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SCUOLA IN OSPEDALE e ISTRUZIONE DOMICILIARE
Fonti normative Legge 104/92, artt. 8, 12 e 16 Circolare ministeriale n. 353 del 7 agosto 1998, “Il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere” Protocollo di Intesa MPI-Sanità- Solidarietà Sociale, Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati, Circolare ministeriale n. 43 del 26 febbraio 2001 Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute, Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio d'istruzione domiciliare,
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SCUOLA IN OSPEDALE e ISTRUZIONE DOMICILIARE
Elementi da considerare L’alunno segue un percorso personalizzato definito dal Consiglio di classe di appartenenza e – in caso di ospedalizzazione – concordato con la scuola ospedaliera. Quest’ultima “si pone in rapporto paritetico con la scuola di provenienza” acquisendo “copia della scheda di valutazione ed ogni altro elemento utile (programmazione didattica, argomenti svolti).” (C.M. 353/98) “Qualora l'alunno abbia frequentato per periodi temporalmente rilevanti la scuola in ospedale, questa trasmette alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato che è stato attuato, nonché in merito alla valutazione periodica e finale.” (C.M. 353/98) Solo per la scuola secondaria di I grado: “Nel caso in cui la frequenza della scuola ospedaliera abbia avuto una durata prevalente, questa effettua lo scrutinio, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dal consiglio di classe; analogamente si procede quando l'alunno - ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami di licenza - debba sostenere in ospedale le relative prove.” (C.M. 353/98)
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SCUOLA IN OSPEDALE e ISTR. DOMICILIARE
Scrutini ed esami della scuola secondaria di I grado Visto che la normativa vigente stabilisce che: “1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato... Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.” (D. lgs 59/ Art. 11) “Scrutini finali (…) Preliminarmente, ai sensi del citato articolo 11, comma 1 e ai fini della validazione dell’anno scolastico, prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, rideterminato eventualmente sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d’anno... Alunni in ospedale Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia, valgono tuttora le indicazioni fornite dalla circolare n. 353 del 7 agosto 1998 che, in merito, suggerisce modalità derogatorie per lo svolgimento dell’esame.” (CM 32/2008) Tenuto conto che le attività scolastiche in ospedale e a domicilio sono da considerarsi a tutti gli effetti come ore e giorni di lezione svolti ai fini dell’attuazione del percorso personalizzato Il percorso personalizzato definito dal Consiglio di classe e attuato eventualmente col supporto della scuola ospedaliera consente la valutazione degli alunni e la loro eventuale ammissione all’esame
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SCUOLA IN OSPEDALE e ISTRUZIONE DOMICILIARE
Scrutini ed esami della scuola secondaria di II grado Visto che: la Legge 12 luglio 2006, n Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione. Pubblicata su: G.U. n. 160, 12/07/ all’art. 1, comma 8 stabilisce l’entrata in vigore del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, «a decorrere dall'anno scolastico e formativo », risulta inapplicabile per l’anno scolastico in corso l’articolo 13- (Valutazione e scrutini), comma 2 di detto Decreto (“Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’articolo 3.”)
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