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PubblicatoRosalva Villa Modificato 10 anni fa
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LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA NELL’AMBITO DELL’EUTANASIA E TESTAMENTO BIOLOGICO
Giacomo De Mattei Irene Ferrari
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Art 32 della Costituzione:
Italia ed Eutanasia Art 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
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Disposizioni relative a omicidio se:
L'eutanasia attiva è assimilabile all'omicidio volontario almeno 21 anni di reclusione (art. 575 c.p.) In caso di consenso del malato Omicidio del consenziente, da 6 a 15 anni di reclusione (art. 579 c.p.) Disposizioni relative a omicidio se: paziente è minorenne presenza di infermità mentale o deficienza psichica (da altra infermità o abuso di sost. alcoliche o stupefacenti) consenso paziente ottenuto con violenza, inganno, minaccia o suggestione
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Anche il suicidio assistito è considerato un reato (art 580 c.p.):
se si determina il suicidio o si rafforza l’altrui proposito di suicidio Aggravanti se paziente minorenne o infermo mentalmente/deficiente psichicamente (se paziente minore di anni 14 o incapace di intendere e volere disposizioni relative a omicidio) 5-12 anni di reclusione se avviene il decesso 1-5 anni di reclusione se causa unicamente lesione personale grave
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Paesi Bassi ed Eutanasia
Legge in vigore dal 1 aprile 2002 requisiti di accuratezza verificati dal medico: paziente con almeno 16 anni richiesta libera e ben meditata del paziente sofferenza ineludibile e insopportabile paziente informato della situazione in cui si trova e delle sue prospettive consenso espresso e responsabile non esiste altra soluzione ragionevole consulto con almeno un altro medico che abbia dato il suo giudizio sui requisiti di accuratezza precedenti
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Paesi Bassi ed Eutanasia
Art 293 punibilità dell'omicidio: chi intenzionalmente e dietro seria richiesta pone termine alla vita di un altro viene punito con una pena carceraria o pecuniaria il fatto non è punibile se è compiuto da un medico che soddisfi i requisiti di accuratezza Art 294 punibilità dell'istigazione e dell'assistenza al suicidio: chi istiga intenzionalmente o assiste un altro al suicidio viene punito con una pena carceraria (se avviene il decesso)
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Resto d’Europa ed Eutanasia
Belgio legge del 16 maggio 2002 Lussemburgo dal 19 febbraio 2008 (eutanasia autorizzata per malati terminali e malattie incurabili, solo su richiesta ripetuta, consenso di due medici e commissione di esperti) Germania e Svezia suicidio assistito non è reato Svizzera clinica Dignitas (suicidio assistito)
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Europa e Testamento biologico
Francia legge del 22 aprile 2005: il soggetto maggiorenne può esprimere anticipatamente il suo orientamento riguardo le limitazioni o cessazioni di trattamenti medici nel caso in cui non avesse le facoltà per esprimersi (Direttive Anticipate non vincolanti per medico) Germania legge del 18 giugno 2009: simile a legislazione francese, ma presenza di fiduciario tutelante le volontà dell’infermo (DA vincolanti) Inghilterra Mental Capacity Act (1 ottobre 2007) per direttive anticipate Olanda suicidio assistito
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Situazione Italiana Corte di Cassazione sentenza del 16 ottobre 2007: se il malato giace da anni in stato vegetativo permanente ed è tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede a nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio, unicamente in presenza dei seguenti presupposti: stato vegetativo giudicato, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico che lasci supporre un recupero elementi di prova chiari della volontà del paziente medesimo
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Codice di Deontologia Medica 2006:
Convenzione di Oviedo sulla Biomedicina del 4 aprile 1997 Art 9: le volontà del paziente, espresse precedentemente ad un intervento, saranno tenute in considerazione anche in mancato recupero dello stato di coscienza Comitato nazionale di Bioetica (8 dicembre 2003) I medici sono tenuti a prendere in considerazione le direttive anticipate espresse dal paziente Codice di Deontologia Medica 2006: Art 35 è necessario per ogni trattamento il consenso informato del paziente, non è consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona, evitando ogni accanimento terapeutico Art 38 Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto nelle proprie scelte dell’orientamento manifestato dall’infermo stesso in modo certo e documentato
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Disegno di legge Marino (PD)
Tutela della vita umana che non può essere lasciata alla discrezionalità dei giudici Vietato interrompere nutrizione e idratazione artificiale, atto considerato una forma particolarmente crudele di «abbandono» della persona L’installazione con atto chirurgico invasivo di ausili tecnici per le funzioni vitali è considerato come atto terapeutico che il paziente può rifiutare Eutanasia e suicidio assistito sono illegali e perseguite penalmente
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Disegno di legge Calabrò (PDL)
Divieto di eutanasia e accanimento terapeutico Idratazione e alimentazione artificiale non sono considerati trattamenti terapeutici, quindi non sono rifiutabili Consenso informato e alleanza terapeutica Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento circa i trattamenti medico-sanitari e di fine vita, in previsione di una futura perdita della capacità di intendere e di volere DAT redatta in forma scritta da persona maggiorenne, in capacità di intendere e volere, accolta da notaio, ha validità di tre anni
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Prevede la nomina di un fiduciario che, assieme al medico curante, si impegna a tutelare le volontà del paziente Possibilità di disattendere le DAT se non corrispondano più agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche In caso di controversia tra fiduciario e medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici Prevista l’istituzione di un registro delle DAT nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico consultabile da notai, autorità giudiziarie e dirigenti sanitari e medici curanti
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!
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