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Aspetti legali e di legalità

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Presentazione sul tema: "Aspetti legali e di legalità"— Transcript della presentazione:

1 Aspetti legali e di legalità
Ferrara 30 marzo 2010 Progetto di formazione sul bullismo e le sue varie forme di espressione Aspetti legali e di legalità Wanda Formigoni Candini docente SSIS, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Ferrara

2 Agire in conformità a quanto previsto dalla legge
legalità Insulti, offese, prese in giro / voci diffamatorie e false accuse razzismo / piccoli furti / estorsioni / minacce violenza privata / aggressioni e/o giochi violenti / percosse … comportamenti, tutti, espressione della “volontà di gruppo” aspetti legali Agire in conformità a quanto previsto dalla legge artt. 581, 582 e ss. percosse, lesioni art.612 art.635 artt.594, 595 minaccia prese in giro danni alle cose, danneggiamento [Diap.2 ] Nelle linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo inviate il 5/2/2007 dal Ministero della Pubblica Istruzione a tutti i dirigenti e docenti delle scuole primarie e secondarie, di I° e II° grado, il bullismo viene definito come un “fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti; maschi e femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme, … che spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli”. [clik] Accogliendo questa definizione, parlare di tali episodi in termini di “legalità” e di “aspetti legali” significa, in primo luogo, precisare come debba comportarsi chi in tali situazioni possa trovarsi coinvolto, per contenerne gli effetti, ma soprattutto comportarsi coerentemente con quanto prescrive la legge (legalità) alla luce delle disposizioni previste dal nostro ordinamento (aspetti legali). [clik] Delle numerose norme penali che qualificano come reati molti di quei comportamenti delinquenziali che teppisti e prepotenti (i c.d. “bulli”) possono porre in essere: “ai danni dei più deboli”, delle regole e procedure previste per sanzionarli si è detto nella precedente relazione. A fronte delle norme previste dal codice penale e di procedura penale a cui è possibile ricorrere per contrastare in modo “diretto” le singole forme in cui il teppismo giovanile può manifestarsi, il nostro ordinamento prevede, poi, altre disposizioni, “civili”, che potrebbero apparire una forma di difesa, forse, meno “diretta”, ma la cui presenza, nei fatti, si rivela particolarmente efficace rimediare alle conseguenze negative che inevitabilmente comportano il verificarsi di episodi di bullismo, e la cui conoscenza appare indispensabile per chi, nei confronti dei minori, cioè di bambini ed adolescenti, non ha generici compiti formativi, ma veri e propri obblighi [clik] che trovano il loro fondamento o nel codice civile o in disposizioni normative contenute in leggi, circolari, decreti ministeriali vigenti nel nostro sistema scolastico in cui sono assegnati precisi doveri a chi nella Scuola ha compiti educativi e al cui mancato rispetto sono collegate responsabilità giuridiche, più precisamente “civili”. ingiuria, diffamazione Art.660 Molestia, disturbo alle persone Obbligodi educare Obbligodi sorveglianza Obbligo di custodia

3 particolare obbligo al quale sono tenuti i soggetti a seguito dell'inosservanza di determinate regole giuridiche da cui sia derivato un ingiusto danno penale contabile Art Il debitore che non esegue esattamente la pre-stazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile amministrativa civile l’evento dannoso è il risultato di un’azione od omissione prevista e voluta Disciplinare In campo privatistico è ritenuta una speciale sanzione civile collegata ad un comportamento non corretto, perché viola un obbligo contrattuale o il principio nemimem laedere Art Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno l’evento dannoso, per quanto non voluto, è il risultato di un’azione o omissione in cui è riconoscibile negligenza o imprudenza o imperizia [Diap.3 ] Per poter meglio comprendere il senso ed il contenuto delle norme di diritto privato (civili) che ho indicato come forme di difesa “indirette”, è necessario prima precisare cosa debba intendersi per responsabilità giuridica. Con essa ci si intende riferire ad “un particolare obbligo al quale sono tenuti i soggetti a seguito dell'inosservanza di determinate regole giuridiche da cui sia derivato un ingiusto danno”. [clik] A seconda della natura della norma si parla di responsabilità penale; amministrativa; contabile; disciplinare; civile. Con riferimento proprio a queste ultime (norme civili) [clik] il termine responsabilità rimanda, ovvero coincide con una sanzione prevista nei confronti di chi era tenuto ad un certo comportamento ma non l’ha fatto. In generale sorge responsabilità civile in relazione al mancato rispetto di un obbligo contrattuale, ai sensi di quanto stabilisce l’art c.c., o per violazione del principio neminem laedere, sancito dall’art c.c [clik] Per quel che riguarda l’elemento intenzionale, il codice prevede che sussista responsabilità civile sia quando un evento dannoso sia il risultato di un’azione od omissione prevista e voluta da chi la pone in essere (comportamento doloso), sia quando l’evento dannoso, per quanto non voluto, sia il risultato di un’azione o omissione in cui sia riconoscibile, in chi la pone in essere, negligenza o imprudenza o imperizia (comportamento colposo). Sia nell’uno come nell’altro caso il verificarsi di un danno ingiusto alla persona o alle sue cose, fa nascere l’obbligo a risarcire detto danno [clik] Va subito precisato che il verificarsi nella Scuola di episodi di bullismo (di comportamenti cioè riconducibili alla definizione datane dal Ministero della Pubblica istruzione) non trovano nel codice civile una specifica disciplina volta ad ottenere uno specifico risarcimento dei danni che ne possono conseguire ( anche per questo motivo si è parlato di disciplina “indiretta”), tuttavia il verificarsi di atti di bullismo dà luogo a conseguenze giuridiche di rilievo sia per chi lo subisce, sia per chi lo pone in essere, sia per chi avrebbe potuto o dovuto impedirlo ma non l’ha fatto. Il verificarsi nell’ambiente scolastico di forme di isolamento, di violenza verbale o fisica o psicologica, poste in essere all’ombra del gruppo, non costituisce una fattispecie autonoma di cui il codice civile disciplini il risarcimento dei danni che ne conseguono, tuttavia, si traduce conseguenze giuridiche di rilievo …per chi avrebbe potuto o dovuto impedirlo ma non l’ha fatto …per chi lo pone in essere o lo subisce

4 l’atto del bullismo nella scuola rileva ..
vittima l’atto del bullismo nella scuola rileva .. ..ma si traduce in forme di responsabilità anche per “bullo” (C.Civ.) Art Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. … I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [Diap.4 ] In altri termini si traduce in forme di responsabilità per tutti quei soggetti a cui la legge, più precisamente l’art c.c., a diverso titolo ha assegnato obblighi di vigilanza ed educativi sui minori: ovvero i genitori e gli operatori scolastici, cioè insegnanti, dirigenti scolastici e personale ausiliario

5 l’atto del bullismo nella scuola..
..si traduce in forme di responsabilità per Presunzione di culpa in educando Costituzione art.28 - I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici Presunzione di culpa in vigilando onere della prova: il danno si è verificato nel tempo in cui il minore era affidato alla scuola Ministero della P.I. onere della prova: è stata esercitata con diligenza una sorveglianza idonea ad impedire il fatto L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. [Diap.5 ] Partendo proprio da questi ultimi vediamo quale è il quadro normativo di riferimento che ne definisce e disciplina la responsabilità La previsione generale è contenuta nella Costituzione, dove all’art.28 è detto :“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici”. [clik] l’art.28 della Cost. prevede, dunque, una responsabilità diretta (in proprio) dei pubblici dipendenti (..direttamente responsabili) a cui si accompagna una responsabilità della P.A. per gli atti illeciti compiuti dai pubblici dipendenti, per l’esistnza di un rapporto c.d. organico. Le previsioni costituzionali, naturalmente, riguardano qualsiasi forma di responsabilità: penali, amministrative, tributarie, civili, ecc [clik] Limitando il discorso a quella civile, cioè a quella responsabilità che obbliga un dipendente scolastico che abbia violato una norma per la quale sia previsto il risarcimento del danno causato, la previsione costituzionale ha trovato attuazione nell’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n° 312, nel quale è detto: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza. [2] La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.” [clik] Di tale articolo va subito chiarita l’espressione finale secondo cui “..l’amministrazione si surroga al personale…”. Tale affermazione sancisce il principio per cui, nel caso venga promossa un’azione risarcitoria per un danno di cui si ritenga responsabile un dipendente scolastico l’unica legittimata passiva, chi, cioè, è convenuta in giudizio è la Pubblica Amministrazione, più precisamente il Ministero della P. Istruzione [clik] Se, dunque, il genitore di un alunno, ritenendo che il figlio (minore), affidato alla scuola, abbia subito un danno (economico, morale, biologico, esistenziale), promuoverà davanti al Giudice civile un’azione risarcitoria, convenuta in giudizio, chi, cioè, dovrà rispondere di detto danno, sarà l’Amministrazione scolastica [ed eventualmente, a seconda dee casi, i genitori del minore (“bullo”) che materialmente si è reso responsabile del fatto contestato]. La ratio della disposizione contenuta nell’art. 61 della legge.n° 312 va cercata in quel rapporto c.d. organico che – come detto - lega la Pubblica .Amministrazione e i suoi dipendenti, sancito dall’art. 28 della Costituzione. Limitando il discorso solo a pochi tratti essenziali, va detto che nel rapporto processuale instaurato, al genitore del minore, l’attore, [clik] sarà richiesto solo di provare che il danno subito dal figlio si è verificato nel tempo in cui era stato affidato alla scuola: questo perché nei confronti dell’Amministrazione scolastica, convenuta in giudizio, esiste una presunzione di culpa in vigilando, cioè dell’esistenza di quella responsabilità civile di cui si è detto sopra, che le impone il rigoroso rispetto, in questo caso, di quanto prevede il dettato dell’art 2048 c.c., ovvero di una sorveglianza sul minore che deve essere esercitata con prudenza, diligenza, perizia. L’unico modo che l’Amministrazione scolastica ha per liberarsi da detta presunzione di colpa (prova liberatoria) è dimostrare che sull’allievo era stata esercitata una vigilanza, appunto, competente, prudente, diligente, idonea, cioè, ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso. L. 312/’80, art. 61 …………l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Responsabilità diretta del pubblico dipendente + responsabilità della P.A. per fatti illeciti dei dipendenti = Rapporto organico

6 l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità disciplinate dalla
L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Amm. Scolastica ..per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni… La responsabilità patrimoniale del personale… è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza Salvo rivalsa … ..condannata al risarcimento dei danni a  responsabilità Corte dei Conti Art. 2048c.c. ..I precettori ..sono responsabili del danno cagionato .. nel tempo in cui [i minori] sono sotto la loro vigilanza. ..“aggravata” perché, per il danno causato dal minore, l’insegnante ne è ex lege ritenuto responsabile: esiste nei suoi confronti (come nel giudizio civile per l’Amministrazione scolastica) la presunzione dell’esistenza di una culpa in vigilando … [Diap.6 ] Proseguendo nella lettura dell’art. 61, in esso è detto anche che, conclusosi il giudizio civile, l’Amministrazione scolastica che sia stata condannata a risarcire i danni, potrà, poi, agire [clik] “in rivalsa” nei confronti dei suoi dipendenti, cioè potrà a sua volta adire il Tribunale competente, la Corte dei Conti, e rivalersi sugli operatori scolastici di cui, in corso di giudizio, siano emerse precise responsabilità nel verificarsi dell’evento dannoso. Agire in “rivalsa”, dunque, significa per l’Amministrazione scolastica farsi restituire il risarcimento pagato per atti compiuti dai propri dipendenti “..in violazione di diritti” (v. Cost. art 28), più precisamente per gli operatori scolastici “..in connessione a comportamenti degli alunni” (art. 61 della legge 312), quando il verificarsi del danno, precisa l’art. 61, [clik] sia dovuto ad azioni od omissioni in cui sia riconoscibile “..dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza” [clik] Per quel che riguarda, in particolare, la responsabilità patrimoniale del personale docente essa viene valutata alla luce delle previsioni dell’art c.c., secondo cui “ ..I precettori ..sono responsabili del danno cagionato .. nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” [clik] e potranno liberarsene solo dimostrando di aver vigilato sul minore, adottando in via preventiva tutte le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (responsabilità aggravata) [clik] Davanti alla Corte dei Conti, dunque, starà al docente dimostrare (prova liberatoria) di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare che l’evento da cui era derivato il il danno potesse verificarsi . … per non rispondere di culpa in vigilando il docente deve dimostrare che ha esercitato una sorveglianza in cui sono state adottate le più elementari regole di diligenza perizia e prudenza, cioè ha fatto tutto ciò che sarebbe stato possibile fare per impedire il verificarsi dell’evento (prova liberatoria)

7 Limiti alla responsabilità
l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità disciplinate dalla Responsabilità patrimoniale dei docenti Limiti alla responsabilità TEMPORALE periodo d’affidamento dell’alunno alla scuola: norme contrattuali che definiscono l’orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori (v. ad es. art. 42, c.5, del CCNL del :" per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni" TERRITORIALE edificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite ed i viaggi di istruzione La diretta responsabilità della scuola (salvo rivalsa) non esclude che nei confronti dei docenti possano essere avviati procedimenti disciplinari che potranno concludersi con sanzioni a carico dei docenti stessi, indipendentemente -sia dell'esito dell'azione civile intentata dal danneggiato contro la scuola, sia se la parte lesa abbia eventualmente rinunciato al risarcimento del danno [Diap.7 ] La responsabilità della scuola e degli insegnanti presenta due limiti (Cass. civ. Sez. III sent. 6331/98): [clik] uno “esterno” che è rappresentato dal periodo d’affidamento dell’alunno alla scuola e che decorre dal momento dell’ingresso fino al momento dell’uscita da scuola, individuato anche da precise norme contrattuali che, ad esempio, impongo al docente di trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e assistere all’uscita degli alunni (art. 42, 5° comma del CCNL del ), ed [clik] un limite “territoriale” costituito normalmente dall’edificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite ed i viaggi di istruzione [clik] La diretta responsabilità della Scuola (salvo rivalsa) per i danni subiti dagli allievi che la frequentano, non esclude, poi, che essa possa avviare nei confronti dei docenti anche specifici procedimenti e sanzioni disciplinari che potranno concludersi con sanzioni a carico del docente: questo indipendentemente sia dell'esito dell'azione civile intentata dal danneggiato contro la scuola, sia dalla circostanza che la parte lesa abbia eventualmente rinunciato al risarcimento del danno. (v. D.Lgs n.150/09, disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni disciplinare dei pubblici dipendenti, modifiche al D.Lgs. 297/1994 -Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)

8 l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità
L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. ..condannato al risarcimento dei danni a  Ministero della P.I. …Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave. Corte dei Conti Responsabilità patrimoniale Art Responsabilità dei genito ri, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte…… art Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [Diap.8 ] L’Amministrazione scolastica condannata da un Tribunale civile a risarcire il danno subito da un allievo, non solo potrà rivalersi sul personale docente, ma anche [clik] sul personale ausiliario, se nel corso del giudizio civile ne siano emerse responsabilità. Secondo il vigente CCNL del comparto scuola (v. Allegato, tab. A) i compiti - da cui gli obblighi a cui sono tenuti- del personale A.T.A. sono “di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione”. Le stesse norme contrattuali estendono il dovere di ordinaria vigilanza del personale ausiliario anche nel periodo di somministrazione del pasto agli alunni, nelle mense scolastiche. [clik] L’Amm. scolastica, poi, potrà rivalersi anche sui dirigenti scolastici a cui non spettano tanto obblighi di vigilanza sugli alunni, quanto obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici; inoltre i dirigenti scolastici hanno, per l’attività che sono tenuti a svolgere, anche doveri di custodia (ex art e 2051 c.c.). va precisato che la responsabilità patrimoniale che grava, ai sensi dell’art c.c., sul Dirigente scolastico è tale da presumere, nei suoi confronti, l’esistenza di una culpa in organizzando, di cui gli sarà possibile liberarsi solo dimostrando di aver posto in essere tutte le misure organizzative indispensabili per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. [clik] Si deve, infine, accennare come l’art.2048 preveda accanto alla responsabilità del precettore (qui della Scuola) anche quella del genitori dell’alunno colpevole del fatto commesso (il “bullo”): l’una e l’altra responsabilità non sono tra loro alternative, ma sono concorrenti. Il discorso sulla responsabilità patrimoniale di chi nella Scuola ha verso i minori obblighi di vigilanza o di custodia dovrebbe ora proseguire esaminando la prassi giudiziale (dei tribunali civili e della Corte dei Conti) e i diversi punti di vista espressi in dottrina in merito ai differenti orientamenti susseguitisi negli anni. Il tempo, tuttavia, non lo consente perché Obblighi di custodia sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamen- te antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE -QUADRIENNIO ) Obbligo di porre in essere tutte le misure organizzati-ve per garantire la sicurezza nell’ ambiente scola stico e la disciplina tra gli alunni la responsabilità del genitore e quella del precettore, per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, sono concorrenti art. 2051 Ciascuno è responsabile del danno ca-gionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito Culpa in organizzando

9 l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità
Aspetti legali e legalità l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità cercare di rendere consapevole chi opera nella scuola delle responsabilità civili (o penali) per far sì che si comporti “in conformità a quanto previsto dalla legge” Art. 2048 Obbligodi educare Obbligodi sorveglianza L. 312/’80 art. 61 Obbligo di custodia perché [Diap 9 ] occuparsi di “aspetti legali e di legalità” in relazione al verificarsi nella scuola di atti di bullismo, suggerisce di porsi anche la domanda se realmente la responsabilità civile che la Scuola ha nei confronti dei minori che le sono affidati, consista solo nel dover vigilare sugli allievi ed organizzarne la vita scolastica. Il dubbio che la responsabilità della scuola sia più ampia nasce nel riflettere su quanto [klic] una sentenza della Corte di Cassazione del novembre 2005 (8-11-‘05, sez. III, n ) ha affermato, sempre in tema di sicurezza e sorveglianza sugli alunni: …la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante – si legge in detta sentenza - non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che -quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico- tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.” Ma la Scuola, nei confronti dei suoi allievi, ha una responsabilità civile che davvero si limita solo agli obblighi di sorveglianza e di custodia? ….

10 …l'accoglimento della domanda di iscrizione ….
(Cassazione, sez. III, sen. n /’05)- …la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che -quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico- tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza… contrattuale …l'accoglimento della domanda di iscrizione …. …quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico- tra insegnante ed allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza… determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo … Contratto sociale L’obbligo di istruire ed educare, contiene quello più specifico di protezione e vigilanza D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione … …. Al dubbio sopra sollevato si deve rispondere che anche nell’obbligo di istruire ed educare bambini, adolescenti che si iscrivano nella scuola pubblica, pare debba riconoscersi una natura (=responsabilità civile) non diversa dagli obblighi di protezione e vigilanza sui minori …… [Diap 10] Premesso che la Suprema Corte si occupava della richiesta di risarcimento danni avanzata dai genitori di una bambina delle scuole elementari che a seguito di una caduta in classe aveva riportato delle lesioni alla bocca, la Corte di Cassazione a proposito dell’obbligo della Scuola di vigilare ne chiarisce [klic] la fonte contrattuale ed indica nell'accoglimento della domanda di iscrizione dell’allievo all’Istituto il momento in cui nascono le responsabilità civili previste dalla legge sia per l’istituto che per l’insegnante, [klic] precisando come “tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza.” La Cassazione, dunque, [klic] ricorda come la responsabilità civile dell’insegnante di proteggere e vigilare sull’alunno sia un aspetto del più ampio obbligo di istruire ed educare che la Scuola – precisa la Corte – [klic] ha assunto nei confronti dell’alunno attraverso un vero e proprio contratto sociale [klic] Il contratto sociale a cui la Suprema Corte si riferisce è quello riconosciuto dal d.legisl.n. 76, del 15 aprile 2005 ["Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"] che ha riconosciuto ad ogni studente il diritto soggettivo all’istruzione e formazione e l’obbligo della Scuola di fornirgli la prestazione scolastica, di cui l’iscrizione – come precisa la sentenza della Corte – segna, di detto contratto, il formale avvio. Nel 2005, insomma, [klic] le affermazioni di principio contenute negli artt. 33 e 34 della costituzione (una scuola “aperta a tutti”, “gratuita”, “obbligatoria”) si trasformavano, con il d.legisl. n. 76, per il riconoscimento di un contratto sociale nell’obbligo della Pubblica amministrazione, rectius del Ministero della Pubblica istruzione (e, per rapporto organico, degli insegnanti) di fornire una prestazione il cui contenuto fosse formare ed istruire bambini ed adolescenti iscritti alla scuola pubblica. [klic] Vista, dunque, l’esistenza di questo diritto soggettivo all’istruzione ed educazione, il dubbio che la responsabilità civile della scuola non si possa limitare solo agli obblighi di vigilare ed organizzare la vita scolastica dei allievi, ma debba ritenersi esteso anche a quello di formare ed educare ogni suo alunno, sembra fondato ogni studente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all’istruzione e formazione art. 33 : … [2] la Repubblica detta le norme generali sull’ istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. … La scuola deve costituire un passaggio fondamentale per la costruzione del ‘progetto di vita’ di ogni persona … art. 34: [1] La scuola è aperta a tutti. … [3] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

11 L’obbligo di istruire ed educare (ex D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 )
…. e come si configurerebbe detto obbligo di istruire ed educare? quale il suo contenuto? il genitore non dovrà rispondere per i danni provocati dal comportamento del figlio “quando abbia impartito un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato (Cass.12501/2000) (Indicazioni ministeriali 2007) .. La scuola deve costituire un passaggio fondamentale per la costruzione del ‘progetto di vita’ di ogni persona … La Scuola assolve ad dovere di fornire agli alunni iscritti nei Istituti di ogni ordine e grado attivando gli insegnamenti previsti dalla programmazione ministeriale ed assegnando a ciascun di essi il docente abilitato ad insegnarlo … …ad avviarlo ad una corretta vita di relazione … Presunzione di culpa in educando ex art c.c. Indicazioni ministeriali ? Discipline -Italiano:…. -Inglese: … -Lingua com.:.. -Storia: … -Geografia:… -Matematica: … -Scienze:… -Tecnologia:… -Musica:… -Arte ed immagine:… -Scienze motorie e sportive: …. … ma la programmazione ministeriale prevede una disciplina, un insegnamento il cui fine sia avviare ad “una corretta vita di relazione”, formare, cioè, in senso morale e civico un adolescente così da poter contrastare quell’assenza di valori, quell’ignoranza delle più elementari regole del convivere che - a detta di tutti - stanno alla base del verificarsi anche nella scuola di atti di bullismo? Programmazione dell’Istiuto [Diap 11] Per meglio capire e conoscere, poi, come la Scuola assolva a detta responsabilità, senza dimenticare come il frequente verificarsi di episodi di bullismo nella scuola abbia portato ad esaminarne gli “aspetti legali”, vediamo sotto questo profilo in primo luogo come si configuri l’obbligo di educare attribuito ai genitori, più precisamente quale sia il comportamento che si è ritenuto debba tenere un genitore per essere sollevato da quella presunzione di culpa in educando prevista – come più sopra si è detto – dall’art c.c [klic] Nella sentenza n , del 21 settembre 2000, la Corte di Cassazione così si esprimeva: i genitori non rispondono per i danni provocati dal comportamento del figlio “quando abbiano impartito un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato.” [klic] I genitori, dunque, ottempererebbero al proprio obbligo educativo con l’“avviare il figlio ad una corretta vita di relazione”, un compito, dunque, che non si configura in modo molto diverso da quello che l’Amministrazione scolastica stessa si propone quando afferma - per fare solo un esempio – che [klic] La scuola deve costituire un passaggio fondamentale per la costruzione del ‘progetto di vita’ di ogni persona” (Indicazioni ministeriali del 2007). E’ proprio per dare concreta realizzazione a tale impegno che – come è noto – [klic] ogni Istituto all’inizio di ogni anno scolastico attiva i singoli insegnamenti previsti nella programmazione ministeriale, assegna a ciascuno di essi il docente abilitato al suo insegnamento e provvede perché, nei tempi fissati, sia svolto il programma stabilito [klic] Resta ora da chiedersi se nella programmazione ministeriale sia prevista una specifica materia o disciplina il cui scopo sia avviare l’allievo ad “una corretta vita di relazione”, cioè formare in senso morale e civico un adolescente e contrastare quell’assenza di valori, quell’ignoranza delle più elementari regole del convivere che - a detta di tutti - stanno alla base del verificarsi di episodi bullismo [klic] Dare una risposta a questa domanda è importante perché il mancato insegnamento di una materia prevista pur dalla programmazione ministeriale configurerebbe – come per la mancata attivazione da parte di un Istituto scolastico di materie quali italiano, storia, geografia, matematica, ecc.- un vero e proprio inadempimento contrattuale e renderebbe legittima, in occasione di episodi di bullismo, una richiesta di risarcimento danni non solo per una presunta culpa in vigilando della Scuola, ma anche per culpa in educando, poiché si potrebbe sostenere che la Scuola non ha adempiuto al quel dovere formativo ed educativo idoneo e necessario ad evitare anche il comportamento scorretto e lesivo posto in essere dal “bullo”. La domanda se la programmazione ministeriale preveda uno specifico insegnamento destinato a formare bambini ed adolescenti sotto un profilo sociale e morale, tuttavia, non consente risposte semplici e lineari. Se una tale disciplina esiste nella programmazione ministeriale e le singole scuole, i singoli insegnanti non la facessero rientrare come avviene per storia, geografia, matematica, scienze educazione fisica, ecc. nella program-mazione annuale, allora si dovrebbe parlare di inadempimento contrattuale …ed anche la vittima di atti di bullismo avrebbe diritto di esigere un risarcimento per inadempimento contrattuale, ovvero perché la scuola non ha provveduto a formare ed educare … il bullo!

12 “…La scuola è luogo di crescita e di incontro delle persone
“…La scuola è luogo di crescita e di incontro delle persone. Persone sono gli insegnanti e persone sono gli allievi. Educare istruendo significa essenzialmente tre cose: - consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e possa essere messo a frutto; - preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto economico e sociale in cui vivono; - accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della propria personalità ” ( Roma 31 luglio 2007, Il Ministro della Pubblica istruzione G. Fioroni) (marzo ’09) Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” – Scuola secondaria di primo grado -Obiettivi di apprendimento Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; organizzazione politica ed economica della Ue; la Carta dei diritti dell’Ue e la Costituzione europea; organismi internazionali; distinzione tra autonomia (della persona umana, delle «formazioni sociali», degli enti locali e territoriali, delle istituzioni) e decentramento nei servizi che dipendono dallo Stato; connessione tra l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, da una parte, e la valorizzazione dell’autonomia e del decentramento dall’altra (art. 5 della Costituzione); il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948; la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni; l’ordinamento della Repubblica; la Corte costituzionale; le «formazioni sociali» delle imprese, dei partiti, dei sindacati e degli enti no profit, con la loro regolamentazione costituzionale e legislativa; la sussidiarietà orizzontale e verticale; i diritti e i doveri del cittadino; i diritti e i doveri del lavoratore. Nel Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, la nuova disciplina introdotta con la L , n.169, gli obiettivi di apprendimento previsti per la scuola secondaria di secondo grado riprendono in parte quelli previsti per l’Ed. civica, pur presentandosi meno articolati. Nella recente riforma dei licei, per evitare “il rischio di delegare a questo solo insegnamento preoccupazioni e compiti di natura educativa che, invece, devono coinvolgere per forza di cose tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte le discipline (con particolari curvature del loro insegnamento)” per Cittadinanza e Costituzione, inserito nell’area storico-geografica, non sono previste ore aggiuntive, né alcuna valutazione … L.30/10/’08, n.169 un’ora a settimana, pari a 33 ore annuali, ricavate dall'attuale orario dell’area storico-geografica Valutazione autonoma .. in caso di azioni giudiziarie intraprese dalla vittima di un atto di bullismo per ottenere un risarcimento dell’ingiusto danno subito, chi opera nella scuola dovrà, eventualmente, rispondere di culpa in vigilando o di culpa in organizzando … ma non di culpa in educando! Nella scuola secondaria di II° non è presente nessuna disciplina con un numero di ore e valutazione autonoma … per guidare il fanciullo e l’adolescente verso la vita sociale, giuridica, politica, per far gli conoscere i principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta D. Lgsl. 19 febbraio 2004, n. 59 Educazione alla Convivenza Civile [Diap 12] Al di là, infatti, delle affermazioni di principio di cui è ricca la letteratura ministeriale (v. , per fare solo un esempio, quanto il Ministro della Pubblica istruzione G. Fioroni nel luglio 2007 scriveva nelle Indicazioni allora pubblicate “…La scuola è luogo di crescita e di incontro delle persone. Persone sono gli insegnanti e persone sono gli allievi. Educare istruendo significa essenzialmente tre cose: - consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e possa essere messo a frutto;- preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto economico e sociale in cui vivono; - accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della propria personalità ”), l’unica disciplina oggi presente nella programmazione scolastica che sembri rispondere alle Linee guida per combattere il bullismo, dunque, “sviluppare percorsi di educazione alla legalità” sembra essere quella [klic] introdotta alla fine del 2009 – ed ancora in fase sperimentale - nelle scuole superiori di I° (ex medie) Cittadinanza e Costituzione, alla quale sono state riservate 33 ore annuali (un’ora a settimana) di insegnamento, ricavate dall'attuale orario delle aree storico-geografica e storico-sociale), ed una valutazione autonoma [klic] Per formare in senso civico e morale gli adolescenti gli Obiettivi di apprendimento fissati dal Ministro nel Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” sono: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; organizzazione politica ed economica della Ue; la Carta dei diritti dell’Ue e la Costituzione europea; organismi internazionali; distinzione tra autonomia (della persona umana, delle «formazioni sociali», degli enti locali e territoriali, delle istituzioni) e decentramento nei servizi che dipendono dallo Stato; connessione tra l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, da una parte, e la valorizzazione dell’autonomia e del decentramento dall’altra (art. 5 della Costituzione); il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948; la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni; l’ordinamento della Repubblica; la Corte costituzionale; le «formazioni sociali» delle imprese, dei partiti, dei sindacati e degli enti no profit, con la loro regolamentazione costituzionale e legislativa; la sussidiarietà orizzontale e verticale; i diritti e i doveri del cittadino; i diritti e i doveri del lavoratore. Per cominciare, dunque a rispondere alla domanda sopra posta, si può affermare che nella scuola secondaria di I° è presente (seppure ancora in via sperimentale) uno specifico insegnamento destinato a formare negli alunni una coscienza civica e morale, una finalità sul cui raggiungimento l’insegnante è chiamato a rispondere anche esprimendo un giudizio. Per le scuole superiori di II° la situazione si presenta diversa. [klic] Se si escludono gli Istituti per il cui indirizzo la programmazione ministeriale prevede lo specifico insegnamento di Diritto (materia il cui programma non è, comunque, persato ed organizzato per ..), [klic] per “guidare il fanciullo e l’adolescente verso la vita sociale, giuridica, politica, per fargli conoscere i principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta”, non è previsto alcun specifico insegnamento a cui un insegnante sia tenuto a riservare un numero minimo di ore e sul cui apprendimento debba/possa esprimere una valutazione [klic] Come è noto, fin dal 1958, proprio per “guidare il fanciullo e l’adolescente verso la vita sociale, giuridica, politica, per fargli conoscere i principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta”, veniva introdotto nella Scuola l’insegnamento di Educazione civica, intesa come materia trasversale rispetto tutte le discipline e tutte le attività della scuola, complementare all’insegnamento della Storia (dalla quale si dovevano ritagliare almeno 2 ore al mese), ma per la quale non era comunque prevista alcuna valutazione. Poiché il suo insegnamento restò di fatto affidato a progetti ed iniziative portate avanti solo da pochi insegnanti, su base volontaria e con motivazioni a volte personali, tali da renderne diverso l’impatto educativo e diverso il valore sul piano didattico, [klic] nel febbraio del 2004 l’Educazione civica venne sostituita da un nuovo e diverso insegnamento l’Educazione alla convivenza civile, con cui non solo si intendeva estendere i contenuti della vecchia Educazione civica, ma si proponevano anche metodologie didattiche innovative che, con lo sforzo congiunto di docenti, famiglia e componenti sociali, avrebbero dovuto condurre ad una reale trasversalità, in cui conoscenze e abilità non restavano “chiuse” in un’educazione autosufficiente, ma dovevano aprirsi ad ogni altra disciplina per costituirne la sintesi e la motivazione. Neppure per questo insegnamento, comunque, era previsto un numero specifico di ore ed una valutazione autonoma [klic] Educazione alla cittadinanza attiva che nel 2007 sostituì l’Educazione alla convivenza civile, ne rese solo più generici gli Obiettivi di apprendimento, lasciando “trasversali” i tempi da destinarsi a tale insegnamento e l’assenza di ogni valutazione [klic] Venendo ad oggi, il Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, dopo aver precisato che “La legge n. 169/2008 non denomina «educazione civica» o «educazione alla Costituzione e alla cittadinanza» la nuova disciplina perché l’educazione e il carattere educativo qualificano ogni insegnamento e ogni relazione interpersonale che si svolgano nel sistema educativo di istruzione e di formazione ... Va quindi evitato il rischio di delegare a questo solo insegnamento preoccupazioni e compiti di natura educativa che, invece, devono coinvolgere per forza di cose tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte le discipline (con particolari curvature del loro insegnamento)”, estende detto insegnamento anche alla scuola secondaria di II° e, nel precisarne gli Obiettivi di apprendimento (meno ampi di quelli previsti per le precedenti discipline), non vi riserva tuttavia né specifiche ore di insegnamento (Cittadinanza e costituzione resta, infatti, inserito nell’area storico-geografica), né alcuna valutazione [klic]. Concludendo nel cercare di dare una risposta alla domanda sopra posta, dunque, si deve riconoscere che nella scuola secondaria di II° non è previsto un insegnamento destinato a guidare i giovani verso la ricerca di una maturità non solo personale ma anche collettiva, ricca di valori sociali, al quale riservare un numero specifico di ore e una valutazione. E’ da escludere, pertanto, che, al verificarsi di un episodio di bullismo, i genitori della vittima possano chiedere che il giudice riconosca nel comportamento tenuto dal “bullo” anche una responsabilità per culpa in educando non solo dei suoi genitori, ma anche del docente. Introdotta nel 1958 dal D.P.R. 585 Educazione civica Educazione alla cittadinanza complementare all’ insegnamento della Storia… obiettivi trasversali rispetto tutte le discipline e tutte le attività della scuola Educazione stradale Educazione ambientale Educazione alimentare …ma disciplina autonoma alla quale erano riservate almeno due ore al mese... Educazione alla salute Educazione all’affettività … non era prevista alcuna autonoma valutazione D.Min. della P.I., 31/7/’07, n Educazione alla cittadinanza attiva

13 Patto Educativo di Corresponsabilità
Iscrizione nella scuola pubblica …strategie per educare i giovani a convivere civilmente dentro e fuori nell’ambiente scolastico D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 1.Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione Art. 2.Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione … ogni studente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all’istruzione e formazione Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 Premessa I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse i regolamenti interni dei singoli istituti devono adeguarsi alle disposizioni introdotte dal d.p.r. 235 in relazione alle mancanze disciplinari, alle sanzioni, agli organi competenti a comminarle, al procedimento per comminarle [Diap 13] Può dirsi, allora, che per quanto da tempo sia stato riconosciuto un vero e proprio obbligo della Scuola a formare ed istruire bambini ed adolescenti, di fatto sia ancora lontana dal poter contrastare quell’assenza di valori, quell’ignoranza delle più elementari regole del convivere che - a detta di tutti - stanno alla base del verificarsi anche nella scuola di atti di bullismo? In realtà nella legislazione scolastica è possibile [klic] riconoscere disposizioni che consentono alla Scuola di adottare strategie educative, alternative ad uno specifico insegnamento, in grado di guidare i giovani ad acquisire valori e regole, indispensabili a stabilire una civile convivenza dentro e fuori l’ambiente scolastico. [klic] Fondamentali, infatti, in questo percorso formativo solo lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ed il D.P.R. n. 235, del 21 novembre 2007 , (Regolamento) che ne ha modificato alcuni aspetti. La Premessa di quest’ultimo non a caso inizia affermando: “I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse”. Tale documento, poi, prosegue “… di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria”. Il tempo non consente analizzare con la dovuta attenzione le singole disposizioni; ci si può solo limitare a ricordare come le modifiche introdotte nel 2007 impongano alle singole istituzioni scolastiche di rivedere ed adeguare i propri regolamenti interni per quel che riguarda le mancanze disciplinari, le sanzioni, gli organi competenti a comminarle ed il procedimento per comminarle. La novità più significativa ed incisiva, introdotta dal D.p.r. 235 del 2007, resta comunque il “Patto Educativo di Corresponsabilità” il cui obiettivo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. Rendere operative le prescrizioni contenute nei provvedimenti ministeriali appena ricordati sembra dunque costituire l’unico concreto contenuto riconducibile ad un obbligo “civile” della Scuola di guidare i giovani verso la conoscenza di valori e regole sociali, quelli ritenuti da tutti – anche dalle Linee guida di questo Progetto di formazione Bulle e Pupi – Cyberbulling - l’unica strategia possibile per contrastare il costante crescere di episodi di bullismo nella Scuola. [Wanda Formigoni Candini] “… di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria” Patto Educativo di Corresponsabilità L’obiettivo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa

14 Aspetti legali e di legalità
Ferrara 30 marzo 2010 Progetto di formazione sul bullismo e le sue varie forme di espressione Aspetti legali e di legalità Wanda Formigoni Candini docente SSIS, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Ferrara


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