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Le novità in tema di operazioni in valuta

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Presentazione sul tema: "Le novità in tema di operazioni in valuta"— Transcript della presentazione:

1 Le novità in tema di operazioni in valuta
Dott. Marco Fava ODC PESCARA Dott.Marco Fava

2 17-bis) "Utili e perdite su cambi"
La riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha così modificato il trattamento contabile delle operazioni in valuta: 1a modifica aggiunta della voce n. 17-bis) allo schema obbligatorio di conto economico: 17-bis) "Utili e perdite su cambi" Dott.Marco Fava

3 operazioni in valuta incassate o pagate nel corso dell'esercizio:
In tal modo, i componenti di reddito relativi alle operazioni in valuta vengono "isolati" in un'unica voce, che è destinata ad accogliere sia i costi che i ricavi delle operazioni medesime , cioè: operazioni in valuta incassate o pagate nel corso dell'esercizio: - utili realizzati su cambi;   - perdite realizzate su cambi;  2) operazioni in valuta "in corso" alla data di chiusura dell'esercizio: - utili presunti su cambi;    - perdite presunte su cambi; Dott.Marco Fava

4 2a modifica aggiunta del nuovo comma 2 all'art bis del codice civile,con la seguente indicazione: "I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta." Dott.Marco Fava

5 3a modifica nuovo n. 8-bis) dell'art. 2426: Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole Dott.Marco Fava

6 Le indicate disposizioni differenziano il trattamento contabile delle poste in valuta a seconda che queste appartengano ad uno dei seguenti raggruppamenti del bilancio: crediti iscritti nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie; debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale; immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie costituite da partecipazioni. Dott.Marco Fava

7 I crediti ed i debiti in valuta
(es: dollari, sterline, yen giapponesi) Dott.Marco Fava

8 I crediti sorti ed estinti nell'esercizio devono essere così contabilizzati:
1) iscrizione del "credito" in base al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta (esempio: data di spedizione della merce o di prestazione del servizio): crediti ______ ricavi Dott.Marco Fava

9 UTILE DI CAMBIO oppure PERDITA DI CAMBIO
I crediti sorti ed estinti nell'esercizio devono essere così contabilizzati: 2) Incasso del credito alla sua scadenza l’operazione può dare origine ad: UTILE DI CAMBIO oppure PERDITA DI CAMBIO Dott.Marco Fava

10 Incasso del credito con un UTILE DI CAMBIO
Banca c/c ______ Crediti Utile di cambio Dott.Marco Fava

11 Incasso del credito con una PERDITA DI CAMBIO
Banca c/c ______ perdite di cambio Crediti Dott.Marco Fava

12 I debiti sorti ed estinti nell'esercizio devono essere così contabilizzati:
1) iscrizione del “debito" in base al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta: Spese per acquisti ______ Debiti Dott.Marco Fava

13 UTILE DI CAMBIO oppure PERDITA DI CAMBIO
I debiti sorti ed estinti nell'esercizio devono essere così contabilizzati: Pagamento del debito alla sua scadenza l’operazione può dare origine ad: UTILE DI CAMBIO oppure PERDITA DI CAMBIO Dott.Marco Fava

14 Pagamento del debito con un UTILE DI CAMBIO
Banca c/c ______ Utile di cambio Debito Dott.Marco Fava

15 Pagamento del debito con una PERDITA DI CAMBIO
Banca c/c ______ perdite di cambio Debito Dott.Marco Fava

16 I crediti ed i debiti in valuta "in corso" alla data di chiusura dell'esercizio
I crediti ed i debiti in valuta "in corso" alla data di chiusura dell'esercizio sono caratterizzati dalla seguente situazione: i crediti ed i debiti sono stati iscritti nelle registrazioni contabili in base al "cambio corrente" alla data nella quale l'operazione è compiuta (o cambio storico); b) i crediti ed i debiti sono valutati in bilancio in base al tasso di "cambio a pronti" alla data di chiusura dell'esercizio (o cambio di chiusura), imputando al conto economico gli utili e le perdite presunte sui singoli crediti e debiti in valuta La valutazione deve essere effettuata per singolo credito o debito in valuta. Dott.Marco Fava

17 Nel caso dei crediti in valuta “in corso”, le scritture contabili sono le seguenti:
1) iscrizione del credito al cambio della data nella quale l'operazione è compiuta (o "cambio storico") Crediti esteri ______ Ricavi esteri Dott.Marco Fava

18 alla data del bilancio dobbiamo adeguare il “cambio storico” al “cambio di chiusura”
Il risultato dell’adeguamento potrà essere: Utile presunto su cambi oppure Perdita presunta su cambi Crediti esteri ____ Utile presunto su cambi Crediti esteri ____ Perdita presunta su cambi Dott.Marco Fava

19 17-bis) Utili e perdite di cambio
Il conto economico Nel conto economico deve essere iscritta la seguente voce: 17-bis) Utili e perdite di cambio La suddetta voce è la somma algebrica dei seguenti "conti" della contabilità generale: 1) operazioni in valuta incassate o pagate nel corso dell'esercizio:    - utili realizzati su cambi;    - perdite realizzate su cambi. 2) operazioni in valuta "in corso" alla chiusura dell'esercizio:   - utili presunti su cambi;   - perdite presunte su cambi. Dott.Marco Fava

20 La "riserva" relativa all'eccedenza di "utili su perdite presunte di cambio"
Quando gli "utili presunti su cambi“ superano le "perdite presunte di cambio", la differenza concorre ad incrementare l'utile d'esercizio che emerge dal conto economico. Aumenta l’utile di esercizio se Utile presunto su cambi Perdita presunta su cambi > = Dott.Marco Fava

21 Il n. 8-bis) dell'art. 2426 c.c. stabilisce che
l'eventuale eccedenza di utili su perdite, determinata in occasione degli adeguamenti dei cambi in sede di chiusura, deve essere accantonata - in sede di ripartizione dell'utile - in una apposita riserva non distribuibile fino al momento dell'incasso o del pagamento del credito o del debito estero. vediamo la rilevazione contabile Dott.Marco Fava

22 Quali sono le motivazioni della costituzione di questa riserva?
Dott.Marco Fava

23 Vediamo cosa dice l’O.I.C.
Tale riserva ha la funzione di non consentire la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un provento non ancora materialmente realizzato. Infatti l’ammontare definitivo del provento, se ci sarà, dipenderà dal tasso di cambio in vigore al momento dell’effettivo incasso o pagamento del credito o debito in valuta. Dott.Marco Fava

24 La procedura da effettuare è la seguente:
L’importo dell’utile netto derivante dallo adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato di esercizio; In sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d’esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo Tale riserva , tuttavia, può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione a copertura della perdita di esercizi precedenti vediamo la rilevazione contabile Dott.Marco Fava

25 La scrittura contabile è la seguente:
Utile di esercizio ______ ……………………….. Riserva art.2426 n.8) bis c.c. Dott.Marco Fava

26 Attenzione !!! Qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita, la riserva dell'eccedenza degli utili sulle perdite di cambio non può essere costituita, in quanto tale "eccedenza" è stata totalmente assorbita dalla perdita di esercizio. Dott.Marco Fava

27 vediamo l'esempio fornito dall'O.I.C. 1
Attenzione !!! Se, invece, l'utile netto dell'esercizio è di misura inferiore all'eccedenza degli "utili“ sulle "perdite di cambio", l'importo da iscrivere nell'apposita riserva non distribuibile è pari all'intero utile d'esercizio, dedotta la quota della "riserva legale": la frazione della riserva non costituita è stata assorbita dalla perdita di esercizio. vediamo l'esempio fornito dall'O.I.C. 1 Dott.Marco Fava

28 Caso 1 : la società FAVA S.R.L. presenta la seguente situazione:
Utile presunto su cambi 500 Utile d’esercizio 300 Quindi : Utile d’esercizio < Utile presunto su cambi Ciò significa che senza l’Utile presunto su cambi la mia società sarebbe in perdita per 200 Allora devo comportarmi nel seguente modo Dott.Marco Fava

29 COMPORTAMENTO DA ADOTTARE
L’utile presunto di 500 derivante dalle operazioni in valuta risulta assorbito per 200 dalla perdita di esercizio, determinata ante utile su cambi, e i residui 300 devono essere destinati alla RISERVA NON DISTRIBUIBILE Dott.Marco Fava

30 Caso 2 : la società FAVA S.R.L. presenta la seguente situazione:
Utile presunto su cambi 500 Utile d’esercizio 600 Quindi : Utile d’esercizio > Utile presunto su cambi Ciò significa che senza l’Utile presunto su cambi la mia società avrebbe comunque un utile di 100 Allora devo comportarmi nel seguente modo Dott.Marco Fava

31 COMPORTAMENTO DA ADOTTARE
caso 2 L’utile presunto di 500 derivante dalle operazioni in valuta deve essere destinato interamente alla RISERVA NON DISTRIBUIBILE Dott.Marco Fava

32 In questo caso possono aversi 3 situazioni:
Successivamente alla chiusura di ogni esercizio deve essere rideterminato l’importo degli utili e perdite complessivi realizzati. In questo caso possono aversi 3 situazioni: 1. Utile presunto su cambi > riserva patrimoniale non distribuibile 2. Utile presunto su cambi < riserva patrimoniale non distribuibile 3. Emerge una perdita presunta su cambi Dott.Marco Fava

33 la riserva patrimoniale deve essere reintegrata
1. Utile presunto su cambi > riserva patrimoniale non distribuibile In questo caso dobbiamo reintegrare la riserva patrimoniale. Es. Riserva patrimoniale 2004 = 500 Utile presunto su cambi 2005 = 600 la riserva patrimoniale non distribuibile deve essere reintegrata di 100 La rilevazione in P.D. sarà la solita Dott.Marco Fava

34 La scrittura contabile è la seguente:
Utile di esercizio 2.500,00 ……………………….. ______ Riserva art.2426 n.8) bis c.c. 100,00 Dott.Marco Fava

35 la riserva patrimoniale
1. Utile presunto su cambi < riserva patrimoniale non distribuibile In questo caso l’intera riserva o l’eccedenza deve essere riclassificata in una riserva liberamente distribuibile Es. Riserva patrimoniale 2005 = 500 Utile presunto su cambi 2006 = 400 la riserva patrimoniale non distribuibile deve essere liberata per 100 La rilevazione in P.D. sarà … Dott.Marco Fava

36 La scrittura contabile è la seguente:
Riserva art.2426 n.8) bis c.c 100,00 Altre riserve liberamente distribuibili Dott.Marco Fava

37 la riserva patrimoniale
1. Al 31/12 emerge una perdita presunta su cambi In questo caso l’intera riserva o l’eccedenza deve essere riclassificata in una riserva liberamente distribuibile Es. Riserva patrimoniale 2005 = 500 Perdita presunta su cambi 2006 = 100 la riserva patrimoniale non distribuibile deve essere liberata tutta La rilevazione in P.D. sarà … Dott.Marco Fava

38 La scrittura contabile è la seguente:
Riserva art.2426 n.8) bis c.c 500,00 Altre riserve liberamente distribuibili Dott.Marco Fava

39 La valutazione delle "immobilizzazioni" in valuta
Dott.Marco Fava

40 Le immobilizzazioni in valuta si suddividono nelle seguenti categorie:
- immobilizzazioni immateriali; - immobilizzazioni materiali; - immobilizzazioni finanziare costituite da partecipazioni Dott.Marco Fava

41 Le suddette attività immobilizzate in valuta
(esempio: titoli e partecipazioni immobilizzate, immobilizzazioni materiali ed immateriali), invece, devono essere valutate al costo di acquisto o di produzione determinato in base al tasso di cambio in vigore al momento del loro acquisto oppure al tasso di cambio inferiore alla data di chiusura dell'esercizio, se la riduzione viene giudicata durevole . Dott.Marco Fava

42 A tale proposito l’O.I.C.1 dice…
Questa regola è coerente con il criterio generale “di iscrizione delle immobilizzazioni al costo di acquisto o produzione (art.2426 punto 1), da svalutare quando l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore.” Dott.Marco Fava

43 Ed ancora l’OIC 1 dice: … quando la riduzione conseguente al minore tasso di cambio non è più necessaria va ripristinata l’iscrizione originaria al costo storico … Dott.Marco Fava

44 Nota integrativa A queste disposizioni sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni in valuta, la norma aggiunge le seguenti modifiche alla nota integrativa: modifica del n. 6) dell'art del codice civile, per evidenziare anche il "rischio Paese" dei crediti e dei debiti in valuta; aggiunta del n. 6-bis) all'art c.c., per richiedere l'evidenziazione di "eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio". Dott.Marco Fava


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