 1875, n. 3412/2014 e 3955/2014) Interessi corrispettivi e moratori applicabili in ipotesi distinte e alternative (Trib. Trani e ) Diversità ontologica e funzionale (fisiologia/patologia) delle due categorie di interessi (ex multis: Trib. Milano ; Trib. Verona e ; Trib. Brescia ; Trib. Trani ; Trib. Roma ) Interessi corrispettivi: remunerano capitale erogato (di regola su base annua); interessi moratori: somma non pagata e per il tempo dell’inadempimento Art. 644 cp e art cc si riferiscono a prestazioni di natura corrispettiva/remunerativa gravanti sul soggetto finanziato (Trib. Verona )
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Usura: no sommatoria interessi
- Escluse prestazioni sanzionatorie accidentali/eventuali (ad es. interessi di mora per futuro inadempimento): “il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza” (Trib. Roma ) Irrazionale ravvisare il superamento del tasso-soglia ex lege 108/1996, raffrontando il risultato dei tassi cumulati (”tasso creativo”) con il diverso (e ovviamente minore) tasso fissato nei decreti ministeriali che quel cumulo invece escludono (Trib. Verona ) Conteggiati due volte i corrispettivi + maggiorazione moratori TAEG ‘comunitario’ (cfr. Direttiva 2008/48/CE e Direttiva 2014/17/UE) non contempla interessi moratori
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Usura: sommatoria interessi
Trib. Parma : se la previsione contrattuale stabilisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio sommato a tutte le spese accessorie; se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (conf. Trib. Savona ; Trib. Siena )
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Usura: sommatoria interessi
Trib. Venezia : si verificherà, in concreto, il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un importo complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento. Trib. Treviso “Si potrebbe parlare di cumulo di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell’interesse di mora sull’intera rata, comprensiva di interessi, sommato all’interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi, questa, di difficile realizzazione.
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Usura: sommatoria interessi
No sommatoria astratta tassi di interesse corrispettivi e moratori, bensì sommatoria somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di mora, determinati sulla base dei diversi criteri di calcolo previsti dalle singole clausole contrattuali: superamento tasso-soglia se somma algebrica degli interessi effettivamente corrisposti di mora sulla rata impagata e di quelli corrispettivi dovuti nello stesso periodo sul capitale residuo concretizza risultato complessivo di interessi che, rapportato al capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso-soglia di periodo (cfr. Trib. Milano , e ).
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Arrivederci e grazie
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