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TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU ED ALTRE NOVITA IN MATERIA TRIBUTARIA Dr Lucio Catania Segretario comunale Esperto in tributi locali FISCALITA.

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1 TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU ED ALTRE NOVITA IN MATERIA TRIBUTARIA Dr Lucio Catania Segretario comunale Esperto in tributi locali FISCALITA LOCALE E LEGGE DI STABILITA 2013

2 TARES Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

3 TARES ART. 14, comma 1, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

4 TARES Con la legge di stabilità 2013, il comma 1, dellart. 14 del D.L. 201/2011 (convertito in L. 214/2011) viene così modificato: A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni

5 TARES Per la TARES si parla di TRIBUTO e non di imposta o tassa, perché in effetti racchiude in se le due tipologie di imposizione fiscale. TASSA Entrata di natura fiscale destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati IMPOSTA Entrata di natura fiscale volta a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni

6 TARES Il GOVERNO HA, FINORA, ESCLUSO LA POSSIBILITA DI DIFFERIMENTO DELLISTITUZIONE DEL TRIBUTO Alla richiesta di differimento dell'istituzione del tributo sono stati opposti problemi di finanza pubblica, considerato che unitamente alla tassa sui rifiuti i Comuni dovranno riscuotere anche la maggiorazione, che serve a tagliare dal 2013 sia il fondo di riequilibrio sia il fondo perequativo, in misura corrispondente al suo gettito standard.

7 TARES Il GOVERNO HA ESCLUSO LA POSSIBILITA DI DIFFERIMENTO DELLISTITUZIONE DEL TRIBUTO La Commissione Ambiente al Senato aveva approvato un emendamento che rinviava lentrata in vigore della Tares al mese di luglio 2013 La Commissione Bilancio al Senato, però, ha bocciato lemendamento per mancanza di copertura finanziaria

8 TARES ENTRATA IN VIGORE TARES TIA1 TIA 2 TARSU

9 TARES ADDIZIONALE ECA (laddizionale per lintegrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza) Lart.5 del D.M. 02/05/1996, attuativo dellart. 3, comma 39, della L. n. 549/95 prevedeva che Leccedenza dei proventi delle addizionali, rispetto alla maggiore spesa comunale per il servizio di nettezza urbana derivante dallapplicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui allart.3, commi da 24 a 42 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, confluisce alle risorse della fiscalità generale del Comune

10 TARES Lincasso delladdizionale ex Eca è legittimo fino al 31dic. 2012 e ciò è confermato dal fatto che lart. 14 del Decreto Salva Italia, prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa laddizionale per lintegrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (leggasi ex-eca), confermando implicitamente lesistenza della medesima fino a tutto il 2012 e comunque fino allentrata in vigore della Tares.

11 TARES Il comma 1 dellart. 14 del d.l. 201/2011 parla esplicitamente di TRIBUTO comunale quindi è indubbia la natura tributaria del prelievo IVA Competenza Commissioni Tributarie

12 TARES – Soggetto attivo Il comma 2, dellart. 14, del d.l. 201/2011 chiarisce che Soggetto attivo dellobbligazione tributaria è il COMUNE nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettati al tributo

13 TARES – Soggetto attivo Il legislatore ha esplicitato la soggettività attiva comunale, definendo la competenza del Comune su base territoriale e il concetto di debenza del tributo al Comune nel cui ambito territoriale limmobile insiste interamente o prevalentemente. TALE REGOLA NON ERA PREVISTA PER TARSU E TIA1. La chiara individuazione del soggetto attivo sembra orientata a riaffidare agli Enti Locali la competenza gestionale in materia.

14 TARES – Soggetto attivo Secondo la Nota di lettura dellIFEL su TARES:il nuovo tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili il ripristino dellaffidamento del prelievo ai Comuni non appare in contrasto con laffidamento della responsabilità della gestione del servizio a soggetti sovracomunali.

15 TARES – Soggetto attivo Lart. 14, comma 2, del D.L. 201/2011non fa riferimento ad Unioni, Ambiti territoriali ed a nessun altro soggetto fuorché il COMUNE. Ma tra le funzioni fondamentali individuate nellart. 19 del D.L. n. 95/2012 (spending review) il legislatore ha inserito a) Lorganizzazione generale dellamministrazione, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE f) Lorganizzazione e la gestione di servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

16 TARES – Soggetto attivo Il legislatore nazionale, non ritenendo adeguato il mero livello comunale, per i Comuni polvere o piccoli (sotto i 5 mila abitanti, o 3 mila per enti appartenuti o appartenenti alla Comunità montana) per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, ha disposto che almeno tre funzioni venissero svolte in forma associata (unione o convenzione) entro il 2013 e le altre entro il 2014. Vi è un contenuto allungamento dei termini previsti nel previgente art. 14, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010 e già una volta differiti, anchessi di nove mesi, dallart. 29, comma 11, del cit. decreto-legge mille proroghe.

17 TARES – Soggetto attivo UNIONI SPECIALI Art. 16 del D.L. 138/2011, così come convertito dalla L. 148/2011, e modificato dal D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di Comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, la disciplina specifica.

18 TARES – Soggetto attivo Alle Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è affidata la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei Comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dellUnione.

19 TARES – Soggetto attivo In Sicilia ci sono pure le SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI (S.R.R.) In attuazione di quanto disposto dallarticolo 45 L.r. n. 2/2007, per lesercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la Provincia ed i Comuni ricompresi in ciascun ATO, costituiscono una società consortile di capitali per lesercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente L.r. n. 9/2010 (art. 6, comma 1, L.r. 9/2010)

20 TARES – Soggetto attivo La S.R.R. deve esercitare le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Quindi, tra laltro: deve organizzare il servizio e determinare gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza deve adottare un apposito piano d'ambito deve aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie.

21 TARES – Soggetto attivo S.S.R. e TARES SONO COMPATIBILI ?

22 TARES – Soggetto attivo La formulazione originale del D.L. 201/2011 poneva forti dubbi sulla compatibilità delle disposizioni in materia di Tares con la legge regionale n. 9/2011, istitutiva delle S.R.R. La nuova formulazione riconsidera le società dambito (ATO) e le strutture che svolgono il servizio in regime di privativa pubblica.

23 TARES – Presupposto oggettivo e soggetto passivo Comma 3 dellart. 14 del d.l. n. 201/2011 Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (la Tarsu faceva riferimento a immobili oggettivamente utilizzabili). Le aree scoperte, cosiddette operative, sono già tassabili ai fini Tarsu e Tia e lo saranno anche ai fini Tares.

24 TARES – Soggetto passivo Il presupposto del tributo è dato, alternativamente da: Possesso Occupazione Detenzione

25 TARES – Soggetto passivo Utenze domestiche Occupanti le utenze domestiche Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante allAnagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dellutente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nellutenza per almeno sei mesi nellanno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

26 TARES – Soggetto passivo Utenze domestiche Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata allestero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore allanno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che lassenza sia adeguatamente documentata.

27 TARES – Soggetto passivo Utenze domestiche Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti allestero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dallutente o, in mancanza, [alternativa1] quello di … unità. [alternativa2] quello di un unità ogni … mq di superficie imponibile (con arrotondamento allunità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

28 TARES – Presupposto oggettivo Comma 4 dellart. 14 del d.l. n. 201/2011: Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

29 TARES – Presupposto oggettivo Le aree pertinenziali non di civile abitazione A differenza di TIA e TARSU, la normativa della TARES non sembra esonerare dal pagamento le aree pertinenziali diverse dalle civili abitazioni e da quelle condominiali. Attualmente non sono previste altre deroghe, mentre prima erano escluse dal pagamento le aree pertinenziali o accessorie delle aree tassabili.

30 TARES – Presupposto oggettivo Il parcheggio di un supermercato, per esempio, oggi non versa la tassa sui rifiuti, con la TARES dovrà versarla.

31 TARES – Presupposto oggettivo TARES = TARSU Occupazione e detenzione, a qualunque titolo, di aree scoperte che non devono necessariamente produrre rifiuti urbani ma devono essere potenzialmente atti a produrli.

32 TARES – Presupposto oggettivo La Cassazione ed i giudici di merito hanno, finora, ritenuto illegittima la previsione regolamentare che tendeva ad escludere per la Tarsu (o a dichiarare esenti dal tributo) gli immobili che non avessero arredi oppure allacci alla rete elettrica o idrica. Tale previsione sarà illegittima anche per la Tares. Per il Comune, in questo caso, limmobile è oggettivamente inutilizzabile, ma per la Cassazione (con giurisprudenza costante)* è solo soggettivamente inutilizzato. (*) sentenza n.16785/ 2002, sentenza n. 9920 /2003, sentenza n.1850/2010

33 TARES – Presupposto oggettivo Il prototipo di regolamento messo a punto dal gruppo di lavoro costituito dal Mef nellambito del programma operativo Governance e azioni di sistema prevede, però, che non sono soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete.

34 TARES – Presupposto oggettivo La prova contraria, atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire allamministrazione, tutti gli elementi alluopo necessari. Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000

35 TARES – Presupposto oggettivo La Corte di Cassazione, di recente, con sentenza n. 1331 del 21 gennaio 2013 ha sancito che la prova fornita dal contribuente di avere cessato unattività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti. Limmobile continua ad essere suscettibile di produrre rifiuti e, quindi, soggetto al tributo; mentre non rileva la scelta del titolare di non utilizzare limmobile.

36 TARES – Presupposto oggettivo Limmobile è oggettivamente inutilizzabile (terminologia Tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia Tares) quando non ha labitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono PURCHE DI FATTO INUTILIZZATO. Se, invece, limmobile è utilizzato è soggetto, comunque, al pagamento del tributo.

37 TARES – Presupposto oggettivo Per le istituzioni scolastiche, resta ferma la disciplina del tributo dovuto di cui all'articolo 33-bis, del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.

38 TARES – Presupposto oggettivo REMUNERAZIONE CON CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELLISTRUZIONE IN PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

39 TARES – Presupposto oggettivo I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. A decorrere dal 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio.

40 TARES – Presupposto oggettivo Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

41 TARES – Presupposto oggettivo Nel D.L. n. 201/2011 manca qualsiasi indicazione sullapplicabilità o meno della maggiorazione (da 0,30 a 0,40 centesimi a metro quadro). Secondo IFEL, trattandosi di una distinta quota di imposta e destinata al finanziamento di servizi indivisibili diversi dalla gestione dei rifiuti, leventuale volontà di escluderne le scuole statali andava esplicitata.

42 TARES – Base imponibile Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.l. 201/2011 la base imponibile, ai fini del TARES ERA la superficie dei locali e delle aree. In particolare, il comma 9 dell'art. 14, disponeva che "per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale". Tali immobili si riferiscono a quelli appartenenti alle categorie catastali A, B e C.

43 TARES – Base imponibile Per gli immobili già denunciati, i Comuni dovevano modificare dufficio le superfici che risultavano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso con quelli in possesso dellAgenzia delle entrate. Di dette variazioni i Comuni avrebbero dovuto dare comunicazione agli interessati

44 TARES – Base imponibile PER LE ALTRE UNITA IMMOBILIARI LA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO ERA GIA COSTITUITA DA QUELLA CALPESTABILE

45 TARES – Base imponibile Con la legge di stabilità 2013 SI TORNA AL PASSATO ! La Tares è calcolata sulla superficie calpestabile e questo vale per tutti gli immobili (sia a destinazione ordinaria che speciale).

46 TARES – Base imponibile FINO A QUANDO VERRANNO ATTIVATE LE PROCEDURE PER LALLINEAMENTO TRA I DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA E I DATI DELLA TOPONOMASTICA, PER DETERMINARE LA SUPERFICIE CATASTALE ASSOGGETTABILE, LA SUPERFICIE DELLE UNITA IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA, ISCRITTE O ASCRIVIBILI NEL CATASTO URBANO, ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO, E COSTITUITA DALLE AREE CALPESTABILI DEI LOCALI E DELLE AREE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI O ASSIMILATI.

47 TARES – Base imponibile Il legislatore, tenuto conto delle difficoltà ad utilizzare la superficie catastale, ha consentito ai Comuni di utilizzare, le superfici già utilizzate per TARSU o TIA, anche per gli immobili a destinazione ordinaria (A, B e C).

48 TARES – Base imponibile Intanto, nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, i Comuni dovranno comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della L. 212/2000.

49 TARES – Base imponibile I contribuenti, nel presentare le dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria dovranno OBBLIGATORIAMENTE indicare: Dati catastali; Numero civico di ubicazione dellimmobile e numero interno

50 TARES – Base imponibile da accertare Ai fini dellattività di accertamento, il Comune, per gli immobili di categoria A, B e C, PUO considerare come superficie assoggettabile al tributo quella dell80% della superficie catastale.

51 TARES – Base imponibile Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo NON SI TIENE CONTO di quella parte di essa dove si formano di regola RIFIUTI SPECIALI A condizione che il produttore ne dimostri lavvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

52 TARES – Base imponibile Nel caso in cui sussista una OBIETTIVA difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti speciali si formano, il regolamento comunale deve prevedere percentuali di riduzioni, per categoria di attività produttiva, rispetto allintera superficie sulla quale lattività viene svolta.

53 TARES – Determinazione della tariffa IL TRIBUTO E CORRISPOSTO IN BASE A TARIFFA COMMISSURATA AD ANNO SOLARE, CUI CORRISPONDE UNAUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Art. 14, comma 8, del D.L. 201/2011)

54 TARES – Determinazione della tariffa Lobbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio loccupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne viene a cessare lutilizzazione, PURCHE DEBITAMENTE E TEMPESTIVAMENTE DICHIARATA. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che lutenza sia cessata alla data di presentazione, salvo prova contraria da parte dellutente.

55 TARES – Determinazione della tariffa Le tariffe devono essere determinate in conformità al piano tariffario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, REDATTO DAL SOGGETTO CHE SVOLGE IL SERVIZIO STESSO ed APPROVATO DALLAUTORITA COMPETENTE. Il problema è che la legge non definisce quale sia lautorità competente.

56 TARES – Base imponibile La tariffa è commisurata alle quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base di un successivo regolamento ministeriale.

57 Base imponibile TARIFFA QUOTA DETERMINATA IN BASE ALLE COMPONENTI ESSENZIALI DEL COSTO DEL SERVIZIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI ED AI RELATIVI AMMORTAMENTI QUOTA RAPPORTATA ALLE QUANTITA DI RIFIUTI CONFERITI. AL SERVIZIO FORNITO ED ALLENTITA DEI COSTI DI GESTIONE COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO

58 TARES - Base imponibile Ai fini della determinazione della tariffa sono compresi anche i costi dellavvio alla discarica

59 TARES - Il Regolamento ministeriale Con regolamento che doveva essere emanato entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, DOVEVANO ESSERE STABILITI i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

60 TARES – Il Regolamento ministeriale Il regolamento che doveva essere emanato si sarebbe dovuto applicare a partire dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Già con il D.L. 201/2011 era previsto che si applicassero in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e fino alla data da cui decorre l'applicazione di detto regolamento, le disposizioni di cui al d.PR. N. 158/1999.

61 TARES – Abolizione regolamento ministeriale CON LA LEGGE DI STABILITA 2013 SCOMPARE QUALSIASI RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO MINISTERIALE DA APPROVARSI ENTRO IL 31OTTOBRE E SI TORNA A FARE RIFERIMENTO UNICAMENTE AI CRITERI DETERMINATI CON D.P.R. N. 158/1999 (Decreto Ronchi).

62 TARES – Piano finanziario I Comuni che hanno applicato la TARSU dovranno, quindi, redigere un proprio piano finanziario e cambiare le regole per la determinazione della tariffa. I Comuni che hanno applicato la TIA1 non avranno questo problema, venendo ad essere coincidenti le tariffe Tares e Tia1.

63 TARES - Determinazione della tariffa Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 30 centesimi per mq, a copertura dei costi indivisibili dei Comuni.

64 TARES - Determinazione della tariffa TARSU e TIA Competenza a deliberare la tariffa della Giunta Comunale TARES Competenza a deliberare la tariffa è il Consiglio Comunale

65 TARES - Determinazione della tariffa Il Consiglio Comunale dovrà deliberare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per lapprovazione del bilancio di previsione. Data di effettiva approvazione del bilancio: NO Data fissata dalla legge per lapprovazione: SI

66 TARES - Determinazione della tariffa Lapprovazione delle tariffe dovrà avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dallautorità competente.

67 TARES – Piano finanziario Il Piano finanziario, deve individuare (art. 8, D.P.R. 158/1999): il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; il piano finanziario degli investimenti, che indica limpiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati; lindicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale allutilizzo di beni e strutture di terzi, o allaffidamento di servizi a terzi; le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

68 TARES – Piano finanziario Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica: il modello gestionale ed organizzativo prescelto; i livelli di qualità dei servizi; la ricognizione degli impianti esistenti; lindicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dellanno precedente.

69 TARES – Piano finanziario Nuclei tematici del piano finanziario: i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e levoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

70 TARES – Piano finanziario Classificazione costi da coprire con tariffa COSTI OPERATIVI DI GESTIONE COSTI COMUNICOSTO DUSO DEL CAPITALE Costi di gestione RSU indifferenziati : -costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - costi di raccolta e trasporto RSU -costi di trattamento e smaltimento RSU -- altri costi Costi di gestione raccolta differenziata : -costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR) - costi amministrativi - costi generali di gestione - costi comuni diversi - ammortamenti - accantonamenti - remunerazione del capitale investito

71 TARES – Piano tariffario Approvazione Il comma 23 dellart. 14, d.l. 201/2011, prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e quindi il PEF che ne costituisce parte integrante, sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato dallautorità competente.

72 TARES – Piano tariffario Approvazione Secondo le linee guida del MEF le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite allAutorità dellambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006), alla quale è così attribuita anche lapprovazione del piano finanziario (art. 238, comma 5, d.lgs. 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni, ricadendo tale attribuzione sullorgano consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe Le indicate Autorità dambito, così come le abbiamo conosciute, dovevano essere soppresse entro il 31 dicembre 2012 (termine così prorogato, da ultimo, dallart. 13, comma 2, d.l. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2012), anche se le Regioni dovranno attribuire ad altre entità le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

73 TARES – Piano tariffario Approvazione Le norme non indicano il termine entro il quale debba essere approvato il piano. Il piano dovrebbe essere trasmesso, insieme alla relazione, entro il mese di giugno di ogni anno allOsservatorio nazionale dei rifiuti. Il piano, comunque, costituisce indispensabile presupposto per le delibere tariffarie, quindi deve essere approvato entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

74 TARES – La maggiorazione I Comuni possono con deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE modificare IN AUMENTO la misura della maggiorazione fino a 40 centesimi per mq, anche graduandola in ragione della tipologia dellimmobile e della zona in cui è ubicato.

75 TARES – La maggiorazione La parte che lo Stato recupera dal fondo sperimentale di equilibrio (per le regioni a statuto ordinario) o dai trasferimenti erariali (per le regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia) è calcolata sullapplicazione della MAGGIORAZIONE STANDARD (30 CENTESIMI A METRO QUADRO). Leventuale ulteriore maggiorazione va ai Comuni.

76 TARES – La maggiorazione La maggiorazione determina un incremento di entrata per i Comuni ed una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate (fondo sperimentale di equilibrio per le regioni a statuto ordinario o trasferimenti erariali per le regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia).

77 TARES – La maggiorazione Anche sulle eventuali agevolazioni concesse dal Comune, la riduzione si applica anche alla maggiorazione. Fermo restando che lo Stato conteggia la riduzione nei propri trasferimenti sempre sulla base della maggiorazione standard.

78 TARES – La maggiorazione Fondo sperimentale o trasferimenti erariali < Incremento entrate per la maggiorazione = differenza da versare allo Stato

79 TARES – Agevolazioni di legge (non modificabili con regolamento) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Se non è svolto il servizio, il tributo non può essere superiore al 20%. MANCATA RACCOLTA

80 TARES – Agevolazioni di legge (non modificabili con regolamento) Il Comune deve assicurare AGEVOLAZIONI in caso di utenze domestiche, in caso di RACCOLTA DIFFERENZIATA. Lagevolazione è OBBLIGATORIA, la sua misura viene stabilita dal Comune con norma regolamentare.

81 TARES – Agevolazioni regolamentari (senza necessaria copertura finanziaria) Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

82 TARES – Riduzioni tariffarie Altre riduzioni Tares Percentuale riduzione (compresa maggiorazione) Art. 14, comma: Abitazione unico occupante Max 30%15 Abitazioni uso stagionale o limitato Max 30%15 Abitazioni occupate da residenti per più di 6 mesi allestero Max 30%15 Fabbricati rurali ad uso abitativo Max 30%15 Locali diversi da abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente Max 30%15 Raccolta differenziata delle utenze domestiche Tarif. modulabile17 Mancato svolgimento servizio, o grave violazione della disciplina di riferimento, o di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Minimo 80%20

83 TARES – Copertura finanziaria agevolazioni PER LE AGEVOLAZIONI DI LEGGE E PER QUELLE INDICATE NEL COMMA 15, DELLART. 14, DEL D.L. N. 201/2011 NON SERVE COPERTURA FINANZIARIA PER ULTERIORI AGEVOLAZIONI O ESENZIONI I COMUNI DEVONO ASSICURARE LA COPERTURA FINANZIARIA, COME AUTORIZZAZIONI DI SPESA

84 TARES – Copertura finanziaria agevolazioni Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

85 TARES – Copertura finanziaria agevolazioni Mentre per lICI e lIMU le esenzioni sono stabilite dalla legge ed in forza dellart. 52 (tranne quelle di fatto: elevazione della detrazione fino alla concorrenza dellimposta dovuta) per la Tares (ma era così anche per la Tarsu) il Comune può concedere esenzioni, sempre che trovi le risorse per finanziarle.

86 TARES - innovazioni CRITERIO DELLA PREVALENZA La Tares si pagherà al Comune sul quale insiste la percentuale maggiore di superficie, a prescindere da chi effettua il servizio COMUNE A COMUNE B

87 TARES - innovazioni OCCUPAZIONI TEMPORANEE Listituto della occupazione temporanea non poteva essere creato con norma regolamentare. OGGI LA LEGGE STABILISCE CHE Per le occupazioni temporanee la Tares sarà a carico dei titolari di diritto reale (proprietà, usufrutto, etc.) degli immobili. Si considerano temporanee le occupazioni dipendenti da contratti di locazione o comodato di durata non superiore a 6 mesi, anche se non continuativi nel corso dello stesso anno solare. Tale sistema dovrebbe agevolare lattività di accertamento.

88 TARES - innovazioni OCCUPAZIONI TEMPORANEE Il problema si pone rispetto alla parte variabile legata ai componenti del nucleo familiare. Lincongruenza potrebbe essere quella di far pagare il proprietario sulla base del proprio numero di componenti, rispetto ad un immobile che, di fatto, non occupa, essendo stato dato in occupazione temporanea

89 TARES - innovazioni OCCUPAZIONI TEMPORANEE Si potrebbe applicare il criterio delloccupante unico, oppure prevedere una misura che porti il Comune a conoscere leffettivo numero di occupanti.

90 TARES – Locali o aree pubbliche Nel caso di locali o aree pubbliche temporaneamente occupate (es. MERCATI) il regolamento dovrà prevedere lapplicazione della Tares su base giornaliera.

91 TARES – Locali o aree pubbliche L'occupazione o detenzione di area pubblica è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

92 TARES – Locali o aree pubbliche L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione.

93 TARES – Regolamento comunale Il regolamento comunale deve prevedere: La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti; La disciplina delle riduzioni tariffarie; La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; Lindividuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali, alle quali applicare, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto allintera area produttiva I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo

94 TARES – Tributo provinciale Confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione.

95 La tariffa corrispettiva I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

96 La tariffa corrispettiva La Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento, che modifica la normativa attuale prevedendo che possano fare ricorso alla tariffa corrispettiva, commisurata al servizio reso, anche i Comuni che fino adesso non lhanno ancora istituita, se sono in grado di realizzare sistemi di misurazione del conferimento.

97 TARSU – La dichiarazione I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Non esiste un termine di legge per la presentazione della dichiarazione. Tale termine deve essere fissato dal Regolamento comunale in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

98 TARES – La dichiarazione La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. Se si modificano variazioni, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento

99 TARES - Dichiarazione Il contribuente che si è auto-denunciato ai fini Tarsu o Tia NON è tenuto a presentare una nuova dichiarazione. Il Comune NON può prevedere, con norma regolamentare, lobbligo di denuncia Il Comune DEVE prevedere la data entro la quale il contribuente deve presentare la dichiarazione (dato non stabilito dalla legge). Il termine non può essere inferiore a 60 giorni.

100 TARES – La riscossione Il D.L. 201/2011 prevedeva che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, fosse versato esclusivamente al Comune. La lettera della norma portava ad escludere che potesse essere affidata allesterno la riscossione volontaria del tributo.

101 TARES – La riscossione La relazione ministeriale che accompagna la legge spiegava che lobbligo di riscossione spontanea da parte del Comune è in linea con le recenti modifiche in materia di riscossione delle entrate degli enti locali. Per gli altri tributi locali, però, tale obbligo è scomparso con i decreti del Governo Monti e stranamente continuava ad esistere solo per la Tares.

102 TARSU – La riscossione La legge di stabilità 2013 ha, però, previsto che I Comuni, in deroga allart. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2.

103 TARES – La riscossione Ad oggi la Tares potrà essere pagata con il modello F24 o con un bollettino di conto corrente del Comune. Il modello F24 consente di compensare il debito con altri crediti.

104 TARES – Avvisi di pagamento Nelle linee guida ministeriali sul prototipo regolamentare viene chiarito che la Tares NON va versata dai contribuenti in AUTOLIQUIDAZIONE. Deve essere pagata in seguito ala spedizione degli avvisi di pagamento da parte dei Comuni.

105 TARES – Avvisi di pagamento Nel Tares è scomparso il sistema di riscossione ordinario tramite ruoli che caratterizzava la Tarsu. Si è ritenuto comunque opportuno, per ragioni di continuità, di mantenere la prassi che prevede linvio ai contribuenti, senza formalità di notifica di avvisi bonari, qui denominati inviti di pagamento che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini.

106 TARES - Versamento Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

107 TARES – Versamento Con lapprovazione definitiva della conversione in legge del D.L. n. 1/2013, larticolo 1–bis, solo per il 2013, al mese di luglio, il termine per versare la prima rata della Tares, stabilito in gennaio e poi spostato una prima volta ad aprile dalla legge di stabilità 2013. Rimane, tuttavia, ferma la facoltà dei Comuni di scegliere se posticipare ulteriormente questo termine.

108 TARES – Versamento Fino alle determinazioni delle nuove tariffe, le somme dovute vanno pagate in acconto, commisurato allimporto versato per il 2012. Per le nuove occupazioni, effettuate a partire dal 2013, la tassa va calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per lanno precedente. Il conguaglio dovrà essere effettuato con la rata da pagare dopo la determinazione delle tariffe.

109 TARES – Versamento maggiorazione La maggiorazione va pagata nella misura standard (30 cent a metro quadro) senza applicazioni di sanzioni ed interessi, contestualmente al tributo alla scadenza delle prime tre rate. Con lultima rata potrà essere operato il conguaglio, qualora il Comune dovesse decidere di aumentarla (fino al massimo di 40 centesimi a metro quadro).

110 TARES - ll funzionario responsabile nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

111 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso costituisce una novità e rappresenta una deroga ai principi generali che affidano la rappresentanza in giudizio nel processo tributario o al Sindaco o al Dirigente o al Titolare di Posizione Organizzativa dellArea a cui attengono i tributi.

112 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Una volta che, in rappresentanza del Comune, si sia validamente costituito in giudizio il Sindaco, il successivo svolgimento di attività difensiva da parte di un funzionario comunale a ciò designato deve ritenersi pienamente valido, data la differenza tra il soggetto che rappresenta lEnte e quello incaricato dallassistenza tecnica dello stesso (Cassazione 15858/2001).

113 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Lart. 11, comma 3, del d.lgs. 546/ 1992, PRIMA DELLA MODIFICA del Dl 44/2005, ossia FINO al 31 maggio 2005, prevedeva che Lente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante lorgano di rappresentanza previsto nel proprio ordinamento.

114 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La Corte di Cassazione (sentenze 10787/2004 e 1949, 2878, 3736, 19082 del 2003) ribadì, smentendo qualche pronuncia in senso contrario, che la rappresentanza in giudizio spettava solo al Sindaco ed al Presidenza della Provincia

115 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La materia è stata innovata dallart 3 bis della legge 31 maggio 2005, n. 88 (che ha convertito il d.l. n. 44 del 31 marzo 2005), che ha previsto che Lente locale nei cui confronti è proposto ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dellufficio tributi, ovvero per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto Ufficio

116 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Il potere del dirigente dell'ufficio tributi di rappresentare il comune nelle controversie tributarie, ancor prima di essere previsto dalla legge n. 88/2005, è stato riconosciuto dal nuovo sistema istituzionale degli enti locali, purché espressamente attribuito dallo statuto comunale (o dal regolamento, cui lo statuto rinvii), potendo in tal caso il dirigente costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione. Cassazione civile sez. trib., 28 maggio 2010, n. 13141

117 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Leventuale delega a difensore abilitato deve essere sottoscritta dal Sindaco o dal Dirigente ed autenticata dallo stesso difensore. Ma nel processo tributario la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dalla parte per procura in calce od al margine del ricorso introduttivo non determina la nullità dell'atto, a meno che la controparte non contesti espressamente l'autenticità della sottoscrizione" (vd. sentt. nn. 17845/2007 e 6591/2008).

118 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Il Dirigente (o il Titolare della posizione organizzativa) comprendente lUfficio Tributi, con apposita determinazione, può delegare un funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l'impugnazione quale assistente dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. Cassazione civile sez. trib., 09 giugno 2009n. 13230

119 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La norma ha espressamente conferito, quindi, piena legittimazione a rappresentare lEnte nel giudizio tributario, senza bisogno di ulteriori atti che lattribuiscano

120 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La legittimazione del dirigenti SI AGGIUNGE e non si sostituisce alla concorrente legittimazione dei vertici politici di comune e provincia. Il legislatore infatti specifica che lEnte può ANCHE stare in giudizio tramite il dirigente

121 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La scelta di agire in giudizio tramite il Sindaco o il Dirigente spetta allEnte, che può decidere di volta in volta oppure disciplinare la materia tramite Statuto o Regolamento

122 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Secondo la recente giurisprudenza lorgano dotato di rappresentanza processuale può agire anche senza alcun specifico atto di autorizzazione.

123 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Lo Statuto può, comunque, sempre prevedere la previa autorizzazione della Giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente, oppure ancora lintervento delluna o dellaltra, in relazione alla natura ed alloggetto della controversia Cassazione a sezione unite n. 17550/2002

124 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La dottrina ritiene che la mancanza del dirigente debba essere intesa come assenza del dirigente dellufficio tributi e non come assenza di figure dirigenziali nellEnte

125 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Normalmente la figura del dirigente dellUfficio tributo NON VA CONFUSA con il responsabile del singolo tributo. Si tratta del soggetto posto al vertice dellintero ufficio tributi. NEL CASO DELLA TARES LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO STESSO, VENGONO ATTRIBUITE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

126 TARES- Il funzionario responsabile Il Ministero dellInterno, con circolare 21 giugno 1993, n. 3, rispetto allIci, aveva precisato che con il termine "funzionario responsabile del tributo" è da intendersi il responsabile della funzione e non chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, oggi categoria D. Lo stesso Ministero ha, inoltre, precisato che qualora il funzionario individuato appartenga alla sesta qualifica, oggi categoria C, dovrà essere in possesso almeno del diploma di ragioneria.

127 TARES - Il funzionario responsabile Di norma, però, il funzionario di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992, va identificato con la figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel Comune anche se di qualifica funzionale inferiore all'ottava. Nel caso in cui non si fossero verificate le condizioni precedenti, ovvero la figura massima apicale presente nella pianta organica del Comune fosse stata inferiore alla VI qualifica funzionale, le funzioni relative all'imposta dovevano essere affidate al Segretario Comunale.

128 TARES - Il funzionario responsabile MINISTERO DELLINTERNO PARERE 21 AGOSTO 2012 Il Ministero dellInterno ha risposto ad un Comune in merito alla possibilità che una dipendente di cat. C5, priva del diploma di ragioneria, ma nominata Funzionaria Responsabile ICI fino al 2006, potesse essere nominata Funzionario Responsabile IMU. Il Ministero ha evidenziato preliminarmente che gli enti devono provvedere, attraverso lo strumento regolamentare, a definire la propria struttura organizzativa stabilendo le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti, o ai responsabili degli uffici, e dettando altresì i criteri e le norme secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici. La struttura organizzativa dellEnte prevede un dipendente di cat. D3, quale Coordinatore dellArea Economico finanziaria e un dipendente di cat. C, con profilo di istruttore contabile economo.

129 TARES - Il funzionario responsabile Nella fattispecie il Ministero ha ritenuto che la responsabilità del tributo in parola spetti al dipendente di cat. D, Coordinatore dellArea, potendo, tuttavia, la dipendente di categoria C, svolgere le funzioni di responsabile del procedimento con compiti di: valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione necessari per lemanazione del provvedimento finale; compiere tutti gli atti istruttori; curare lindizione o indire le conferenze di servizi ex art. 14 della legge 241/1990; adottare, se ne ha la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti allorgano competente per ladozione.

130 TARES - Il funzionario responsabile Alla luce delle considerazioni suesposte, il Ministero dellInterno ritiene, pertanto, che la carenza dello specifico titolo di studio, di ragioniera, non consenta, di assumere la responsabilità del nuovo tributo IMU, valendo le medesime valutazioni svolte sulllICI e, quindi, logicamente, ciò dovrebbe valere anche per la TARES.

131 TARES - Il funzionario responsabile La delibera di fissazione delle aliquote, essendo un atto secondario rispetto alla fonte primaria, non deve necessariamente riportare particolare motivazione. La pubblicazione dellaliquota ha soltanto valore CONOSCITIVO e non COSTITUTIVO. La delibera deve essere trasmessa al MEF entro 30 gg dalla sua esecutività o, comunque, entro 30 gg dalla data prevista per lapprovazione del bilancio

132 TARES - Accertamento In fase di accertamento, per i fabbricati, già denunciati, iscritti alle cat. A, B e C, il Comune PUO fare riferimento all 80% della superficie catastale.

133 TARES – Accertamento e cooperazione tra Comuni ed Agenzia del Territorio Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione

134 TARES – Accertamento L'art. 6, comma 2, del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012, PREVEDEVA che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. COMMA ABROGATO CON IL RITORNO ALLA SUPERFICE CALPESTABILE

135 TARES - Accertamento LAgenzia del Territorio, già con circolare n. 13/2005, aveva fornito indicazioni ai propri uffici provinciali per acquisire, tramite i Comuni, le planimetrie degli immobili e gestire le istanze di rettifica.

136 TARES – Accertamento Il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Le presunzioni semplici sono quelle lasciate al libero apprezzamento di chi giudica.

137 TARES – Potere di accesso Il funzionario responsabile può disporre laccesso presso gli immobili soggetti ad accertamento di personale autorizzato. Lautorizzazione NON è più concessa dal Sindaco, ma dal responsabile del tributo Laccesso deve essere preavvisato. Senza autorizzazione o preavviso laccesso è illegittimo, anche se non opposto dallinteressato.

138 TARES - Sistema sanzionatorio InadempimentoSanzione Omesso o insufficiente versamento Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 Omessa dichiarazioneDa 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Infedele dichiarazioneDa 50% al 100%del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso Da 100 ad 500

139 TARES - Sistema sanzionatorio Art. 13 D.Lgs. 471/1997 Chi omette o effettua in maniera insufficiente il versamento è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.


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