La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Trattamento di quiescenza e di equo indennizzo

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Trattamento di quiescenza e di equo indennizzo"— Transcript della presentazione:

1 Trattamento di quiescenza e di equo indennizzo
del personale della Guardia di Finanza Introduzione Pensione Buonuscita Equo indennizzo Contenzioso Modulistica Glossario Autori

2 Per tale motivo si distingue tra pensione normale e di privilegio.
Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo PENSIONE La pensione è una rendita permanente o temporanea che viene corrisposta al militare collocato in congedo o ai suoi familiari in relazione all’anzianità lavorativa maturata dal titolare oppure a seguito di infermità contratta dallo stesso. Per tale motivo si distingue tra pensione normale e di privilegio.

3 Il militare ha diritto alla pensione normale:
Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo PENSIONE NORMALE Il militare ha diritto alla pensione normale: per raggiunti limiti di età, se ha compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo; per domanda, se matura i requisiti anagrafici e/o di anzianità contributiva previsti dall’ordinamento; per riforma, intervenuta a seguito di accertata infermità, anche non dipendente da causa di servizio, se ha compiuto 15 anni di servizio utile, di cui 12 effettivi.

4 I limiti di età si raggiungono: per il personale Ufficiali
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo LIMITI DI ETÀ I limiti di età si raggiungono: per il personale Ufficiali Grado  Ruolo normale speciale aeronavale Ruolo tecn. logist.amm. Gen. di C.A. 65 Gen. di Div.  Gen. di Brig.  63 62 Colonnello  60 61 T. Colonnello  Maggiore  Capitano  Tenente  Sottotenente  >>>

5 per il personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo LIMITI DI ETÀ per il personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri 58 anni per il periodo dal 2002 al 2004 59 anni per il periodo dal 2005 al 2007 60 anni dal 2008 in poi norma

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 52, comma 2, del D.P.R , n. 1092, come modificato dal Decreto Legislativo , n. 503 Art. 36 del Decreto Legislativo , n. 69 (annessa tabella n. 5) Artt. 2, comma 1, e 7, comma 1, del Decreto Legislativo , n. 165

7 REQUISITI ANAGRAFICI E DI ANZIANITÀ
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo REQUISITI ANAGRAFICI E DI ANZIANITÀ I requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti all’ordinamento per tutto il personale militare sono: Per l’anno  Età o anzianità (da possedere congiuntamente) Anzianità 57 e 35 Oppure 38 Oppure 39 2008 Oppure 40 >>>

8 REQUISITI ANAGRAFICI E DI ANZIANITÀ
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo REQUISITI ANAGRAFICI E DI ANZIANITÀ Per coloro che abbiano raggiunto il requisito della percentuale massima di pensionabilità (80%), il diritto alla pensione di anzianità si consegue avendo compiuto 53 anni di età, a decorre dal 1° luglio 2002. Decorrenza della pensione Se si maturano i requisiti 1° luglio entro il 1° trimestre dell’anno di riferimento (*) 1° ottobre entro il 2° trimestre dell’anno di riferimento (*) 1° gennaio dell’anno successivo entro il 3° trimestre dell’anno di riferimento 1° aprile entro il 4° trimestre dell’anno di riferimento (*) e si possiede un’età pari o superiore a 57 anni come si raggiunge l’80 % norma

9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 59, comma 6, della Legge , n. 449 (annessa tabella D) Art. 59, comma 8, della Legge , n. 449 Art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo , n. 165

10 dal personale ufficiali, con 40 anni di servizio utile
COME SI RAGGIUNGE L' 80% L’aliquota percentuale massima di pensionabilità (80%) viene raggiunta: dal personale ufficiali, con 40 anni di servizio utile dal personale i.s.a.f. con 30 anni di servizio utile

11 PERSONALE UFFICIALI Per coloro che al avevano maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e la prevista aliquota pensionistica del 44%, l’aliquota annua di rendimento sarà dell’1,80% (art. 17, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e art. 2, comma 19, della Legge 335/1995). Per coloro che al non avevano maturato tale anzianità contributiva, non potrà essere applicata l’aliquota di rendimento del 2% prevista dall’art. 17, comma 1, della Legge 724/1994, in quanto i medesimi risultano destinatari del sistema contributivo.

12 PERSONALE I.S.A.F. Fino al è fatta salva l’aliquota annua di rendimento del 3,60% (art. 54, comma 6, del DPR. 1092/1973). A decorrere dal l’aliquota annua di rendimento è pari al 2% (art. 17, comma 1, della Legge 724/1994). Pertanto, per coloro che al non avevano raggiunto tale anzianità, a causa della riduzione dell’aliquota di rendimento dal 3,60% al 2%, il raggiungimento della percentuale massima di pensionabilità si otterrà con un maggior numero di anni.

13 ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA Oltre al servizio effettivamente prestato nella Guardia di Finanza dalla data di arruolamento alla data del congedo, vengono riconosciuti, d’ufficio, ai fini pensionistici, i servizi militari pregressi e le maggiorazioni dei servizi di istituto, senza necessità di riscatto (ne parleremo in seguito). >>>

14 ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA Nella serie dei servizi valutati nella pensione concorrono anche, a domanda e previo riscatto, le attività lavorative svolte anteriormente all’arruolamento nella Guardia di Finanza, i periodi di interruzione del rapporto di lavoro per varie cause (aspettativa per gravi motivi familiari, aspettativa per seguire il coniuge all’estero, etc..), la prosecuzione contributiva volontaria ed i cicli di studi universitari. >>>

15 ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA In forma gratuita il militare può ottenere il riconoscimento di altri periodi lavorativi, svolti sia in Italia che all’estero, mediante la totalizzazione. approfondimenti norma

16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 3 della Legge , n. 284 Artt. 19, 20, 21 e 32 del D.P.R , n. 1092 Legge , n. 29 Decreto Legislativo , n. 184 Regolamento CE , n. 1606 Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali , n. 57

17 A P R O F N D I M E T Attività lavorative pregresse
Lavoro svolto in Paesi membri dell’Unione Europea Lavoro svolto in Svizzera Lavoro svolto in Paesi extracomunitari Funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali Legge 11 febbraio 1980, n. 26 Gravi motivi familiari Corsi di studio Prosecuzione contributiva volontaria Totalizzazione dei periodi assicurativi in Italia

18 ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE
F N D I M E T ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE Le norme della Legge , n. 29 consentono ai lavoratori dipendenti pubblici, in attività di servizio al 24 febbraio 1979 (data di entrata in vigore della legge) o assunti successivamente a tale data, di richiedere, ai fini di un’unica pensione, la ricongiunzione dei pregressi periodi di contribuzione nella gestione presso la quale risultano iscritti all’atto della domanda, sempre che gli stessi non abbiano già dato luogo alla liquidazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione, anche supplementare, che in quella dell’indennità ‘una tantum’ o dell’ex assegno vitalizio a carico dell’ENPAS. >>>

19 ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE
F N D I M E T ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE La facoltà della ricongiunzione va attivata dal dipendente prima della cessazione dal servizio e può essere esercitata una sola volta presso la gestione di appartenenza. In deroga a tali condizioni l’interessato: successivamente alla prima domanda, può riesercitare il diritto alla ricongiunzione se può far valere almeno 10 anni di ulteriore contribuzione, di cui 5 per effettiva attività lavorativa, ovvero all’atto del pensionamento per soli periodi assicurativi accentrati nella medesima gestione previdenziale; può richiedere la ricongiunzione presso una delle varie gestioni nella quale possa far valere almeno 8 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. >>>

20 ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE
F N D I M E T ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE La ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi resi nelle varie gestioni previdenziali, essendo la legge finalizzata al conseguimento della pensione unica e, pertanto, non possono essere ammesse ricongiunzioni parziali, anche se la contribuzione da trasferire superi, alla data della domanda, l’anzianità di servizio richiesta per conseguire il massimo trattamento di quiescenza. Il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, ai sensi dell’art. 20 della Legge , n. 958, e non è dovuto a tali fini alcun contributo di riscatto. >>>

21 ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE
F N D I M E T ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE L’onere dovuto dal dipendente può essere versato in unica soluzione o rateizzato al massimo in tante rate quanti sono i mesi ricongiunti. Per coloro che hanno ottenuto la pensione di invalidità, successivamente revocata per riacquistata capacità di guadagno, non sussiste alcuna preclusione al trasferimento dei contributi. >>>

22 ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE
F N D I M E T ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE Qualora in sede di ricongiunzione si verifichi una simultaneità di periodi assicurativi, verranno ricongiunti con precedenza quelli che riferiscono a prestazioni effettive di lavoro e, a seguire, quelli coperti dalla contribuzione di più elevato importo. Ovviamente le contribuzioni non trasferite possono formare oggetto di un’autonoma prestazione pensionistica

23 LAVORO SVOLTO IN PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
F N D I M E T Il Regolamento adottato dal Consiglio UE n del 29 giugno 1998, entrato in vigore dal 25 ottobre 1998, modificando i Regolamenti n. 1408/1971 e n. 574/1972, ha esteso la disciplina comunitaria di sicurezza sociale ai regimi speciali per funzionari pubblici e il personale assimilato. Lo scopo del regolamento comunitario è quello di assistere coloro che abbiano svolto attività lavorativa nei diversi Paesi membri dell’Unione Europea e permettere agli stessi di totalizzare tali periodi di contribuzione per il raggiungimento del diritto pensionistico in ciascuno Stato, onde ottenere il pagamento di quote pensionistiche a carico del Paese ove risultino giacenti le contribuzioni assicurative. >>>

24 LAVORO SVOLTO IN PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
F N D I M E T I periodi lavorativi riconosciuti ai sensi della normativa CE valgono solo ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, ma non anche ai fini della misura, pertanto il trattamento di quiescenza sarà liquidato all’interessato in relazione al periodo lavorativo effettivamente prestato nel Paese ove viene richiesta la totalizzazione e sarà calcolato utilizzando la tecnica comunitaria del pro-rata (l’Amministrazione calcola l’importo teorico della pensione come se tutti i periodi fossero stati compiuti sotto la propria legislazione e su questo importo stabilisce quello spettante in relazione all’effettiva prestazione lavorativa compiuta nel territorio nazionale). >>>

25 LAVORO SVOLTO IN PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
F N D I M E T In deroga al principio della totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere nell’ambito di diversi Stati membri dell’Unione Europea, gli artt. 43 bis e 51 bis del citato Regolamento consentono di non effettuare la totalizzazione nel caso in cui la legislazione dello Stato membro ponga la condizione che, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, tutti i periodi di assicurazione siano compiuti nell’ambito dei soli regimi speciali per dipendenti pubblici. >>>

26 LAVORO SVOLTO IN PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
F N D I M E T La legislazione italiana non è riguardata dalla predetta deroga, in quanto per avere diritto alla prestazione pensionistica nei regimi speciali per i dipendenti pubblici prende in considerazione anche i periodi di attività effettuati con iscrizione ad altri regimi previdenziali, quindi anche quelli effettuati all’estero, sia con iscrizione ai regimi speciali per i dipendenti pubblici che con iscrizione ai regimi generali, a condizione che siano riconosciuti assimilabili a quelli italiani.

27 LAVORO SVOLTO IN SVIZZERA
P R O F N D I M E T Il trasferimento dei contributi versati in Svizzera a seguito della domanda di ricongiunzione dell’interessato in base alla convenzione italo-svizzera del 14/12/1962 e dei successivi accordi, può essere effettuato solo al momento del verificarsi dell'evento assicurativo (raggiungimento del diritto al trattamento di pensione comprensivo dei periodi di contribuzione svizzera da ricongiungere).Tali contributi, se non hanno dato luogo a prestazioni pensionistiche, possono essere trasferiti presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'Inps  per poi formare oggetto di ricongiunzione presso la gestione pensionistica esclusiva o esonerativa dell’AGO in base alle norme della Legge 7 febbraio 1979, n. 29. >>>

28 LAVORO SVOLTO IN SVIZZERA
P R O F N D I M E T Qualora la valorizzazione dei periodi assicurativi esteri non fosse determinante per l'ottenimento della prestazione pensionistica italiana, perché è stato già raggiunto il diritto a pensione o perché si conta di rimanere in servizio fino al limite di età, l’iscritto può chiedere il conferimento di una prestazione autonoma a carico del regime estero al raggiungimento dei requisiti anagrafico-contributivi richiesti dalla normativa pensionistica dello Stato membro. Mentre, in base all’accordo del 4/4/2002 convenuto tra gli Stati Membri della Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, i periodi di contribuzione maturati in tale Stato possono essere totalizzati per il raggiungimento del diritto pensionistico.

29 LAVORO SVOLTO IN PAESI EXTRACOMUNITARI
F N D I M E T L’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha esteso, a decorrere dal 12 luglio 1997, ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS, la facoltà del riscatto dei periodi di lavoro effettuati all’estero che non siano altrimenti utili a pensione. Dal 25 ottobre 1998, ossia con l’entrata in vigore della normativa CE, il riscatto di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 184/1997 potrà applicarsi nel caso in cui tale lavoro risulti svolto in uno Stato diverso da quelli facenti parte della Comunità Europea >>>

30 LAVORO SVOLTO IN PAESI EXTRACOMUNITARI
F N D I M E T Le domande presentate prima del 25 ottobre 1998, ai sensi del Decreto Legislativo 184/1997, per le quali non sia stato emesso provvedimento definitivo, possono essere annullate qualora il titolare del beneficio intenda procedere con la totalizzazione CE, ma sarà opportuno informarlo che il ricalcalo della prestazione pensionistica non verrebbe più effettuato come una prestazione autonoma nazionale, ma con l’utilizzo della tecnica comunitaria del pro-rata sopra specificata.

31 FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O CARICHE SINDACALI
M E T Con il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono state introdotte modifiche e innovazioni anche sul riconoscimento contributivo dei periodi di aspettativa non retribuita dei soggetti chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali. >>>

32 FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O CARICHE SINDACALI
M E T I periodi di collocamento in aspettativa non retribuita effettuati dai lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, di assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali provinciali e nazionali (previsti dall’art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, modificato dall’art. 2 della Legge 13 agosto 1979, n. 384), a decorrere dal 31/12/1996 e senza pregiudizio per le situazioni in atto, sono riconosciuti con contribuzione figurativa a seguito di apposita domanda degli interessati, da rivolgere alla propria gestione previdenziale per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. >>>

33 FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O CARICHE SINDACALI
M E T A decorrere dal 1° gennaio 1997, a tali soggetti è data facoltà, attraverso l’organizzazione sindacale, di richiedere al fondo o regime pensionistico di appartenenza il versamento di una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione figurativa accreditata, utile ai fini di una determinazione più favorevole della pensione (media contributiva).

34 A P R O F N D I M E T LEGGE 11 FEBBRAIO 1980, N.26
L’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, entrato in vigore il 12 luglio 1997, ha consentito ai dipendenti dello Stato, collocati in aspettativa ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n.26 per seguire il coniuge, anch’esso dipendente statale, chiamato a prestare servizio all’estero, di riscattare tale periodo non lavorativo ai fini di quiescenza, sempre che tale periodo risulti scoperto da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa. >>>

35 A P R O F N D I M E T LEGGE 11 FEBBRAIO 1980, N.26
Tale facoltà può essere esercitata anche dai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali (Legge 25 giugno 1985, n. 333) e può riguardare periodi di aspettativa effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184/1997 (12 luglio 1997). Per quei casi in cui non trova applicazione la legge n. 26/1980, integrata dalla Legge n. 333/1985, i periodi di aspettativa concessi dopo il 31/12/1996 sono riscattabili nella misura massima di 3 anni, così come previsto dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

36 GRAVI MOTIVI FAMILIARI
P R O F N D I M E T L’art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, in vigore dal 28 marzo 2000, ha consentito ai dipendenti pubblici o privati di riscattare i periodi di congedo, continuativi o frazionati, non superiori a due anni, fruiti per gravi e documentati motivi familiari (coniuge, parente entro il secondo grado o stabile convivente risultante da certificazione anagrafica).

37 A P R O F N D I M E T CORSI DI STUDIO
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per gli iscritti alle gestioni dell’INPS ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, a far tempo dal 12 luglio 1997, ha previsto una normativa uniforme in materia di riscatto, anche parziale, dei periodi di corsi legali universitari frequentati per il conseguimento dei seguenti titoli di studio, indicati nell’art. 1 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, indipendentemente dal fatto che il titolo di studio venga richiesto per l’ammissione a determinate posizioni lavorative o per la progressione in carriera: >>>

38 A P R O F N D I M E T CORSI DI STUDIO
diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a 2 anni e non superiore a 3); diploma di laurea; diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a 2 anni); dottorato di ricerca; lauree brevi. >>>

39 A P R O F N D I M E T CORSI DI STUDIO
La valutazione del periodo è limitata alla durata legale prevista per il conseguimento del titolo, che va comunque conseguito, e può essere esercitata anche per più corsi legali, avendo inizio dall’anno accademico di iscrizione all’Università. Il riscatto può essere esercitato anche in un regime previdenziale diverso da quello in cui l’interessato risulta iscritto all’atto della domanda, ma è necessario che in tale regime sia preesistente in favore dello stesso una posizione assicurativa e il periodo in questione non risulti già riscattato o coperto da contribuzione figurativa presso gli altri regimi previdenziali. >>>

40 A P R O F N D I M E T CORSI DI STUDIO
Non sono riscattabili i periodi di studio che siano contemporanei ai servizi, anche non di ruolo, afferenti ad effettive attività lavorative che siano utili, a qualsiasi titolo, alla pensione statale. contribuzione figurativa presso gli altri regimi previdenziali. Con sentenza n. 52 del 9 febbraio 2000, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto al riscatto anche dei periodi di studio svolti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo, per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera. >>>

41 A P R O F N D I M E T CORSI DI STUDIO
Sono altresì riscattabili i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati da un Paese membro della Unione Europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato estero subordina l’esercizio di una professione. A tal proposito, sarà fatta produrre all’interessato autocertificazio ne.

42 PROSECUZIONE CONTRIBUTIVA VOLONTARIA
F N D I M E T Con il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, a decorrere dal 12 luglio è stata estesa la normativa sulla contribuzione volontaria, disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n e dalla Legge 18 febbraio 1983, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS. >>>

43 PROSECUZIONE CONTRIBUTIVA VOLONTARIA
F N D I M E T Pertanto, agli iscritti presso le gestioni dell’INPDAP è data la possibilità, in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione, al fine di conservare i diritti derivanti dal precedente rapporto assicurativo e raggiungere, sostanzialmente, i requisiti contributivi necessari per ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico. >>>

44 PROSECUZIONE CONTRIBUTIVA VOLONTARIA
F N D I M E T La prosecuzione contributiva non è ammessa qualora per gli stessi periodi l’interessato risulti iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di conferimento del trattamento pensionistico da parte di dette gestioni, ed è ammessa se lo stesso può far valere, nel quinquennio precedente l’istanza, almeno 36 mesi di effettiva contribuzione, anche non continuativa, presso la gestione previdenziale ove viene rivolta la domanda. >>>

45 PROSECUZIONE CONTRIBUTIVA VOLONTARIA
F N D I M E T Concorreranno nel quinquennio i mesi di contribuzione non ancora versata se risulta inconfutabile l’obbligo di iscrizione all’INPDAP dell’assicurato, mentre sono da escludere dal computo dei 36 mesi i periodi seguenti, indicati dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432: >>>

46 PROSECUZIONE CONTRIBUTIVA VOLONTARIA
F N D I M E T di servizio militare di leva e quelli sostitutivi od equiparati; di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio riconosciuta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, fatta eccezione per quella riscattata; soggetti a contribuzione figurativa (maternità ed aspettativa non retribuita per cariche sindacali o per funzioni pubbliche elettive); per i quali sono pendenti procedimenti giudiziari circa il rapporto assicurativo. >>>

47 PROSECUZIONE CONTRIBUTIVA VOLONTARIA
F N D I M E T L’iscritto rivolge la domanda della prosecuzione volontaria all’INPDAP territorialmente competente, per il tramite dell’amministrazione di appartenenza.

48 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN ITALIA
F N D I M E T Il principio della totalizzazione gratuita delle contribuzioni assicurative è stato introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 30/4/1997, n. 184 in favore dei lavoratori iscritti nelle diverse forme dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestite dall'Inps, assoggettati esclusivamente al sistema pensionistico contributivo. >>>

49 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN ITALIA
F N D I M E T Con sentenza n. 61 del febbraio/marzo 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45 (norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti) nella parte in cui non prevedevano, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o sia stato, iscritto, un’alternativa alla ricongiunzione onerosa, demandando ad un intervento legislativo l’individuazione delle modalità di attuazione del principio della totalizzazione, cui è insito il carattere della gratuità. >>>

50 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN ITALIA
F N D I M E T Con l’articolo 71 della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) è stata estesa la facoltà della totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi vantati in più forme pensionistiche obbligatorie, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria ed agli Enti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni, in alternativa alle ricongiunzioni esercitabili a titolo oneroso, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o al trattamento pensionistico per inabilità assoluta e permanente, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo. >>>

51 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN ITALIA
F N D I M E T Le modalità di attuazione sulla totalizzazione dei periodi assicurativi sono state stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 7 febbraio 2003, n. 57, avente decorrenza dal 20 aprile 2003. In attesa che l'Inpdap provveda a diramare disposizioni nella materia, si fornisce il proprio orientamento al riguardo ai soli fini informativi per l'utente. >>>

52 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN ITALIA
F N D I M E T Nei confronti del personale della Guardia di Finanza: collocato in congedo senza diritto a pensione, dovrebbe continuare ad essere osservato l’obbligo della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi della Legge 322/1958 e, pertanto, la totalizzazione del periodo assicurativo relativo al servizio reso nel Corpo sarebbe curata dall'Istituto; transitato ad altro organismo con il quale si provvede alla ricongiunzione, si evidenzia che la ricongiunzione del servizio già avviene in forma gratuita ai sensi del DPR 1092/1973, per cui non vi sarebbe motivo di applicare la totalizzazione; >>>

53 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN ITALIA
F N D I M E T che vanta pregressi periodi lavorativi, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, la totalizzazione di ulteriori periodi lavorativi risulterebbe ininfluente a modificare la misura del trattamento di quiescenza in quanto la sua misura massima viene già raggiunta con l'anzianità prevista dall'ordinamento; mentre ai fini del conseguimento della pensione di inabilità per infermità assoluta e permanente non dipendente da causa di servizio, ove non venga maturato il diritto alla pensione ordinaria, per il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal DM. 8/5/1997, n. 187 (minimo 5 anni) dovrebbe essere ammessa la totalizzazione dei periodi assicurativi vantati presso altre gestioni pensionistiche; >>>

54 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN ITALIA
F N D I M E T transitato nelle gestioni per liberi professionisti, sia ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia che quella di inabilità, dovrebbe essere ammessa la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso questa ed altre gestioni pensionistiche.

55 INDENNITA’ DI AUSILIARIA
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo INDENNITA’ DI AUSILIARIA E’ un trattamento economico spettante al militare che, collocato in congedo e avendo manifestato la propria disponibilità all’impiego presso l’amministrazione di appartenenza e le altre amministrazioni pubbliche, transita nella posizione giuridica di ausiliaria. Tale indennità è costituita dalla differenza tra il trattamento di pensione spettante al militare ed il trattamento economico percepito dal parigrado dello stesso ruolo in servizio. >>> opzioni per i richiamati in servizio percentuale indennità

56 INDENNITA’ DI AUSILIARIA
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo INDENNITA’ DI AUSILIARIA Transita nell’ausiliaria il personale collocato in congedo: per raggiungimento del limite di età; a domanda, qualora l’interessato abbia prestato almeno 40 anni di servizio effettivo (tale facoltà è esercitatile fino al ). permanenza in ausiliaria norma

57 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 3 e 7, comma 6, del Decreto Legislativo , n. 165

58 PERMANENZA IN AUSILIARIA Il personale permane in ausiliaria: fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 anni. >>>

59 PERMANENZA IN AUSILIARIA Il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria (precedentemente fissato in 8 anni) è gradualmente ridotto di un anno ogni tre. Pertanto: nel triennio 1998 / 2000, la durata è limitata al compimento del 7° anno; nel triennio 2001 / 2003, la durata è limitata al compimento del 6° anno; a decorrere dal 2004, la durata è limitata al compimento del 5° anno.

60 PERCENTUALE INDENNITA' DI AUSILIARIA L’indennità è pari alle seguenti percentuali della differenza tra la pensione spettante e il trattamento economico percepito dal parigrado in servizio.

61 PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo RIFORMA Se il militare cessa dal servizio per riforma non dipendente da causa di servizio, la pensione normale spetta qualora il dipendente abbia maturato 15 anni di servizio utile di cui almeno 12 di servizio effettivo. L’importo della pensione è commisurato all’anzianità contributiva maturata dal militare. >>>

62 PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo RIFORMA Se il militare cessa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio e sia giudicato in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione di inabilità spetta se in possesso di un’anzianità contributiva minima di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione. Per la concessione della pensione di inabilità è prevista la presentazione di una specifica domanda da parte dell’interessato. norma

63 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 52, comma 1, del D.P.R , n. 1092 Art. 2, comma 12, della Legge , n. 335

64 Il sistema di calcolo della pensione può essere:
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo SISTEMA DI CALCOLO Il sistema di calcolo della pensione può essere: retributivo, per coloro che al avevano maturato un’anzianità contributiva di 18 anni contributivo, per il personale della Guardia di Finanza assunto in servizio a decorrere dal misto, per coloro che al avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni approfondimenti norma

65 SISTEMA RETRIBUTIVO Chi si trova in tale condizione si vedrà calcolare il proprio trattamento pensionistico sulla base dell’ultima retribuzione percepita sino al nonchè sulla media delle retribuzioni percepite a decorrere dal 1°

66 SISTEMA CONTRIBUTIVO Chi si trova in tale condizione, si vedrà calcolare il proprio trattamento pensionistico in base alla media dei contributi versati nell’arco dell’intera vita lavorativa.

67 SISTEMA MISTO Chi si trova in tale condizione, si vedrà calcolare il proprio trattamento pensionistico in base al sistema retributivo sino al ed il sistema contributivo dal 1°

68 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo , n. 503 (riforma Amato) Legge , n. 335 (riforma Dini) Legge , n. 449 (riforma Prodi)

69 A P R O F N D I M E T A decorrere dal 1° gennaio 1993, la modalità di calcolo del trattamento di quiescenza è stata innovata dal Decreto Legislativo 503/1992 e la base pensionabile non è più costituita dall’ultimo stipendio percepito, ma anche dalla media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento. >>>

70 A P R O F N D I M E T In particolare, rimanendo nel sistema retributivo, la pensione sarà determinata dalla somma di due quote: la prima, corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo all’anzianità utile acquisita anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolata secondo la normativa vigente antecedentemente a tale data, ossia sulla scorta dell’ultima retribuzione percepita; la seconda, corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo all’anzianità contributiva acquisita a decorrere dal 1° gennaio 1993 sino al giorno antecedente il collocamento in congedo, calcolata sulla base della media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento. >>>

71 A P R O F N D I M E T Con la Legge di riforma generale della previdenza n. 335/1995, è stato introdotto l’esclusivo sistema contributivo per i nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, restando fermo il sistema retributivo per il personale che alla data del 31 dicembre 1995 era in possesso di un’anzianità utile contributiva di almeno 18 anni, ed un sistema misto (retributivo + contributivo) per coloro che non avevano maturato tale anzianità. >>>

72 A P R O F N D I M E T Il sistema misto sarà sempre determinato dalla somma di più quote, in cui il sistema retributivo è applicato solo per la quota di pensione corrispondente all’anzianità acquisita sino al 31 dicembre 1995 e il sistema contributivo sulla quota relativa all’anzianità maturata successivamente a tale data. Il sistema contributivo, come detto in precedenza, determina la pensione in base alla media dei contributi versati nell’arco di vita lavorativa del dipendente. >>>

73 A P R O F N D I M E T Ogni anno viene accreditata a favore dell'iscritto, presso la cassa previdenziale dell’INPDAP, il 33% della retribuzione annua contributiva ed il valore, al 31 dicembre di ogni anno, viene rivalutato con un apposito coefficiente calcolato dall' Istat. La somma dei valori accantonati anno per anno costituisce il montante contributivo individuale e l'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando tale montante per il coefficiente di trasformazione contenuto nella tabella sottostante. >>>

74 Tabella A annessa alla Legge 335/1995
P R O F N D I M E T Tabella A annessa alla Legge 335/1995 MESI ANNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 57 4,720 4,731 4,742 4,753 4,764 4,775 4,786 4,797 4,808 4,819 4,830 4,841 58 4,860 4,872 4,884 4,896 4,908 4,920 4,932 4,944 4,956 4,968 4,980 4,992 59 5,006 5,019 5,032 5,045 5,058 5,071 5,084 5,097 5,110 5,123 5,136 5,149 60 5,163 5,177 5,191 5,205 5,219 5,233 5,247 5,261 5,275 5,289 5,303 5,317 61 5,334 5,349 5,364 5,379 5,394 5,409 5,424 5,439 5,454 5,469 5,484 5,499 62 5,514 5,530 5,546 5,562 5,578 5,594 5,610 5,626 5,642 5,658 5,674 5,690 63 5,706 5,723 5,740 5,757 5,774 5,791 5,808 5,825 5,842 5,859 5,876 5,893 64 5,911 5,929 5,947 5,965 5,983 6,001 6,019 6,037 6,055 6,073 6,091 6,109 65 6,136 N.B. Questi coefficienti saranno rideterminati ogni 10 anni E’ escluso da tali nuovi sistemi di calcolo il personale che alla data del 31 dicembre 1992 aveva raggiunto il massimo dell’anzianità contributiva (anni 40 per il personale Ufficiali e 30 per il personale Peisaf).

75 INDENNITA’ UNA TANTUM NORMALE
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo INDENNITA’ UNA TANTUM NORMALE Spetta al personale che cessa dal servizio permanente o continuativo senza aver conseguito il diritto alla pensione, purchè abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo e non sia transitato ad un altro organismo con il quale sia prevista la ricongiunzione dei servizi. L’Ente provvede, d’ufficio, all’emissione del decreto di liquidazione dell’indennità ‘una tantum’ e dall’importo spettante all’interessato recupera la somma dovuta all’INPS per la costituzione della posizione assicurativa. >>>

76 INDENNITA’ UNA TANTUM NORMALE
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo INDENNITA’ UNA TANTUM NORMALE In caso di decesso del titolare, se alla vedova e agli orfani minorenni non spetta la pensione normale di riversibilità, viene liquidata l’indennità ‘una tantum’ se il militare ha compiuto almeno 1 anno intero di servizio effettivo. norma

77 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 52, 5° comma, del D.P.R , n. 1092

78 POSIZIONE ASSICURATIVA
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo POSIZIONE ASSICURATIVA Nei confronti dei lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS, cessati dal servizio senza diritto a pensione, viene costituita la posizione assicurativa presso l’INPS corrispondente al periodo lavorativo effettivamente prestato. La regolarizzazione della posizione assicurativa deve essere riferita, come termine iniziale, al 1° luglio 1920, data a partire dalla quale è stato introdotto l’obbligo dell’iscrizione nell’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. casi di esclusione norma

79 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Articolo unico della Legge 2 aprile 1958, n. 322 Art. 52 della Legge 30 aprile 1969, n. 153

80 CASI DI ESCLUSIONE Sono esclusi dalla posizione assicurativa: i periodi per i quali è stato concesso trattamento di quiescenza, sia nella forma di pensione normale o privilegiata (esclusa quella tabellare), che in quella dell’ex assegno vitalizio a carico dell’ENPAS; i periodi oggetto di ricongiunzione servizi; i periodi del corso legale di laurea non riscattati; >>>

81 CASI DI ESCLUSIONE i periodi il cui trasferimento contributivo non determinerebbe il diritto a pensione ai superstiti; i periodi afferenti al servizio equiparabile o surrogatorio a quello della leva; i rapporti di impiego costituiti durante la Repubblica Sociale Italiana; tutti gli aumenti di favore previsti dalla legislazione sulle pensioni statali, comprese le campagne di guerra.

82 PENSIONE PRIVILEGIATA
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo PENSIONE PRIVILEGIATA La pensione privilegiata è un trattamento economico, vitalizio o temporaneo, che normalmente integra la pensione normale e viene attribuito ai militari collocati in congedo che abbiano contratto infermità o lesioni riconosciute dalle competenti Commissioni Medico Ospedaliere ed ascritte ad una delle 8 categorie previste dalla normativa vigente, previo parere favorevole di dipendenza delle stesse da fatti di servizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio. >>>

83 PENSIONE PRIVILEGIATA
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo PENSIONE PRIVILEGIATA Nei confronti del militare che cessa dal servizio senza diritto alla pensione normale, il trattamento privilegiato viene conferito, a parità di condizioni, in modo diretto. norma

84 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R , n. 834 (annessa tabella A)

85 AMMONTARE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo AMMONTARE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA Nei confronti di tutti i militari, l’ammontare del trattamento di pensione privilegiata è commisurato alle percentuali di pensionabilità indicate nel prospetto che segue, in relazione alla categoria di ascrivibilità attribuita alle infermità o lesioni: >>>

86 AMMONTARE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo AMMONTARE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA CATEGORIE 1^ 100% 2^ 90% 3^ 80% 4^ 70% 5^ 60% 6^ 50% 7^ 40% 8^ 30% PERCENTUALI DI PENSIONABILITA’ >>> riduzione capacità lavorativa

87 AMMONTARE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo AMMONTARE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA Per coloro che abbiano maturato anche il diritto alla pensione normale, se più favorevole, anziché attribuire le percentuali di cui sopra, l’ammontare del trattamento privilegiato sarà determinato aumentando di 1/10 la pensione normale. Argomento correlato: Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica esempio norma

88 RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA Nella normativa che prevede l’attribuzione delle categorie di ascrivibilità alle lesioni o infermità sofferte, non viene fatto cenno al grado di riduzione della capacità lavorativa cui le stesse sono riferite. La Sezione II - Pensioni di guerra - della Corte dei Conti, con sentenza n del , ritenne che i criteri della percentualizzazione a scalare adottati nel Decreto Luogotenenziale n. 876/1917, per quantificare la misura della pensione privilegiata, potessero essere applicati per stabilire il grado di diminuzione della capacità lavorativa corrispondente alle categorie di ascrivibilità.

89 RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA 1^ categoria 81-100% 2^ categoria
76-80% 3^ categoria 71-75% 4^ categoria 61-70% 5^ categoria 51-60% 6^ categoria 41-50% 7^ categoria 31-40% 8^ categoria 20-30%

90 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 67 del D.P.R , n. 1092

91 Pensione normale aumentata di 1/10
Militare posto in congedo che ha maturato il diritto alla pensione normale con una percentuale di pensionabilità pari all’80%. Inoltre, allo stesso sono state riconosciute infermità o lesioni, ai fini della pensione privilegiata, ascritte alla 7^ categoria, pari ad una percentuale di pensionabilità del 40%. Per stabilire l’ammontare del trattamento privilegiato, occorrerà fare il seguente raffronto: ESEMPIO Pensione normale aumentata di 1/10 Pensione privilegiata corrisposta sulla percentuale risultante dalla categoria Base pensionabile ,00 Base pensionabile € 1.000,00 80% pensione normale ,00 40% privilegiata ,00 Aumento di 1/ ,00 Totale ,00 Totale ,00 E’ di tutta evidenza che la percentuale dell’80% della pensionabilità normale, aumentata di 1/10, sarà più favorevole della percentuale attribuita in relazione alla categoria dell’infermità riconosciuta (40%).

92 PENSIONE PRIVILEGIATA TABELLARE
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo PENSIONE PRIVILEGIATA TABELLARE Il trattamento privilegiato tabellare è attribuito agli allievi della Guardia di Finanza (i militari si trovano nella posizione di allievi durante la frequenza dei corsi di formazione, ossia dalla data di arruolamento sino alla nomina al grado) in misura prefissata da apposita normativa. I predetti soggetti beneficiano anche del riconoscimento figurativo del periodo che ha dato titolo al trattamento pensionistico privilegiato presso la gestione previdenziale ove svolgano attività lavorativa ovvero presso l’INPS. norma

93 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 67, 5° comma, del D.P.R , n. 1092

94 INDENNITA’ UNA TANTUM PRIVILEGIATA
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo INDENNITA’ UNA TANTUM PRIVILEGIATA Viene conferita al personale in congedo al quale, a seguito di presentazione di istanza tendente ad ottenere il diritto alla pensione privilegiata, la CMO o il Comitato di verifica per le cause di servizio hanno ritenuto che l’infermità addotta non sia ascrivibile alle categorie pensionabili (dalla 1^ alla 8^), bensì ad indennità una tantum pari ad una o più annualità di pensione di 8^ categoria, fino a un massimo di 5 annualità. In caso di decesso del titolare, se ai superstiti non spetta la pensione privilegiata, l’indennità viene liquidata agli aventi diritto. norma

95 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 69 del D.P.R , n. 1092

96 ISTANZA DI PENSIONE PRIVILEGIATA
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ISTANZA DI PENSIONE PRIVILEGIATA Al fine di ottenere il diritto al trattamento di pensione privilegiata, il militare deve produrre istanza di accertamento di dipendenza delle infermità entro 5 anni dalla data del congedo (10 anni in caso di parkinsonismo). Entro il suddetto termine massimo: se l’istanza è presentata entro 2 anni dalla data del congedo, la pensione privilegiata decorrerà dal congedo stesso; se presentata oltre 2 anni dalla data del congedo, la pensione privilegiata decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. >>>

97 ISTANZA DI PENSIONE PRIVILEGIATA
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ISTANZA DI PENSIONE PRIVILEGIATA L’Amministrazione, invece, procede d’ufficio nel caso di riforma o decesso dell’interessato. L’istanza va presentata: all’Ente Amministrativo di appartenenza, in caso di nuove infermità o di infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio ma non ascritte a categoria; al Comando Generale - Servizio Amministrativo – III^ Divisione, in caso di aggravamento o interdipendenza di infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Contenuto dell’istanza norma

98 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 169 e 191, 3° comma, del D.P.R , n. 1092 D.P.R , n. 461

99 CONTENUTO DELL'ISTANZA Il militare, nella propria istanza: 1. deve: indicare specificamente la natura delle infermità o lesioni; indicare i fatti di servizio che vi hanno concorso. 2. ove possibile: indicare le conseguenze sulla propria integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio; allegare ogni documento utile.

100 ISTRUTTORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ISTRUTTORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA La fase di istruttoria, per l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata, è costituita da quell’insieme di adempimenti e procedimenti amministrativi che, a seguito di istanza presentata dal militare o, nei casi previsti, su attivazione d’ufficio, l’Amministrazione pone in essere al fine di ottenere dai competenti Organi Medico Legali l’esatta diagnostica delle infermità o lesioni, la loro ascrivibilità a categoria di pensione, nonché la loro dipendenza da fatti causali o concausali di servizio. >>>

101 ISTRUTTORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ISTRUTTORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA Gli Organi Medico Legali a ciò preposti sono: le Commissioni Medico Ospedaliere; il Comitato di Verifica per le cause di servizio. norma

102 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R , n. 1092 D.P.R , n. 461

103 ISTRUTTORIA DINANZI ALLA CMO
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ISTRUTTORIA DINANZI ALLA CMO L’ufficio dell’Amministrazione che riceve l’istanza del militare o che si attivi d’ufficio, trasmette alla Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (residenza anagrafica del pensionato o avente diritto) la domanda e la documentazione prodotte dall’interessato, nonché gli elementi informativi relativi ai fatti di servizio che hanno concorso all’insorgenza o all’aggravamento dell’infermità o lesioni. >>>

104 ISTRUTTORIA DINANZI ALLA CMO
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ISTRUTTORIA DINANZI ALLA CMO La Commissione Medica Ospedaliera, ricevuti gli atti dall’Amministrazione, convoca, per essere sottoposto a visita medica, l’interessato ed esprime, con proprio verbale, la diagnosi dell’infermità o lesione e l’ascrivibilità a categoria di pensione della stessa. >>>

105 ISTRUTTORIA DINANZI ALLA CMO
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ISTRUTTORIA DINANZI ALLA CMO Ovviamente, in caso di sopravvenuto decesso dell’interessato, la C.M.O. si esprime unicamente sulla scorta della documentazione sanitaria ricevuta. Il verbale della C.M.O., contenente gli elementi di cui prima, viene trasmesso all’Amministrazione per la successiva fase istruttoria. norma

106 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 5 e 6 del D.P.R , n. 461

107 ISTRUTTORIA DINANZI AL COMITATO DI VERIFICA
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo ISTRUTTORIA DINANZI AL COMITATO DI VERIFICA Argomento correlato: Ammontare della pensione privilegiata norma

108 RELAZIONE DEL COMANDO GENERALE L’Amministrazione (Comando Generale - Servizio Amministrativo - III^ Divisione - Ufficio Istruttoria P.P.O.) ricevuto il verbale della C.M.O. competente, unitamente all’intero incarto medico legale dell’interessato, redige apposita relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato.

109 PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO La relazione del Comando Generale viene successivamente inviata al Comitato di Verifica per le cause di servizio, il quale è l’unico Organo deputato ad esprimere il proprio parere motivato in merito alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione sofferta dall’interessato all’accertamento.

110 DECRETO DI CONCESSIONE O RIGETTO DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA In conformità al parere del Comitato di Verifica, l’Amministrazione concederà o negherà, con proprio provvedimento, il diritto alla pensione privilegiata. In caso di parere favorevole, la categoria di pensione riconosciuta dalla C.M.O. determinerà il quantum del trattamento.

111 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 7, 11 e 14 del D.P.R , n. 461

112 PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI INVALIDI
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI INVALIDI L’ordinamento vigente prevede, in presenza di particolari condizioni di invalidità, le seguenti provvidenze in favore del militare: Speciale gratificazione Assegno di cura Assegno di superinvalidità Assegno per cumulo di infermità Assegno di incollocabilità Indennità speciale annua Indennità una tantum ai paraplegici Indennità di assistenza e di accompagnamento Aumento di integrazione Assegno compensativo norma

113 SPECIALE GRATIFICA- ZIONE Il personale in congedo che abbia ottenuto, in attività di servizio, la speciale gratificazione del 2,50% o dell’1,25% per le infermità rispettivamente ascritte alle prime sei categorie o alle ultime due, ha diritto a conservare tale beneficio sul trattamento di quiescenza.

114 ASSEGNO DI SUPERINVA- LIDITA' Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla Legge 6 ottobre 1986, n. 656 (vedi Tabella di cui al D.P.R , n. 834), hanno diritto all’assegno di superinvalidità, non riversibile, negli importi aggiornati dall’allegato 1 annesso alla Legge 29 dicembre 1990, n. 422.

115 ASSEGNO DI INCOLLOCA- BILITA' Ai mutilati ed invalidi per servizio con diritto alla pensione o all’assegno privilegiati dalla 2^ all’ 8^ categoria che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è attribuito, fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità pari alla differenza fra il trattamento pensionistico complessivo di cui sono titolari e quello previsto per la prima categoria con assegno di superinvalidità, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento. >>>

116 ASSEGNO DI INCOLLOCA- BILITA' Ove a seguito della revisione per aggravamento delle infermità l’invalido sia iscritto alla 1^ categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato tale beneficio, se più favorevole e semprechè ricorrano le condizioni di incollocabilità.

117 ASSEGNO COMPENSATIVO Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ai titolari di assegno di incollocabilità viene sospeso tale trattamento e concesso un assegno compensativo di importo non inferiore ad un trattamento INPS integrato al minimo.

118 AUMENTO DI INTEGRAZIONE
Al titolare di pensione od assegno privilegiati di 1^ categoria è concesso, da parte della competente sede INPDAP, un aumento di integrazione annuo: per la moglie, se non possiede redditi propri superiori ad Euro 185,92 annui; per i figli (nubili se femmine) minorenni, maggiorenni studenti (per tutta la durata legale degli studi universitari o superiori equiparati sino al 26° anno di età, semprechè risultino conviventi con l’invalido ovvero non conviventi per motivi di forza maggiore, come ad esempio l’adempimento degli obblighi di leva, esigenze di studio o internamento in luoghi di cura o altri istituti) o maggiorenni celibi o nubili riconosciuti inabili a proficuo lavoro. >>>

119 AUMENTO DI INTEGRAZIONE
A tal fine, si considerano anche i figli legittimati (per susseguente matrimonio o per sentenza), naturali riconosciuti, adottati nelle forme di legge ed affiliati (purché l’adozione o l’affiliazione sia avvenuta prima del compimento del 60° anno di età da parte dell’invalido ovvero anteriormente alla data dell’evento invalidante). Se la domanda tesa ad ottenere il beneficio viene presentata oltre 1 anno dal momento in cui sorge il diritto, l’integrazione compete dalla data di presentazione della stessa (la domanda è reperibile presso l’Inpdap) . La provvidenza in questione non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.

120 INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPA- GNAMENTO Ai titolari di pensione o assegno privilegiato, affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella Tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585 (vedi D.P.R , n. 834), è accordata d’ufficio un’indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore. >>>

121 INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPA- GNAMENTO Per le invalidità specificate alle lettere A; A-bis numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della predetta tabella, è possibile chiedere un accompagnatore militare, ma in tal caso l’indennità sarà ridotta con esclusione per le invalidità di cui alle lettere A; A-bis, n. 1. >>>

122 INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPA- GNAMENTO Gli invalidi ascritti alla lettera A, anche se ammessi in ospedali o altri luoghi di cura, possono chiedere l’assegnazione di un secondo accompagnatore militare, oppure, in alternativa, possono richiedere un assegno a titolo di integrazione dell’indennità di assistenza e di accompagnamento. >>>

123 INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPA- GNAMENTO Se ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, quattro quinti dell’indennità vengono corrisposti all’istituto e la differenza all’invalido, mentre se l’ammissione negli istituti avvenga a carico di enti assistenziali giuridicamente riconosciuti, i quattro quinti saranno corrisposti a tali enti (ma il ricovero deve essere a totale carico dell’amministrazione che lo ha disposto e non deve derivare dall’adempimento di un rapporto assicurativo).

124 ASSEGNO DI CURA Ai titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare ascrivibile dalla 2^ alla 8^ categoria, non percettori di assegno di superinvalidità, è attribuito un assegno di cura, non riversibile. Se l’infermità è ascrivibile dalla 6^ alla 8^ categoria, l’assegno è di importo inferiore.

125 ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA' Nel caso in cui, con un’invalidità ascrivibile alla 1^ categoria della Tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (sostituita dalla Tabella A del D.P.R , n. 834), coesistano altre infermità, all’invalido è concesso un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata della Tabella F del citato D.P.R. >>>

126 ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA' L’assegno spetta anche in presenza di un’invalidità di 2^ categoria se esistano altre infermità minori che, nel complesso, non permettono di raggiungere la 1^, ma di importo non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1^ categoria e quello fruito in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti. >>>

127 ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA' Tale provvidenza si aggiunge a quella di superinvalidità quando anche quest’ultima derivi dal cumulo di infermità, semprechè si tratti di invalidità diverse da quelle che danno titolo all’assegno di superinvalidità.

128 INDENNITA' SPECIALE ANNUA Ai mutilati ed invalidi titolari di pensioni o assegni privilegiati compete una indennità annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data del 1° dicembre di ogni anno, compresi gli assegni accessori, e l’importo della tredicesima mensilità, non considerando l’indennità integrativa speciale. L’indennità è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano alla predetta data un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri. >>>

129 INDENNITA' SPECIALE ANNUA Per gli invalidi ascritti dalla seconda all’ottava categoria la percezione dell’indennità richiede che non siano possessori di redditi assoggettabili all’IRPEF per un ammontare superiore ad Euro 495,80 annue. L’indennità speciale è corrisposta, a domanda, dalla sede INPDAP che ha in carico la partita pensionistica, in unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno (la domanda è reperibile presso l’Inpdap).

130 INDENNITA' UNA TANTUM AI PARAPLEGICI L’indennità viene conferita, a domanda, agli invalidi per servizio, titolari di pensione o assegno privilegiato, affetti dalle invalidità contemplate nella Tabella E, lettera A, n. 2 e lettera A/bis, n. 3 annessa al D.P.R , n. 915 (vedi ora Tabella di cui al D.P.R , n. 834), rispettivamente nelle misure di Euro ,28 o ,42. In caso di decesso del titolare, l’indennità spetta agli aventi diritto.

131 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 117 e 120 del R.D , n. 3458 Artt. 100, 104, 106, 107, 108, 109, 111 del D.P.R , n Artt. 8, 9, 12 e 13 della Legge , n. 9 Art. 1 della Legge , n. 19

132 LIBRETTI E SCONTRINI FERROVIARI
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo LIBRETTI E SCONTRINI FERROVIARI Con apposito decreto interministeriale (Trasporti/Tesoro), è stato approvato il nuovo testo della concessione speciale VIII relativa ai viaggi sulle Ferrovie dello Stato dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio. Il predetto testo ha previsto l’equiparazione dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio ascritti alla 1^ categoria alla qualifica di Grandi Invalidi. >>>

133 LIBRETTI E SCONTRINI FERROVIARI
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo LIBRETTI E SCONTRINI FERROVIARI A tale qualifica sono equiparati anche i mutilati ed invalidi ascritti dalla 2^ alla 8^ categoria, purchè provvisti di assegno di incollocabilità o di assegno compensativo. I libretti ferroviari vengono rilasciati, a domanda, ai grandi invalidi di guerra e di servizio, titolari di trattamento pensionistico privilegiato di 1^ categoria, mentre gli scontrini ferroviari vengono rilasciati agli invalidi per servizio, titolari di trattamento pensionistico di 2^, 3^ e 4^ categoria. approfondimenti norma

134 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Ministeriale

135 A P R O F N D I M E T I libretti e gli scontrini ferroviari vengono concessi solo a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento pensionistico di privilegio. Sono previste le seguenti concessioni: MOD. 37/I/BIS Libretto ferroviario senza limitazione nel numero dei viaggi, rilasciato ai titolari di trattamento pensionistico privilegiato di 1^ categoria con diritto all’assegno di superinvalidità, che concede anche la possibilità di essere accompagnato da una persona viaggiante gratuitamente. Per questo libretto viene applicata la tariffa ferroviaria agevolata n. 5; MOD. 38/I/TER Libretto ferroviario senza limitazione nel numero dei viaggi, rilasciato ai titolari di trattamento pensionistico privilegiato di 1^ categoria senza diritto all’assegno di superinvalidità. Per questo libretto viene applicata la tariffa ferroviaria agevolata n. 5; MOD. 39 Scontrino ferroviario limitato a 4 viaggi di corsa semplice per anno solare, rilasciato ai titolari di trattamento pensionistico privilegiato di 2^ categoria. Per questo libretto viene applicata la tariffa ferroviaria agevolata n. 3; MOD. 40 Scontrino ferroviario limitato a 2 viaggi di corsa semplice per anno solare, rilasciato ai titolari di trattamento pensionistico privilegiato di 3^ e 4^ categoria. Per questo libretto viene applicata la tariffa ferroviaria agevolata n. 3.

136 LA PENSIONE AI SUPERSTITI
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo LA PENSIONE AI SUPERSTITI La pensione ai superstiti è un trattamento economico corrisposto, in maniera diretta o indiretta, agli aventi diritto in caso di decesso del titolare, secondo il seguente ordine: >>>

137 LA PENSIONE AI SUPERSTITI
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo LA PENSIONE AI SUPERSTITI Coniuge non è richiesta alcuna condizione per la percezione del trattamento Coniuge separato deve essere in possesso dell’assegno di divorzio (alimentare) e non deve aver contratto nuove nozze Coniuge divorziato in mancanza del coniuge superstite deve essere in possesso dell’assegno di divorzio (alimentare) e non deve aver contratto nuove nozze. Inoltre il dipendente deve essere deceduto dopo il (data di entrata in vigore della Legge , n. 74) e la data di inizio del suo rapporto assicurativo deve essere anteriore alla data della sentenza di scioglimento del matrimonio Coniuge divor-ziato in presenza del coniuge superstite devono ricorrere i requisiti di cui alla precedente riga, inoltre si ha diritto al trattamento di pensione solo su specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti al coniuge superstite e a quello divorziato >>>

138 LA PENSIONE AI SUPERSTITI
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo LA PENSIONE AI SUPERSTITI Figli ed equiparati devono essere a carico del genitore, minori a 18 anni di età o studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno di età o studenti universitari non oltre il 26° anno di età o maggiorenni inabili a carico del defunto Genitori in mancanza del coniuge e dei figli o se agli stessi non spetta la pensione, purchè abbiano compiuto 65 anni di età, non siano titolari di pensione (con esclusione di alcune categorie elencate nel supplemento di luglio 1992 degli Atti Ufficiali dell’INPS allegato all’informativa INPDAP n. 10 del ) e siano a carico del defunto Fratelli e sorelle in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori o se agli stessi non spetta la pensione, purchè celibi o nubili, inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del defunto Argomenti correlati: Misura della pensione ai superstiti Pensione di riversibilità con altri redditi Chi è equiparato ai figli legittimi e naturali

139 CHI E' EQUIPA- RATO AI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI i figli adottivi e quelli affiliati del defunto; i figli naturali non riconoscibili dal defunto, ai quali forniva mantenimento o alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile; i figli naturali non riconoscibili dal defunto che nella successione del genitore abbiano ottenuto il riconoscimento all’assegno vitalizio, ai sensi dell’art. 580 e 594 del codice civile; >>>

140 CHI E' EQUIPA- RATO AI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del defunto; i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati dal coniuge del defunto; i figli postumi nati il 300° giorno dalla data di decesso del padre; i figli che avendo i requisiti per il diritto, alla data di decesso del dipendente, erano coniugati.

141 MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI La pensione ai superstiti viene corrisposta in base alle seguenti percentuali: SUPERSTITI PERCENTUALI Coniuge o Orfano 60% Coniuge con un Orfano 80% Coniuge con due o più Orfani 100% Orfano minore, studente o inabile dal 70% Due Orfani Tre o più Orfani Genitori Fratelli-Sorelle (la somma delle quote non può superare il 100 %) 15%( ciascuno ) Argomenti correlati: La pensione ai superstiti Pensione di riversibilità con altri redditi

142 CUMULO TRA PENSIONI E ALTRI REDDITI
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo CUMULO TRA PENSIONI E ALTRI REDDITI La pensione è cumulabile con il trattamento economico derivante dallo svolgimento di una nuova attività lavorativa, purché diversa da quella che ha dato luogo alla pensione, in base alle seguenti regole. >>>

143 CUMULO TRA PENSIONI E ALTRI REDDITI
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo CUMULO TRA PENSIONI E ALTRI REDDITI Pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto: CUMULO INTERO PARZIALE VIETATO Tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e la pensione di vecchiaia o di anzianità con 40 anni contributivi (dal 1° , anche se si ha maturato il doppio requisito di 37 anni contributivi e 58 anni di età) Tra redditi di lavoro autonomo e la pensione di anzianità con meno di 40 anni contributivi (70% della parte della pensione eccedente l’importo del trattamento al minimo previsto per legge e l’importo trattenuto sulla pensione non può superare il 30%dei redditi di lavoro autonomo) Tra redditi di lavoro dipendente e la pensione di anzianità con meno di 40 anni contributivi (ma al compimento dell’età pensionabile la cumulabilità è per intero) >>>

144 CUMULO TRA PENSIONI E ALTRI REDDITI
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo CUMULO TRA PENSIONI E ALTRI REDDITI Per le pensioni di invalidità, dal 1° valgono le regole adottate per le pensioni di anzianità. Dal doppio requisito di 37 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età sono esclusi i trattamenti pensionistici di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995. >>>

145 CUMULO TRA PENSIONI E ALTRI REDDITI
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo CUMULO TRA PENSIONI E ALTRI REDDITI Pensioni liquidate con il sistema contributivo La pensione di vecchiaia non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente, mentre con quelli di lavoro autonomo è cumulabile nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo INPS, fino alla concorrenza con i redditi stessi. esclusione dal divieto di cumulo norma

146 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 139, comma 1, del D.P.R , n. 1092 Art. 10 del Decreto Legislativo , n. 503 Art. 2, comma 12, della Legge , n. 335 Art. 59, comma 4, della Legge , n. 449 Art. 72 della Legge , n. 388 Art. 44 della Legge , n. 289

147 ESCLUSIONE DAL DIVIETO DI CUMULO Sono esclusi dal divieto i compensi percepiti dai pensionati che svolgono le seguenti funzioni o attività: giudice tributario, quale membro delle relative commissioni (art. 13 del D.Lgv. n. 545/1992, come modificato dall’art. 86 della Legge n. 342/2000); giudice di pace (art. 11 della legge n. 374/1991 come modificata dalla Legge n. 673/1994); giudice onorario aggregato, per le indennità di cui all’art. 8 della Legge n. 276/1997; >>>

148 ESCLUSIONE DAL DIVIETO DI CUMULO attività socialmente utili, nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani promossi da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, del D.Lgv. n. 503/1992); amministratori locali, per le indennità previste dall’art. 82, commi 1 e 2, del D.Lgv. n. 267/2000; cariche pubbliche elettive. >>>

149 ESCLUSIONE DAL DIVIETO DI CUMULO Inoltre, tra le casistiche più ricorrenti, è permesso il cumulo ai percettori di pensioni di invalidità con i redditi da lavoro se: svolgono attività dipendente o autonoma con un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; >>>

150 ESCLUSIONE DAL DIVIETO DI CUMULO svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati ed in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e famigliari (art. 20 comma 5 del DPR 488/68, come sostituito dall’art. 20 Legge 153/69 e dall’art. 23 quater della Legge 485/72); >>>

151 ESCLUSIONE DAL DIVIETO DI CUMULO la pensione risulta a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale e gli importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell’imposta delle persone fisiche (art. 10 comma 2 D.L.vo 503/92); assunti con contratto di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell’anno solare (art.10 comma 2 D.L.vo 503/92). Nel caso di superamento nell’anno delle 50 giornate di lavoro, anche se con diversi contratti a termine, la non cumulabilità opera per la totalità delle giornate lavorate.

152 PENSIONE DI RIVERSIBILITA’ CON ALTRI REDDITI
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo PENSIONE DI RIVERSIBILITA’ CON ALTRI REDDITI Se il titolare della pensione di riversibilità percepisce altri redditi, il trattamento subisce le seguenti riduzioni: 25% qualora il reddito annuo sia superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 40% qualora il reddito annuo sia superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS; 50% qualora il reddito annuo sia superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. >>>

153 PENSIONE DI RIVERSIBILITA’ CON ALTRI REDDITI
Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo PENSIONE DI RIVERSIBILITA’ CON ALTRI REDDITI Il trattamento minimo INPS è un’integrazione della pensione se questa è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale e viene stabilita di anno in anno dalla legge. Le predette riduzioni non si applicano nel caso in cui nel nucleo familiare del titolare della pensione di riversibilità vi siano figli minori o altri soggetti beneficiari del trattamento. Argomenti correlati: La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Calcolo del reddito annuo

154 CALCOLO DEL REDDITO ANNUO
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo CALCOLO DEL REDDITO ANNUO Nel calcolo del reddito annuo, il titolare del trattamento di riversibilità deve tener presente che: costituisce reddito il reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione fiscale (730, 740) o, in mancanza di questa, da altra documentazione fiscale (CUD); >>>

155 CALCOLO DEL REDDITO ANNUO
PENSIONE Pensione Pensione normale Limiti di età Requisiti anagrafici e di anzianità Anzianità contributiva Indennità di ausiliaria Riforma Sistema di calcolo Indennità una tantum normale Posizione assicurativa Pensione privilegiata Ammontare della pensione privilegiata Pensione privilegiata tabellare Indennità una tantum privilegiata Istanza di pensione privilegiata Istruttoria per il conseguimento della pensione privilegiata Istruttoria dinanzi alla CMO Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Provvidenze in favore degli invalidi Libretti e scontrini ferroviari La pensione ai superstiti Misura della pensione ai superstiti Cumulo tra pensioni ed altri redditi Pensione di riversibilità con altri redditi Calcolo del reddito annuo CALCOLO DEL REDDITO ANNUO non costituisce reddito la pensione di riversibilità; la competenza arretrata soggetta a tassazione separata; il trattamento di fine rapporto (TFR), compresa l’indennità di buonuscita; quello derivante dalla casa di proprietà in cui si abita. Argomenti correlati: Pensione di riversibilità con altri redditi

156 BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto BUONUSCITA Lo scopo dell’indennità di buonuscita è quello di fornire al dipendente, all’atto della cessazione dell’attività lavorativa, un aiuto immediato per superare il periodo di adattamento alla nuova condizione sociale di pensionato. L’indennità si matura con almeno un anno di iscrizione al Fondo di Previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, gestito dall’INPDAP. >>>

157 BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto BUONUSCITA Il quantum della prestazione è determinato dalle contribuzioni che risultano versate in favore del dipendente presso il Fondo e dall’ultimo trattamento retributivo percepito in attività di servizio. Il riscatto dei servizi o dei periodi aumenta quindi le citate contribuzioni, ai fini di una maggiore erogazione della prestazione.

158 BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto RISCATTO DEI SERVIZI Il personale che possa far valere servizi ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita può presentare domanda di riscatto (mod. PR1) all’INPDAP per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza, che ne cura l’istruttoria. Il riscatto può essere esercitato in tutto o in parte ed è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato nella misura determinata dall’INPDAP. >>>

159 BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto RISCATTO DEI SERVIZI La domanda va presentata, a pena di decadenza, in attività di servizio e per il personale trattenuto o richiamato, entro il 90° giorno dalla data di cessazione da tali posizioni. Entro 90 giorni l’INPDAP provvede all’emissione della delibera di riscatto e dalla data di notifica l’interessato entro i 90 giorni successivi dovrà esprimere la rinuncia, altrimenti il suo silenzio sarà interpretato dall’Amministrazione come accettazione. >>>

160 BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto RISCATTO DEI SERVIZI Il numero delle rate corrisponde al numero dei mesi riscattati, ma la durata dei pagamenti rateali non potrà essere superiore a 180 mesi. norma

161 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R , n. 1032

162 INDENNITÀ DI BUONUSCITA
Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto INDENNITÀ DI BUONUSCITA Il personale, all’atto della cessazione dal servizio, consegue il diritto all’indennità di buonuscita se ha compiuto almeno 1 anno di iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito della Gestione Enpas dell’INPDAP. La reiscrizione al Fondo per un biennio continuativo, dà diritto anche alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita precedentemente percepita, sulla base dell’ultimo stipendio, se più favorevole per l’interessato rispetto al supplemento di buonuscita. >>>

163 INDENNITÀ DI BUONUSCITA
Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto INDENNITÀ DI BUONUSCITA La reiscrizione di periodi inferiori, comunque non meno di un anno continuativo, dà diritto al supplemento di buonuscita. L’iscrizione a tale Fondo è obbligatoria e decorre dalla data di nomina a grado di finanziere e per gli ufficiali dalla data di nomina a sottotenente. >>>

164 INDENNITÀ DI BUONUSCITA
Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto INDENNITÀ DI BUONUSCITA Il personale che presta servizio di complemento non viene iscritto al Fondo, fatta eccezione per quello trattenuto o richiamato ai sensi delle Leggi 28 marzo 1968, n. 371 e successive modificazioni, 26 giugno 1965, n. 808 e 5 giugno 1951, n. 376, art. 10, ultimo comma (art. 1 del DPR. 1032/1973). Il diritto alla prestazione si prescrive nel termine di cinque anni. sistema di calcolo in caso di morte norma

165 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R , n. 1032

166 IN CASO DI MORTE In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l’indennità spetta, nell’ordine, al coniuge superstite ed agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle viventi a carico. In caso di coniuge ed orfani minorenni, spetta per intero al coniuge, mentre se gli orfani sono maggiorenni o minorenni, di cui il coniuge abbia la rappresentanza legale, spetta al 60 % al coniuge se con 1 orfano e la differenza del 40% all’orfano. In caso di più orfani, le percentuali si invertono. In caso di morte del dipendente dopo il collocamento in congedo, il diritto è ripartito secondo le norme successorie.

167 A. le seguenti voci economiche
SISTEMA DI CALCOLO Per determinare l’indennità di buonuscita, vengono presi in considerazione: A. le seguenti voci economiche Stipendio (ultimo integralmente percepito o maturato) Retribuzione individuale di anzianità (RIA) Scatti gerarchici Indennità integrativa speciale (60%) Assegno funzionale >>>

168 SISTEMA DI CALCOLO Tredicesima mensilità Emolumento pensionabile Benefici economici derivanti dalla Legge 336/1970 6 scatti attribuiti a chi cessa dal servizio per limiti di età, decesso o infermità Benefici economici ex artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928. >>>

169 B. i seguenti periodi e maggiorazioni riscattati
SISTEMA DI CALCOLO B. i seguenti periodi e maggiorazioni riscattati corso legale di laurea (per i periodi non coincidenti ad attività lavorative) periodo militare di leva (quello reso successivamente al 1° è riconosciuto senza riscatto) periodo di pre-ruolo (dalla data di arruolamento sino all’iscrizione al Fondo) >>>

170 Maggiorazione per servizio di volo (1/3)
SISTEMA DI CALCOLO Maggiorazione per servizio di confine (1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi) Maggiorazione per servizio di volo (1/3) Maggiorazione per servizi di navigazione (1/3) – (2/5 se motorista) Maggiorazione di cui alla Legge 284/1977 (1/5 del servizio svolto) CALCOLO AL LORDO DELLE RITENUTE (80% TOTALE A) x (ANNI UTILI COMPUTABILI) : (12)

171 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO La prestazione sostituisce l’indennità di buonuscita per il personale assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000. E’ la stessa prestazione di cui beneficiano i lavoratori del settore privato alla cessazione del rapporto di lavoro ed è disciplinata dall’art del codice civile e dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. >>>

172 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Per il personale assunto dopo il 31 dicembre 2000 che aderisce volontariamente alla previdenza integrativa, una quota non inferiore al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR viene devoluta al fondo pensione. >>>

173 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il personale in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2000, che ha diritto all’indennità di buonuscita, può optare per il TFR aderendo contestualmente ad un fondo di previdenza complementare. Il valore dell’indennità di buonuscita maturata sino a quel momento, costituirà il primo accantonamento per il TFR, con esclusione dell’1,5% della base contributiva di riferimento, che viene destinata al fondo pensione. >>>

174 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il TFR destinato al fondo pensione non ancora costituito, sarà versato figurativamente all’INPDAP, che provvederà a rivalutarlo ogni anno in base ai rendimenti dei cinque fondi pensione del settore privato indicati dall’allora Ministero del Tesoro. >>>

175 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Le anticipazioni di somme sono previste nella disciplina del trattamento di fine rapporto, ma non sono al momento applicabili al personale del pubblico impiego. L’armonizzazione del regime pubblico a quello privato, nella specifica materia delle anticipazioni, potrà avvenire in sede di contrattazione di comparto. >>>

176 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
BUONUSCITA Buonuscita Riscatto dei servizi Indennità di buonuscita Trattamento di fine rapporto TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO L’INPDAP è tenuto a corrispondere il trattamento entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio del dipendente, se questa avviene per limiti di età, anzianità, inabilità o decesso, ovvero entro 270 giorni per altre cause. In caso di ritardato pagamento, l’Istituto è tenuto a corrispondere gli interessi di mora. sistema di calcolo in caso di morte norma

177 IN CASO DI MORTE In caso di morte del dipendente, il trattamento va corrisposto a favore del coniuge, dei figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. In caso di mancanza delle suddette persone e di diverse disposizioni testamentarie del deceduto, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

178 SISTEMA DI CALCOLO Per ciascun anno di servizio, si accantona una quota del 6,91% della retribuzione annua considerata utile ai fini del TFR. Nel caso di frazione di anno, la quota è proporzionalmente ridotta. Le quote accantonate, con esclusione di quella relativa all’anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno con l’applicazione di un tasso fisso pari all’1,5% ed al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT rispetto all’anno precedente.

179 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art del codice civile D.p.c.m. 20 dicembre 1999

180 EQUO INDENNIZZO Equo indennizzo Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica EQUO INDENNIZZO L’equo indennizzo rappresenta il beneficio volto a risarcire il militare, o l’avente diritto in caso di morte, che abbia subito una menomazione permanente dell’integrità fisica riconducibile ad una infermità o lesione contratta in servizio e per causa di esso. norma

181 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R , n. 834 (annesse Tabelle A e B)

182 MISURA DELL’EQUO INDENNIZZO
Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica L’ammontare dell’equo indennizzo è commisurato alle percentuali indicate nel prospetto che segue, in relazione alla categoria di ascrivibilità attribuita alle infermità o lesioni: Tabella Categoria Misura A 1^ 2 volte l’importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda 2^ 92% dell’importo stabilito per la 1^ ctg. 3^ 75% dell’importo stabilito per la 1^ ctg. 4^ 61% dell’importo stabilito per la 1^ ctg. 5^ 44% dell’importo stabilito per la 1^ ctg. 6^ 27% dell’importo stabilito per la 1^ ctg. 7^ 12% dell’importo stabilito per la 1^ ctg. 8^ 6% dell’importo stabilito per la 1^ ctg. B 3% dell’importo stabilito per la 1^ ctg. Argomenti correlati: Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica

183 ISTANZA DELL’EQUO INDENNIZZO
Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Al fine di ottenere il diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo, il militare, in servizio o in congedo, deve produrre apposita istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o lesioni subite entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o lesione. >>>

184 ISTANZA DELL’EQUO INDENNIZZO
Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica La richiesta del beneficio dell’equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla suddetta istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Se successiva, va presentata entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ovvero entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Amministrazione che la pratica è stata inviata al Comitato di verifica per il parere di merito. >>>

185 ISTANZA DELL’EQUO INDENNIZZO
Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica In caso di riforma o morte del militare, l’Amministrazione procede d’ufficio in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni. Nel caso di riforma del militare, valgono le procedure e le tempistiche sopra descritte. Nel caso di morte del militare, gli eredi dovranno produrre l’istanza per richiedere il beneficio dell’equo indennizzo entro 6 mesi dalla data del decesso. >>>

186 ISTANZA DELL’EQUO INDENNIZZO
Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Le istanze vanno presentate: al Comando di appartenenza, per il personale in servizio; all’ultimo Comando di appartenenza, per il personale in congedo o deceduto. contenuto dell’istanza norma

187 CONTENUTO DELL'ISTANZA Il militare, nella propria istanza: 1. deve: indicare specificamente la natura delle infermità o lesioni; indicare i fatti di servizio che vi hanno concorso. 2. ove possibile: indicare le conseguenze sulla propria integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio; allegare ogni documento utile.

188 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R , n. 461

189 INAMMISSIBILITA’ O IRRICEVIBILITA’ DELL’ISTANZA
EQUO INDENNIZZO Equo indennizzo Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Il Comando di appartenenza del militare che riceve l’istanza la deve immediatamente trasmettere al Comando Generale - Servizio Amministrativo - III^ Divisione - Ufficio Istruttoria Equo Indennizzo - unitamente alla documentazione prodotta dall’interessato. Il Comando Generale, ricevuta l’istanza, ove ne rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, la respinge con proprio provvedimento motivato, che deve essere notificato al militare. >>>

190 INAMMISSIBILITA’ O IRRICEVIBILITA’ DELL’ISTANZA
EQUO INDENNIZZO Equo indennizzo Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica L’inammissibilità dell’istanza riguarda errori e/o omissioni nel contenuto. L’irricevibilità dell’istanza riguarda il mancato rispetto della tempistica prevista per la sua presentazione. Qualora non vengano registrate le suddette pregiudiziali, il Comando Generale provvede ad avviare la successiva fase istruttoria. norma

191 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 del D.P.R , n. 461

192 ISTRUTTORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’EQUO INDENNIZZO
Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica La fase di istruttoria, per l’accertamento del diritto al beneficio dell’equo indennizzo, è costituita da quell’insieme di adempimenti e procedimenti amministrativi che, a seguito di istanza presentata dal militare o, nei casi previsti, su attivazione d’ufficio, l’Amministrazione pone in essere al fine di ottenere dai competenti Organi Medico Legali l’esatta diagnostica delle infermità o lesioni, la loro ascrivibilità a categoria, nonché la loro dipendenza da fatti causali o concausali di servizio. >>>

193 ISTRUTTORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’EQUO INDENNIZZO
Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Gli Organi Medico Legali a ciò preposti sono: le Commissioni Medico Ospedaliere; il Comitato di Verifica per le cause di servizio. norma

194 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R , n. 461

195 ISTRUTTORIA DINANZI ALLA C.M.O.
EQUO INDENNIZZO Equo indennizzo Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Il Comando Generale - Servizio Amministrativo - III^ Divisione - Ufficio Istruttoria Equo Indennizzo - trasmette alla Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (sede del Comando di ultima assegnazione del militare) la domanda e la documentazione prodotte dall’interessato, nonché gli elementi informativi relativi ai fatti di servizio che hanno concorso all’insorgenza o all’aggravamento dell’infermità o lesioni. >>>

196 ISTRUTTORIA DINANZI ALLA C.M.O.
EQUO INDENNIZZO Equo indennizzo Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica La Commissione Medica Ospedaliera, ricevuti gli atti dall’Amministrazione, convoca, per essere sottoposto a visita medica, l’interessato ed esprime, con proprio verbale, la diagnosi dell’infermità o lesione e l’ascrivibilità a categoria della stessa. Ovviamente, in caso di sopravvenuto decesso dell’interessato, la C.M.O. si esprime unicamente sulla scorta della documentazione sanitaria ricevuta. Il verbale della C.M.O., contenente gli elementi di cui sopra, viene trasmesso all’Amministrazione per la successiva fase istruttoria. norma

197 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 5 e 6 del D.P.R , n. 461

198 ISTRUTTORIA DINANZI AL COMITATO DI VERIFICA
EQUO INDENNIZZO Equo indennizzo Misura dell’equo indennizzo Istanza dell’equo indennizzo Inammissibilità o irricevibilità dell’istanza Istruttoria per il conseguimento dell’equo indennizzo Istruttoria dinanzi alla C.M.O. Istruttoria dinanzi al Comitato di Verifica Decreto di Concessione o Rigetto di equo indennizzo Relazione del Comando Generale Parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio Argomento correlato: Misura dell’equo indennizzo norma

199 RELAZIONE DEL COMANDO GENERALE L’Amministrazione (Comando Generale - Servizio Amministrativo - III^ Divisione - Ufficio Istruttoria Equo indennizzo) ricevuto il verbale della C.M.O. competente, unitamente all’intero incarto medico legale dell’interessato, redige apposita relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato.

200 PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO La relazione del Comando Generale viene successivamente inviata al Comitato di Verifica per le cause di servizio, il quale è l’unico Organo deputato ad esprimere il proprio parere motivato in merito alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione sofferta dall’interessato all’accertamento.

201 DECRETO DI CONCESSIONE O RIGETTO DI EQUO INDENNIZZO In conformità al parere del Comitato di Verifica, l’Amministrazione concederà o negherà, con proprio provvedimento, il diritto al beneficio dell’equo indennizzo. In caso di parere favorevole, la categoria di ascrivibilità riconosciuta dalla C.M.O. determinerà il quantum del beneficio.

202 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 7, 11 e 14 del D.P.R , n. 461

203 Le tipologie dei ricorsi amministrativi sono rappresentate dal:
CONTENZIOSO Contenzioso Tipologie dei ricorsi per materia CONTENZIOSO Nell’ambito del contenzioso, occorre distinguere tra ricorsi amministrativi e ricorsi dinanzi al giudice amministrativo. Con il ricorso amministrativo, chiunque ritenga che un provvedimento della pubblica amministrazione abbia violato i propri diritti soggettivi, nonché interessi legittimi, può chiederne l’annullamento, la revoca o la riforma deducendone sia i vizi di legittimità che di merito. Le tipologie dei ricorsi amministrativi sono rappresentate dal: ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Capo dello Stato. >>>

204 CONTENZIOSO Contenzioso Tipologie dei ricorsi per materia CONTENZIOSO Il ricorso gerarchico consiste nell’impugnativa di un atto amministrativo non definitivo proposta dall’interessato all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto ed è ammesso per motivi di legittimità e di merito. Il ricorso straordinario consiste nell’impugnativa di un atto amministrativo definitivo proposta dall’interessato direttamente al Capo dello Stato ed è ammesso soltanto per motivi di legittimità. >>>

205 CONTENZIOSO Contenzioso Tipologie dei ricorsi per materia CONTENZIOSO Con il ricorso dinanzi al giudice amministrativo, chiunque ritenga che un provvedimento della pubblica amministrazione abbia violato i propri interessi legittimi, può chiederne l’annullamento e/o la sostituzione deducendone sia i vizi di legittimità che di merito. >>>

206 generale di legittimità relativa alla sola legittimità dell’atto;
CONTENZIOSO Contenzioso Tipologie dei ricorsi per materia CONTENZIOSO Possiamo distinguere tre tipi di giurisdizione del giudice amministrativo: generale di legittimità relativa alla sola legittimità dell’atto; speciale di merito relativa non solo alla legittimità dell’atto che viene, quindi, annullato, ma anche alla opportunità e convenienza dell’atto stesso che può essere altresì sostituito; esclusiva in cui il giudice amministrativo ha cognizione anche in materia di diritti soggettivi. >>>

207 giudici amministrativi generali
CONTENZIOSO Contenzioso Tipologie dei ricorsi per materia CONTENZIOSO In materia di pensione, buonuscita ed equo indennizzo, gli organi investiti di giurisdizione amministrativa sono: giudici amministrativi generali T.A.R. (in 1° grado) Consiglio di Stato (in appello) >>>

208 giudici amministrativi speciali:
CONTENZIOSO Contenzioso Tipologie dei ricorsi per materia CONTENZIOSO giudici amministrativi speciali: Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale (in 1° grado) Corte dei Conti – Sezioni Centrali d’Appello (in appello) In materia pensionistica, la Corte dei Conti è, altresì, giudice amministrativo esclusivo. norma

209 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R , n. 1199 Legge , n. 1034 D.P.R , n. 368 Legge , n. 205

210 TIPOLOGIE DEI RICORSI PER MATERIA
CONTENZIOSO Contenzioso Tipologie dei ricorsi per materia TIPOLOGIE DEI RICORSI PER MATERIA Si riportano di seguito gli schemi relativi alle tipologie dei ricorsi in via amministrativa ed in via giurisdizionale che il militare può proporre, in relazione alla materia inerente il provvedimento che si intende impugnare. >>>

211 TIPOLOGIE DEI RICORSI PER MATERIA
CONTENZIOSO Contenzioso Tipologie dei ricorsi per materia TIPOLOGIE DEI RICORSI PER MATERIA PENSIONE RICONGIUNZIONE SERVIZI POSIZIONE ASSICURATIVA Ricorso alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti Si può proporre in qualsiasi momento (Corte Costituzionale, n. 8 del ) nella sola materia pensionistica, dalla data di notifica dell’atto impugnato Ricorso alla Sezione Centrale della Corte dei conti Le sentenze delle Sez. Regionali della Corte dei conti possono essere appellate, solamente per motivi di diritto (anche i vizi di difetto o di contraddittorietà della motivazione sono errori di diritto), entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero entro 1 anno dalla sua pubblicazione (deposito in segreteria) >>>

212 TIPOLOGIE DEI RICORSI PER MATERIA
CONTENZIOSO Contenzioso Tipologie dei ricorsi per materia TIPOLOGIE DEI RICORSI PER MATERIA EQUO INDENNIZZO RISCATTI INPDAP INDENNITÀ DI BUONUSCITA Ricorso al TAR Va proposto entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento Ricorso al Consiglio di Stato Va proposto entro 60 gg. dalla ricevuta notificazione della decisione del TAR Ricorso Gerarchico Va proposto entro 30 gg. all’autorità di vertice dell’amm.ne che ha adottato l’atto impugnato dalla data di notifica Va proposto entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento gerarchico o di silenzio-rifiuto (si considera tale dopo 90 gg. dal ricorso) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica Va proposto, in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento gerarchico o di silenzio-rifiuto (si considera tale dopo 90 gg. dal ricorso)

213 GLOSSARIO >>> Anzianità contributiva
Comitato di Verifica per le cause di servizio Commissione Medica Ospedaliera Contenzioso Cumulo tra pensione e redditi Equo indennizzo Indennità di ausiliaria Indennità di buonuscita Indennità una tantum Integrazione al minimo Libretti e scontrini ferroviari Pensionamento per domanda Pensionamento per inabilità Pensionamento per limiti di età Pensionamento per riforma Pensione di riversibilità Pensione normale Pensione privilegiata Percentuale di ascrivibilità o pensionabilità Posizione assicurativa Provvidenze agli invalidi Ricongiunzione Riscatto dei corsi di studio Riscatto dei servizi Riunione servizi Sistema contributivo Sistema retributivo Sistema misto Superstiti Totalizzazione GLOSSARIO Anzianità contributiva Indica la somma dei periodi coperti da contribuzione che sono considerati ai fini del calcolo della pensione Comitato di Verifica per le cause di servizio Organo medico legale deputato ad esprimere il proprio parere motivato sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni. Commissione Medica Ospedaliera Organo medico legale deputato a diagnosticare le infermità o lesioni, attribuendone l’ascrivibilità a categoria. Contenzioso E’ il procedimento che instaura l’interessato quando ritiene che un provvedimento della pubblica amministrazione abbia violato i propri diritti soggettivi o interessi legittimi. Cumulo tra pensione e redditi Possibilità, prevista dalla normativa, di cumulare totalmente o parzialmente i redditi della pensione, anche se di riversibilità, con i redditi derivanti dall’attività lavorativa. Equo indennizzo Trattamento economico corrisposto in unica soluzione al militare affetto da infermità dipendenti da causa di servizio. Indennità di ausiliaria Trattamento economico liquidato al militare in aggiunta alla pensione, quando manifesta la disponibilità ad essere ulteriormente impiegato nell’amministrazione pubblica. >>>

214 GLOSSARIO >>> Indennità di buonuscita
Anzianità contributiva Comitato di Verifica per le cause di servizio Commissione Medica Ospedaliera Contenzioso Cumulo tra pensione e redditi Equo indennizzo Indennità di ausiliaria Indennità di buonuscita Indennità una tantum Integrazione al minimo Libretti e scontrini ferroviari Pensionamento per domanda Pensionamento per inabilità Pensionamento per limiti di età Pensionamento per riforma Pensione di riversibilità Pensione normale Pensione privilegiata Percentuale di ascrivibilità o pensionabilità Posizione assicurativa Provvidenze agli invalidi Ricongiunzione Riscatto dei corsi di studio Riscatto dei servizi Riunione servizi Sistema contributivo Sistema retributivo Sistema misto Superstiti Totalizzazione GLOSSARIO Indennità di buonuscita Trattamento economico corrisposto in unica soluzione al militare collocato in congedo da parte dell’INPDAP, in relazione alle contribuzioni maturate presso il Fondo di Previdenza dell’Istituto. Indennità una tantum Trattamento economico corrisposto al militare o all’avente diritto in unica soluzione e, in genere, viene liquidato quando non si matura il diritto alla pensione. Integrazione al minimo Integrazione economica concessa a coloro che usufruiscono di una pensione di importo inferiore a quello che viene considerato il ‘minimo vitale’, di anno in anno stabilito dalla legge. Libretti e scontrini ferroviari Agevolazioni nelle tariffe per lo spostamento ferroviario, previste per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato sino alla 4^ categoria. Pensionamento per domanda Posizione in cui versa il militare collocato in congedo a seguito di domanda, che acquisisce il diritto alla pensione per aver raggiunto i requisiti anagrafico-contributivi, prima di raggiungere i limiti di età. Pensionamento per inabilità Posizione in cui versa il militare collocato in congedo per infermità, riconosciuto non abile a svolgere qualsiasi attività lavorativa, che acquisisce il diritto alla pensione per aver maturato le minime anzianità contributive previste dalla normativa vigente. >>>

215 GLOSSARIO >>> Pensionamento per limiti di età
Anzianità contributiva Comitato di Verifica per le cause di servizio Commissione Medica Ospedaliera Contenzioso Cumulo tra pensione e redditi Equo indennizzo Indennità di ausiliaria Indennità di buonuscita Indennità una tantum Integrazione al minimo Libretti e scontrini ferroviari Pensionamento per domanda Pensionamento per inabilità Pensionamento per limiti di età Pensionamento per riforma Pensione di riversibilità Pensione normale Pensione privilegiata Percentuale di ascrivibilità o pensionabilità Posizione assicurativa Provvidenze agli invalidi Ricongiunzione Riscatto dei corsi di studio Riscatto dei servizi Riunione servizi Sistema contributivo Sistema retributivo Sistema misto Superstiti Totalizzazione GLOSSARIO Pensionamento per limiti di età Posizione in cui versa il militare collocato in congedo, con diritto alla pensione, che ha raggiunto la massima età, prevista dalla vigente normativa, per restare nel servizio attivo. Pensionamento per riforma Posizione in cui versa il militare collocato in congedo per infermità, riconosciuto non abile al servizio militare incondizionato, che acquisisce il diritto alla pensione per aver maturato le minime anzianità contributive previste dalla normativa vigente. Pensione di riversibilità Trattamento pensionistico in godimento del militare deceduto, spettante ai superstiti in misura ridotta. Pensione normale Trattamento economico liquidato in favore del militare al termine del servizio attivo, se ha maturato i requisiti di età e/o di anzianità previsti dalla normativa vigente per conseguirlo. Pensione privilegiata Trattamento economico liquidato in favore del militare che ha infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ascritte ad una delle 8 categorie di pensione, generalmente corrisposto in aggiunta alla pensione normale. Percentuale di ascrivibilità o pensionabilità Categoria di invalidità riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera sulle infermità o lesioni, espressa in quota percentuale per permettere di quantificare il trattamento pensionistico spettante. >>>

216 GLOSSARIO >>> Posizione assicurativa
Anzianità contributiva Comitato di Verifica per le cause di servizio Commissione Medica Ospedaliera Contenzioso Cumulo tra pensione e redditi Equo indennizzo Indennità di ausiliaria Indennità di buonuscita Indennità una tantum Integrazione al minimo Libretti e scontrini ferroviari Pensionamento per domanda Pensionamento per inabilità Pensionamento per limiti di età Pensionamento per riforma Pensione di riversibilità Pensione normale Pensione privilegiata Percentuale di ascrivibilità o pensionabilità Posizione assicurativa Provvidenze agli invalidi Ricongiunzione Riscatto dei corsi di studio Riscatto dei servizi Riunione servizi Sistema contributivo Sistema retributivo Sistema misto Superstiti Totalizzazione GLOSSARIO Posizione assicurativa Spostamento dei contributi maturati dal militare per l’attività lavorativa svolta, dalla gestione previdenziale INPDAP alla gestione INPS, nel caso di collocamento in congedo senza diritto alla pensione. Provvidenze agli invalidi Benefici economici, riconosciuti in favore dei militari riconosciuti affetti da gravi menomazioni, che si aggiungono al trattamento pensionistico privilegiato in godimento. Ricongiunzione servizi Procedimento attraverso il quale è possibile accentrare contribuzioni afferenti attività lavorative svolte presso altri organismi, la cui iscrizione previdenziale risulta diversa da quella della gestione di appartenenza (INPDAP). Riscatto dei corsi di studio Procedimento attraverso il quale è possibile coprire con contribuzione i periodi dei corsi di studio non coincidenti con l’attività lavorativa, per il raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per essere collocati a riposo con diritto a pensione. Riscatto dei servizi E’ la possibilità per il dipendente di versare contribuzioni per periodi e/o maggiorazioni di servizi non iscritti al Fondo di Previdenza dell’ENPAS, ai fini di una maggiore liquidazione di indennità di buonuscita. Riunione servizi Procedimento attraverso il quale è possibile accentrare le contribuzioni afferenti attività lavorative svolte presso vari organismi statali. >>>

217 GLOSSARIO Sistema contributivo
Anzianità contributiva Comitato di Verifica per le cause di servizio Commissione Medica Ospedaliera Contenzioso Cumulo tra pensione e redditi Equo indennizzo Indennità di ausiliaria Indennità di buonuscita Indennità una tantum Integrazione al minimo Libretti e scontrini ferroviari Pensionamento per domanda Pensionamento per inabilità Pensionamento per limiti di età Pensionamento per riforma Pensione di riversibilità Pensione normale Pensione privilegiata Percentuale di ascrivibilità o pensionabilità Posizione assicurativa Provvidenze agli invalidi Ricongiunzione Riscatto dei corsi di studio Riscatto dei servizi Riunione servizi Sistema contributivo Sistema retributivo Sistema misto Superstiti Totalizzazione GLOSSARIO Sistema contributivo Calcolo del trattamento pensionistico effettuato sulla media dei contributi versati nell’arco dell’attività lavorativa. Sistema retributivo Calcolo del trattamento pensionistico effettuato in parte sulla scorta dell’ultima retribuzione maturata ed in parte sulla media delle retribuzioni. Sistema misto Calcolo del trattamento pensionistico effettuato in parte con il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo. Superstiti Sono i parenti del pensionato o del lavoratore deceduto, che la normativa pensionistica individua come beneficiari delle spettanze di quest’ultimo. Totalizzazione Procedimento attraverso il quale è possibile considerare l’anzianità contributiva maturata dall’interessato per lo svolgimento di diverse attività lavorative, svolte anche all’estero nell’ambito della Comunità Europea, senza necessità di ricongiunzione.

218 Sottocapo di Stato Maggiore Generale di Brigata Paolo Poletti
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AUTORI Coordinatore Sottocapo di Stato Maggiore Generale di Brigata Paolo Poletti Realizzazione dei testi A cura della III Divisione del Servizio Amministrativo Dottoressa Maria Grazia Valente Tenente Colonnello Marco Arnaboldi Maresciallo Aiutante Luca Salvo Realizzazione del supporto A cura dell’Ufficio Informatica del IV Reparto Capitano Andrea Antonioli Maresciallo Capo Virgilio Nobili

219 INTRODUZIONE La necessità delle riforme
La prospettiva dell’invecchiamento della popolazione costituisce un problema molto serio per il nostro Paese, se si considera che un notevole aumento di pensionati richiederà inevitabilmente una richiesta di maggiori risorse da parte delle generazioni occupate al lavoro (cosiddette ‘attive’) ed una crescita incontrollata della spesa per il pagamento delle prestazioni potrebbe destabilizzare le finanze pubbliche. L’invecchiamento della popolazione deriva principalmente dal rapporto tra l’aumento della vita media della popolazione e un tasso di natalità molto inferiore al livello necessario per sostituire la popolazione esistente, mentre una minore entrata delle risorse può essere determinata, unitamente ad altre cause, dalle generazioni in età attiva non occupate al lavoro e che siano percettori di prestazioni pensionistiche. >>>

220 INTRODUZIONE La necessità delle riforme
Uno studio approfondito di questi fenomeni nell’ultimo decennio, da un lato ha fatto sentire la necessità di contenere la spesa dei regimi pensionistici ponendo limitazioni al quantum delle prestazioni erogate, riducendo l’importo di quelle liquidate in base alla retribuzione o correlandole in parte o per intero alla contribuzione versata, dall’altro di ridurre il numero delle persone inattive tra la popolazione in età lavorativa, aumentando l’età pensionabile o il numero degli anni di anzianità o di contribuzione necessari per acquisire il diritto alla pensione, così alleviando l’onere finanziario che, con l’invecchiamento della popolazione, andrà a gravare sugli occupati al lavoro. >>>

221 INTRODUZIONE La necessità delle riforme
Nel 1995 un rapporto sulla spesa pensionistica pubblica nel nostro Paese (Ragioneria Generale dello Stato) ha rilevato che dal 1960 al 1995 la percentuale di assorbimento del Prodotto Interno Lordo era notevolmente incrementata dal 5% al 13,6%. Stime per gli anni successivi lasciano prevedere un continuo aumento della percentuale di assorbimento sino a raggiungere il picco massimo del 15,8% nel 2031, con miglioramenti dopo tale anno che porteranno entro il 2050 ad una percentuale di assorbimento del PIL del 13,5%, inferiore a quella attualmente stimata (14%). >>>

222 INTRODUZIONE La necessità delle riforme
>>>

223 INTRODUZIONE La necessità delle riforme
Si tratta, tuttavia, di stime che rappresentano uno scenario possibile, in quanto non contemplano eventuali inversioni di tendenza che invece in passato si sono verificate. Il sistema pensionistico italiano, così come modificato dal triplice processo di riforma degli anni 90, basato sulla logica della razionalizzazione dei prodotti previdenziali, punta a garantire, nel lungo termine, la sostenibilità finanziaria del sistema pubblico obbligatorio, anche se resta da risolvere il problema del previsto aumento della spesa nei prossimi 30 anni. >>>

224 INTRODUZIONE La necessità delle riforme
Infatti, i benefici della riforma del 1995 (riforma Dini) si potranno riscontrare quando entrerà a pieno regime il calcolo del trattamento pensionistico con il sistema contributivo (2045), in quanto i rendimenti per i pensionati saranno meno consistenti di quelli pagati nei prossimi anni, che conservano i benefici del sistema retributivo o di quello misto. >>>

225 INTRODUZIONE I fondi pensione
Nella predetta ottica, viene aperto uno spazio ai prodotti pensionistici integrativi (previdenza complementare), mediante l’istituzione di fondi speciali, che originano da un accordo tra le parti sociali, e l’incoraggiamento allo sviluppo dei regimi previdenziali privati a capitalizzazione. Questi ultimi sistemi non causano problemi, perché le prestazioni previdenziali non saranno strettamente connesse ai contributi della popolazione attiva ma ai capitali accumulati nel fondo pensione del nuovo sistema a capitalizzazione. >>>

226 INTRODUZIONE I fondi pensione
Da tempo si discute sulla necessità di riformare ulteriormente il sistema: alcuni suggeriscono di salvare l’attuale sistema pubblico, apportando ritocchi alle regole già riformate, nella prospettiva di una ricrescita demografica ed economica del Paese; altri ritengono necessario passare da subito ad un sistema di capitalizzazione privato totale o parziale, con l’obbligo per i partecipanti di trasferire i propri contributi obbligatori a portafogli personali, nel dubbio che la situazione finanziaria del sistema possa in futuro garantire il sostentamento delle prestazioni. >>>

227 INTRODUZIONE I fondi pensione
A seconda della fonte che istituisce il fondo, si vengono a creare le seguenti categorie: fondi chiusi, che nascono da un accordo tra il datore di lavoro ed i lavoratori oppure su iniziativa di un sindacato o di un’associazione di categoria e sono destinati ai lavoratori dipendenti ed autonomi organizzati in gruppi; fondi aperti, che nascono dall’iniziativa degli operatori autorizzati per legge (banche, compagnie di assicurazione, etc…) e sono destinati a tutti i lavoratori per i quali non sia costituito un fondo chiuso di categoria o che non siano soddisfatti di questo (il trasferimento da un fondo chiuso ad un fondo aperto è assoggettato a determinate regole). >>>

228 INTRODUZIONE I fondi pensione
La principale caratteristica dei fondi è quella di dover stabilire, sin dall’inizio, se si vuole garantita una determinata rendita finale o se si preferisce una rata costante di versamento per tutto il tempo di iscrizione. Pertanto, i fondi cosiddetti a contribuzione definita, fissano il livello dei contributi da versare e la rendita finale dipenderà dai risultati della gestione finanziaria effettuata dal fondo, mentre il contrario accade per quelli a prestazione definita, in cui è certo l’importo della rendita finale, ma i versamenti quasi sicuramente saranno soggetti durante tutto il periodo di iscrizione ad adeguamenti (a quest’ultimo tipo di fondi possono accedere solo i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti). >>>

229 INTRODUZIONE Il nuovo regime pensionistico
Il preesistente ordinamento pensionistico, regolato essenzialmente dal Testo unico delle norme approvate con il Decreto del Presidente della Repubblica , n. 1092, viene ad essere, in quest’ultimo decennio, modificato da tre importanti riforme. >>>

230 INTRODUZIONE Il nuovo regime pensionistico
Decreto Legislativo , n. 503 (riforma Amato) Introduce il riordino generale del sistema pensionistico attraverso l’armonizzazione della normativa tra il settore pubblico e quello privato. Oltre ad innalzare gradualmente i requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, ha previsto la quantificazione del trattamento di quiescenza in due quote, di cui una determinata con il vecchio sistema per l’anzianità maturata sino al e l’altra con nuove regole in relazione all’anzianità acquisita successivamente a tale data. >>>

231 INTRODUZIONE Il nuovo regime pensionistico
Legge , n. 335 (riforma Dini) Realizza un’ulteriore fase del processo, riordinando il sistema pensionistico con nuove e più restrittive condizioni per raggiungere i requisiti di anzianità contributiva o di età anagrafica occorrenti per il conseguimento del diritto alla pensione, facendo salvo il diritto al sistema retributivo per il personale con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre Introduce il criterio delle decorrenze prestabilite per i pensionamenti con diritto alla pensione di anzianità ed il diritto al trattamento di inabilità per coloro che siano congedati per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità non dipendente da cause di servizio. >>>

232 INTRODUZIONE Il nuovo regime pensionistico
Legge , n. 449 (riforma Prodi) Oltre a prevedere un’accelerazione dei tempi per l’armonizzazione alla riforma generale, con effetto dal 1° gennaio 1998 ha limitato ad un massimo di cinque anni la computabilità degli aumenti di servizio ai fini pensionistici, ha abrogato il sistema dell’arrotondamento ad anno delle frazioni di servizio ed ha assunto ulteriori misure per i prepensionamenti. Inoltre, ha dato la possibilità di fruire di prestazioni in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio. >>>

233 INTRODUZIONE Il nuovo regime pensionistico
Premesso quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 1996 il sistema di calcolo delle pensioni sarà differenziato in base all’anzianità utile contributiva posseduta dal personale al : ai nuovi assunti a tale data, verrà adottato esclusivamente il sistema contributivo, che considera la media dei contributi versati nell’arco di vita lavorativa; a coloro che vantavano almeno 18 anni a tale data, verrà conservato il diritto al precedente sistema retributivo, che però considera l’ultima retribuzione percepita per le anzianità utili maturate sino al e la media retributiva per quelle maturate successivamente; >>>

234 INTRODUZIONE Il nuovo regime pensionistico
a coloro che vantavano meno di 18 anni a tale data, verrà adottato il sistema misto, che considera il sistema retributivo sino al ed il sistema contributivo dal

235 Modulistica Documentazione da presentare per la pensione normale
1 istanza di congedo a domanda 1 istanza di congedo per limiti di età 1 istanza a seguito di riforma 2 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 3 istanza indennità di buonuscita Posizione assicurativa Prosecuzione contributiva volontaria Riscatto lavoro estero Totalizzazione lavoro estero Riscatto periodi interruzione Riscatto periodi studio Riscatto Legge 29/1979 Riscatto ai fini della buonuscita Modello unico per equo indennizzo Modello unico per pensione privilegiata Indennità ai paraplegici Libretti e scontrini ferroviari Opzione per la pensione in luogo dello stipendio

236 OPZIONE PER I RICHIAMATI IN SERVIZIO Ai sensi del , esteso ai militari della Guardia di Finanza in virtù dell’art. 11 del D.Lgs , n. 3170, il personale richiamato in servizio ha la possibilità di optare per la corresponsione del trattamento economico maturato in quiescenza se è più favorevole di quello percepito in attività. Le ritenute in conto opera di previdenza continuano ad essere operate sul trattamento economico di attività spettante al militare, anche se non percepito. R.D , n. 3458 >>>

237 OPZIONE PER I RICHIAMATI IN SERVIZIO Durante il periodo di richiamo l’interessato, anche se percettore del trattamento economico maturato in quiescenza, può presentare domanda di ricongiunzione servizi, se dall’esercizio di tale facoltà ne derivano benefici sul quantum della pensione. Ciò in quanto il rapporto assicurativo con l’Amministrazione non va considerato concluso.


Scaricare ppt "Trattamento di quiescenza e di equo indennizzo"

Presentazioni simili


Annunci Google