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Sviluppo del “feudalesimo”
L’ordinamento pubblico Poteri signorili Vincolo vassallatico-beneficiario 1.età carolingia (VIII-IX sec.) Apparato pubblico basato su funzionari (comites), ma con ambiguità (i comites sono tutti vassalli, alcuni enti religiosi godono di immunità) Grandi proprietari terrieri, in particolare gli enti immunisti, esercitano poteri signorili sui propri contadini (signoria fondiaria) Legami vassallatico-beneficiari creano forti solidarietà nella società. Sono fattore di forza per lo stato, ma anche per i “grandi” (ufficiali pubblici, vassalli dell’imperatore, abati e vescovi) 2. età signorile (fine IX-XI secolo) Disgregazione territoriale dell’impero (crisi dinastica) e debolezza degli stati post- carolingi (incursioni dall’esterno). Dissoluzione dello stato e dell' idea stessa di potere pubblico: è l’allodialità del potere pubblico (cessioni iure proprietario e patrimonializzazione degli honores) Sviluppo spontaneo del dominatus loci da parte di proprietari ecclesiastici e, su imitazione anche di questi, di proprietari laici . Ereditarietà del beneficio, riduzioni degli obblighi militari del vassallo, pluralità degli omaggi. Il legame non riesce a garantire la fedeltà dei grandi ufficiali pubblici al sovrano, ma resta strumento di potere per tutti i titolari di autorità Sviluppo del “feudalesimo”
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3. età feudale (XI-XIII sec.)
Recupero dell’idea pubblicistica e confluenza dei tre sviluppi. Il vincolo beneficiario-vassallatico legittima tendenzialmente tutte le forme di potere signorile e le ordina in una gerarchica dipendenza dal sovrano (ad esempio con il feudo oblato o fief de reprise). Il feudo, complesso patrimoniale di terre e poteri pubblici, è una articolazione dello stato. Il feudatario è dominus utilis per conto di un dominus eminens (il sovrano) al quale è legato da un contratto giuridicamente definito.
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Il sovrano (dominium eminens)
1 - delega il potere a funzionari amovibili 2 - investe del potere i feudatari (dominium utile) = domini loci a vita investono del potere altri feudatari (suffeudatari) 3 - concede diritti a altri soggetti privilegiati (città, enti ecclesiastici, privati) Principio della iurisdictio descendens. Il sovrano è l’origine della legge. Chi riceve in concessione perenne il potere
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Terminologia 1 - beneficio = patrimonio fondiario concesso in godimento a un vassallo 2- feudo = complesso di patrimoni fondiari, diritti pubblici (giurisdizioni, cespiti fiscali), monopoli concessi perennemente a un feudatario o barone con atti formali soggetti a regole scritte (diritto feudale) 3- signore di banno = signore fondiario di un’area soggetta al suo potere di fatto. signore fondiario / signore di banno, signore territoriale, signore di castello / signore feudale
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1 - Carlo Magno NON fonda uno stato “feudale”, ma un impero con una distrettuazione pubblica e un apparato di funzionari pubblici, sostenuto però dai vincoli personali o “privati” di natura vassallatica e dalla collaborazione della Chiesa. 2 - Capitolare di Quierzy (877) NON concede l’ereditarietà dei feudi maggiori, ma attesta la tendenza assai diffusa all’ereditarietà delle cariche pubbliche. 3 - Il vincolo beneficiario-vassallatico (ovvero la sua degenerazione per l’ereditarietà del beneficio e l’attenuazione del servizio militare) NON è la causa della dissoluzione dell’ordinamento carolingio, anche se è ovviamente unostrumento di potere nelle mani dei vari tipi di domini loci.
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4 - Il periodo fine IX-XI secolo (massima dissoluzione del potere pubblico) NON è da definirsi come età feudale, bensì come età signorile. 5- Il sistema feudale, ovvero il collegamento gerarchico tra poteri diversi, NON è un’invenzione di Carlo Magno, ma è una creazione (teorica) del XII e XIII secolo, quando i poteri signorili ricevono, per così dire, una legittimazione feudale. I legami feudali consentono di rafforzare l’autorità centrale (di re, principi, comuni). Ciò è possibile perché: a) il vincolo vassallatico beneficiario (che ora si può chiamare feudale) è diventato ereditario; la riscoperta del diritto romano ha portato all’affermazione della derivazione di tutti i poteri pubblici dal princeps.
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6- I legami personali tra dominus e contadini (liberi e non) nella curtis NON vanno confusi con il vincolo vassallatico-beneficiario e con il vincolo feudale. È vero però che gli obblighi dei contadini nei confronti dei loro padroni furono detti, nel XVIII secolo, “feudali”, quando per “diritti feudali” si intendeva tutto ciò che contraddicesse l’esclusività dei concetti romanistici di proprietas nel diritto privato e di sovranità nel diritto pubblico.
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L’interpretazione del feudalesimo come sistema economico e sociale che va dal Medioevo alla rivoluzione francese (caratterizzato dalla proprietà della terra in mano a signori che possiedono anche diritti pubblici e dalla soggezione personale dei contadini-servi, che non possiedono la terra che coltivano) derivata dagli illuministi francesi e da Marx, NON va confusa con l’interpretazione storico-giuridica che distingue nettamente tre fasi: ordinamento pubblico carolingio (VIII-IX secolo) sua dissoluzione nell’età signorile (fine IX-XI secolo) 3. ricomposizione feudale del potere centrale (XI-XIII secolo)
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