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BUONI LAVORO GUIDA ALL’UTILIZZO
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BUONI LAVORO (VOUCHER) PER LAVORI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
Negli ultimi varie fonti normative hanno disciplinato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, individuando nell’INPS il ruolo di concessionario del servizio, estendendo progressivamente l’ambito di questa modalità di lavoro.
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CHE COSA E’ IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO
E’ una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie, che non sono traducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare così situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso “Buoni Lavoro” (voucher)Con questo sistema sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. ATTENZIONE: Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non da diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, assegni familiari e quant’altro), ma è riconosciuto solo ed esclusivamente il diritto alla pensione.
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VANTAGGI Per il committente:
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto
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VANTAGGI Per il prestatore:
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o occupato. E’ inoltre cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
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IL COMMITENTE I committenti - cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere tanti; a noi PRO LOCO interessano solo gli enti e le associazioni senza fini di lucro. I lavori per cui possono essere utilizzati sono svariatissimi ed operanti in tutti i settori (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, lavori di emergenza o di solidarietà, giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti) tutte rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari in quanto il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale è escluso che si possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
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SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Pensionati; Studenti - con meno di 25 anni di età e aver compiuto i 16 anni di età in tutti i periodi di vacanza, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà genitoriale; Percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno di reddito (cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità); Lavoratori in part-time – i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; Si precisa che studenti, pensionati, percettori di sostegno al reddito e lavoratori part-time possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, compresi enti locali. Gli studenti inoltre possono essere impiegati nelle scuole e nelle università.
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ATTIVITA’ LAVORATIVE Lavori: domestici, di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (queste possono essere richieste anche da Enti Locali), di insegnamento privato supplementare, lavori per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, di emergenza, di solidarietà, in qualsiasi settore produttivo anche il sabato e le domeniche, consegna porta a porta di stampe, lavori in maneggi e scuderie.
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LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE
Per il prestatore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a euro netti, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di euro. Per i percettori di prestazioni integrative dei salari o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia, ecc.) che anno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni , il limite economico dei compensi dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessorio è di euro per anno solare ( da intendersi per il prestatore come netto, pari a euro lordi per il committente).
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RIEPILOGANDO Il sistema del lavoro occasionale di tipo accessorio può essere utilizzato tramite acquisto di buoni cartacei.
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Acquisti dei buoni cartacei da parte dei committenti
I committenti possono ritirare i carnet di buoni (voucher), su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale intestato ad INPS D.G. LAVORO OCCASIONALE.
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Tale importo deve necessariamente essere un multiplo di 10 o, in caso di acquisto di voucher “multipli” del valore di 50 euro o di 20 euro, un multiplo di 50 e 20. Il ritiro dei buoni da parte del committente datore di lavoro può avvenire presso tutte le sedi Provinciali INPS – con le stesse modalità di pagamento già indicate – anche per il tramite delle Associazioni maggiormente rappresentative, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all’Istituto l’identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni.
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Riscossione dei buoni da parte del prestatore
Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dai buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma – presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il prestatore sia minorenne, deve presentare anche un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.
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Accredito dei contributi
Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Il sistema di gestione INPS invia il flusso dei dati verso gli archivi della Gestione Separata, determinando l’accredito dei contributi. La stessa INPS provvede al versamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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Rimborso dei voucher Su tutto il territorio nazionale l’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le sedi INPS. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni di lavoro cartacei dovrà consegnarli alla Sede INPS Provinciale, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.
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UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
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E per saperne di più, non oggi ma nei prossimi giorni sarò a disposizione dei richiedenti al n° 328/
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Presidente Comitato Provinciale UNPLI Oristano
GRAZIE Giorgio Colombino Presidente Comitato Provinciale UNPLI Oristano
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