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PubblicatoAlfonsina Fumagalli Modificato 9 anni fa
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SOGGETTO GIURIDICO PERSONA FISICA Capacità giuridica Capacità d’agire PERSONA GIURIDICA Sono ENTI che hanno soggettività e personalità giuridica acquisita attraverso il riconoscimento ASSOCIAZIONI FONDAZIONI COMITATI
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Art. 1 codice civile Capacità giuridica. 1. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. 2. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita
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Capacità giuridica Nascita: intesa come distacco dall’alveo materno, primo respiro Perdita : con la morte “Morte legale” coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (l. 578/93)
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LIMITI alla capacità di agire INCAPACITA’ LEGALE ad agire solo in casi previsti dalla legge: Può essere ASSOLUTA: 1) MINORE d’ età 2) INTERDIZIONE GIUDIZIALE è misura di protezione x soggetto infermo di mente RELATIVA: 1) minore emancipato (art.390-397) 2) INABILITAZIONE (art. 415)
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INTERDIZIONE LEGALE è pena accessoria Impedisce atti di natura patrimoniale, non interviene sul piano dei rapporti personali o familiari
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Rappresentanza legale E’ uno strumento giuridico volto a permettere l’attività giuridica ai soggetti incapaci per mezzo dell’azione di sostituti Genitori – tutore - curatore
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INCAPACITA’ NATURALE O DI FATTO E’ L’INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE AL MOMENTO DEL COMPIMENTO DELL’ATTO (ART. 428 C.C.)
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Art. 428 c.c. atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere 1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
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428 comma 2 2. L’annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace di intendere e di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO(l.6/04) (artt.404-413) Finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporanei o permanenti con la minore limitazione possibile della capacità d’agire.
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Art.404 c.c. Amministrazione di sostegno La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio
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SITUAZIONI idonee x a.s. INDEBOLIMENTO delle facoltà intellettive che non si traduca in una vera e propria malattia, ma non episodico Infermità mentale temporanea Infermità mentale abituale ma lieve Infermità mentale abituale anche grave, salvo che l’entità e la composizione del patrimonio imponga l’interdizione
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Cass. 2 agosto 2012 n.13917 L’amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l’accertamento di una condizione di infermità mentale, ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, la quale determini, pur se temporaneamente o parzialmente, un’incapacità nella cura dei propri interessi.
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Trib. Varese 25 agosto 2010 L'art. 408 c.c. consente che la designazione dell'amministratore possa essere effettuata dal beneficiario in previsione della futura eventuale incapacità. L' amministrazione di sostegno, però, potrà essere aperta solo nel momento in cui il suddetto stato di infermità si sarà verificato non potendo il procedimento giurisdizionale che essere attuale e contestuale alle esigenze per le quali si chiede la misura di protezione, ciò anche per garantire all'adulto incapace la massima tutela, garantita dalla presenza del giudice tutelare cui demandato il compito di svolgere tutti gli accertamenti del caso
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PERSONA FISICA Scomparsa: persona non più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza, senza alcuna notizia Legittimati attivi: interessati o presunti successori o pm Competente Tribunale ultimo domicilio o residenza su istanza nomina curatore (art.48 c.c.) per costituzione in giudizio, inventario, liquidazioni o divisioni, e per atti di conservazione del patrimonio
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Persona fisica Assenza: minimo 2 anni dall’ ultima notizia; Legittimazione attiva: presunti successori legittimi e chiunque ritenga avere diritti sui beni Situazioni giuridiche eventuali: immissione nel possesso temporaneo dei beni previo inventario/ esercizio temporaneo dei diritti/ liberazione temporanea dalle obbligazioni con cauzione; Effetti giuridici: amministrazione dei beni – rappresentanza in giudizio – godimento delle rendite (ascendenti- discendenti-coniuge totale; gli altri devono riservare un terzo delle rendite all’assente-art.53 c.c.) limiti alla disponibilità dei beni : se necessità o utilità evidente (alienazione/pegno/ipoteca solo con autorizzazione trib.) Ritorno: cessano effetti dichiarazione assenza; restituzione, ma restano nel godimento beni sino alla costituzione in mora
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Persona fisica Morte presunta: dopo10 anni da ultima notizia assente; Legittimazione attiva: pm o eredi testamentari o legittimi, legatari o donatari o tutti ql cui spetterebbero diritti dalla morte chi era stato immesso nel possesso ne acquista la DISPONIBILITA’, esercizio definitivo o liberazione definitiva dalle obbligazioni – cessano cauzioni e cautele eventualmente imposte – possibili nuove nozze – Ritorno: recupero beni residui; diritto a crediti e beni frutto dell’investimento –legittima pretesa di adempimento – salvi gli effetti di prescrizioni e usucapioni - matrimonio dichiarato nullo ma salvi gli effetti civili.
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Cass. 21 gennaio 2005 n. 1253 L'obbligo dell'Inail di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli art. 48 ss. c.c., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all'uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, nè liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, nè assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi.
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DIRITTI DELLA PERSONALITA’ Norme di riferimento: artt. 5-10 c.c. + Costituzione + codice penale + Convenzione dei diritti dell’uomo (ratificata 1955). Diritti fondamentali della persona: Necessari:fanno parte della persona in quanto tale Assoluti Indisponibili Imprescrittibili
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ART. 5 c.c. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO Integrità fisica: vietata diminuzione permanente (si a donazione sangue-midollo) Legittimità dell’atto dispositivo entro limiti: a) di carattere speciale (no a diminuzione permanente) b) di carattere generale (no se c/o legge – ordine pubblico – buon costume) All’interno di questi limiti: consenso informato e libero
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Cass. 37077/2008 Secondo la Corte va riconosciuto il diritto del paziente che è in possesso delle capacità intellettive e volitive di rifiutare le cure secondo una totale autonomia di scelte che può comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve sempre essere rispettata dal sanitario
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segue Il consenso informato del paziente ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere fra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte la fasi della vita, anche in quella terminale.
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Leggi collegate: L.194/78 aborto L. 91/99 sui trapianti d’organo/donazioni organi: a) da defunto b) gratuito c) non in contrasto con volontà espressa in vita L. 40/04 PMA (procreazione medicalmente assistita)
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PROCREAZIONE ARTIFICIALE PUNTI CARDINE: Divieto fecondazione eterologa abolito con sentenza C. Cost. 162/2014 Divieto di maternità surrogata Divieto di fecondazione post mortem Divieto di sperimentazione sugli embrioni Divieto di crioconservazione e soppressione degli embrioni (in parte derogato) Divieto analisi prenatale
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Art. 14 l.40/04 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico- scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
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Sentenza 151/2009 Decisione del 01/04/2009 È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". comporta la necessità di moltiplicare i cicli di fecondazione, poiché non sempre i tre embrioni sono in grado di dar luogo a una gravidanza. Ciò determina: sia l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie collegate alla iperstimolazione ovarica, sia, nei casi in cui siano maggiori le possibilità di attecchimento, un pregiudizio diverso per la salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime la norma non riconosce al medico la possibilità di valutare il singolo caso assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna, si pone, così, in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo sia della ragionevolezza che dell'eguaglianza, poiché il legislatore riserva lo stesso trattamento a situazioni dissimili, e con l'art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso.
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e… È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna. La caducazione dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre", pur mantenendo fermo il principio per cui non devono essere creati embrioni in numero superiore a quello necessario, secondo accertamenti demandati al medico, nella fattispecie concreta, esclude, però, l'obbligo di un unico e contemporaneo impianto e il numero massimo di embrioni da impiantare: ciò introduce una deroga al principio generale del divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dello stesso art. 14, con conseguente necessità di ricorso alla tecnica di congelamento degli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica, e comporta la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 3.
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Corte cost. 162/2014 Il divieto di PMA eterologa incide su beni costituzionali estremamente rilevanti tutelati ex artt. 2,3,13,29,31 Cost. per quanto attiene la libertà di autodeterminarsi su aspetti di assoluta rilevanza personale che attengono la sfera fisica, morale e familiare; art. 32 relativamente alla tutela della salute in termini ampi: precisa come ciò non sia sufficiente a farlo ritenere illegittimo occorrendo a questo scopo accertare se l’assolutezza che lo connota sia l’unico mezzo per garantire la tutela di altri valori costituzionali coinvolti dalla tecnica in esame
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ART. 6 c.c. IDENTITA’ PERSONALE Diritto al nome e/o allo pseudonimo(art.9) Funzione identificativa (pubbl), ma anche attributo proprio del sogg. ed espressione delle sue qualità personali, è ogg. di dir. fondamentale Abuso: 1. contestazione 2. usurpazione Tutela attraverso azione inibitoria e pubblicazione sentenza+ risarcimento del danno (art.7) Legittimazione attiva anche x chi abbia un “interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette” (art.8)
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Cass. 22-09-2008 n.23934 In seguito all’approvazione del trattato di Lisbona anche l’Italia ha il dovere di uniformarsi ai principi fondamentali della Carta UE tra i quali il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso. Con l’ordinanza la Cass. si è pronunciata a favore dell’attribuzione del cognome materno ai figli legittimi in caso di comune richiesta di entrambe i genitori.
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ART. 10 DIRITTO ALL’IMMAGINE Si riferisce allo sfruttamento abusivo dell’immagine di un soggetto Persona famosa: diritto alla privacy e diritto di cronaca (veridicità/apprezzabile interesse pubblico/continenza espositiva) Pregiudizio al decoro e alla reputazione Immagine propria, dei figli, dei genitori Utilizzo o pubblicazione Azione inibitoria e risarcimento del danno
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INTEGRITA’ MORALE Integrita’ morale: a tutela dell’onore (c.p. 594-595 ingiuria e diffamazione art.2 Cost.), reputazione e riservatezza La tutela del decoro e della reputazione passa dall’applicazione dell’art. 10 c.c. Onore= valore sociale x qualità morali Decoro=valore sociale x altre doti Reputazione=opinione altrui su onore e decoro del soggetto
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TUTELA DELLA PRIVACY: d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 codice in materia di dati personali - DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano dato personale è:qualsiasi informazione riguardante persone fisiche identificabili trattamento è: raccolta conservazione; elaborazione; comunicazione; cancellazione o distruzione
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Nei confronti del titolare banca dati: -CONSENSO ESPRESSO e INFORMATO - deroghe principali: art.24 per legge, per esecuzione di un contratto, dati provenienti da pubblici registri -Diritto ad essere informati -Diritto di scelta del trattamento o no -Diritto verifica correttezza dati -Diritto all’oblio quando non vi è più utilità ai fini del trattamento
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Risarcimento danni Ex art. 15 rinvio a art. 2050 c.c. responsabilità per attività pericolosa Prova liberatoria: dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
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Nella Costituzione diritto all’intimità della vita privata art. 14 inviolabilità domicilio art. 15 segretezza della corrispondenza
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