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PubblicatoAlberta Salerno Modificato 10 anni fa
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SONO AMMALATO Istruzioni per …. Star bene (almeno) con l’Ufficio.
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Vediamo l’art. 21 CCNL 1995 Comunico di essere ammalato personalmente entro le 8.30 all’Ufficio Segreteria Amministrativa; Comunico, se li so già, anche i giorni previsti di assenza come prescrittimi dal Medico
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Ancora: Spedisco o faccio consegnare il certificato di malattia, appena ne sono in possesso; Comunico i giorni concessimi dal medico nel caso in cui non lo sapessi alla prima comunicazione;
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Come mi devo comportare con l’Ufficio, in caso di prolungamento della malattia?
Comunico ogni variazione intervenuta nella malattia con le modalità della prima comunicazione.
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Conservo il posto di lavoro?
Il posto si conserva per un periodo di 18 mesi. Ai fini del calcolo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute negli ultimi tre anni. Non si perde la maturazione dell’anzianità di servizio.
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E se dopo i 18 mesi sono ancora ammalato?
Posso fare richiesta al Ministero di assentarmi per un ulteriore periodo solo in casi particolarmente gravi; Prima di concederlo, il Ministero accerta tramite visita collegiale la sussistenza di cause di assoluta e permanente inidoneità al lavoro; Nel caso di concessione, detto periodo è senza stipendio e senza maturazione di anzianità.
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E se non viene concesso l’ulteriore periodo, o sono dichiarato inabile permanente al lavoro?
L’Amministrazione può procedere a risolvere il rapporto di lavoro.
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Qual è il trattamento economico?
Per i primi 3 mesi: intera retribuzione; Per i successivi 3 mesi: 90%; Per gli ulteriori 6 mesi: 50%; Per gli ulteriori 18 mesi: nulla
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E l’indennità di amministrazione?
Non si perde per malattie pari o superiori a 15 giorni. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso.
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Se mi hanno ricoverato in Ospedale?
Nel caso di RICOVERO ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero spetta l’intera indennità indipendentemente dalla durata dell’assenza
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Se si tratta di un ricovero in day-hospital?
Il ricovero e la convalescenza post Day-hospital hanno lo stesso trattamento di un ricovero ospedaliero
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Se vado al Pronto Soccorso e mi dimettono dandomi anche qualche giorno?
Il recarsi al Pronto Soccorso non equivale al ricovero. La trattenuta verrà fatta se la durata dell’assenza sarà inferiore od uguale a 15 giorni.
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Se, per esempio, dopo un’operazione, mi reco in una struttura per controlli?
Se si tratta di controlli fatti in Day-Hospital, non vi sarà trattenuta; Se sono stati effettuati con visita ambulatoriale in struttura pubblica o assimilata, vi sarà la trattenuta
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Per una semplice visita medica?
Se l’assenza è inferiore alle tre ore è consigliato un permesso breve o parte di una delle tre giornate di assenza retribuita; Se l’assenza è per tutta la giornata è consigliabile l’assenza retribuita o un giorno di ferie. Non si concedono giorni di malattia per una visita medica.
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Se sto poco bene in Ufficio?
qualora si sia lasciata la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, ai fini del completamento dell’orario, saranno recuperate le ore non lavorate. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia; le ore lavorate potranno essere usufruite come riposo compensativo di pari entità
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In caso di infortunio sul lavoro?
L’infortunio deve essere denunciato immediatamente al Dirigente; L’assenza non comporta diminuzioni di stipendio od indennità
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In caso di incidente con responsabilità di terzi fuori dell’orario di lavoro?
Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, è obbligo darne comunicazione all’ Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza.
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Visita fiscale sì o no? L'amministrazione dispone il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL. A discrezione del Dirigente, l’accertamento può essere ripetuto durante il medesimo periodo di assenza.
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A casa o altrove? Sempre al domicilio a suo tempo comunicato alla Segreteria Amministrativa. Se durante l'assenza , per particolari motivi, si dimori in luogo diverso da quello di residenza, occorre darne tempestiva comunicazione, alla Segreteria, precisando l'indirizzo dove si possa essere reperiti.
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Ma posso uscir di casa? Pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, occorre farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
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E se proprio devo necessariamente uscire?
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
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Quale normativa per patologie gravi?
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione. Stessa disciplina si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata
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E dovendo fare solo una terapia?
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, viene favorita, previo accordo col Dirigente, un’idonea articolazione dell’orario di lavoro .
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… e per concludere Auguro buona salute a tutti!
Ideato e realizzato dal Dott. Paolo Grandi Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica di Ferrara
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