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Il Trust: applicazioni pratiche per imprenditori e professionisti

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Presentazione sul tema: "Il Trust: applicazioni pratiche per imprenditori e professionisti"— Transcript della presentazione:

1 Il Trust: applicazioni pratiche per imprenditori e professionisti
Il Trust: applicazioni pratiche per imprenditori e professionisti Docente: Fabrizio Vedana

2 Il Trust: applicazioni pratiche per imprenditori e professionisti

3 Cos’è un Trust l trust è un particolare tipo di contratto nel quale la proprietà di un bene è trasferita ad un soggetto fiduciario, il Trustee, il quale non ne ha la piena disponibilità, in quanto è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il suo diritto reale a beneficio di un altro soggetto (beneficiario) (al quale saranno trasferiti in piena proprietà i beni alla fine del trust). Il soggetto che costituisce il trust è detto Settlor o Disponente. Vi può essere, inoltre, una figura di indirizzo e controllo dell’operato del Trustee (Protector o Guardiano).

4 I Soggetti Disponente: colui o coloro che costituiscono il trust mediante anche l’apporto dei beni nello stesso trust. Trustee: il trustee può essere, come visto, una persona fisica o una persona giuridica. L'atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie. Beneficiari: possono essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust.

5 Scopo del trust Possibili esigenze del Disponente:
protezione del patrimonio tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili pianificazione successoria Riservatezza per scopo benefico concentrare sotto un’unica direzione diversi interessi assicurando che le volontà del Disponente siano applicate

6 Peculiarità del trust Segregazione del patrimonio
I beni appartenenti a un trust non possono essere oggetto di pignoramento, né da parte dei creditori personali del settlor, del trustee né dei beneficiari o di loro eredi Possibilità di apportare sia bene immobili che mobili

7 Esempio di trust Un esempio che consente di comprendere meglio l'istituto è il seguente: Tizio provvede a costituire un trust e: nomina quale trustee una trust company (ad esempio Unione Fiduciaria S.p.A.); Provvede ad apportare i beni in trust. dispone che il figlio Sempronio riceva i beni al raggiungimento del 18° anno di età. Conseguentemente la trust company diviene trustee, mentre Sempronio diviene beneficiario. Tutti i rapporti giuridici vengono intestati alla trust company, la quale diviene proprietaria degli immobili e intestataria dei conti bancari. Sempre seguendo l'esempio, Sempronio può godere dell'utilizzo dei beni e percepirne i frutti, mentre la società, pur essendone proprietaria, non può disporne in alcun modo. Al raggiungimento del 18° anno da parte di Sempronio, la società gli cederà i beni, e Sempronio ne diverrà pieno proprietario.

8 Lettera di Intenti – Letter of wishes
In sede dei costituzione di un trust il settlor o disponente può inviare una lettera di intenti il cui contenuto dovrà essere tenuto in considerazione dal trustee nella gestione dei beni conferiti nello stesso trust. Nella lettera il settlor può nominare i benficiari, può revocarli, può indicare il modo in cui i beni dovrebbero essere amministrati. Il settlor può modificare il contenuto della lettera in ogni momento.

9 Il Trust in Italia La mancanza, nel diritto civile, di una normativa non è di ostacolo all'utilizzo del trust. L'istituto trova anzi legittimazione all'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992. Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust, con particolare riguardo a quello c.d. interno, intendendosi per tale il trust che presenta quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano la legge regolatrice, che deve essere necessariamente straniera (generalmente inglese), stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia. Nel diritto italiano l'istituto del Trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, etc). I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell'istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi economici.

10 Trust e Mandato Fiduciario
Nel mandato fiduciario la proprietà dei beni appartiene solo formalmente al fiduciario, che si obbliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione degli stessi. Nel trust, il trustee è pieno proprietario del bene in trust vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni contenute nell'atto di trust da esercitare nell'interesse del beneficiario. La piena proprietà del trustee giustifica l'uso dello strumento ai fini di protezione e pianificazione successoria.

11 Aspetti tributari – imposte dirette
Unico riferimento normativo in materia tributaria nella Convenzione dell’Aja è individuabile nell’articolo 19, il quale testualmente recita: “la Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale”. Pertanto, si rinvia alla normativa fiscale italiana applicabile sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette.

12 Aspetti tributari – imposte dirette (2)
Legge Finanziaria 2007 Con il comma 74 dell’articolo unico della Finanziaria 2007, si è sancita l’appartenenza del Trust ai soggetti passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES). Il comma citato, inoltre, individua ai fini della tassazione i: trust opachi, in cui non sono individuati beneficiari trust trasparenti, in cui i beneficiari sono individuati trust misti, quando parte del reddito di un trust sia accantonato a capitale e parte sia invece attribuito ai beneficiari

13 Aspetti tributari – imposte dirette (3)
Trust Opaco Il trust è tassato in base alle regole degli enti commerciali e/o degli enti non commerciali sulla base dell’attività effettivamente svolta. Trust trasparente I redditi sono imputati direttamente ai beneficiari quali redditi di capitale Trust misti Il trustee, dopo aver determinato il reddito del trust, indicherà la parte di reddito attribuito al trust, sulla quale applicare l’IRES, e la parte imputata per trasparenza ai beneficiari, sulla quale gli stessi assolvono le imposte sul reddito

14 Aspetti tributari – imposte dirette (4)
Particolarità: i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust è opaco), non scontano una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione (principio di divieto di doppia imposizione ex articolo 163 del TUIR); il trust residente imputa per trasparenza i propri redditi ai beneficiari non residenti e questi ultimi dovranno tassare tali redditi in Italia; il trust non residente è soggetto passivo IRES per i soli redditi prodotti in Italia e i beneficiari, a cui sono imputati i redditi del Trust, saranno tassati solo se residenti

15 Aspetti tributari – la residenza fiscale
L’articolo 73, comma 3,del TUIR, prevede che si considerano residenti in Italia “le società ed enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”. Per i trust istituiti in paesi diversi da quelli appartenenti alla c.d. white list che non consentono uno scambio d’informazioni è prevista: - una presunzione relativa di residenza in Italia nel caso in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia (norma applicabile ai trust con beneficiari individuati). - una presunzione assoluta di residenza in Italia nel caso in cui un soggetto residente in Italia effettui un’attribuzione di un bene immobile o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari.

16 Esterovestizione Ove compatibili, anche le disposizioni in materia di estero-vestizione delle società previste dall’articolo 73 del TUIR, commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili ai trust ed in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi compresi nella white list, per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza di cui all’articolo 73, comma 3 del TUIR citato.

17 Adempimenti fiscali e contabili
A prescindere dal tipo (opaco o trasparente), il trust deve dotarsi di un proprio codice fiscale e, laddove eserciti attività commerciale, anche di un proprio numero di partita Iva. Tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee. Il trust, quale soggetto passivo IRES, ha, tra l’altro, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e di tenere le scritture contabili. In merito alle scritture contabili, per i trust commerciali, bisognerà rifarsi all’art. 14 del D.P.R. n. 600/1973, mentre peri trust con attività commerciale non esclusiva bisognerà rifarsi all’art. 20 del D.P.R. citato.

18 Aspetti tributari - imposte indirette
L’atto istitutivo del trust (con il quale il settlor o disponente costituisce il trust, se redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e non prevede il trasferimento dei beni in trust) è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa (168,00 euro). L’atto dispositivo, attraverso il quale il disponente apporta i beni in trust, è un negozio a titolo gratuito e, pertanto, si applica l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor o disponente assume le funzioni del trustee, l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni con applicazione dell’imposta di donazione più alta (8%)

19 Aspetti tributari - imposte indirette (2)
Nell’ipotesi di trust costituito nell’interesse di uno o più beneficiari finali anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato, l’aliquota d’imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela tra il disponente e il beneficiario. Aliquote: 4%, per coniugi e parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, ,00 di Euro; 6%, per fratelli e sorelle, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, ,00 Euro; 6%, per gli altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al 3° grado; 8%, per gli altri soggetti.

20 Aspetti tributari - imposte indirette (3)
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge (beneficiari finali), di aziende o rami d’aziende, di quote sociali e di azioni non sono soggette all’imposta sulle successioni e donazioni. Tale esenzione è condizionata: 1) alla detenzione dei suddetti beni in capo al beneficiario (donatario) per 5 anni e comunque, per le SPA, SAPA, SRL, Società cooperative e mutue assicurative, deve essere trasferito e, quindi, acquisito (integrato) il controllo in capo al ricevente; 2) ad una dichiarazione con la quale il beneficiario si impegna ad osservare le precedenti condizioni.

21 Aspetti tributari - imposte indirette (4)
Nell’ipotesi in cui oggetto delle disposizioni siano proprietà immobiliari, occorre tener conto anche dell’imposta ipotecaria e catastale il cui carico fiscale è pari al 3% dell’imponibile, fatta salva l’agevolazione “prima casa”. Nell’ambito di tali imposte non operano franchigie. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge (beneficiari finali), di aziende o rami d’aziende, in cui sono compresi immobili o diritti reali immobiliari, sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale.

22 Giurisprudenza 6 giugno 2012
La Commissione Tributaria Provinciale di Parma il trust è soggetto passivo di imposta ICI, quando la destinazione dell’immobile ad abitazione del disponente, soggetto interdetto, non risulti dall’atto istitutivo né costituisca specifica obbligazione del trustee

23 Giurisprudenza 2 maggio 2012
Il Tribunale di Reggio Emilia ritiene che il trasferimento al trustee dell’intero patrimonio societario attivo e passivo della società disponente deve, per la validità del trasferimento, portare alla individuazione concreta della consistenza del patrimonio ceduto. Questo requisito non è soddisfatto ove, anziché allegare un inventario dei cespiti aziendali ed un estratto dei libri contabili riportanti debiti e crediti, vi sia uno specchietto del bilancio che indichi voci prive di significato. Questa indeterminatezza sull’effettivo trasferimento anche delle posizioni creditorie, nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata presso terzi impedisce al giudice di assegnare il credito oggetto di pignoramento al creditore procedente

24 Giurisprudenza 26 aprile 2012
Il Tribunale di Reggio Emilia ritiene necessaria la chiamata in causa dei beneficiari "contingent" nella revocatoria dell’atto di dotazione di un trust. Ritenendoli titolari di una aspettativa sui beni in trust, li qualifica come litisconsorti necessari.

25 Giurisprudenza Decreto 13 marzo 2012
Il Tribunale di Napoli respinge il ricorso mirante alla revoca del trustee, che non avrebbe fornito informazioni ai beneficiari, applicando la giurisprudenza straniera sull’esercizio dei poteri discrezionali e sull’esistenza di un diritto incondizionato dei beneficiari ad ottenere informazioni

26 Giurisprudenza 22 febbraio 2012
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso conformandosi ai precedenti ribadisce che agli atti di trasferimento di beni in trust si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

27 Giurisprudenza 21 febbraio 2012
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre rileva che l’istituzione di un trust non genera un incremento patrimoniale e non è rivelatore di capacità contributiva. Allineandosi ai precedenti, la commissione ribadisce che al momento dell’istituzione del trust si deve applicare l’imposta in misura fissa e rinvia l’imposizione al momento della effettiva attribuzione patrimoniale dei beni ai beneficiari del trust.

28 Giurisprudenza 31 gennaio 2012
Il Tribunale di Urbino rigetta il reclamo avverso l’ordinanza 11 novembre 2011 e dichiara che il trust in questione ha legittima funzione di trapasso generazionale e non lede i diritti dei legittimari

29 Giurisprudenza 25 gennaio 2012
La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro nega il sequestro conservativo richiesto dalla Agenzia delle Entrate a carico di un contribuente che aveva offerto di segregare beni immobili per garantire la pretesa erariale.

30 Giurisprudenza 20 gennaio 2012
Il Tribunale di Milano autorizza l’istituzione di un trust a favore di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno con lo scopo di conservare le sue proprietà mobiliari sia in un’ottica successoria sia per garantire al soggetto un adeguato tenore di vita nonché l’assistenza medica necessaria. Impone che l’amministratore di sostegno nominato ricopra l’ufficio di guardiano affinché possa vigilare sull’attuazione dello scopo del trust e gli sia, attribuendogli inoltre il potere di revoca e di nomina del trustee.

31 Giurisprudenza 17 novembre 2011
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze pronunciandosi su un trust liberale in favore dei discendenti del disponente, afferma che l’imposta sulle donazioni è dovuta soltanto quando si verificano le condizioni che consentono di determinare i soggetti ai quali spetterà il fondo in trust; il solo effetto segregativo conseguente alla istituzione del trust non costituisce un presupposto imponibile a sé stante in mancanza dell’arricchimento di alcuno. Fonte:

32 Riferimenti normativi
Articolo 19 della Convenzione dell’Aja – 1 Luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la Legge 16 Ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 Gennaio 1992 Articolo 1, commi 74 e 75 della Legge Finanziaria 2007 (i.e. Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, n. 48/E. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. Articolo 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla L.n. 286 del 2006. Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3/E. Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E. Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2010, n. 61/E.

33 CASI PRATICI 33

34 Illustrazione di alcuni casi pratici di utilizzo del trust in ambito familiare, commerciale, di garanzia, sociale. Lettura e commento di atto di trust


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