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Leggi Ecclesiastiche (c. 7-22)

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Presentazione sul tema: "Leggi Ecclesiastiche (c. 7-22)"— Transcript della presentazione:

1 Leggi Ecclesiastiche (c. 7-22)
Legge: Norma generale data ad una comunità dalla competente autorità per il bene comune e da essa promulgata… (Santo Tommaso d’Aquino) …la quale deve essere giusta ed stabile (Francisco Suárez)

2 «La legge è istituita quando è promulgata» (can. 7-8)
Nascita Anagrafe Promulgazione Vigore Cessazione Morte UOMO LEGGE

3 Promulgare una legge significa intimarla con autorità alla comunità che la riceve. Con questo atto il legislatore manifesta ufficialmente alla comunità la sua volontà imperativa. -è un’azione pubblica, di diritto e di fatto, -ordinata al bene comune -per la quale viene intimata una norma o un insieme di norme, -in modo che alla comunità consti con certezza giuridica l’esistenza della legge

4 Modi di promulgare Vacanza della legge
Le leggi universali vengono promulgate mediante la loro pubblicazione nel bollettino ufficiale Acta Apostolicae Sedis, Le leggi particolari nei bollettini ufficiali delle diocesi. Vacanza della legge Periodo di tempo prudente affinché la legge possa essere divulgata, conosciuta e studiata dalla comunità che la riceve. Per le leggi universali vengono fissati tre mesi dalla loro promulgazione Per le leggi particolari un mese.

5 Le legge é irretroattiva per definizione (can. 9)
Irretroattività per: i diritti acquisiti e i privilegi ottenuti precodicialmente, come per tutti i fatti ed effetti giuridici dei diritti ed obblighi acquisiti, sia nell’applicazione di questi canoni che nelle leggi future. Nel Codice odierno non c’è nessun canone di carattere retroattivo che di per sé provochi revocazione di diritti acquisiti, anzi, il Codice è molto rispettoso di questi diritti. Eccezioni: l’interpretazione autentica meramente declaratoria e per tutta la normativa penale favorevole al reo.

6 Leggi irritanti e leggi inabilitanti (can. 10)
Ogni legge, per essere irritante o inabilitante, deve espressamente stabilirlo sia in modo esplicito sia in modo implicito

7 Obbligati alla legge ecclesiastica (can. 11)
Per essere obbligati dalle leggi ecclesiastiche, questo canone richiede tre condizioni fondamentali: Criterio ecclesiologico. Essere stati battezzati nella Chiesa Cattolica o accolti in essa. Il fedele rimane per sempre immerso nell’ambito dell’economia salvifica ecclesiale (semel catholicus, semper catholicus). Criterio psicologico. Sufficiente uso di ragione. Criterio cronologico. Che abbiano superato il periodo dell’infanzia.

8 Leggi universali e leggi particolari (can. 12-13).
La Chiesa universale esiste e sussiste nelle chiese particolari. La Chiesa particolare, è una porzione del Popolo di Dio configurata territorialmente (diocesi) o personalmente (prelatura personale). Le leggi universali valgono per tutti i fedeli per i quali sono state emanate in tutto il mondo. Le leggi particolari valgono soltanto per coloro ai quali è sono state date.

9 Dubbio e ignoranza (c. 14-15)
Il dubbio = stato mentale nel quale si manifesta fluttuazione o incertezza tra due alternative, non necessariamente in perfetto equilibrio tra loro. Il dubbio giuridico deve essere: positivo (ci sono delle ragioni per l’una e l’altra alternativa); probabile (queste ragioni sono argomentativamente solide); oggettivo (il dubbio non è imputato al soggetto, ma al fatto oppure allo stesso diritto).

10 Dubbio di diritto. Si dice dubbio di diritto perché il dubbio verte sulla legge in quanto tale.
Non è chiaro se una situazione, conosciuta, rientra nei casi in cui la norma è applicabile. Quando non consta con certezza l’esistenza della legge (promulgazione, estensione, vigore, cessazione oppure sul senso delle parole). Nel caso concreto del dubbio di diritto, «la legge non obbliga». In certi casi, il «dubium iuris» non toglie l’obbligo della legge, gode del «favore iuris», che ha la sua origine nella necessità di certezza o di stabilità.

11 Dubbio di fatto. Quando il dubbio verte sulla fattispecie e non sulla legge. Quando non essendo ben note le circostanze del caso, non si sa se detto caso vada considerato o meno nella fattispecie prospettata da una norma di per sé chiara. La legge conserva la sua capacità ed il suo vigore.

12 Ignoranza ed errore circa le leggi irritanti e inabilitanti.
L’ignoranza della legge = mancanza della dovuta conoscenza circa l’esistenza, la natura giuridica, il contenuto o l’area d’applicazione della legge. -è sempre soggettiva -il can. 15 equipara l’errore all’ignoranza. Ignoranza ed errore circa le leggi irritanti e inabilitanti. L’ignoranza o l’errore del soggetto è irrilevante per l’efficacia giuridica di queste leggi. L’errore comune di fatto = la falsa percezione circa la potestà di uno ha invaso la mente di molti. L’errore comune di diritto = quando esiste qualche causa che da sé è capace di indurre a sbaglio quanti la contemplino.

13 L’ignoranza della legge o delle pene non si presume, anzi, deve essere provata (can. 1585).
Essa può essere: Invincibile: non si può eliminare usando un attenzione normalmente sufficiente. Vincibile: si può eliminare usando un’attenzione normalmente sufficiente. Crassa o supina: il soggetto non prende nessuna precauzione per eliminarla. Affettata: appositamente voluta.

14 Interpretazione (can. 16)
La legge si caratterizza per essere una formulazione chiara e sintetica, tale da non lasciare spazio ad ambiguità ed incertezze interpretative. Ma sul piano concreto sarebbe eccessivo pretendere che questo risultato venga ottenuto in ogni caso. Interpretazione = explicatio sensus legis (la spiegazione del senso della legge). Explicatio. Manifestare, rendere evidente ciò che a prima vista non si era ancora rivelato, chiarire ciò che è oscuro. Sensus. Significato e indirizzo. Legis. La legge.

15 Interpretazione autentica, giudiziale e amministrativa (can. 16-18)
Interpretazione autentica: riservata al legislatore l’interpretazione stessa diviene obbligante assume le stesse caratteristiche della legge Interpretazione giudiziale e amministrativa: vincolante solo nei confronti dei fedeli direttamente coinvolti. L’interprete deve seguire i criteri tassativamente previsti nel can. 17: il significato proprio delle parole nel loro testo e contesto; in caso di dubbi ricorrere ai luoghi paralleli, al fine e alle circostanze della legge; ed, infine, all’intendimento del legislatore. Quando la legge diventa odiosa va aggiunto il criterio dell’interpretazione stretta (can. 18).

16 Vuoto legale o silenzio della legge (can. 19)
Analogia, tramite altre fonti: diritto suppletorio, sentenze dei giudici, prassi degli amministratori, opinione dei dottori. All’analogia, poi, si ricorre in presenza di una lacuna normativa o vuoto legale.

17 I tipi di cessazione della legge (can. 20-21)
La legge è stabile nel tempo, ma non immutabile. Essa cessa, dunque, per abrogazione, derogazione o mediante deroga o abrogazione tacita (obrogazione). Nel dubbio, la legge preesistente deve considerarsi tuttora in vigore.

18 La canonizzazione della legge civile (can. 22)
Rinvio alla legge civile recependola, in tutto o in parte, nel proprio ordinamento. Nei limiti in cui non contrastano col diritto divino (rivelato), esse vengono ad acquisire, nell’ordinamento della Chiesa, lo stesso valore delle leggi canoniche.


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