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“Sovraindebitamento di famiglie e imprese.
Recenti normative e proposte per affrontare la crisi finanziaria e sociale″ Avv. Paola Moreschini Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia 4 dicembre 2013
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Storia della legge n.3/2012 L’Italia è stata l’ultimo tra i paesi europei ad introdurre una normativa sul sovraindebitamento Legge 108/96 ha istituito un “Fondo per la prevenzione dell’usura” finalizzato a fornire ai soggetti non imprenditori un prestito garantito per il ripianamento dei debiti Legge 27 gennaio 2012 n.3 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” modificata dal DL n.179/2012 convertito dalla L. 221/
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La legge n.3 del 2012 definisce il sovraindebitamento:
Definizione di sovraindebitamento La legge n.3 del 2012 definisce il sovraindebitamento: un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero una definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni
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con banche e finanziarie con gestori di servizi pubblici
Definizione di sovraindebitamento Il sovraindebitamento va riferito alla somma di diverse tipologie di debiti: -con il fisco con banche e finanziarie con gestori di servizi pubblici per canoni locativi per prestazioni sanitarie con fornitori verso altre famiglie
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Destinatari delle norme sono i debitori non soggetti alle procedure della legge fallimentare che non hanno fatto ricorso ai procedimenti della L.3/2012 negli ultimi 5 anni - imprenditori esclusi dal fallimento in ragione delle soglie dimensionali -imprenditori agricoli - professionisti - consumatori e famiglie
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Consumatori e famiglie - consumatore è la persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta - si fa riferimento al nucleo familiare per valutare la sussistenza di una situazione di sovraindebitamento
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti * Piano del consumatore * Liquidazione del patrimonio
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Due tipi di procedure per l'imprenditore non fallibile Accordo di composizione della crisi Liquidazione del patrimonio Tre tipi di procedure per il consumatore Piano del consumatore Accordo di composizione della crisi Liquidazione del patrimonio
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti - modello degli accordi di cui all’art.182 bis LF - tetto per raggiungere l’accordo: 60% dei crediti - eventuale omologazione dell’accordo da parte del Tribunale - vincolatività dell’accordo per tutti i creditori
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Piano del consumatore - debiti non derivanti da attività d’impresa - non occorre l’approvazione dei creditori - condizione dell’assenza di indebitamento colposo - eventuale omologazione del piano da parte del Tribunale
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
CONTENUTO DELL’ACCORDO O DEL PIANO liberamente determinato - limitazioni per crediti impignorabili e privilegiati - possibilità di conferimenti da parte di terzi per garantire la fattibilità dell’accordo - moratoria dei pagamenti fino ad 1 anno dall’omologazione - limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito, alla sottoscrizione di strumenti finanziari
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Liquidazione del patrimonio (procedura complessa modellata sul fallimento) - scelta alternativa rispetto all’accordo - conversione automatica della procedura di composizione in liquidazione - su richiesta del creditore che contesta la convenienza dell’accordo prima dell’omologazione - su richiesta del creditore dopo l’omologazione
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
PROCEDIMENTO davanti al tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore - deposito dell’istanza con la documentazione allegata -decreto del Tribunale °fissa l’udienza con i creditori e stabilisce forme di pubblicità °vieta l’inizio e dispone la sospensione delle azioni esecutive individuali -udienza di comparizione dei creditori -eventuale omologazione dell’accordo/piano
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Documentazione da allegare all’istanza DOCUMENTI DA ALLEGARE - elenco dei creditori - elenco dei beni del debitore - elenco atti di disposizione ultimi 5 anni - dichiarazione redditi ultimi 3 anni - attestazione della fattibilità del piano - elenco delle spese correnti della famiglia con allegato stato di famiglia - scritture contabili degli ultimi 3 esercizi - relazione particolareggiata per il piano del consumatore
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
RIMEDI - annullamento o risoluzione dell’accordo -revoca o cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologazione del piano del consumatore SANZIONI specifiche fattispecie di reato per il debitore ed anche per l’OCC
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Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
ESDEBITAZIONE - art.142 LF: liberazione dai debiti residui dopo il fallimento - con decreto del Tribunale revocabile - possibilità riservata al debitore meritevole, che non ne ha beneficiato negli ultimi 8 anni, dopo l’attuazione dell’accordo o la liquidazione dei beni - debiti esclusi dall’esdebitazione: debiti con il fisco, obblighi di mantenimento, sanzioni penali o amministrative
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Possono costituire OCC enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza, professionalità, adeguatezza patrimoniale Possono essere iscritti di diritto nel Registro degli OCC - gli organismi di conciliazioni delle CCIAA - i segretariati sociali dei Comuni (L.328/2000) - gli Ordini professionali degli avvocati, commercialisti, notai
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
REGISTRO DEGLI ORGANISMI La legge 3/2012 ha istituito un Registro degli OCC presso il Ministero della Giustizia Regolamento ministeriale dovrà disciplinare: ° i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro ° i compensi e i rimborsi spettanti agli OCC
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
PROFESSIONISTI NOMINATI DAL TRIBUNALE Gli stessi compiti dell’OCC possono essere svolti da un professionista o società tra professionisti che sia in possesso dei requisiti previsti dalla LF oppure da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale Fino all’entrata in vigore delle tariffe si applicano i compensi per i commissari giudiziali o per i curatori fallimentari ridotti del 40%
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
COMPITI DELL’ORGANISMO consulente delle parti ausiliario del giudice - aiutare debitore a predisporre la proposta - verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati - trarre informazioni dalle banche dati pubbliche - attestare con una relazione la fattibilità dell’accordo/piano - redigere la relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento (piano del consumatore) - depositare della proposta agli uffici fiscali
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
COMPITI DELL’ORGANISMO consulente delle parti ausiliario del giudice - eventuale funzione di liquidatore - curare la pubblicità e le comunicazioni ai creditori e la raccolta delle adesioni dei creditori - predisporre una relazione provvisoria per i creditori e definitiva per il giudice - controllare l’esecuzione dell’accordo - risolvere i problemi che dovessero insorgere durante la fase esecutiva dell’accordo/piano
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Valutazioni sulla meritevolezza del consumatore
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Valutazioni sulla meritevolezza del consumatore Piano non è omologabile se il consumatore - ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere - ha colposamente determinato la sua situazione di sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla proprie capacità patrimoniali Relazione particolareggiata dell’OCC - sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal consumatore sulle ragioni dell’incapacità del consumatore ad adempiere
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Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
TEST DI MERITEVOLEZZA Principio del debito responsabile va esaminato in parallelo con il principio del credito responsabile principio introdotto dal d.lgs.141/2010 con l’inserimento nel TUB dell’art.124 bis sulla verifica da parte dell’intermediario finanziario del merito creditizio del cliente
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Valutazioni per aprire la liquidazione
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Valutazioni per aprire la liquidazione Per aprire la procedura di liquidazione va valutata la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni Relazione particolareggiata dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere le obbligazioni sulle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere
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Valutazioni per ottenere l’esdebitazione
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Valutazioni per ottenere l’esdebitazione Per concedere il beneficio dell’esdebitazione il giudice deve aver escluso che al debitore sia imputabile un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali che il debitore nei 5 anni precedenti e nel corso della procedura abbia posto in essere atti in frode ai creditori, simulazioni…..
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considerando l’assenza di un confine preciso tra sovraindebitamento
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Come deve condurre la valutazione l’OCC o il professionista incaricato? considerando l’assenza di un confine preciso tra sovraindebitamento attivo e passivo
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Valutazione condotta attraverso
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Valutazione condotta attraverso tipizzazione delle condotte negligenti con il rischio di valutazioni moralistiche? tipizzazione delle condotte incolpevoli accompagnata dall’effettiva conoscenza del fenomeno attraverso un approccio multidisciplinare e l’analisi caso per caso?
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GRAZIE!
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