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PubblicatoMaria Teresa Bernardini Modificato 9 anni fa
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ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO CORSI DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE COORTE 2014/2015 MATERIA: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO TUTOR: GRETA MASSA GALLERANO LEZIONE DELL'8 NOVEMBRE 2015 ORE 9.00 AULA L2 LA COSTITUZIONE LIBRO DI TESTO: R. BIN – G. PITRUZELLA PP. 303-322
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SIGNIFICATI DI COSTITUZIONE 1.Costituzione indica gli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico, così come esso di fatto è organizzato e funziona. Il termine è quindi usato in funzione descrittiva (sociologi e politologi. Es. Montesquieu). 2.La Costituzione come manifesto politico (rivoluzione francese, moti del ‘48, le due guerre mondiali). Un documento fondamentale che segna il trionfo di un ideale, sancisce la vittoria di una visione politica dell’organizzazione sociale e della sua forma istituzionale (storici e filosofi). 3.La Costituzione come testo normativo, come fonte del diritto da cui derivano diritto e doveri, obblighi e divieti giuridici, attribuzioni di poteri e regole per il loro esercizio. Questa è la Costituzione che applicano i giudici e a cui noi tutti facciamo richiamo quando rivendichiamo i diritti fondamentali.
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I giuristi guardano alla Costituzione come al testo normativo collocato al vertice della gerarchia delle fonti. Non serve a loro per spiegare un sistema politico ma per decidere se un determinato atto o comportamento sia conforme o difforme rispetto alla Costituzione, se sia qualificabile come legittimo o meno. Tuttavia, per usare questo testo è necessario saperlo interpretare e nell’opera di interpretazione anche la descrizione del funzionamento concreto del sistema e la sua ricostruzione storica possono fornire informazioni molto utili.
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POTERE COSTITUENTE E POTERI COSTITUITI La Costituzione come testo scritto è un fenomeno recente, frutto di un movimento filosofico e politico: il costituzionalismo, che ha fatto della Costituzione scritta un obiettivo irrinunciabile (si ceda la differenza tra Costituzioni scritte e non scritte. Scheda p. 307). La Costituzione come “manifesto politico” e la Costituzione come “testo normativo” nascono insieme: il testi è la traduzione in regole giuridiche del manifesto politico Attraverso la Costituzione il potere politico tende a consolidarsi, strutturarsi, dotarsi di un insieme di regole fondamentali che dovrà rispettare. L’emanazione della Costituzione segna il passaggio tra due fasi storiche e tra due situazioni giuridiche diverse. Con la Costituzione si esaurisce il potere costituente ed inizia il potere costituito.
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COSTITUZIONI FLESSIBILI E COSTITUZIONI RIGIDE Costituzioni flessibili: sono le Costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro modificazione, ma consentono che questa avvenga attraverso la normale attività legislativa. Non è poi prevedibile una forma di controllo giudiziario della corrispondenza delle leggi alla Costituzione. Tipiche dell’800, sono generalmente concesse dal sovrano (“ottriate”) e sono brevi. Es. Italia: Statuto Albertino del 1948. Costituzioni rigide: sono quelle che dispongono, per la modificazione del testo costituzionale, un procedimento particolare, più gravoso di quello previsto per la formazione delle leggi ordinare. In questo caso la Costituzione prevale sulla legge ordinaria. Tale prevalenza è garantita dal giudice, che ha il compito di non consentire che vengano applicate leggi contrarie alla Costituzione. Queste Costituzioni sono tipiche del 900 e sono Costituzioni lunghe perché non si limitano a disciplinare le regole generali dell’esercizio del potere pubblico e della produzione delle leggi, ma contengono principi e anche disposizioni analitiche che riguardano diverse materie, dal credito, al risparmio, alla famiglia, all’ambiente ecc. (Si vedano le schede sulla rigidità della Costituzione italiana e le leggi costituzionali, pp. 314 – 315).
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LA COSTITUZIONE ITALIANA Entra in vigore il 1° gennaio del 1948 dall’Assemblea Costituente con un consenso pari al 90% (si veda la scheda sulla Assemblea Costituente, p. 317) È una Costituzione lunga, perché un consenso così vasto si è potuto realizzare soltanto sommando, e non selezionando, le istanze, gli interessi e i valori delle diverse componenti. È una Costituzione aperta, nel senso che non pretende di individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi, ma si limita ad elencarli, a giustapporli, lasciando alla legislazione successiva il compito di individuare il punto di bilanciamento. È una Costituzione rigida, perché per modificarla prevede un particolare procedimento detto aggravato (Art. 138 Cost.)
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La Costituzione italiana afferma valori opposti, spesso conflittuali tra di loro, senza dire quale dovrà prevalere. Ma questa è una caratteristica ricca di conseguenze positive, perché il carattere aperto della Costituzione sta ad indicare anche la sua natura pluralista: è una Costituzione che ci dice quali valori non possono essere totalmente sacrificati, ma non quelli che devono per forza prevalere Si consiglia la lettura di un bel testo che racconta la nostra Costituzione: “La Costituzione” di Valerio Onida. Il Mulino. Euro: 8/9. È un consiglio, non una parte del programma! Per chi volesse saperne di più.
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Contenuti della Costituzione italiana La Costituzione del ‘48 si compone di due parti diverse. Inizia con i “Principi fondamentali”: 12 articoli che contengono un complesso di norme di principio, non collegate tra di loro, ma poste l’una accanto all’altra, talvolta l’una contro l’altra. Rappresentano delle premesse ideologiche e politiche che i costituenti hanno trascritto traendole dai loro diversi manifesti politici con la consapevolezza che i loro ideali sarebbero stati destinati a coesistere e bilanciarsi. Sarà poi compito del legislatore tradurre in strumenti concreti tali principi e al giudice costituzionale assicurare la costituzionalità di tali norme. Si parla infatti di Norme Programmatiche
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La seconda sezione della Costituzione (Parte I - “Diritti e doveri dei cittadini”) pone le garanzie delle libertà individuali (Titolo I - Rapporti Civili), dei diritti sociali (Titolo II - Rapporti etico- sociali) e delle libertà economiche (Titolo III - Rapporti economici), nonché i modi attraverso cui il popolo esercita la sua sovranità (Titolo IV - Rapporti politici). Segue poi una parte dedicata alla organizzazione costituzionale dello Stato (Parte II – Ordinamento della Repubblica): Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, disciplina della Pubblica Amministrazione, Magistratura, Regioni e autonomie locali, garanzie costituzionali ovvero Corte costituzionale e revisione costituzionale.
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