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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Il ruolo di Presidente della Repubblica varia in base alla forma di governo dello Stato, che può essere una repubblica presidenziale (o semipresidenziale) oppure una repubblica parlamentare. Nelle repubbliche presidenziali, come per esempio gli Usa, il Presidente della Repubblica sia il capo dello Stato, sia il capo del Governo e ha pertanto ampi poteri decisionali. Nelle repubbliche parlamentari (come l’Italia), dove l'organo di maggiore rilevanza è il Parlamento, il Presidente della Repubblica svolge funzioni di equilibrio e di rappresentanza e non è posto a capo di nessuno dei tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario).
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In base all'articolo 87 della Costituzione “il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale".
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Nel nostro Paese il Presidente della Repubblica è posto a capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Inoltre, in base alla nostra Costituzione, le funzioni del Presidente della Repubblica sono strettamente collegate a quelle dei tre fondamentali organi costituzionali, Parlamento, Governo e Magistratura, nei confronti dei quali egli esercita attività di controllo, di moderazione e di garanzia, finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento dello Stato stesso e un ottimale equilibrio tra i tre poteri. Egli, infatti, è garante della Costituzione, poiché esercita una funzione imparziale di collegamento e di coordinamento fra gli altri organi costituzionali.
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I poteri del Presidente della Repubblica
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I poteri del Presidente della Repubblica
POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA INVIA MESSAGGI AL PARLAMENTO; AUORIZZA LA PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DEI DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; PROMULGA LE LEGGI E GLI ALTRI ATTI NORMATIVI ED ESERCITA IL POTERE DI VETO SOSPENSIVO; EMANA I DECRETI LEGGE E I DECRETI LEGISLATIVI DEL GOVERNO E GLI ALTRI ATTI DEL GOVERNO; INDICE LE ELEZIONI E I REFERENDUM. Sono poteri specifici del Presidente: DISPORRE LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL PARLAMENTO O ANCHE DI UNA SOLA CAMERA, TRANNE CHE NEL SEMESTRE BIANCO (gli ultimi sei mesi del suo mandato); NOMINARE CINQUE SENATORI A VITA.
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NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
I poteri del Presidente della Repubblica POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE ESECUTIVA NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; NOMINA I MINISTRI, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO; HA IL COMANDO DELLE FORZE ARMATE; PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA. DICHIARA LO STATO DI GUERRA DELIBERATO DAL PARLAMENTO.
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POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
I poteri del Presidente della Repubblica POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE NOMINA 1/3 DEI MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE; PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA; CONCEDE LA GRAZIA E COMMUTA LE PENE.
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L'elezione del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, più tre rappresentanti per ogni Regione, uno per la Val d’Aosta (art. 83 Cost.). Partecipano quindi all’elezione i senatori (315 elettivi, più i senatori a vita), i deputati (630 elettivi) e 58 delegati regionali. Pertanto, il Presidente viene eletto da oltre 1000 persone, in rappresentanza di tutti gli italiani.
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I requisiti per l'elezione del Presidente della Repubblica
la cittadinanza italiana aver compiuto i 50 anni di età il godimento dei diritti civili e politici (questo significa che la persona non deve aver riportato condanne penali gravi, che comportino l'interdizione dei diritti civili e politici). Inoltre la carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altro incarico di carattere pubblico o privato (incompatibilità). Ciò significa che, una volta eletto, il Presidente dovrà dimettersi da ogni altro incarico pubblico o privato.
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La votazione avviene a scrutinio segreto.
Nelle prime tre votazioni un candidato per essere eletto deve ottenere la maggioranza qualificata dei 2/3. Dalla quarta votazione in poi, per essere eletti, è sufficiente la maggioranza assoluta (cioè il 50% +1 dei voti).
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IL MANDATO PRESIDENZIALE
La sede ufficiale è il palazzo del Quirinale a Roma. Una volta eletto, il Presidente ricoprirà l'incarico per sette anni (art. 85 Cost.) e potrà essere rieletto. Questo periodo di tempo, detto mandato presidenziale, inizia a decorrere dalla data in cui egli giura fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione davanti al Parlamento riunito in seduta comune (art. 91 Cost.).
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Al termine del suo mandato, se non rieletto, il Presidente diventa senatore a vita, ossia per tutta la sua esistenza egli sarà senatore, senza doversi candidare alle elezioni. Il Presidente della Repubblica deve svolgere le sue funzioni in modo imparziale. Il suo ruolo è pertanto incompatibile con qualsiasi altra attività, poiché egli, nel periodo in cui è in carica, non può svolgere nessun altra funzione (incompatibilità).
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L’IMPEDIMENTO E LA SUPPLENZA
Può accadere che il Presidente sia impossibilitato a svolgere la sua attività per le ragioni più diverse. In questo caso, la Costituzione ha previsto che il Presidente del Senato debba sostituirlo temporaneamente nell'incarico ("supplenza") (art. 86 Cost.). Nel caso in cui il Presidente non possa più svolgere il suo incarico in modo permanente (per esempio a causa di una gravissima malattia o in caso di morte), si dovrà procedere all’elezione di un nuovo Presidente.
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I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA
DAL 1948 AD OGGI Anno di elezione LUIGI EINAUDI GIOVANNI GRONCHI ANTONIO SEGNI GIUSEPPE SARAGAT GIOVANNI LEONE SANDRO PERTINI FRANCESCO COSSIGA OSCAR LUIGI SCALFARO CARLO AZEGLIO CIAMPI GIORGIO NAPOLITANO GIORGIO NAPOLITANO SERGIO MATTARELLA
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del Presidente della Repubblica
La responsabilità del Presidente della Repubblica La Costituzione (art. 90) stabilisce che il Presidente della Repubblica "non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione". Ciò significa che egli non risponde direttamente degli atti da lui compiuti, proprio per garantire la massima imparzialità e indipendenza del suo incarico. Pertanto gli atti firmati dal Presidente sono sempre accompagnati da una o più firme di altri soggetti (controfirma del Presidente del Consiglio o dei singoli ministri), i quali li controfirmano e se ne assumono così la responsabilità. La mancanza della controfirma determina l'invalidità dell'atto del Presidente.
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In ogni caso il Presidente è comunque responsabile di alto tradimento (per esempio se si accorda con potenze straniere ai danni del nostro Paese) e di attentato alla Costituzione (se cerca, per esempio, di modificare i valori fondamentali della nostra Costituzione, in modo illegale). Si parla in questo caso di reati presidenziali. In tali casi è prevista una particolare procedura, innanzi alla Corte costituzionale, finalizzata a giudicare il capo dello Stato.
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LA MAGISTRATURA
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LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
La Magistratura è un organo costituzionale composto dall'insieme dei giudici, cui è affidata la funzione giurisdizionale, ossia il compito di applicare le norme giuridiche ai casi concreti al fine di risolverli nel rispetto della legge.
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Le norme giuridiche, da sole, non sono infatti sufficienti a garantire la sicurezza e la giustizia in uno Stato: sono necessari degli organi a cui è attribuito il compito di valutare se, in un caso concreto, sia stata violata o meno una legge. Così, per esempio, l'articolo 624 del Codice penale afferma che chi commette un furto è punito con la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni. Sarà il giudice però a stabilire, in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto, la pena effettiva. Ad esempio potrà punire in modo più grave chi ha già commesso numerose volte un furto.
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Il diritto è infatti costituito da regole astratte e la Magistratura decide come deve essere risolta una situazione concreta attraverso l'emanazione di una sentenza, cioè una decisione che è obbligatoria per le parti del processo.
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l principi costituzionali che regolano l'attività dei giudici
La Costituzione contiene diversi principi che riguardano sia l'imparzialità e l'indipendenza della Magistratura, sia funzionamento dell'attività giurisdizionale.
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1 L'assunzione dei giudici (art. 106 Cost.) avviene tramite concorso pubblico, riservato ai laureati in giurisprudenza. Il concorso ha la funzione di garantire una migliore selezione dei candidati e un criterio di scelta più trasparente. Oltre ai giudici assunti tramite concorso, detti di carriera od ordinari, esistono anche giudici onorari, selezionati sulla base dei titoli, come, per esempio, i giudici di pace.
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L'indipendenza e l’imparzialità dei magistrati
2 L'indipendenza e l’imparzialità dei magistrati L'art. 107 Cost. prevede l'assenza di gerarchia tra magistrati: non esiste un giudice che può imporre a un altro giudice una decisione. Inoltre i giudici, salvo in alcuni casi, non possono essere trasferiti dalla loro sede senza il loro consenso (inamovibilità). Secondo l'art. 105 Cost. la carriera dei giudici è sottoposta alla valutazione di un organismo indipendente, il Consiglio superiore della Magistratura (CSM). L'imparzialità viene infine assicurata dall'obbligo per i giudici di astenersi dai processi nei quali abbiano interessi personali.
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Il principio del giusto processo
3 Il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) Tale principio prevede che il processo sia incentrato sul contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, e sottoposto alla decisione di un giudice imparziale. Le persone accusate di aver commesso reati devono essere informate in tempi brevi, nel rispetto della riservatezza della notizia. Ciò viene assicurato mediante la cosiddetta informazione di garanzia.
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4 Obbligo di motivazione e pluralità dei gradi di giudizio (art. 111 Cost.) L'art. 111 Cost. stabilisce che tutti i provvedimenti del giudice devono essere motivati. Qualora le motivazioni del giudice non siano ritenute corrette dai destinatari della sentenza, la Costituzione ha previsto il principio del doppio grado di giurisdizione: le parti di un processo possono chiedere il riesame del caso a un nuovo giudice diverso dal precedente. In tale ipotesi inizierà un nuovo processo davanti ad un altro giudice.
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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)
Il Consiglio superiore della Magistratura (CSM) si occupa di tutte le decisioni che riguardano l’attività dei magistrati (come assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari) al fine di garantire l’indipendenza della Magistratura dagli altri poteri.
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Il Csm è un organo composto da ventiquattro membri di nomina elettiva e tre componenti che fanno parte di diritto di questo organismo (ossia non vengono eletti). Sedici componenti sono eletti dai giudici al loro interno (membri togati), otto sono invece eletti dal Parlamento in seduta comune, tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati di comprovata esperienza (membri laici). I tre membri di diritto sono il Presidente della Repubblica (che è anche presidente del Csm), il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
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I PROCESSI L'attività giurisdizionale è suddivisa in tre grandi settori: civile, penale, amministrativo. In tutti ì casi si perviene alla decisione del giudice attraverso una complessa procedura, che prende il nome di processo, durante la quale le parti interessate e il giudice cercano di ricostruire lo svolgimento dei fatti e di individuare le norme giuridiche da applicare. Il processo si conclude con una sentenza che è vincolante per le parti. Al fine di diminuire l’elevato numero di controversie in materia civile e commerciale è stata introdotta la mediazione, un particolare istituto attraverso il quale le parti cercano di giungere a un accordo con l'intervento di un mediatore evitando così i costi e i tempi di un processo ordinario.
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IL PROCESSO CIVILE Il processo civile riguarda le controversie che sorgono in materia di diritto privato (ad esempio i processi per ottenere un risarcimento dei danni conseguenti a incidenti stradali, quelli per recuperare crediti non pagati ecc.). Il processo civile si attiva su istanza, ossia su iniziativa, di una parte. L'atto attraverso cui si avvia il processo è detto atto di citazione: con esso la parte che intende procedere in giudizio (attore), cita, cioè chiama in giudizio un'altra parte, detta convenuto, davanti al giudice. La competenza, cioè l'individuazione del giudice competente a decidere la controversia, dipende sia dal valore della causa, cioè dall'importo della controversia, sia dal tipo di materia, cioè dall'oggetto della controversia.
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IL PROCESSO PENALE Il processo penale è il procedimento diretto ad accertare e sanzionare la responsabilità penale di un soggetto per aver commesso un reato. Reato è qualsiasi azione commessa da un soggetto in violazione di una norma per la quale l'ordinamento giuridico preveda una sanzione penale.
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Diversamente dal processo civile, che è basato sul principio dell'iniziativa di parte, il processo penale è basato sull'obbligatorietà dell'azione penale. Il pubblico ministero, cioè il giudice che dà avvio all'azione penale, è obbligato, quando ha conoscenza di un reato, a procedere nei confronti dei presunti colpevoli (art. 112 Cost.).
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IL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Il processo amministrativo è diretto alla risoluzione di controversie che riguardano il diritto amministrativo. In questo processo una delle parti deve necessariamente essere la Pubblica amministrazione. l processi amministrativi hanno per oggetto atti emessi dalla Pubblica amministrazione, detti atti amministrativi, dei quali si contesta la legittimità, cioè la conformità alla legge, o l'opportunità, cioè il merito delle scelte.
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Il giudice amministrativo può annullare l'atto impugnato o confermarne la validità. Il processo amministrativo è affidato a due diversi organi, il Tribunale amministrativo regionale (Tar), presente in ogni Regione, e il Consiglio di Stato. AI fine di limitare i processi, è anche possibile segnalare il fatto che si ritiene lesivo di un proprio interesse al soggetto pubblico che lo ha emesso e chiedere, in via di autotutela, di correggere o annullare tale atto.
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GIUDICI DEL PROCESSO CIVILE
Gradi Giurisdizione civile I Giudice di pace Tribunale II Corte d’appello III Corte di cassazione
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GIUDICI DEL PROCESSO PENALE Corte d’assise d’appello
Gradi Giurisdizione penale I Giudice di pace Tribunale Corte d’assise II Corte d’appello Corte d’assise d’appello III Corte di cassazione
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GIUDICI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Gradi Giurisdizione amministrativa I Tribunale amministrativo regionale (TAR) II Consiglio di Stato
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GLI ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE LA CORTE COSTITUZIONALE
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LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale è un organo dello Stato che ha il compito assicurare il rispetto della Costituzione, ossia di garantire che gli atti degli organi dello Stato (Parlamento e Governo) e delle Regioni non siano in contrasto con il dettato costituzionale.
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La rigidità della nostra Costituzione
La Costituzione italiana è rigida ed è la suprema fonte del nostro ordinamento. Ciò significa che la Costituzione può essere modificata solo tramite una complessa procedura (procedura aggravata), quella richiesta per l’approvazione di una legge di revisione costituzionale. Può accadere che uno degli organi che hanno il compito di emanare leggi (Parlamento o Regioni) oppure atti aventi forza di legge (Governo), approvino atti contrari ai principi costituzionali. Ad esempio sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione una legge in materia di lavoro che prevedesse retribuzioni differenti per i cittadini maschi, rispetto alle donne.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale è un organo che ha il compito assicurare il rispetto della Costituzione, ossia di giudicare "sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni" (art. 134 Cost.). La Corte ha sede nel Palazzo della Consulta, a Roma.
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Nel caso in cui la Corte ritenga che una legge o un atto avente forza di legge sia in contrasto con la Costituzione, cioè costituzionalmente illegittimo, ha il potere di farne cessare l'efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.
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LA COMPOSIZIONE La Corte costituzionale è composta da quindici giudici (art. 135 Cost.), cinque dei quali sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque sono eletti dal Parlamento in seduta comune e cinque sono eletti dalle supreme Magistrature (Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti).
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l giudici della Corte costituzionale restano in carica nove anni, durante i quali non possono svolgere nessun'altra attività, e godono di particolari immunità (cioè non sono perseguibili per le opinioni espresse durante l'esercizio delle proprie funzioni e non possono essere sottoposti a processo penale senza previa autorizzazione da parte della stessa Corte), finalizzate ad assicurare la loro indipendenza.
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Le funzioni della Corte costituzionale
Giudizio sulla costituzionalità delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge e delle leggi regionali Giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni Giudizio sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il Presidente della repubblica Giudizio sull'ammissibilità dei referendum abrogativi 45
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IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Il compito principale della Corte è quello di esprimere un giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi approvate dal Parlamento o dalle Regioni e sugli atti aventi forza di legge approvati dal Governo: quando la Corte accerta che tali atti sono in contrasto con la Costituzione, ne dichiara l'illegittimità costituzionale e li annulla. La Corte non può esaminare di propria iniziativa gli atti normativi, bensì interviene in seguito a un ricorso di una delle parti interessate. Si distinguono il ricorso in via incidentale e il ricorso in via principale.
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IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Il compito principale della Corte è quello di esprimere un giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi approvate dal Parlamento o dalle Regioni e sugli atti aventi forza di legge approvati dal Governo: quando la Corte accerta che tali atti sono in contrasto con la Costituzione, ne dichiara l'illegittimità costituzionale e li annulla. La Corte non può esaminare di propria iniziativa gli atti normativi, bensì interviene in seguito a un ricorso di una delle parti interessate. Si distinguono il ricorso in via incidentale e il ricorso in via principale.
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RICORSO IN VIA INCIDENTALE E IN VIA PRINCIPALE
In caso di ricorso in via incidentale la Corte giudicherà la legittimità costituzionale di una legge o di un decreto solo se ciò le verrà da un giudice durante un processo. Se il ricorso è in via principale, la questione di legittimità costituzionale può essere sottoposta alla Corte, in casi molto specifici, direttamente dallo Stato o da una Regione. Lo Stato potrà farlo qualora ritenga che una legge regionale abbia interferito con competenze statali, mentre le Regioni potranno proporre la questione di legittimità costituzionale qualora ritengano che una legge dello Stato abbia interferito con competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni.
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IL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
La seconda funzione attribuita alla Corte costituzionale consiste nel giudicare i conflitti di attribuzione tra i massimi poteri dello Stato (il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica e la Magistratura), tra Stato e Regioni e tra le Regioni. Il primo caso si verifica quando un organo dello Stato ritiene che la propria sfera di competenza sia stata invasa da un atto compiuto da un altro organo (ad esempio un conflitto tra Presidente della Repubblica e un ministro). Gli altri casi si realizzano quando lo Stato valuta che la sua sfera di competenza sia stata invasa da una Regione, o viceversa, o quando sorge una controversia simile tra Regioni. In queste ipotesi, la Corte dovrà risolvere il conflitto dichiarando a quale organo spetta la competenza e annullare gli eventuali atti emanati dal soggetto dichiarato incompetente.
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Giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
Se un Presidente della Repubblica commette un reato presidenziale (alto tradimento e attentato alla Costituzione, art. 90, secondo comma Cost.) deve essere giudicato dalla Corte secondo una particolare procedura. Il Presidente, se il Parlamento in seduta comune approva la “messa in stato d’accusa”, viene giudicato dalla Corte formata, in questa occasione, oltre che dai quindici giudici di cui si compone abitualmente, anche da sedici componenti, detti aggregati, scelti dal Parlamento in seduta comune.
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GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM ABROGATIVI
Secondo l’art. 75 Cost. "Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali". Ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, quindi, non tutte le leggi possono essere sottoposte a referendum: spetta alla Corte giudicare se la richiesta di referendum è legittima o meno.
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