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L’Amministrazione della Giustizia
Attività di tutoraggio Corsi di Laurea in Scienze Politiche Coorte 2014/2015 Materia: Istituzioni di Diritto Pubblico Tutor: Greta Massa Gallerano Lezione del 16 novembre 2015 Ore 9.00 Aula L2 L’Amministrazione della Giustizia TITOLO IV COST. Artt. 101/113 Libro di testo: R. BIN – G. PITRUZELLA pp
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GIUDICI ORDINARI E GIUDICI SPECIALI
Il sistema giudiziario italiano ha più giurisdizioni. Sono infatti istituiti: GIUDICI ORDINARI GIUDICI AMMINISTRATIVI GIUDICI CONTABILI GIUDICI TRIBUTARI GIUDICI MILITARI La competenza dei giudici è stabilita dalla legge I GIUIDICI ORDINARI: amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi GIUDICANTI e organi REQUIRENTI
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GLI ORAGANI GIUDICANTI CIVILI si dividono in: organi di primo grado (giudice di pace e tribunale) e di secondo grado (corte d’appello); le decisioni del giudice di pace si possono impugnare in appello dinanzi al tribunale; le decisioni assunte dal tribunale in primo grado possono essere impugnate presso la corte d’appello. GLI ORGANI REQUIRENTI sono i PUBBLICI MINISTERI (PM) che esercitano l’azione penale e agiscono nel processo a cura di interessi pubblici. Il PM attiva la giurisdizione penale per l’accertamento di eventuali reati e per la loro condanna. Può agire anche nel processo civile nei casi stabiliti dalla legge a tutela di pubblici interessi LA DIFFERENZA tra questi due campi è notevole e importante: nel processo civile il ruolo del PM è rimesso alla legge; nel campo penale nessuna legge può cancellare o modificare l’obbligo per il PM di esercitare l’azione penale. L’obbligo dell’azione penale è previsto dalla Costituzione all’art. 112. OBBLIGO AZIONE PENALE: significa che il PM non può scegliere se avviare o meno l’azione in relazione al tipo di reato ma è obbligato ad intraprendere la sua azione sempre e comunque se ha notizia di un certo reato che abbia fondamento. La Costituzione vuole così garantire l’imparzialità e prevede, inoltre, l’indipendenza del PM all’art Cost. (Si veda la scheda relativa alla questione della separazione delle carriere, p. 488)
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I GIUDICI AMMINISTRATIVI: sono i tribunali amministrativi regionali, istituiti uno in ciascuna regione, e il Consiglio di Stato. Alla giurisdizione amministrativa è affidata la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi (possibile domanda d’esame: cos’è un interesse legittimo?), che prevede che siano annullati gli atti della pubblica amministrazione. Giudice ordinario: controversie in materia di diritti soggettivi Giudice amministrativo: controversie in materia di interessi legittimi CONSIGLIO D STATO: assomma in sé, oltre ai poteri giudiziari perché giudice di appello dei tribunali amministrativi regionali, anche poteri consultivi che possono essere attivati dal Governo dal momento che si tratta di un ORGANO AUSILIARIO del Governo stesso.
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CORTE DEI CONTI: opera attraverso sezioni regionali (primo grado) e sezioni centrali (secondo grado). Esercita la giurisdizione in tema di responsabilità dei pubblici amministratori qualora abbiano recato un danno economico ai soggetti pubblici dai quali dipendono. GIUDICI TRIBUTARI: esercitano la giurisdizione nelle controversie tra cittadini e amministrazione finanziaria dello Stato GIUDICI MILITARI: esercitano la giurisdizione solo sui reati commessi dagli appartenenti alle forze dell’ordine.
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PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI GIURISDIZIONE
Art.25 Cost.: Principio della precostituzione del giudice / o principio del giudice naturale – garanzia per i cittadini. Nessuno può essere giudicato da un giudice appositamente costituito. È anche posto il divieto di istituire giudici speciali cioè organi formati fuori dall’ordinamento giudiziario, cioè fuori dalla giurisdizione ordinaria Art. 101 Cost: la giustizia è amministrata in nome del popolo Art 102.3: partecipazione popolare alla giurisdizione Art : soggezione del giudice alla sola legge Art. 108 Cost.: la disciplina dell’ordinamento giudiziario è rimessa alla competenza della legge, la legge assicura l’indipendenza delle giurisdizioni speciali e del PM. Art. 111: tutti i provvedimenti giudiziari devono essere motivati
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LA CORTE DI CASSAZIONE: è giudice di legittimità , cioè è competente a conoscere le sole violazioni di legge compiute dagli organi giurisdizionali di grado inferiore e non si occupa della ricostruzione dei fatti. Inoltre, la Corte di Cassazione risolve i conflitti di competenza insorti fra giudici ordinari e i conflitti di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice speciale. È un ORGANO DI CHIUSURA del sistema giudiziario a cui è affidata la funzione di NOMOFILACHIA, cioè la soluzione delle questioni interpretative più controverse al fine di indirizzare l’attività giurisdizionale degli organi giudicanti e requirenti.
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DIRITTO DI DIFESA E GIUSTO PROCESSO
Art. 24 Cost: La Costituzione garantisse il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi . Art. 113: la tutela giurisdizionale di diritti e interessi legittimi è azionabile sia nei confronti di soggetti privati che nei confronti dello Stato IN BASE AL DIRITTO DI DIFESA ILPROCESSO DEVE ESSERE CARATTERIZATO DA: Contradditorio tra le parti Imparzialità e terzietà del giudice Dal 1999, questi principi si trovano chiaramente formulati nel nuovo testo dell’art. 111 Cost. Questo articolo consacra la formula del GIUSTO PROCESSO. Questo articolo stabilisce, inoltre, che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo (art. 6 Convenzioni europea dei diritti dell’uomo).
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LO STATUS DI MAGISTRATI
Al concorso per esami sono ammessi: magistrati amministrativi e contabili, procuratori dello Stato, dirigenti della PA con almeno 5 anni di anzianità e laurea in giurisprudenza, appartenenti al personale universitario di ruolo docente in materie giuridiche, avvocati, magistrati onorari per ameno 6 anni, laureati in giurisprudenza con scuola di specializzazione o dottorato di ricerca. Dunque: IL CONCORSO PER L’ACCESSO ALLA MAGISTRATURA HA CARTTERE DI SECONDO GRADO.
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INDIPENDENZA, AUTONOMIA E INAMOVIBILITÀ DEL GIUDICE
Art Cost: autonomia e indipendenza del potere giudiziario. Perché? Perché prima della Costituzione del ‘48 la magistratura era una struttura amministrativa su cui esercitava rilevanti funzioni il GOVERNO, in particolare il ministro di giustizia. AUTONOMIA DELL’ORDIE GIUDIZIARIO: ciascun magistrato può determinarsi autonomamente senza ricevere alcun condizionamento da altri magistrati appartenenti all’ordine giudiziario. IINDIPEDENZA DELL’ORDINE GIUDIZIARIO: è riferite al potere giudiziario nel suo complesso ma tutela anche ogni singolo magistrato da tutti quei condizionamenti che possono provenire da poteri diversi dal potere giudiziario. Art Cost: INAMOVIBILITÀ DEL GIUDICE – senza il loro consenso i giudici non possono essere trasferiti ad una sede diversa da quella che occupano , a meno che non il Consiglio Superiore della Magistratura non ne disponga il trasferimento tramite un provvedimento.
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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
CSM Tutti i provvedimenti che riguardano la carriera e lo status dei magistrati vengono adottati da un organo che è sganciato dal Governo: il CMS. Ricordate, infatti, che i magistrati sono funzionari pubblici. Quindi senza CSM non si sarebbe potuto impedire al Governo di usare i suoi poteri amministrativi per condizionare l’autonomia del singolo magistrato. COMPOSIZIONE DEL CSM – ART. 104 COST. Membri di diritto: Presidente della Repubblica che lo presiede, il primo presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore generale della Corte di cassazione Membri togati (2/3 del collegio) che sono eletti dai magistrati ordinari Membri laici (1/3 del collegio) che sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra gli appartenenti alle seguenti categorie: professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione dal almeno 15 anni. (possibile domanda: Perché i membri laici?). Per consultare la composizione attuale:
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FUNZIONI DEL CSM Adotta tutti i provvedimenti che riguardano lo status dei magistrati ordinari secondo l’elencazione di cui all’art. 105 Cost. (assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari) . La titolarità dell’azione disciplinare spetta al Ministro della Giustizia (art Cost.). Ciò per evitare l’eccessiva separatezza della magistratura e la sua trasformazione in corporazione chiusa. La decisione, a seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare, spetta all’apposita sezione disciplinare e viene sottoposta all’intero plenum. La responsabilità disciplinare: opera in caso di violazione dei doveri connessi al corretto esercizio della funzione giurisdizionale. I magistrati rispondono di ogni comportamento, assunto in ufficio o fuori, in violazione dei propri doveri. Due categorie di illeciti (dal 2006): quelli commessi nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e quelli commessi fuori dall’esercizio delle funzioni.
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I magistrati ordinari sono sottoposti alla responsabilità disciplinare che opera nell’esercizio delle loro funzioni e, inoltre, sono sottoposto alla responsabilità penale e civile. La responsabilità civile riguarda i danni subiti dal cittadino per effetto di privazione della libertà personale conseguente a diniego di giustizia oppure ad atti e comportamenti assunti con dolo o con colpa grave. Il danneggiato può richiedere il risarcimento allo Stato. Si veda la riforma del 2015 relativa alla responsabilità civile dei giudici: Tutti i provvedimenti del CSM assumono la veste di DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBBLICA e sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativo ove vengano impugnati con apposito ricorso giurisdizionale. Il Giudice competente è il TAR del lazio e, in appello, il Consiglio di Stato.
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IL MINISTRO DI GIUSTIZIA
Prima della Costituzione del ‘48 aveva importanti poteri in materia di ordinamento giudiziario e ciò pregiudicava l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura. Oggi il Ministro di Giustizia si limita a: Curare l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.) Promuovere l’azione disciplinare davanti alla sezione disciplinare del CMS Partecipare al procedimento di conferimento degli uffici direttivi (es. presidente del Tribunale e di Corte d’Appello) Esercitare poteri di sorveglianza ed eventuali attività ispettive nei confronti degli uffici giudiziari
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