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Il Bundeverfassungsgericht e la soglia di sbarramento alle elezioni europee Diritto Pubblico Comparato A.A. 2014/2015.

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1 Il Bundeverfassungsgericht e la soglia di sbarramento alle elezioni europee Diritto Pubblico Comparato A.A. 2014/2015

2 L’atto sulle elezioni del PE Atto del 1976 modificato da ultimo nel 2002 Esso richiede che l’elezione avvenga secondo un sistema proporzionale, rinviando per il resto alle leggi nazionali. Le norme elettorali del PE si diversificano dunque nei vari Stati membri. Gli Stati membri possono prevedere una soglia di sbarramento, comunque non superiore al 5%.

3 Il contenuto della sentenza Il 9 novembre 2011 la Corte costituzionale federale tedesca ha parzialmente accolto due ricorsi individuali in materia elettorale che contestavano la legittimità costituzionale: - della clausola di sbarramento del 5% - del sistema delle liste bloccate Inoltre, i ricorrenti chiedevano l’annullamento delle elezioni europee del 7 giugno 2009 limitatamente alla Germania

4 Segue: il contenuto della sentenza Secondo la Corte: - La soglia di sbarramento viola i principi dell’eguaglianza nel diritto di voto e delle pari opportunità dei partiti politici ed è perciò illegittima. - Tale illegittimità travolge l’Europawahlgesetz (Atto sull’elezione del Parlamento Europeo) del 16 giugno 1978 nel punto in cui consente agli Stati membri di prevedere una soglia di sbarramento nazionale non superiore al 5% dei voti espressi. - E’ infondato il ricorso contro il sistema delle liste bloccate. Il parziale accoglimento dei ricorsi non impone di celebrare nuove elezioni

5 I principi fatti valere dal Bundeverfassungsgericht Secondo quanto dichiarato dalla Corte rilevano i principi dell’uguaglianza del voto e delle pari opportunità dei partiti politici (art. 3 par. 1 e art. 21 par. 1 Grundgesetz). Il principio del voto uguale assicura in termini formali l’uguaglianza tra cittadini: ogni elettore deve influenzare nella stessa misura sia l’esito elettorale sia, in vigenza di un sistema di voto proporzionale, la composizione dell’organo rappresentativo da eleggere. Il principio della parità del voto elettorale tollera limitazioni solo in casi eccezionali, in particolare per proteggere la funzionalità dell’organo parlamentare che si va ad eleggere. Tuttavia, secondo quanto espresso dalla Corte, tale giustificazione non si applicherebbe al PE che può funzionare regolarmente anche in assenza della regola in questione.

6 Segue: I principi fatti valere dal Bundeverfassungsgericht La natura e le funzioni differenti del PE rispetto al Parlamento nazionale non giustificano la presenza di soglie di sbarramento analoghe a quelle previste legittimamente per il Bundestag. Per quanto riguarda quest’ultimo, infatti, il meccanismo trova giustificazione nel fatto che una maggioranza parlamentare è necessaria al fine di garantire la stabilità del Governo e il suo funzionamento effettivo; diverso è quanto accade a livello europeo, dove il PE non elegge un governo che debba basarsi per tutta la sua durata sul suo sostegno, né partecipa in maniera determinante, e secondo gli schemi classici di contrapposizione tra maggioranza e opposizione, all’attività legislativa.

7 L’opinione dissenziente La decisione è stata adottata con 5 voti favorevoli e 3 contrari ed è accompagnata da un’opinione dissenziente dei giudici Di Fabio e Mellinghoff. In tale opinione dissenziente i giudici sottolineano come l’aumento delle competenze del Parlamento europeo, insieme alla crescente importanza politica ed istituzionale dell’organo non giustificano l’illegittimità della soglia di sbarramento ma piuttosto rafforzano gli argomenti basati sulla necessità di evitare una eccessiva frammentazione partitica interna al PE in modo da preservarne la funzionalità.

8 Le conseguenze della pronuncia della Corte Sul piano delle conseguenze, la dichiarazione di illegittimità della disposizione che prevede l’applicazione della soglia di sbarramento del 5% non comporta l’invalidazione delle elezioni europee del 2009 in Germania. Secondo la Corte «nei casi in cui un vizio nel procedimento elettorale può avere avuto ripercussioni sulla distribuzione dei seggi la decisione di controllo delle elezioni soggiace al requisito della minor invasività possibile»: anziché ripetere il voto si deve cercare di correggere il vizio, la cui entità dev’essere bilanciata con l’interesse alla continuità dell’esistenza dell’organo rappresentativo.

9 Sulla retroattività Corte Cost. sentenza 1/2014 del 13/01/2014 7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984). Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).

10 2014: una nuova pronuncia del Bundeverfassungsgericht sulla clausola di sbarramento. A seguito della pronuncia della Corte del 2011, la soglia di sbarramento viene fissata al 3%. Tuttavia, con la sentenza del 26 febbraio 2014 la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato l’incostituzionalità della soglia del 3%. Pur prendendo atto dell’evoluzione che riguarda il ruolo e le funzioni del PE è rimasta ferma sul punto dell’inesistenza di elementi tali da giustificare una lesione del principio fondamentale della parità di voto.

11 Il caso italiano Con ordinanza del 5 maggio 2014 il Tribunale di Venezia ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo; in particolare è stata sollevata questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge elettorale per il Parlamento europeo (artt. 21, comma 1, n. 1 bis e 2 della legge n. 18 del 24/01/1979), «nella parte in cui, con scelta manifestamente irragionevole, introducono per le consultazioni del Parlamento europeo una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi». Nella sua ordinanza il Tribunale di Venezia richiama le recenti sentenze del Tribunale costituzionale tedesco sulla legge elettorale per l’elezione del PE, BVerfG, 2 BvC 4/10 (2011) e BVerfG, 2BvE 2/13 (2014)


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