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Le modifiche al Regolamento Regionale per l’attività di ESTETISTA

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Presentazione sul tema: "Le modifiche al Regolamento Regionale per l’attività di ESTETISTA"— Transcript della presentazione:

1 Le modifiche al Regolamento Regionale per l’attività di ESTETISTA
Crea Bellezza 9 novembre 2008 CNA Benessere e Sanità incontro con le estetiste

2 Nuova legislazione regionale
SUCCESSO DELLE ESTETISTE TOSCANE L’8 agosto 2008 è stato pubblicato sul BURT n. 27 il Decreto di Modifica del Regolamento.

3 Le modifiche più significative:
a) Le attività esistetnti di estetista si adegueranno ai requisiti strutturali di cui agli art. da 1 a 23 entro 60 mesi. Eccettuati gli art. 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento. b) Ci sarà obbligo di adeguamento solo nei casi: - Cessione totale dell’esercizio per atto fra vivi - ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 art. 31 legge 457/78 (Norme per l’edilizia), salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali.

4 Si dovrà fare attenzione:
le nuove attività dovranno avere i locali a norma  e requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento le attività di estetica esistenti, dovranno adeguare i locali alle norme strutturali non più entro 36, ma entro 60 mesi - le estetiste che svolgono atre attività come il tatuaggio, o piercing, oppure trucco semipermanente, dovranno effettuare una DIA specifica al Comune sede dell'attività, e mettere a norma i locali per queste specifiche attività.

5 Percorsi formativi I percorsi formativi per le attività di estetica e per l’attività di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico- professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all’apparato cutaneo, che possono derivare dall’effettuazione delle tecniche in questione. Per l’attività di tatuaggio e piercing, è prevista una apposita qualifica professionale (tramite corso di 600 ore), ma le estetiste che lo vorranno potranno accedervi con un corso abbreviato

6 Attività esistenti: tatuaggio, piercing e trucco con dermopigmentazione
Coloro che esercitano attività di trucco con dermopigmentazione, di tatuaggio e piercing presentano al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività specificandone il periodo di inizio. I termini per la dichiarazione sono scaduti l’8 ottobre scorso. Da quella data chi intende svolgere l’attività dovrà frequentare un corso di 600 ore (tatuaggio e piercing) 80 ore (trucco con dermopigmentazione per le estetiste)

7 Locali Nel regolamento sono ben evidenziate tutte le norme che riguardano * Spazi e locali: altezze, superfici, cabine, box doccia, sala di attesa, ripostiglio, spogliatoio, armadietti ecc.. * Zone operative e di attesa * Requisiti comuni * Areazione * Servizi igienici, bagno, antibagno * Igiene degli operatori * Sterilizzazione e disinfestazione

8 Cabine trattamenti Nei locali o nelle cabine dove vengono svolte trattamenti abbronzanti od altro è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall’utente. Nelle cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti: a) all’esterno un cartello ben visibile di avviso della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti b) cartelli ben visibili che indicano avvertenze e contoindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette

9 Nuove attività Coloro che intendono esercitare l’attività di estetica, tatuaggio e piercing dovranno essere in possesso della qualifica professionale prevista dalle singole attività e inoltrare una D.I.A al Suap del Comune di competenza. I percorsi formativi e i relativi contenuti sono indicati negli allegati del regolamento di attuazione. .

10 Alberghi e Palestre I titolari di palestre e relativi addetti, in possesso del Diploma di laurea in scienze motorie, possono esercitare come operatori di “sauna e solarium” nelle relative strutture. (solo per queste due specifiche attività non occorre la presenza di una estetista qualificata) - Per svolgere anche solo queste due attività in Alberghi e Palestre, deve essere presentata una DIA al Comune e avere I locali a norma nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento per le Estetiste.

11 Ricostruzione Unghie Questa attività viene individuata come “onicotecnica”, ma i requisiti formativi sono quelli dell’Estetsita, così come le strutture e i requisiti igienico sanitari. Novità: Sono state accolte le osservazioni delle Associazioni di categoria e pertanto è riservata alle estetiste la ricostruzione delle Unghie. Il comma 2 all’art. 43 del regolamento sarà cancellato.

12 Fascicolo di esercizio
L’art. 26 e 58 del regolamento prevede la dotazione del “Fascicolo di esercizio” nel quale il titolare è obbligato a tenere documentazione scritta e debitamente aggiornata. Per gli inadempienti sono preveste pesanti sanzioni

13 Altre novità: Sono stati rivisti numerosi articoli semplificando le procedure a favore delle estetiste. E’ consigliabile comunque, prima dello scadere dei 5 anni previsti per l’adeguamento, una ricognizione dell’attività tramite una struttura tecnica qualificata per valutare eventuali modifiche da apportare alle strutture: - servizi igienici, spgliatoi, box doccia, ripostiglio, spogliatoio, illuminazione ecc…

14 Grazie della cortese attenzione


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