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PubblicatoAntonietta Rosati Modificato 9 anni fa
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O.M. 92 del 15/1172007- ART. 6 – SCRUTINI FINALI Il collegio docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il C.d.C., sulla base dei criteri precedentemente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
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In tale caso il C.d.C. rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede a predisporre le attività di recupero. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il C.d.C. abbia espresso una valutazione positiva, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.
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Delibera collegio docenti del 12 dicembre 2007 1. Sono promossi gli alunni che sono sufficienti o più che sufficienti in tutte le materie. 2. Non sono promossi gli alunni che presentano 3 o più insufficienze gravi 3. Non sono promossi gli alunni che presentano 4 o più insufficienze non gravi 4. Nelle altre situazioni con insufficienze viene sospeso il giudizio e il C.d.C. delibera in quali discipline effettuare la verifica a fine agosto.
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1. Il C.d.C. in sede di scrutinio a giugno può decidere di non assegnare debiti in una o due lievi insufficienze in base ai seguenti criteri: - Impegno espresso nel corso dell’anno - Miglioramento nel corso dell’anno - Frequenza alle lezioni - Media dei voti in tutte le discipline - Capacità di recupero con studio autonomo
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Nella riunione dei coordinatori di classe del 16 maggio 2008 sono emerse alcune proposte fatte proprie dal collegio: I criteri qualitativi devono essere presi in considerazione complessivamente e sempre in combinazione con i criteri quantitativi.
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In presenza di una valutazione complessiva in cui il C.d.C. delibera di promuovere l’alunno anche in presenza di una insufficienza non grave, il voto di consiglio è 6. Sparisce il problema di eventuali compensazioni per la valutazione del credito in terze e quarte Il numero massimo di materie da verificare alla fine di agosto è 3.
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La proposta di voto di ciascun docente al C.d.C. deve essere chiara e deve essere formulata non sulla base di una semplice media aritmetica dei voti, ma sulla base dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi minimi della disciplina. Nel caso di alunni per i quali i docenti hanno elaborato il PEP, gli obiettivi sono quelli individuali contenuti nello stesso.
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