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PubblicatoNazario Valenti Modificato 10 anni fa
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DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE
Regione Emilia-Romagna Servizio Territorio Rurale
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Quadro normativo Legge statale 11 febbraio 1992 n. 157
Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche (L.R. 16/2007) Direttive regionali
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Legge 157/92 – art. 26 Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’art. 23.
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Legge 157/92 – art. 26 Le Regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
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L.R. 8/1994 – art. 17 Individua le seguenti competenze: Provincia:
Danni arrecati da specie protette su tutto il territorio, dal piccione di città o da specie non prelevabili per pubblico interesse Danni arrecati da specie cacciabili negli ambiti di protezione, nei parchi e riserve naturali ATC, AV ( Aziende venatorie ), C.P.( Centri privati ) : Danni arrecati da specie cacciabili all’interno dei rispettivi ambiti o strutture.
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L.R. 8/1994 – art 18 Fondo regionale di prevenzione Parametri:
sup. agro-silvo-pastorale sup. ambiti protetti attività agricole Fondo regionale per indennizzi Rapporto tra danni accertati e risorse disponibili
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Direttive Regionali Definiscono le regole limitatamente all’ambito di competenza delle Province. Danno disposizioni alle Province per uniformare i comportamenti a livello regionale.
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Direttive Regionali In particolare stabiliscono :
- oneri di competenza (ad integrazione dell’art.17 della L.R.8/94) - beneficiari - colture e attività agricole ammesse/non ammesse al contributo - criteri per assegnazione risorse indennizzo - modalità di accertamento e quantificazione del danno - criteri per assegnazione fondo prevenzione - attuazione interventi preventivi - procedure amministrative
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Oneri Di Competenza specie cacciabili all’interno delle zone di protezione ; sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui sopra. specie protette in tutto il territorio regionale; nutrie e piccioni di città; specie cacciabili, compresi gli ungulati in prelievo selettivo, per le quali il prelievo venatorio è temporaneamente vietato per ragioni di pubblico interesse o non consentito dalle Province per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;
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Beneficiari Possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per l’indennizzo dei danni alle colture o attività agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli, di cui all’art del Codice Civile , muniti di partita IVA.
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COLTURE ED ATTIVITA’ AGRICOLE AMMESSE AL CONTRIBUTO
Possono essere oggetto di contributo esclusivamente le produzioni agricole e le opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo. Sono considerate produzioni agricole sia le produzioni vegetali che le produzioni animali, compresi gli allevamenti ittici.
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Colture e attività agricole ammesse/non ammesse
produzioni vegetali ed animali compresi gli allevamenti ittici; allevamenti avicunicoli opere approntate su terreni coltivati e a pascolo Non Ammesse Beni immobili o parti di essi; Capi di bestiame; Incidenti stradali;
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Procedura per l’assegnazione delle risorse a titolo di indennizzo
31 ottobre Chiusura accertamento danni 15 novembre Rendicontazione danni alla Regione e invio dati di dettaglio 31 dicembre Determinazione della percentuale di indennizzo sulla base del fabbisogno espresso e delle risorse disponibili Trasferimento fondi da Regione a Province
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Programma Danni
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Accertamento e quantificazione del danno esclusi gli allevamenti ittici
Stabilisce criteri in merito a : Tecnico accertatore Rispetto dei tempi – Preavviso Regolarità e completezza della domanda Franchigia ( euro 77,47 )
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Accertamento e quantificazione del danno agli allevamenti ittici
Stabilisce criteri in merito a : censimenti produzione unitaria programmata produzione finale modalità di conduzione dell’allevamento circostanze naturali negative
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Criteri per Assegnazione Fondo Prevenzione
25% superficie agro-silvo-pastorale provinciale; 35% superficie degli ambiti protetti del territorio provinciale; 15% superficie provinciale dei seminativi; 25% superficie provinciale dei frutteti;
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Interventi preventivi
Gestionali protezione meccanica; protezione chimica con sostanze repellenti; protezione elettrica; protezione acustica; Piani di controllo
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Protezione Meccanica Recinzioni perimetrali in rete metallica;
Recinzioni individuali in rete metallica; "shelter" in materiale plastico; Reti antiuccello;
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Protezione Elettrica Filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità
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Protezione Acustica e Visiva
Strumenti ad emissione di onde sonore; Apparecchi radio; Apparecchi ad emissione di grida registrate ( allarme o stress ) Palloni e nastri riflettenti
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Procedure Amministrative
Legge 350/2003 Solo acquisti che si configurino come arricchimento del patrimonio provinciale No repellenti No contributi diretti per l’acquisto No contributi per la messa in opera Autodichiarazione
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Controllo Della Fauna Selvatica
Legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 art.19 Finalità: Tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche Realizzazione : Utilizzo di metodi ecologici Ruolo dell’INFS ( verifica inefficacia ) piani di abbattimento
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Personale Abilitato Legge 157/92, art. 19 L.R. 8/1994, art. 16
Guardie venatorie provinciali Guardie forestali Guardie comunali munite di licenza di caccia Proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia L.R. 8/1994, art. 16 Oltre ai soggetti individuati dalla legge 157 prevede anche i coadiutori abilitati
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Corsi Di Preparazione Alla Gestione Faunistica ( Delib. 1104/2005 )
1° Lezioni e materie per coadiutori rivolti a: - Volpe - Uccelli ittiofagi - Corvidi - Passeri e Storni - Nutrie - Altre specie ( Piccione di città ) 2° Lezioni e materie per coadiutori rivolti a: - Cinghiale
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Primo Corso Parte generale di almeno 3 lezioni con frequenza obbligatoria Parte specifica: Volpe lezioni Uccelli ittiofagi lezioni Corvidi lezione Passeri e Storni lezione Nutria lezione Altre o 2 lezioni Ammissione all’esame
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Secondo Corso( Cinghiale )
Il corso si articola su quattro lezioni a frequenza obbligatoria e verte sulle seguenti materie: - BIOLOGIA - GESTIONE - TECNICHE DI PRELIEVO E CONTROLLO - VALUTAZIONI BIOMETRICHE DEI CAPI ABBATTUTI
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Esami di idoneità Commissione istituita dalla Provincia e composta da almeno 3 membri di cui uno abbia svolto funzione di docente Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni davanti
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Piano di controllo per la Nutria
Indicazioni tecniche : Individuazione delle aree a rischio Prevenzione ( reti per la protezione delle arginature ) Trappolaggio e abbattimento diretto con arma da fuoco Soppressione del catturato Gestione delle trappole di cattura Preparazione degli operatori Smaltimento delle carcasse
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DEROGHE Norme di riferimento: Direttiva CEE 409/79
Legge 3 ottobre 2002, n. 221 L.R. 6 marzo 2007, n. 3 “ Disciplina dell’esercizio delle deroghe “ Delibera G.R. n /2007 “ Autorizzazione per la stagione venatoria 2007/2008 “
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Direttiva CEE 409/79 Art. 9, comma 1,lett.a)
“ sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti è possibile derogare al divieto di caccia nei confronti di specie protette al fine di prevenire i gravi e ricorrenti danni arrecati alle produzioni agricole “
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Legge 3 ottobre 2002, n. 221 Demanda alle Regioni la disciplina dell’esercizio delle deroghe.
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L.R. n. 3/2007 Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, basate sulla richiesta motivata delle Province. Individuano : Le specie oggetto di prelievo I mezzi consentiti I tempi ed i luoghi Il carniere giornaliero e stagionale I soggetti abilitati al prelievo
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Delibera G.R. n. 1278/2007 Es. Provincia di Ravenna
-Specie richieste: storno, passeri, tortora, cormorano -Specie consentite dopo istruttoria : tutte Periodi : -Passeri: dall’1/09 al 10/ mt dalle colture -Tortora: dall’1/09 al 31/ “ -Cormorano: dall’1/12 al 31/ mt.dagli allevamenti di pesce -Storno:dall’1/09 al 15/ nel territorio individuato dalla Provincia dal 16/11 al 15/ mt. dalle colture Carniere Soggetti abilitati
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