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IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01
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1.1 LA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DAL D.LGS. 231/01
Il D.lgs. 231 del 2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il principio di responsabilità delle persone giuridiche in sede penale. Provvedimento di assoluta novità vista la vigenza del principio di “societas delinquere non potest” che ha sempre caratterizzato il diritto penale italiano. Si configura a carico dell’ “Ente” una particolare forma di responsabilità di tipo amministrativo, che deriva da reati commessi da soggetti in posizione apicale o da dipendenti dell’azienda medesima, ove tali reati siano realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’ “Ente”.
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1.2 I PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA’
La nuova disciplina si fonda su taluni principi propri del diritto penale. Trovano, infatti, applicazione, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.lgs. 231/01, il principio di legalità, la riserva di legge, il principio di tassatività, il principio di irretroattività, il divieto di analogia ed il principio di successione di leggi nel tempo. Sebbene non si tratti di una vera e propria responsabilità penale, l’accertamento dell’illecito amministrativo dell’Ente e l’applicazione delle relative sanzioni sono attribuite al Giudice penale che giudica il fatto-reato commesso dalla persona fisica ed il procedimento è assoggettato alla disciplina prevista dal codice di procedura penale.
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1.3 I SOGGETTI DESTINATARI
Il D.lgs. N. 231/01 trova applicazione nei confronti di: - “Enti” forniti di personalità giuridica; - società; - associazioni anche prive di personalità giuridica; - cd. enti pubblici economici; enti privati concessionari di un pubblico servizio. Non si applica, invece, nei confronti di: Stato; enti pubblici territoriali; agli altri enti pubblici non economici; enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
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1.4 LA TIPOLOGIA DEI REATI Le fattispecie di reato, cui il D.Lgs. 231/01 riconnette la responsabilità amministrativa degli Enti, sono: i reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, malversazione, etc.); -i reati in materia di finanziamenti pubblici (indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche); i reati di frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico; i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo; i reati societari.
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1.5 I CRITERI LEGALI PER L’ESONERO DELLA RESPONSABILITA’: I MODELLI ORGANIZZATIVI E L’ORGANO DI CONTROLLO La responsabilità dell’Ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto: A) siano predisposti ed attuati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati. B) sia istituito un organo di controllo, con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.
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1.5.1 I MODELLI ORGANIZZATIVI
I modelli organizzativi hanno diversa efficacia esimente. Infatti: 1) se sono adottati prima della commissione del fatto-reato esonerano l’Ente da qualsiasi responsabilità; 2) se sono adottati dopo la commissione del fatto determinano una diminuzione della sanzione. In ogni caso, per risultare idonei, previa individuazione delle aree di rischio-reato, essi devono consistere in appositi protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’Ente finalizzati a prevenire la realizzazione di alcuni tipi di reati specificamente indicati dalla legge.
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1.6 LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REALTA’ AZIENDALE ALLA DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. 231/01 La predisposizione dei modelli organizzativi e l’istituzione di un organo di controllo sono sicuramente facoltativi. Tuttavia la loro mancata attuazione può avere conseguenze di non poco conto sotto il profilo delle responsabilità civili degli amministratori. Infatti, in caso di condanna dell’Ente, i soci ben possono esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per non aver adottato i modelli organizzativi e per non aver provveduto ad istituire un organo di controllo.
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