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Stefano Cacchi Pessani
L’azienda Stefano Cacchi Pessani
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L’azienda: cosa è L’azienda è l’insieme dei mezzi attraverso i quali si esercita l’impresa (rapporto di mezzo a fine tra azienda ed impresa) È l’insieme dei locali, macchinari, attrezzature, strutture, merci, materie prime, semilavorati usati dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa L’azienda è “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555) Stefano Cacchi Pessani
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L’azienda: cosa è Quando si può dire che un bene sia un elemento dell’azienda? L’art si riferisce ai beni “organizzati dall’imprenditore” a) rileva la destinazione funzionale del bene, non il titolo giuridico in base al quale è detenuto (anche i beni non di proprietà dell’imprenditore possono far parte dell’azienda) b) cosa si deve intendere per “beni”? Solo le “cose” ex art. 810, non invece ogni elemento facente capo all’imprenditore e usato nell’impresa (contratti, crediti, debiti, avviamento). Stefano Cacchi Pessani
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L’azienda: cosa è Ciò che rileva è quindi l’organizzazione
Complesso di beni eterogenei dinamico (si modifica in quantità e qualità per effetto della gestione dell’azienda da parte dell’imprenditore) caratterizzato da unità funzionale (beni coordinati dall’imprenditore in funzione di una unitaria destinazione produttiva) unità funzionale Stefano Cacchi Pessani
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L’azienda Fanno parte dell’azienda Tutti i beni che l’imprenditore usa nell’esercizio dell’impresa Non fanno parte dell’azienda Beni non usati dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa es. casa di proprietà, automobile personale, cellulare dei figli ecc. Stefano Cacchi Pessani
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Le concezioni dell’azienda
concezione unitaria (azienda è bene unico) concezione atomistica (azienda è pluralità di beni) Preferibile (v. norme sulla circolazione dell’azienda che ne tutelano l’unitarietà) Stefano Cacchi Pessani
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Perché l’azienda ha rilevanza giuridica: l’avviamento
Art. 2555: “l’azienda è l’insieme dei beni organizzati dall’imprenditore … ” Valore beni Valore organiz-zazione Valore azienda La somma del valore di ciascun bene dell’azienda considerato individualmente è minore del valore dell’ azienda perché il rapporto di complementarietà/strumentalità che unisce i beni nell’azienda fa acquisire loro un valore maggiore Questo maggior valore si chiama avviamento Stefano Cacchi Pessani
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Perché l’azienda ha rilevanza giuridica: l’avviamento
In senso economico l’azienda è quindi qualcosa di diverso dai beni che la compongono L’azienda è un «valore dinamico» Stefano Cacchi Pessani
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Le tipologie di avviamento
Avviamento oggettivo Dipende da fattori che prescindono dal soggetto titolare dell’impresa Es. efficienza di un determinato processo di produzione Avviamento soggettivo Dipende dall’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato Es. clienti Stefano Cacchi Pessani
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La rilevanza giuridica dell’azienda/avviamento
L’avviamento e con esso l’azienda ha una rilevanza giuridica Interessi di chi ha fatto affidamento sull’avviamento (fornitori, creditori, lavoratori, acquirente di azienda) Interesse generale alla «conservazione» del complesso produttivo La legge riconosce e tutela questi interessi Disciplina del trasferimento di azienda Deroghe alla disciplina generale del trasferimento di rapporti giuridici volte a rendere più agevole il trasferimento e a conservare efficienza e funzionalità del complesso produttivo Obbligo di non concorrenza Stefano Cacchi Pessani
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Il trasferimento dell’azienda
Capire quando si ha un’azienda è essenziale perché all’azienda unitariamente considerata si applicano regole particolari qualora essa sia oggetto di TRASFERIMENTO Oggi è pacifico che si ha trasferimento di azienda anche quando non si trasferisce l’intera azienda (es. trasferimento di ramo d’azienda) anche quando l’azienda è solo potenzialmente idonea all’esercizio di un’attività d’impresa anche quando il ramo d’azienda non è autonomo Stefano Cacchi Pessani
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Requisiti del trasferimento d’azienda
Se c’è trasferimento di azienda si applica un corpus di norme (es. subingresso nei contratti di lavoro, responsabilità per i debiti aziendali ecc.) Una nozione formalistica di trasferimento d’azienda potrebbe essere facilmente elusa: facendovi rientrare ciò che non lo è (per eludere i limiti al trasferimento della ditta ex 2565) non facendovi rientrare ciò che lo è (es. frazionando gli atti del trasferimento) Rileva il risultato effettivo realizzato: si ha trasferimento dell’azienda se il complesso di beni trasferito è potenzialmente idoneo per l’esercizio di una impresa (anche diversa da quella esercitata dal trasferente) Stefano Cacchi Pessani
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La forma negoziale del trasferimento d’azienda
art. 2556 Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. es.: trasferimento della proprietà di un immobile (forma scritta) o conferimento d’azienda (atto pubblico) Stefano Cacchi Pessani
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La forma richiesta Forma scritta ad probationem se trasferisco: La proprietà o Il godimento di un’impresa soggetta a registrazione Forma richiesta per il trasferimento dei singoli beni che sono trasferiti è la forma richiesta dal c.c. o da leggi speciali, esempi: per gli immobili forma scritta a pena di nullità ex art c.1 per società di capitali atto pubblico a pena di nullità ex art. 2328 Stefano Cacchi Pessani
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La forma richiesta Regole ulteriori: Per tutte le imprese soggette a registrazione i contratti di trasferimento devono essere iscritti nel registro delle imprese entro 30 gg. dalla stipulazione Quindi è sempre necessaria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (dal notaio) Stefano Cacchi Pessani
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Le conseguenze del trasferimento d’azienda
Effetti del trasferimento Effetti previsti dal contratto Effetti previsti dalla legge Concorrenza (art. 2557) Contratti aziendali (art. 2558) Crediti e debiti (artt e 2560) Stefano Cacchi Pessani
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Il divieto di concorrenza
chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi, per un massimo di cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dall’azienda ceduta (art. 2557) La norma tutela l’acquirente che di norma ha tenuto conto dell’avviamento (soggettivo) nella determinazione del prezzo dell’azienda Espressione del principio di buona fede Stefano Cacchi Pessani
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… segue... Il divieto è relativo Sole per quelle attività che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dall’azienda ceduta La norma è derogabile: si possono ampliare le attività vietate oltre quelle concorrenziali (2557 c.2) si può ridurre contrattualmente la durata entro il limite max di 5 anni (art c. 3) si può escludere del tutto il divieto La norma si applica anche alla vendita coattiva (vendita dell’impresa dell’imprenditore fallito) Stefano Cacchi Pessani
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… segue divisione ereditaria scioglimento di società con assegnazione dell’azienda a un socio vendita della partecipazione sociale di controllo casi controversi: il divieto si applica? Stefano Cacchi Pessani
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La successione (automatica) nei contratti aziendali
se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558, comma 1) - Il subingresso avviene a prescindere dalla volontà del terzo che può recedere: solo per giusta causa; comunque entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento; resta ferma la responsabilità dell’alienante. N.B.: il contratto da cui si recede non resta in capo all’alienante, ma si estingue Stefano Cacchi Pessani
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La successione (automatica) nei contratti aziendali
Deroga alle regole generali del diritto privato La cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto (art. 1406) Lo scopo è assicurare la «conservazione» della unitarietà dell’apparato produttivo Norma «derogabile» Le parti possono definire il «perimetro» dell’azienda ceduta La norma sul subingresso non si applica ai contratti aventi carattere personale (art c.1) Stefano Cacchi Pessani
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Crediti/debiti inerenti l’azienda ceduta
La disciplina della successione nei contratti si applica solo ai rapporti in corso di esecuzione entrambe le parti Se il rapporto è stato eseguito da una parte, allora residuerà un credito inerente l’azienda se l’imprenditore ha già eseguito la sua prestazione, e attende che il terzo contraente esegua la propria residuerà un debito se invece il terzo abbia già eseguito la sua prestazione, e l’imprenditore debba ancora eseguire la propria Stefano Cacchi Pessani
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Crediti inerenti l’azienda ceduta
Per la successione dell’acquirente nei crediti, è prevista una (limitata) deroga alle norme di diritto comune la notifica al debitore ceduto o l’accettazione di questo, previste per la cessione di credito nel diritto comune (artt e 2914, n. 2), sono “sostituite” dall’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese (art. 2559) dl debitore ceduto è però liberato se paga in buona fede Stefano Cacchi Pessani
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Debiti inerenti l’azienda ceduta
Rimane fermo il principio secondo la quale la sostituzione del debitore non è ammessa senza il consenso del creditore L’alienante è liberato dei debiti anteriori al trasferimento solo se i creditori vi consentono (art. 2560, comma 1) Viene invece derogato il principio secondo ciascuno risponde soltanto delle proprie obbligazioni Nel trasferimento di aziende commerciali dei debiti risponde in ogni caso anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560) Nel caso di «debiti da lavoro» l’acquirente risponde comunque anche se non risultavano dalle scritture contabili Stefano Cacchi Pessani
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I debiti e i crediti nei rapporti interni tra alienante e acquirente dell’azienda non vi sono disposizioni espresse circa la sorte di debiti e crediti aziendali nei rapporti tra alienante e acquirente Prevale la tesi che i crediti ed i debiti non passano automaticamente ma solo in seguito ad un’espressa pattuizione. In mancanza di tale patto l’acquirente riceve il pagamento dei crediti anteriori al pagamento come semplice legittimato, e paga i debiti quale garante ex lege dell’alienante, avente però diritto di rivalsa nei confronti dell’acquirente. Stefano Cacchi Pessani
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Usufrutto e affitto d’azienda
...esercitino l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue… …e che la conducano senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (artt e 2562) in entrambi i casi è previsto che l’usufruttuario e il locatario... Stefano Cacchi Pessani
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Usufrutto e affitto d’azienda
Nel corso dell’usufrutto o dell’affitto i beni di cui si compone l’azienda si modificano Consistenze iniziali vs. consistenze finali (inventario) La differenza viene regolata in denaro SI divieto di concorrenza (nudo proprietario e locatore) e successione nei contratti NO successione nei crediti/debiti inerenti l’azienda ceduta Stefano Cacchi Pessani
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I segni distintivi Stefano Cacchi Pessani
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Cosa sono i «segni distintivi»
La «ditta» è il nome dell’imprenditore (Salumeria Alfredo, etc.) Il «marchio» identifica i prodotti (iPhone) L’ «insegna» individua i locali in cui l’attività di impresa è esercitata Segni «distintivi» «collettori di clientela» identificano/distinguono l’imprenditore e i suoi prodotti rispetto ai concorrenti Stefano Cacchi Pessani
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… a cosa servono i «segni distintivi»
Interessi tutelati interesse dell’imprenditore a: non fare usare segni idonei a indurre in errore la clientela poter cedere i segni (che hanno un valore economico → avviamento) interessi dei terzi e dei consumatori identità dell’imprenditore provenienza dei prodotti interesse generale al «regolare» funzionamento del mercato («corretta» competizione tra imprenditori) L’imprenditore deve potere trarre i benefici della propria attività (prodotti migliori, clientela, etc.) Stefano Cacchi Pessani
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Principi comuni Ampia libertà dell’imprenditore nel creare i propri segni distintivi Deve però rispettare certe regole (verità, novità, capacità distintiva) Diritto all’uso esclusivo dei segni distintivi, ma relativo e strumentale alla realizzazione dell’obiettivo di distinguersi dagli imprenditori concorrenti Libertà di trasferimento dei segni distintivi (anche qui con dei limiti volti ad evitare che terzi possano cadere in errore) Stefano Cacchi Pessani
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I segni distintivi dell’imprenditore
Ditta Marchio Insegna N.B.: la disciplina si applica a tutti gli imprenditori (statuto generale dell’imprenditore) Negli ultimi anni sta acquistando importanza anche il domanin name, ossia il nome o dominio aziendale; è il nome che individua il sito internet dell’impresa Funzione: individuazione dell’impresa e sua distinzione dalle imprese concorrenti; sono c.d. “collettori di clientela” Stefano Cacchi Pessani
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La ditta (artt c.c.) La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore, che lo individua come soggetto di diritto nell’esercizio dell’attività d’impresa può essere scelta liberamente nel rispetto di due limiti: verità (art. 2563): deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore novità (art. 2564): non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore o ingenerare confusione è necessaria: se l’imprenditore non sceglie una ditta, questa coincide col suo nome civile Il diritto all’uso esclusivo è un diritto «relativo» Chi per primo adotta una determinata ditta, acquista il diritto al suo uso esclusivo e, in caso di confondibilità (rapporto concorrenziale), obbliga l’imprenditore che successivamente adotti una ditta uguale o simile a differenziarla, anche nel caso di ditta patronimica Chi è il primo? Vale la data dell’iscrizione nel reg. delle imprese Stefano Cacchi Pessani
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Il trasferimento della ditta
Art. 2565, co. 1: la ditta è trasferibile, ma solo insieme all’azienda. Art. 2565, co. 2: se il trasferimento avviene per atto tra vivi, è necessario il consenso espresso dell’alienante. Art. 2565, co. 3: se il trasferimento avviene mortis causa, la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria Successivamente al trasferimento la ditta può non cambiare (il criterio della verità si riduce a verità storica) Stefano Cacchi Pessani
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marchio internazionale
Il marchio (n.b.: il “codice della proprietà industriale” (d.lgs. 30/2005) sostituisce dal 2005, riorganizzandole, le previgenti “legge marchi” e “legge brevetti”) Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa È disciplinato dall’ordinamento sia nazionale sia internazionale marchio nazionale marchio comunitario marchio internazionale (Convenzione d’unione di Parigi, 1883; Accordo di Madrid, 1891, registrazione) (Reg. Ce n. 40/94) (artt c.c.; c.p.i. (d.lgs. 30/2005) Stefano Cacchi Pessani
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Principi comuni alle norme sui marchi
Registrazione del marchio in un registro Chi registra il marchio ne ha diritto all’uso esclusivo in un determinato territorio Il marchio non è un segno distintivo essenziale, ma è quello che assolve alle funzioni più importanti «ponte di collegamento» tra imprenditore e consumatori Stefano Cacchi Pessani
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Le funzioni del marchio
funzione distintiva dei prodotti o servizi; indice di provenienza dei prodotti, almeno nel senso di standard qualitativo; funzione di garanzia della qualità (?); funzione attrattiva (v. marchi celebri). Stefano Cacchi Pessani
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I tipi di marchio Marchio di fabbrica [chi fabbrica il prodotto] Marchio di commercio [chi distribuisce il prodotto] Marchio di servizio [funzione di pubblicità] Marchio generale Marchio speciale Marchio denominativo Marchio figurativo Marchio di forma Marchio collettivo Possono coesistere più marchi Stefano Cacchi Pessani
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Marchio di fabbrica e di commercio
Il marchio di fabbrica è il marchio del fabbricante del prodotto Il marchio di commercio è il marchio del commerciante del prodotto (distributore intermedio o rivenditore finale) Stefano Cacchi Pessani
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Marchio di servizio È il marchio delle imprese che producono servizi Stefano Cacchi Pessani
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Marchio generale e speciale
Il marchio generale è il marchio usato dall’imprenditore per tutti i suoi prodotti Il marchio speciale è il marchio del singolo prodotto dell’imprenditore, è ulteriore al marchio generale “Fiat 500” “Ford Fiesta” ecc. Stefano Cacchi Pessani
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Marchio denominativo e figurativo
vecchio marchio RAI Il marchio denominativo è costituito solo da parole Il marchio figurativo è costituito anche o solo da lettere, suoni, figure, cifre, disegni, colori Stefano Cacchi Pessani
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Marchio di forma Questa lattina non può essere registrata come marchio Il marchio può essere costituito dalla forma del prodotto o dalla sua confezione Deve però essere una forma la cui unica funzione è quella di permettere la facile identificazione del prodotto Non possono essere registrate come marchio le forme necessarie (liberamente utilizzabili), funzionali o ornamentali (tutelabili con il brevetto per modelli industriali) E queste bottiglie ? Stefano Cacchi Pessani
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Marchio collettivo il suo titolare è un soggetto che ha la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi Non viene usato da chi ha ottenuto la registrazione (es. un consorzio), ma da altri soggetti (es. produttori o commercianti) Stefano Cacchi Pessani
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Requisiti di validità del marchio (artt. 12-13 c.p.i.)
Liceità: il marchio non può essere contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume; non può consistere nell’immagine di una persona senza il suo consenso, o nel nome di una persona nota senza il suo consenso Verità: il marchio non deve trarre in inganno il pubblico, in particolare sulla provenienza e sulle qualità del prodotto (b) Originalità: il marchio deve avere capacità distintiva (es., non è tutelato l’uso del disegno di una scarpa come marchio di un calzaturificio; non sono tutelate indicazioni descrittive dei caratteri o della provenienza geografica del prodotto) (c) (d) Novità: non è nuovo il marchio già registrato o utilizzato da altri imprenditori per prodotti identici o affini, quando vi sia rischio di confusione per i consumatori (MA: marchi celebri: tutela estesa anche ai prodotti non affini) Stefano Cacchi Pessani
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…(segue) … mancanza dei requisiti… NULLITÀ del marchio (art. 25 c.p.i.) Stefano Cacchi Pessani
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Il marchio registrato (artt. 2569 c.c; 15, 19-21 c.p.i.)
La registrazione attribuisce all’imprenditore un diritto di esclusiva sul marchio su tutto il territorio nazionale, non solo per i prodotti identici, ma anche per quelli affini (quando vi è rischio di confusione) Per i marchi c.d. “celebri” la tutela riguarda anche i prodotti non affini) L’uso del marchio «celebre» da parte di terzi è vietato anche per prodotto non affini quando «consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi» (art. 12, lett. e, c.p.i.) Sono prodotti affini quelli che sono di fatto destinati alla stessa clientela o al soddisfacimento di bisogni analoghi o complementari Il marchio registrato dura dieci anni, ma può essere rinnovato; Il marchio decade per: volgarizzazione (es. Biro; Aspirina (?)); sopravvenuta ingannevolezza; mancata utilizzazione per cinque anni, dalla registrazione o successivamente Stefano Cacchi Pessani
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Tutela del marchio registrato (art. 117 ss. c.p.i.)
Dal momento della presentazione della domanda all’Ufficio Brevetti Lesione del diritto di esclusiva azione di contraffazione del marchio: inibitoria degli atti lesivi rimozione degli effetti pubblicazione della sentenza azione risarcitoria … l’eventuale registrazione di marchi c.d. “protettivi” è invece strumento di tutela preventiva del marchio (e costituisce eccezione alla regola della decadenza per mancato utilizzo) Stefano Cacchi Pessani
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Il marchio di fatto (o «non registrato»)
uso di fatto grado di notorietà Il marchio di fatto non è privo di tutela (art. 12, comma 1, lett. a, c.p.i., art c.c.): se è noto su tutto il territorio nazionale, l’imprenditore può impedire che altri usino in fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti, ma non per prodotti affini; un marchio confondibile successivamente registrato può essere dichiarato nullo per difetto di novità se è noto in ambito locale, la tutela è limitata nei limiti del preuso (non copre l’utilizzazione per gli stessi prodotti in altre località) (a) (b) mezzi di tutela del marchio di fatto: quelli previste dalla disciplina della concorrenza sleale Stefano Cacchi Pessani
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Il trasferimento del marchio
A seguito della riforma della l. marchi del 1992 (poi confluita nell’attuale codice della proprietà industriale), il marchio può circolare, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo (licenza), anche separatamente dall’azienda In precedenza il marchio poteva circolare solo insieme all’azienda Resta però ferma la regola che il trasferimento del marchio non costituito dalla ditta originaria si presume quando è trasferita l’azienda (art. 2573, co. 2, c.c.) Dal trasferimento o dalla licenza non deve tuttavia derivare inganno per i consumatori (artt c.c. e 23, co. 4, c.p.i.) Si può anche cedere la licenza di marchio non in esclusiva (es. per franchising o merchandising) Stefano Cacchi Pessani
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L’insegna (art c.c.) contraddistingue i locali dell’impresa (art c.c.); deve essere vera e originale; può essere trasferita anche separatamente dall’azienda (es. catene in franchising) Bar dello Sport Stefano Cacchi Pessani
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