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GLI ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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Presentazione sul tema: "GLI ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA"— Transcript della presentazione:

1 GLI ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2 Le garanzie costituzionali
Le garanzie costituzionali. Quando si parla dì «garanzie costituzionali» si fa riferimento a istituzioni che sono state previste dai Costituenti, per bilanciare i poteri degli altri organi costituzionali. Si è cercato di evitare che un organo potesse uscire dalla sua sfera di competenza, e danneggiare il corretto funzionamento della repubblica parlamentare. Secondo la Costituzione questi organi di garanzia costituzionale sono il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale.

3 Caratteri della repubblica presidenziale (ad esempio gli Stati Uniti):
. il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo (attraverso i «Grandi elettori») a suffragio universale; . il Presidente degli Stati Uniti è anche Capo del Governo; . non vi è un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Il Presidente non è responsabile di fronte al Parlamento, e non sono possibili né voti di sfiducia né crisi di Governo: il Presidente è responsabile solo di fronte al popolo che, allo scadere del suo mandato, potrà confermarlo o sostituirlo; . il Presidente degli Stati Uniti è un superiore gerarchico dei ministri: il Presidente può sostituire i ministri, che sono responsabili di fronte a lui.

4 Caratteri della repubblica parlamentare (ad esempio l’Italia):
. Rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo; . Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento (per l’Italia vedi dopo); . Il Presidente della Repubblica non fa parte del Governo. La Costituzione assegna al Presidente della Repubblica un ruolo di notevole rilievo politico-costituzionale.

5 In base all'articolo 87 della Costituzione “il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale".

6 la cittadinanza italiana aver compiuto i 50 anni di età
L’elettorato passivo. I requisiti per l'elezione del Presidente della Repubblica la cittadinanza italiana aver compiuto i 50 anni di età il godimento dei diritti civili e politici (questo significa che la persona non deve aver riportato condanne penali gravi, che comportino l'interdizione dei diritti civili e politici). Inoltre la carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altro incarico di carattere pubblico o privato (incompatibilità). Ciò significa che, una volta eletto, il Presidente dovrà dimettersi da ogni altro incarico pubblico o privato.

7 L'elezione del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, più tre rappresentanti per ogni Regione, uno per la Val d’Aosta (art. 83 Cost.). Partecipano quindi all’elezione i senatori (315 elettivi, più i senatori a vita), i deputati (630 elettivi) e 58 delegati regionali. Pertanto, il Presidente viene eletto da oltre 1000 persone, in rappresentanza di tutti gli italiani.

8 La votazione avviene a scrutinio segreto.
Il quorum. Nelle prime tre votazioni un candidato per essere eletto deve ottenere la maggioranza qualificata dei 2/3. Dalla quarta votazione in poi, per essere eletti, è sufficiente la maggioranza assoluta (cioè il 50% +1 dei voti).

9 Il garante della Costituzione
Il garante della Costituzione. l Costituenti vollero che il Presidente della Repubblica fosse eletto da una maggioranza superiore a quella governativa, per esercitare in autonomia («sopra le parti») il suo ruolo di «garante della Costituzione». Prima di assumere le sue funzioni, il Capo dello Stato presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Il Presidente della Repubblica risiede a Roma nel Palazzo del Quirinale.

10 I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA
DAL 1948 AD OGGI Anno di elezione LUIGI EINAUDI GIOVANNI GRONCHI ANTONIO SEGNI GIUSEPPE SARAGAT GIOVANNI LEONE SANDRO PERTINI FRANCESCO COSSIGA OSCAR LUIGI SCALFARO CARLO AZEGLIO CIAMPI GIORGIO NAPOLITANO GIORGIO NAPOLITANO SERGIO MATTARELLA

11 Durata in carica. Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni ed è rieleggibile; fino ad oggi solo Giorgio Napolitano è stato rieletto. Alla fine del suo mandato, se non viene rieletto, il Presidente diventa senatore a vita. L'impedimento temporaneo. Se il Capo dello Stato è temporaneamente impedito nello svolgimento delle sue funzioni (malattia non grave, viaggio all'estero ecc.), il Presidente del Senato gli subentra in qualità di supplente. Il Presidente del Senato, durante la supplenza, deve limitarsi a compiere gli atti di ordinaria amministrazione. L’impedimento permanente. In caso di impedimento permanente (grave malattia, morte, dimissioni ecc.), il Presidente della Camera deve indire entro 15 giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

12 I poteri del Presidente della Repubblica

13 I poteri del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica non esercita né la funzione legislativa, né quella esecutiva, né quella giudiziaria; ma le sue attribuzioni sono tali da condizionare il funzionamento di tutti gli organi costituzionali. Fra i numerosi poteri del Presidente della Repubblica ricordiamo lo scioglimento delle Camere, il potere di messaggio ed esternazione e la nomina del Governo e dei senatori a vita. Va ricordato che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato altri poteri di grande importanza.

14 I poteri del Presidente della Repubblica
POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA INVIA MESSAGGI AL PARLAMENTO; AUORIZZA LA PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DEI DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; PROMULGA LE LEGGI E GLI ALTRI ATTI NORMATIVI ED ESERCITA IL POTERE DI VETO SOSPENSIVO; EMANA I DECRETI LEGGE E I DECRETI LEGISLATIVI DEL GOVERNO E GLI ALTRI ATTI DEL GOVERNO; INDICE LE ELEZIONI E I REFERENDUM. Sono poteri specifici del Presidente: DISPORRE LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL PARLAMENTO O ANCHE DI UNA SOLA CAMERA, TRANNE CHE NEL SEMESTRE BIANCO (gli ultimi sei mesi del suo mandato); NOMINARE CINQUE SENATORI A VITA.

15 Lo scioglimento delle Camere
Il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere alla scadenza della legislatura, e deve indire le elezioni per il rinnovo del Parlamento. In caso di gravi conflitti politici che impediscano la formazione di una maggioranza che riesca a concedere la fiducia al Governo, il Presidente può anche disporre lo scioglimento anticipato delle Camere, seguito dalle elezioni anticipate.

16 Il semestre bianco Il Presidente della Repubblica non può effettuare lo scioglimento anticipato delle Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, “salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura” (art. 88 Cost.); questo periodo è chiamato “semestre bianco”. Il «semestre bianco» blocca sul nascere la tentazione che un Presidente potrebbe avere di «condizionare» la sua rielezione, con la minaccia dello scioglimento anticipato.

17 Il potere di messaggio e di esternazione
L'art. 87 Cost. afferma che il Presidente della Repubblica «può inviare messaggi alle Camere», quando ritiene che vi siano problemi di particolare gravità per il Paese. Tale potere si è progressivamente ampliato, fino a diventare un vero e proprio «potere di esternazione»: il Capo dello Stato, tramite i mass media, può far conoscere la sua opinione su qualsiasi fatto interessi il Paese.

18 La nomina dei senatori a vita
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che abbiano «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» (art. 59 Cost.).

19 NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
I poteri del Presidente della Repubblica POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE ESECUTIVA NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; NOMINA I MINISTRI, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO; HA IL COMANDO DELLE FORZE ARMATE; PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA. DICHIARA LO STATO DI GUERRA DELIBERATO DAL PARLAMENTO.

20 La nomina del Governo Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri (art. 92 Cost.). In realtà il Presidente della Repubblica deve nominare un Governo che sia in grado di ottenere la fiducia della maggioranza parlamentare, ed è quindi fortemente condizionato dalle decisioni dei partiti.

21 POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
I poteri del Presidente della Repubblica POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE NOMINA 1/3 DEI MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE; PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA; CONCEDE LA GRAZIA E COMMUTA LE PENE.

22 La controfirma Tutti gli atti del Presidente della Repubblica assumono la forma di decreti. l decreti sono firmati dal Capo dello Stato, ma a tale firma si deve aggiungere la controfirma di un ministro; infatti l'art. 89 Cost. stabilisce che «nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità».

23 L’irresponsabilità La controfirma ministeriale è una conseguenza dell'irresponsabilità del Capo dello Stato, perché l'art. 90 Cost. stabilisce che il Presidente “non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni”, a parte i casi di “alto tradimento” e “attentato alla Costituzione”. Sono i ministri che, con la controfirma, si assumono ogni responsabilità degli atti del Capo dello Stato: senza controfirma gli atti del Presidente non hanno alcuna efficacia. L'irresponsabilità del Presidente è limitata agli «atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni». A differenza di quanto stabilito per i parlamentari, la Costituzione non ha previsto alcuna immunità per gli eventuali reati compiuti dal «cittadino Presidente», che deve essere giudicato dalla Magistratura.

24 GLI ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE LA CORTE COSTITUZIONALE

25 LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale è un organo dello Stato che ha il compito assicurare il rispetto della Costituzione, ossia di garantire che gli atti degli organi dello Stato (Parlamento e Governo) e delle Regioni non siano in contrasto con il dettato costituzionale. La Corte ha sede nel Palazzo della Consulta, a Roma. LA COMPOSIZIONE La Corte costituzionale è formata da 15 giudici, eletti tra gli alti magistrati, gli avvocati con oltre 20 anni di esercizio e i professori universitari di materie giuridiche.

26 LA NOMINA La Corte costituzionale è composta da quindici giudici (art. 135 Cost.), cinque dei quali sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque sono eletti dal Parlamento in seduta comune e cinque sono eletti dalle supreme Magistrature (Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti).

27 l giudici della Corte costituzionale restano in carica nove anni, durante i quali non possono svolgere nessun'altra attività. La Corte elegge al suo interno un Presidente, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Le guarentigie. l giudici della Corte godono delle stesse guarentigie previste per i parlamentari: . non possono essere perseguiti per i voti e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni; . possono essere sottoposti a restrizioni della libertà personale, solo dopo la concessione dell'autorizzazione da parte della Corte stessa.

28 LE SENTENZE Le sentenze della Corte, che vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, sono definitive (non possono essere impugnate di fronte ad altri organi) e inappellabili (non è possibile proporre contro dì esse alcun ricorso).

29 Le funzioni della Corte costituzionale
Giudizio sulla costituzionalità delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge e delle leggi regionali Giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni Giudizio sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il Presidente della repubblica Giudizio sull'ammissibilità dei referendum abrogativi 29

30 IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
La Costituzione è rigida: questo significa che può essere modificata solo attraverso una legge di revisione costituzionale (per approvare una legge di revisione costituzionale il Parlamento deve ricorrere ad una “procedura aggravata”). Qualsiasi altra norma in contrasto con essa è costituzionalmente illegittima; l'organo che deve giudicare sulla conformità delle norme alla Costituzione è appunto la Corte costituzionale.

31 IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Il singolo cittadino non può rivolgersi direttamente alla Corte che, dal canto suo, non può agire di sua iniziativa, ma deve attendere che la questione di costituzionalità venga posta dall'esterno, in base a due possibili procedimenti: il procedimento principale e il procedimento incidentale.

32 IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Il procedimento principale Il procedimento principale può essere iniziato dal Governo o dalle Regioni. Infatti l'art. 127 Cost. afferma che hanno il potere di “promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale”: . sia il Governo “quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione”; . sia una Regione “quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza”.

33 IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Il procedimento incidentale Il procedimento incidentale si ha quando la questione di legittimità viene posta alla Corte dal giudice che deve applicare quella norma in un processo. Se, nel corso di un processo, le parti sospettano che una determinata norma (una legge, un decreto) sia in contrasto con la Costituzione, investono della questione il giudice: il giudice decide se è necessario sospendere il processo e sollevare la questione di fronte alla Corte. La Corte, mediante una sentenza, stabilirà se la norma in questione sia illegittima dal punto di vista costituzionale (in questo caso la norma sarà abrogata), oppure no.

34 LA MAGISTRATURA

35 LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
La Magistratura è un organo costituzionale composto dall'insieme dei giudici, cui è affidata la funzione giurisdizionale, ossia il compito di applicare le norme giuridiche ai casi concreti al fine di risolverli nel rispetto della legge.

36 Magistrati o giudici? I magistrati sono tutti coloro che appartengono all'ordinamento giudiziario, mentre il giudice è l’organo che esercita la funzione giurisdizionale: tutti i giudici sono magistrati, ma non tutti i magistrati sono giudici. Comunque d'ora in poi, per semplificare, utilizzeremo i due termini come sinonimi. Le parti. L'attività giurisdizionale ha come presupposto l'esistenza di una controversia tra almeno due soggetti, che rappresentano le parti del processo.  La sentenza. La controversia viene poi analizzata dal giudice, che ha il dovere di risolverla, con una decisione chiamata «sentenza». Il giudice deve basarsi esclusivamente sull'ordinamento giuridico e deve mantenere una posizione neutrale rispetto alle parti.

37 L'indipendenza dei giudici
L'indipendenza dei giudici. Per essere «imparziale» il giudice deve essere «indipendente». A questo proposito, l'art. 104 Cost. afferma che la Magistratura «costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». L'art. 101 Cost. stabilisce che i giudici siano «soggetti soltanto alla legge»: nessuno può impartire ordini ai magistrati, che devono amministrare la giustizia in assoluta libertà. L'assenza di gerarchia. La Magistratura è un ordinamento senza vertici, autonomo e indipendente da ogni altro potere. L'ordinamento giudiziario non è organizzato in modo gerarchico, perché esistono giudici di grado diverso per competenze e grado, ma nessun giudice di grado superiore può impartire ordini a un giudice di grado inferiore.

38 La nomina per concorso. La Costituzione stabilisce che i giudici siano nominati per concorso, per evitare favoritismi, e per assicurare che essi possiedano un'adeguata preparazione tecnico giuridica. L'art. 106 Cost. ammette la presenza di «magistrati onorari», che svolgono la loro attività in modo non professionale; un esempio è rappresentato dai Giudici di pace. Diritto e giustizia. Che cosa significa che «il giudice è soggetto solo alla legge»? La Magistratura deve limitarsi ad applicare le norme dell'ordinamento giuridico: non spetta ai giudici decidere se queste norme siano giuste o ingiuste. Può quindi accadere che un giudice debba applicare una legge che, in cuor suo, non approva, e quindi ad emettere una sentenza che lui stesso trova ingiusta. Si tratta di una conseguenza del principio della certezza del diritto.

39 l principi costituzionali che regolano l'attività dei giudici
La Costituzione contiene diversi principi che riguardano sia l'imparzialità e l'indipendenza della Magistratura, sia funzionamento dell'attività giurisdizionale.

40 Il diritto di azione. Con potere di agire in giudizio, si garantisce a chiunque la possibilità di rivolgersi a un giudice per far valere i propri diritti soggettivi o interessi legittimi, quando ritiene che essi siano stati lesi. E’ esclusa la possibilità di «farsi giustizia da sé».  Ogni parte deve avere la possibilità di esporre liberamente le proprie ragioni e di utilizzare tutti i mezzi leciti per provarle (testimonianze, documenti). Il diritto alla difesa. Secondo l'art. 48 Carta UE, «il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato»; anche l'art. 24 Cost. sancisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Questo significa che ognuno ha il diritto di difendersi davanti al giudice e di essere assistito da un esperto di diritto, l’avvocato. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato. Chi si trova in difficoltà economiche deve essere assistito gratuitamente da un avvocato pagato dallo Stato.

41 È legittima l'autodifesa
È legittima l'autodifesa? Un cittadino può difendersi da solo, senza avvocato? Salvo casi limitati, l'autodifesa non è ammessa. La presenza obbligatoria dell’avvocato assicura la regolarità del dibattimento. La presunzione di innocenza. «L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva» (art. 27 Cost.).

42 Il doppio grado di giurisdizione
Il doppio grado di giurisdizione. Cosa si intende per «sentenza definitiva»? Un principio cardine del diritto italiano è il doppio grado di giurisdizione. Una volta terminato un processo (di primo grado) su una determinata causa, la parte che non si ritiene soddisfatta ha il diritto di «proporre appello» contro la sentenza, cioè può chiedere un nuovo processo sulla medesima controversia. Va precisato che nessuna parte è obbligata a farlo: il processo può terminare anche dopo il primo grado. Il processo d'appello (di secondo grado) deve svolgersi davanti a un giudice diverso, e può concludersi con una sentenza differente da quella del processo di primo grado, perché le parti possono fornire nuovi argomenti al magistrato. È possibile fare ricorso contro la sentenza di secondo grado? Contro la sentenza d'appello è possibile ricorrere alla Corte di cassazione.

43 La Corte di cassazione. La Corte di cassazione può giudicare, in materia sia civile sia penale, sui ricorsi contro le sentenze di secondo grado (giudice di terzo grado). Il ricorso in Cassazione è possibile però solo «per violazione di legge» (art Cost.); la Cassazione non può effettuare un controllo di merito (la ricostruzione dei fatti operata in appello è definitiva), ma deve solo verificare che il giudice di secondo grado abbia applicato esattamente la legge. Se ritiene che il giudice non abbia interpretato correttamente la legge, la Cassazione provvede ad annullare (appunto a «cassare») la sentenza d'appello, e stabilisce qual è la giusta interpretazione da dare alla norma. Le sentenze della Cassazione vincolano solo le parti di quel processo; in teoria i magistrati che devono giudicare cause simili sono liberi di interpretare la legge in modo diverso dalla Cassazione, in realtà il prestigio della Cassazione è tale da condizionare l'esito di tutte le cause: i giudici tendono a uniformare le loro interpretazioni a quelle della Cassazione.

44 La sentenza in giudicato
La sentenza in giudicato. La certezza del diritto impone che ad un certo punto si arrivi a una sentenza definitiva; in questo caso, si dice che la sentenza passa in giudicato. Una volta esauriti tutti i gradi di giurisdizione (primo grado, secondo grado, Cassazione), la sentenza passa in giudicato, e la questione non può essere riproposta. La sentenza passa in giudicato anche se le parti hanno accettato il giudizio di primo grado, e non hanno proposto appello; oppure hanno accettato il giudizio di secondo grado, e non hanno fatto ricorso alla Cassazione.

45 Il popolo e l'amministrazione della giustizia. L'art. 101 Cost
Il popolo e l'amministrazione della giustizia. L'art. 101 Cost. afferma che «la giustizia è amministrata in nome del popolo». L'art. 102 Cost. prevede la «partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia»; la norma si riferisce ai giudici popolari che partecipano, insieme ai giudici di carriera, a costituire la Corte d'assise. l giudici popolari vengono sorteggiati da appositi albi, dove possono iscriversi tutti i cittadini che possiedono determinati requisiti previsti dalla legge. L'obbligo della motivazione. Per garantire una maggiore trasparenza all'azione della Magistratura, il giudice deve motivare ogni sua decisione. L'obbligo della motivazione riguarda tutti i provvedimenti, e non solo le sentenze.

46 LA GIURISDIZIONE ORDINARIA
A seconda della natura della controversia che viene sottoposta al giudice, si possono individuare due tipi di giurisdizione: la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa (relativa agli atti della Pubblica Amministrazione). La giurisdizione ordinaria, a sua volta, si divide in giurisdizione civile e giurisdizione penale.

47 LA GIURISDIZIONE CIVILE
La giurisdizione civile si occupa delle controversie tra privati (ed esempio in tema di condominio, di eredità, di lavoro ecc.). Le parti del processo sono l’attore e il convenuto. Il processo civile inizia quando un soggetto (attore) chiama a giudizio un altro soggetto (convenuto) accusandolo di aver leso o minacciato un suo diritto soggettivo.

48 LA GIURISDIONE PENALE La giurisdizione penale giudica le persone accusate di aver commesso un reato. «Reato» è qualsiasi azione commessa da un soggetto in violazione di una norma per la quale l'ordinamento giuridico preveda una sanzione penale. Anche nel processo penale sono presenti due parti: l'accusa e la difesa. L'accusa è rappresentata in nome dello Stato dal Pubblico Ministero, mentre la difesa è costituita dall'imputato (assistito da un avvocato). Dopo aver ascoltato le due parti, il giudice può assolvere o condannare l'imputato a una pena, proporzionale alla gravità del reato.

49 Il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero (PM) è un magistrato che ha l'obbligo di esercitare l'azione penale per conto dello Stato; in particolare, il PM deve condurre le indagini, avviare il processo penale e sostenere l'accusa contro l’imputato. Il PM è un magistrato e «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario» (art. 107 Cost.); però il PM è un magistrato che non gode di completa indipendenza, perché i PM sono organizzati all'interno di uffici giudiziari, le procure, dove dipendono dai Procuratori della Repubblica; per esempio, il Procuratore della Repubblica di Milano è il superiore gerarchico di numerosi PM, chiamati «Sostituti Procuratori della Repubblica».

50 GIUDICI DEL PROCESSO CIVILE
Gradi Giurisdizione civile I Giudice di pace Tribunale II Corte d’appello III Corte di cassazione

51 GIUDICI DEL PROCESSO PENALE Corte d’assise d’appello
Gradi Giurisdizione penale I Giudice di pace Tribunale Corte d’assise II Corte d’appello Corte d’assise d’appello III Corte di cassazione

52 GIUDICI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Gradi Giurisdizione amministrativa I Tribunale amministrativo regionale (TAR) II Consiglio di Stato

53 IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)
Il Consiglio superiore della Magistratura (CSM), l’organo di autogoverno della Magistratura, si occupa di tutte le decisioni che riguardano l’impiego e la carriera dei magistrati al fine di garantire l’indipendenza della Magistratura dagli altri poteri: gestisce i concorsi per l’assunzione di nuovi magistrati, dispone l’assegnazione ai vari uffici, i trasferimenti, le promozioni, i provvedimenti disciplinari.


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