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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof.ssa Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte.

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Presentazione sul tema: "Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof.ssa Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte."— Transcript della presentazione:

1 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof.ssa Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte quarta – Autonomia negoziale Il contratto Elementi accidentali del contratto Condizioni generali di contratto e contratti dei consumatori 373-381

2 ELEMENTI ACCIDENTALI La condizione Art. 1353 c.c. Contratto condizionale – Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto. Condizione sospensiva: l’effetto negoziale ad essa subordinato manca in un primo momento è destinato a prodursi nel caso in cui la condizione si avveri; Condizione risolutiva: l’effetto negoziale si produce immediatamente ma è destinato a venir meno nel caso in cui la condizione si avveri. Art. 1354 c.c. Condizioni illecite o impossibili – Se la condizione è illecita, il contratto è nullo (se la clausola illecita non è essenziale, il contratto è valido ed è nulla solo la clausola). Se la condizione è impossibile il contratto è nullo, se è sospensiva; si ha come non apposta, se è risolutiva. Art. 1355 c.c. Condizione meramente potestativa – Dipende dal mero arbitrio di una delle parti o dalla sua valutazione dell’opportunità del negozio: nullità se tale condizione è sospensiva. Art. 1356 c.c. Pendenza della condizione – In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi. 373

3 La condizione Art. 1357 c.c. Atti di disposizione in pendenza della condizione – Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione. Art. 1358 c.c. Comportamento delle parti nello stato di pendenza – Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte. Art. 1359 c.c. Avveramento della condizione – La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. Art. 1360 c.c. Retroattività della condizione – Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo patto contrario. Se la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite. 374

4 Termine Il termine è il momento futuro e certo dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio; nel primo caso si parla di termine iniziale, nel secondo di termine finale. Atti per i quali non è consentita l’apposizione di termine o condizione (c.d. atti legittimi): Art. 108 c.c. Inapponibilità di termini e condizioni – La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti. Art. 475 c.c. Accettazione espressa (dell’eredità) – L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità. Art. 520 c.c. Rinunzia condizionata, a termine o parziale – È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte. Art. 637 c.c. Termine – Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare. N.B.: Distinto dal termine come elemento accidentale del contratto è il termine per l’adempimento dell’obbligazione. 375

5 Onere / Modo Nozione: disposizione che può essere apposta solamente a negozi a titolo gratuito e che limita il vantaggio economico del beneficiario. Non è una controprestazione. Art. 647 c.c. Onere – Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere. Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione. L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante. Art. 648 c.c. Adempimento dell'onere – Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione. Art. 671 c.c. Legati e oneri a carico del legatario – Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata. Art. 793 c.c. Donazione modale – La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi. Art. 794 c.c. Onere illecito o impossibile – L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante. 376

6 Contrattazione standardizzata a) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (art. 1341 c.c.): Elementi fisionomici - Unilateralità della predisposizone - Uniformità del contenuto. Requisiti di efficacia -Condizioni generali non vessatorie per l’aderente: accettazione dell’aderente, ovvero, in mancanza di questa, conoscenza da parte dell’aderente o, addirittura, semplice conoscibilità. - Condizioni generali vessatorie (che comportano un sacrificio in caso di inadempimenti o controversie) per l’aderente: approvazione da parte dell’aderente specifica ed in forma scritta. 377 Criterio d’interpretazione - Interpretatio contra stipulatorem: La clausola deve essere interpretata nel senso meno gravoso per l’aderente.

7 Contrattazione standardizzata Criterio d’interpretazione Interpretatio contra stipulatorem b) CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE MODULI O FORMULARI: Elementi fisionomici Requisiti di efficacia -Unilateralità della predisposizone -Uniformità del contenuto - Dipendenza dell’efficacia delle clausole vessatorie dall’approvazione da parte dell’aderente specifica (mediante sottoscrizione apposta isolatamente dal resto del testo contrattuale) ed in forma scritta. - Dipendenza dell’efficacia delle clausole prestampate dall’inesistenza di clausole aggiunte incompatibili (altrimenti divengono efficaci queste ultime) 378

8 Contrattazione standardizzata c) CONTRATTI NORMATIVI: Fattispecie Effetti Accordo con il quale si predetermina il regolamento di futuri contratti Se gli interessati concludono i futuri contratti, diviene efficace il regolamento prestabilito, ma inesistenza di un obbligo di concludere i futuri contratti 379

9 Contrattazione standardizzata d) DISCIPLINA DEI “CONTRATTI DEL CONSUMATORE”: CODICE DEL CONSUMO Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 Fattispecie Criteri di determinazione della vessatorietà 1)Conclusione di un contratto tra un professionista (anche persona giuridica) nello svolgimento della propria attività economica ed una persona fisica al fine di acquistare beni o servizi estranei alla propria attività professionale; 2)pattuizione di attribuzioni comportanti “a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (malgrado la buona fede del professionista); 3)mancanza di una trattativa sulle attribuzioni determinanti lo squilibrio. Presunzione di vessatorietà delle clausole rientranti in un elenco formulato dal legislatore. N.B.: Il giudizio di vessatorietà non dipende dallo squilibrio tra il valore delle attribuzioni principali, né dalla clausola che fissa il corrispettivo del bene o del servizio. 380

10 Contrattazione standardizzata d) DISCIPLINA DEI “CONTRATTI DEL CONSUMATORE”: Conseguenze giuridiche Nullità delle clausole vessatorie, mentre il contratto rimane valido per il resto La nullità opera solo a vantaggio del consumatore ed è dichiarata dal giudice su richiesta del consumatore ovvero in base al rilievo d’ufficio (c.d. nullità di protezione). Interpretazione di tutte le clausole (anche non vessatorie) nel senso più favorevole al consumatore (tali da comportare il minor sacrificio ovvero il maggior beneficio per il consumatore medesimo). Inibitoria delle clausole abusive stabilita dal giudice su domanda delle associazioni di categoria. 381


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