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PubblicatoAngelina Mari Modificato 9 anni fa
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… assenze per malattia Lo Sportello Informa …
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Assenze per malattie Il dipendente che si assenta per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi artt. 21 CCNL 6/7/1995 e s.m.i, art. 10 del C.C.N.L. del 14/09/2000 art. 5, co 14, legge n. 638 del 11/11/1983 art. 25, co 4, lett. a) C.C.N.L. 6/7/1995 Un po’ di riferimenti normativi:
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Trattamento economico retribuzione fissa mensile indennità connesse al profilo professionale posseduto altri compensi accessori Maturazione anzianità di servizio Per i primi 9 mesi di assenza intera comprese (eccetto quelle connesse alla presenza in ufficio) esclusinon interrotta Per i successivi 3 mesi di assenza 90% comprese (eccetto quelle connesse alla presenza in ufficio) esclusinon interrotta Per ulteriori 6 mesi di assenza 50% comprese (eccetto quelle connesse alla presenza in ufficio) esclusinon interrotta
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Casi particolari Superato il predetto periodo, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito e con diritto alla conservazione del posto in casi particolarmente gravi Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare al proprio domicilio in ciascun giorno, festività comprese, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare al proprio domicilio in ciascun giorno, festività comprese, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
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