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PubblicatoGeronimo Costantino Modificato 9 anni fa
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Maria Elisabetta MONTINARO S.Pre.S.A.L. ASL VCO 23 ottobre 2014 IIS L. Cobianchi Piazza Martiri di Trarego, 8 Verbania Intra LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA
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“SORVEGLIANZA SANITARIA”(Art. 2 co.1 lett. m): insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori (e degli equiparati), in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. “MEDICO COMPETENTE” (Art. 2 co.1 lett. h): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 che collabora, secondo quanto previsto dall’art. 29 co.1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale TITOLI E REQUISITI Art.38 del D.Lgs.81/08
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA Art.25 – obblighi del medico competente Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico fisica dei lavoratori all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per quanto di competenza alla organizzazione del servizio di primo soccorso alla attuazione e valorizazione di programmi volontari di promozione della salute
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA La sorveglianza sanitaria è l’insieme di accertamenti sanitari, clinici e strumentali, mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente Verifica della compatibilità tra le condizioni psico-fisiche del lavoratore e l’esposizione ai rischi derivanti dell’esercizio delle specifiche mansioni. Ha finalità preventive non volte a selezionare lavoratori in condizioni ottimali di salute, ma a verificare, prima dell’avvio al lavoro e successivamente nel tempo, l’ADEGUATEZZA DEL RAPPORTO fra specifica condizione di salute e la specifica condizione di lavoro Individuazione delle situazioni che controindicano l’esposizione
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA
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Protocollo di sorveglianza sanitaria definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art.25, comma 1 lettera b) va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1) Deve indicare: le mansioni e i rischi specifici il periodismo delle visite secondo quanto stabilito dalle norme o secondo il giudizio del medico competente i riferimenti normativi che impongono la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria Gli accertamenti sanitari
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E sami biologici ed altri accertamenti devono essere scelti sulla base della loro validità nel proteggere la salute del lavoratore interessato, tenendo conto della loro sensibilità, specificità e valore predittivo I Medici del Lavoro non devono fare uso di esami o accertamenti inaffidabili o che non hanno sufficiente valore predittivo Quando sia possibile ed opportuno scegliere, i metodi non invasivi vanno sempre preferiti GLI ESAMI INTEGRATIVI ALLA VISITA MEDICA
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA Quali finalità si pone la sorveglianza sanitaria : – valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro (assenza di danni per la salute) – Comunicare il rischio e le procedure adottate per prevenirlo – Identificare in tempo utile alterazioni dello stato di salute cliniche o precliniche (diagnosi precoce) – prevenire peggioramenti della salute del lavoratore – rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute (promozione della salute) – valutare l’idoneità specifica al lavoro, con particolare riguardo all’adattamento del posto di lavoro al lavoratore. – Fornire indicazioni epidemiologiche sulle modalità per garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA In ambito scolastico i rischi lavorativi presenti meritevoli di attuazione della sorveglianza sanitaria possono essere: - Esposizione a sostanze irritanti/sensibilizzanti utilizzate nei laboratori didattici dedicati (es. insegnanti, tecnici dei laboratori, operatori scolastici che effettuano la pulizia degli istituti) - Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali in maniera sistematica e abituale per almeno 20 ore/settimana dedotte le pause di cui all’art. 175 (es. impiegati amministrativi, tecnici informatici) - La movimentazione manuale dei carichi (es. tecnici di cucina degli istituti alberghieri, educatori delle materne, ecc)
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA Verifica della profilassi vaccinale per le categorie a rischio tetano Verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (Intesa Stato Regioni 16.03.2006 All.1 – p. 6: attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado) Stress lavoro correlato Rischio biologico.... Rumore (es. istituti tecnico professionali)
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA La sorveglianza sanitaria comprende (art. 41 co. 2) : Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA La sorveglianza sanitaria comprende (art. 41 co. 2): Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro Visita medica preventiva in fase preassuntiva
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA IL MEDICO COMPETENTE, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLE VISITE MEDICHE DI CUI AL CO.2 DELL'ART.41 Dlgs 81/08 e s.m.i. ESPRIME UNO DEI SEGUENTI GIUDIZI RELATIVI ALLA MANSIONE SPECIFICA: – IDONEITA'; – IDONEITA' PARZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE, CON PRESCRIZIONI O LIMITAZIONI; – INIDONEITA' TEMPORANEA – INIDONEITA' PERMANENTE
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IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA Possibilità di ricorso all’organo di vigilanza Informazione scritta al datore di lavoro e al lavoratore
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Istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio con salvaguardia del segreto professionale (conforme al modello), custodendola sotto la propria responsabilità I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE: V isita i luoghi di lavoro, almeno una volta all’anno Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore
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Collabora all'attività di formazione e informazione I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE: I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE: COLLABORATIVI Collabora alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi
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Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari Comunica, in occasione delle riunioni, in forma scritta, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE: INFORMATIVI
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI Il medico competente che evidenzi una malattia che ha i caratteri della malattia professionale o lavoro-correlata deve provvedere ad alcuni ben precisi adempimenti medico-legali Es. Noduli alle corde vocali da sforzi prolungati delle corde vocali - DM 11 dicembre 2009 – Lista II (malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità) – gruppo 2 (malattie da agenti fisici)-
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Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: - dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata - libero professionista - dipendente del datore di lavoro (il datore di lavoro gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti) LA SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA
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Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e di rischio Invia all’ISPESL le cartelle sanitarie, nei casi previsti, alla cessazione del rapporto di lavoro Invia ai Servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE: I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE: INFORMATIVI Comunica al Ministero il possesso dei requisiti professionali
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Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale ALTRI ASPETTI DELL’ATTIVITA’ DEL M.C. ALTRI ASPETTI DELL’ATTIVITA’ DEL M.C. Il d.l. può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento Il M.C. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati L’attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH
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Categorie protette: LE LAVORATRICI MADRI D.Lvo 26.03.2001, n.151 T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità Capo I: Capo I: Definizioni e quadro di riferimento Capo II: Capo II: Misure a tutela della lavoratrice Valutazione del rischio, individuazione di misure di prevenzione Capi III / VII: Capi III / VII: Tipi di congedo previsti Capi VIII / IX: Capi VIII / IX: Divieto di lavoro notturno e di licenziamento, tutele al rientro al lavoro Capi X / XIII: Capi X / XIII: Garanzie per particolari tipologie lavorative Capi XIV / XIV: Capi XIV / XIV: Vigilanza, oneri contributivi, disposizioni finali
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Categorie protette: I MINORI D.Lvo 18 agosto 2000 n.262 Artt. 1/5: Artt. 1/5: Definizioni, ambiti di applicazione Artt. 6/7: Artt. 6/7: Divieto di adibire al lavoro i bambini; lavorazioni vietate agli adolescenti; deroghe Art. 8: Art. 8: Valutazione del rischio per i minori Art. 9: Art. 9: Visite di idoneità all’attività lavorativa Art. 10 /13: Art. 10 /13: Lavoro notturno; riposi; ferie
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Categorie protette: I DISABILI L. 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili Capo I: Diritto al lavoro dei disabili. Definizioni; ambito di applicazione; assunzioni obbligatorie Capo II: Capo II: Servizi del collocamento obbligatorio Capo III: Capo III: Avviamento al lavoro Capo IV: Capo IV: Convenzioni e incentivi
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1. 1. Redazione e tempestivo inoltro di referto all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 365 c.p. e art. 334 c.p.p., configurandosi la fattispecie di lesione personale colposa perseguibile d’ufficio (art-590 c.p.) 2. 2. Redazione e consegna all’interessato del primo certificato medico di malattia professionale ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 1124/65 3. 3. Redazione ed al tempestivo inoltro della denuncia di malattia professionale allo S.Pre.S.A.L. ai sensi dell’art.139 del D.P.R. 1124/65 GLI OBBLIGHI DI NOTIFICA
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La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124 DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaliArt.53
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Art.139 E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio (a seguito della Legge di riforma sanitaria n. 833/78 la competenza in materia è stata trasferita al SPreSAL della A.S.L.). DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124
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Le cause (fattori di rischio) possono essere di tipo: MALATTIA PROFESSIONALE Malattie insorte come conseguenza diretta di una esposizione in ambiente di lavoro, protratta nel tempo, a specifiche cause lesive Hanno una tutela speciale sotto l’aspetto assicurativo e penale chimico (es. solventi neuropatia) fisico (es. rumore ipoacusia) biologico ergonomico, ecc
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Colpiscono anche la popolazione non professionalmente esposta Sono più frequenti/più precoci/più gravi negli esposti a rischi lavorativi MALATTIE CORRELATE AL LAVORO
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MALATTIE AGGRAVATE DAL LAVORO Si tratta di malattie che insorgono indipendentemente dal lavoro svolto ma che possono essere aggravate dallo svolgimento di un determinato lavoro
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MALATTIE INTERFERENTI CON IL LAVORO Malattie che non hanno origine occupazionale e che non vengono aggravate dal lavoro Ma che possono rendere difficile/pericoloso (per se o per gli altri) lo svolgimento di un determinato lavoro
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Evento dannoso avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro INFORTUNIO Causa violenta: causa esterna e concentrata nel tempo (per prassi consolidata entro il turno di lavoro)
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Entità dell’esposizione (dose X livello) Nessun effetto Effetti subclinici Effetti clinici Effetti irreversibili Prevenzione primaria interventi di tipo tecnico e/o organizzativo Prevenzione secondaria controllo dei lavoratori esposti al rischio per evidenziare il più precocemente possibile i primi segni di danno alla salute Prevenzione terziaria aspetto clinico riabilitativo PREVENZIONE
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IL SISTEMA DELLA SICUREZZA Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Medico Competente Il Servizio di Prevenzione e Protezione Persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione DATORE DI LAVORO Lavoratori incaricati: antincendio, emergenze, pronto soccorso
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osservare le disposizioni impartite utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, i preparati pericolosi nonchè i dispositivi di sicurezza utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti COMPITI DEI LAVORATORI
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Lavoratori con compiti speciali PREVENZIONE INCENDI PRONTO SOCCORSO GESTIONE EMERGENZE Il datore di lavoro: DESIGNA i lavoratori incaricati I lavoratori non possono rifiutare la nomina, se non per giustificato motivo
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