Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoConcetto Bini Modificato 10 anni fa
1
LE CONVENZIONI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI
L’ art. 14 del D.lgs. 276/2003
2
L’ art. 14 del D.lgs. N. 276/2003 Prevede la possibilità che i Servizi Provinciali stipulino con i partners del mercato del lavoro (associazioni imprenditoriali e sindacati) e con le associazioni di rappresentanza della cooperazione sociale convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese. Amplia le modalità di assolvimento dell’ obbligo ex L. 68/99 (norme sul collocamento mirato). Ai sensi del comma 3 dell’ art. 14 l’impresa committente potrà, per tutta la durata della commessa, computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale per la copertura parziale della quota di riserva.
3
La Convenzione quadro della Provincia di Brescia
Requisiti dei datori di lavoro committenti: essere imprese aderenti alle associazioni datoriali firmatarie della Convenzione quadro (A.I.B., Confcommercio, Collegio Costruttori Edili, Associazione Artigiani, Confartigianato, Apindustria); adempimento dell’obbligo di copertura della quota riservata ai lavoratori disabili (art. 3 L. 68/99). Requisiti delle coop. soc. di tipo B: adesione ad una Associazione di rappresentanza delle cooperative sociali firmatarie della convenzione quadro (Confcooperative, Legacoop, A.g.c.i.); iscrizione all’Albo delle società cooperative previsto dall’art del Codice Civile e all’Albo Regionale di cui alla L.R. n. 21/2003.
4
La Convenzione quadro della Provincia di Brescia
Durata minima della Convenzione: La convenzione dovrà avere una durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a 1 anno N° max di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14: fino a 50 dipendenti: non più di 1 disabile; da 51 a 100 dipendenti: non più di 2 disabili; da 101 a 150 dipendenti: non più di 3 disabili; più di 150 dipendenti: non più del 30% della quota di riserva (quindi il 30% del 7% della forza lavoro). Come attivare la convenzione? sottoscrivere la convenzione tra coop. sociale, impresa e Provincia (fac-simile allegato alla Convenzione quadro); stipulare il contratto di affidamento tra coop. sociale e impresa entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione. NB: entro 60 gg dalla stipula della convenzione la coop. soc. deve assumere il/i disabile/i
5
Opportunità/vantaggi per le imprese
adempimento degli obblighi ex L. 68/99 senza assunzione diretta dei lavoratori con disabilità, conferendo commesse di lavoro alle cooperative sociali. In questo modo si evitano le conseguenze previste dalla L. 68/99 in caso di non ottemperanza (sanzioni amministrative, esclusione da pubblici appalti); alla scadenza della commessa non vi è l’obbligo di assunzione del disabile; completo adempimento dell’obbligo per le imprese con un numero di dipendenti tra i 15 e i 35; opportunità per sviluppare azioni di responsabilità sociale.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.