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LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA NELL’AMBITO DELL’EUTANASIA E TESTAMENTO BIOLOGICO Giacomo De Mattei Irene Ferrari.

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Presentazione sul tema: "LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA NELL’AMBITO DELL’EUTANASIA E TESTAMENTO BIOLOGICO Giacomo De Mattei Irene Ferrari."— Transcript della presentazione:

1 LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA NELL’AMBITO DELL’EUTANASIA E TESTAMENTO BIOLOGICO
Giacomo De Mattei Irene Ferrari

2 Art 32 della Costituzione:
Italia ed Eutanasia Art 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

3 Disposizioni relative a omicidio se:
L'eutanasia attiva è assimilabile all'omicidio volontario  almeno 21 anni di reclusione (art. 575 c.p.) In caso di consenso del malato  Omicidio del consenziente, da 6 a 15 anni di reclusione (art. 579 c.p.) Disposizioni relative a omicidio se: paziente è minorenne presenza di infermità mentale o deficienza psichica (da altra infermità o abuso di sost. alcoliche o stupefacenti) consenso paziente ottenuto con violenza, inganno, minaccia o suggestione

4 Anche il suicidio assistito è considerato un reato (art 580 c.p.):
se si determina il suicidio o si rafforza l’altrui proposito di suicidio Aggravanti se paziente minorenne o infermo mentalmente/deficiente psichicamente (se paziente minore di anni 14 o incapace di intendere e volere  disposizioni relative a omicidio) 5-12 anni di reclusione se avviene il decesso 1-5 anni di reclusione se causa unicamente lesione personale grave

5 Paesi Bassi ed Eutanasia
Legge in vigore dal 1 aprile 2002  requisiti di accuratezza verificati dal medico: paziente con almeno 16 anni richiesta libera e ben meditata del paziente sofferenza ineludibile e insopportabile paziente informato della situazione in cui si trova e delle sue prospettive  consenso espresso e responsabile non esiste altra soluzione ragionevole consulto con almeno un altro medico che abbia dato il suo giudizio sui requisiti di accuratezza precedenti

6 Paesi Bassi ed Eutanasia
Art 293  punibilità dell'omicidio: chi intenzionalmente e dietro seria richiesta pone termine alla vita di un altro viene punito con una pena carceraria o pecuniaria il fatto non è punibile se è compiuto da un medico che soddisfi i requisiti di accuratezza Art 294  punibilità dell'istigazione e dell'assistenza al suicidio: chi istiga intenzionalmente o assiste un altro al suicidio viene punito con una pena carceraria (se avviene il decesso)

7 Resto d’Europa ed Eutanasia
Belgio  legge del 16 maggio 2002 Lussemburgo  dal 19 febbraio 2008 (eutanasia autorizzata per malati terminali e malattie incurabili, solo su richiesta ripetuta, consenso di due medici e commissione di esperti) Germania e Svezia  suicidio assistito non è reato Svizzera  clinica Dignitas (suicidio assistito)

8 Europa e Testamento biologico
Francia  legge del 22 aprile 2005: il soggetto maggiorenne può esprimere anticipatamente il suo orientamento riguardo le limitazioni o cessazioni di trattamenti medici nel caso in cui non avesse le facoltà per esprimersi (Direttive Anticipate non vincolanti per medico) Germania  legge del 18 giugno 2009: simile a legislazione francese, ma presenza di fiduciario tutelante le volontà dell’infermo (DA vincolanti) Inghilterra  Mental Capacity Act (1 ottobre 2007) per direttive anticipate Olanda  suicidio assistito

9 Situazione Italiana Corte di Cassazione  sentenza del 16 ottobre 2007: se il malato giace da anni in stato vegetativo permanente ed è tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede a nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio, unicamente in presenza dei seguenti presupposti: stato vegetativo giudicato, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico che lasci supporre un recupero elementi di prova chiari della volontà del paziente medesimo

10 Codice di Deontologia Medica 2006:
Convenzione di Oviedo sulla Biomedicina del 4 aprile 1997  Art 9: le volontà del paziente, espresse precedentemente ad un intervento, saranno tenute in considerazione anche in mancato recupero dello stato di coscienza Comitato nazionale di Bioetica (8 dicembre 2003)  I medici sono tenuti a prendere in considerazione le direttive anticipate espresse dal paziente Codice di Deontologia Medica 2006: Art 35  è necessario per ogni trattamento il consenso informato del paziente, non è consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona, evitando ogni accanimento terapeutico Art 38  Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto nelle proprie scelte dell’orientamento manifestato dall’infermo stesso in modo certo e documentato

11 Disegno di legge Marino (PD)
Tutela della vita umana che non può essere lasciata alla discrezionalità dei giudici Vietato interrompere nutrizione e idratazione artificiale, atto considerato una forma particolarmente crudele di «abbandono» della persona L’installazione con atto chirurgico invasivo di ausili tecnici per le funzioni vitali è considerato come atto terapeutico che il paziente può rifiutare Eutanasia e suicidio assistito sono illegali e perseguite penalmente

12 Disegno di legge Calabrò (PDL)
Divieto di eutanasia e accanimento terapeutico Idratazione e alimentazione artificiale non sono considerati trattamenti terapeutici, quindi non sono rifiutabili Consenso informato e alleanza terapeutica Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento circa i trattamenti medico-sanitari e di fine vita, in previsione di una futura perdita della capacità di intendere e di volere DAT redatta in forma scritta da persona maggiorenne, in capacità di intendere e volere, accolta da notaio, ha validità di tre anni

13 Prevede la nomina di un fiduciario che, assieme al medico curante, si impegna a tutelare le volontà del paziente Possibilità di disattendere le DAT se non corrispondano più agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche In caso di controversia tra fiduciario e medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici Prevista l’istituzione di un registro delle DAT nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico consultabile da notai, autorità giudiziarie e dirigenti sanitari e medici curanti

14 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!


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