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PubblicatoGiacobbe Battaglia Modificato 10 anni fa
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IMU COME SI APPLICA LIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA NELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA
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OGGETTO DELLIMU LIMU si applica su tutti gli immobili, comprese: le abitazioni principali; le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
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SOGGETTI PASSIVI Il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni; Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; Lex coniuge affidatario della casa coniugale; Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
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LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI Ecco come si determina la base imponibile dei fabbricati: rivalutare la rendita catastale del 5% e poi moltiplicarla per: (a seconda del gruppo e categoria catastale): 160 gruppo A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 140 gruppo B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5; 80 categorie catastali A/10 e D/5; 55 categoria catastale C/1.
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RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE Per i fabbricati di interesse storico o artistico; Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
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LABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE È quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate abitazioni principali anche: la casa coniugale assegnata allex coniuge e, se il Comune lo ha previsto nel proprio regolamento labitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti allestero
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LE ALIQUOTE IMU La legge stabilisce due aliquote base: (ve ne sono altre ma irrilevanti per quanto ci riguarda) una ordinaria (divisa tra Stato e Comune al 50%): 0,76% per tutti gli immobili (I comuni possono aumentare o diminuire fino a 3 punti percentuali). una ridotta (totalmente di competenza del comune): 0,40% per le abitazioni principali (i comuni possono aumentare o diminuire di 2 punti percentuali)
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LE PERTINENZE DELLABITAZIONE PRINCIPALE Le pertinenze dellabitazione principale sono unità immobiliari ai quali, se ricorrono le condizioni, si applica lo stesso trattamento dellabitazione principale (aliquota ridotta e detrazione)
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COSA SI INTENDE PER PERTINENZE Per pertinenze dellabitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle seguenti categorie catastali: C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite allunità immobiliare abitativa; C/6: box e posti auto; C/7: tettoie.
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È possibile considerare come pertinenza dellabitazione principale soltanto ununità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ad una categoria catastale diversa. Per esempio: un locale deposito, un box e una tettoia possono essere considerate tutte e tre pertinenze; un locale deposito, una cantina e un box possono essere considerate pertinenze solo due: o il locale deposito e il box oppure la cantina e il box. Mentre non è possibile considerare pertinenza congiuntamente il locale deposito e la cantina perché della stessa categoria catastale (C/2)
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DETRAZIONE PER LABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE Per labitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta una detrazione fino a euro 200.
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MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE La detrazione di euro 200 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risiede anagraficamente nellunità adibita ad abitazione principale. La maggiorazione per i figli non può superare 400 euro. Limporto complessivo della detrazione non può risultare superiore a euro 600 (200 + 400).
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GLI ALLOGGI ASSEGNATI AI SOCI DALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA Gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari NON SONO EQUIPARATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI. Laliquota IMU applicabile è dello 0,76% che i comuni possono aumentare o diminuire di tre punti percentuali.
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LE INIZIATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA EQUIPARAZIONE Le iniziative sono state tante: I parlamentari coinvolti nellazione di correzione avevano compreso limmotivata e ingiustificata disparità di trattamento; Lemendamento presentato è arrivato nelle Commissioni parlamentari che lo hanno ritenuto accoglibile; La manifestazione nazionale del 19 marzo 2012 al teatro Puccini a Milano ha registrato una importante partecipazione di soci cooperatori e di parlamentari di tutti i partiti; Lemendamento però non è mai stato approvato. Il governo va avanti con il voto di fiducia e con i suoi maxi emendamenti.
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LA DETRAZIONE PER LE COOPERATIVE E PER GLI IACP Lequiparazione delle case delle cooperative alle c.d. abitazioni principali non è stata riconosciuta per laliquota, ma lo è per la detrazione. Infatti, il comma 10, dellarticolo 13 del D.L. 201/2011 stabilisce che la detrazione prevista per labitazione principale e per le relative pertinenze applica anche: alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.
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LA QUOTA IMU RINUNCIATA DALLO STATO Non essendo stata riconosciuta lequiparazione degli alloggi delle cooperative alle abitazioni principali Laliquota base è quella ordinaria dello:
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Con le modifiche introdotte nel mese di aprile, è stato stabilito che : per gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. lo Stato rinuncia alla quota IMU di sua spettanza. Non solo, i comuni possono ridurre laliquota IMU, fino allo 0,40%, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, ovvero nel caso di immobili locati. Le cooperative a proprietà indivisa sono soggetti IRES e concedono gli alloggi ai soci in godimento duso che è più di una locazione.
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Nella circolare MEF del 18 maggio 2012 si legge: al comune è riconosciuta la potestà di diversificare le aliquote all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
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LA DELIBERA DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI MILANO Il 25 maggio 2012, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la deliberazione di indirizzo per il Consiglio comunale ove è previsto che: per gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari laliquota IMU è aumentata da 0,76% a 0,78%.
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Nella delibera del Comune di Milano è scritto: per gli anni 2012 e 2013 si prende atto della volontà del legislatore della rinuncia alla riserva statale dello 0,38% e pertanto il versamento effettivo sarà pari alla sola quota di competenza comunale, ovvero allo 0,40%.
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IL RISULTATO OTTENUTO DALLE COOPERATIVE MILANESI È IL MIGLIORE FRA QUELLI OTTENUTI DALLE ALTRE COOPERATIVE CON SEDI IN ALTRI COMUNI. Purtroppo i problemi da risolvere sono ancora molti.
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LA MAGGIORE DETRAZIONE PER I FIGLI Il Ministero ha scritto nella circolare che le persone giuridiche non possono avere figli. Di conseguenza non spetta la maggiorazione della detrazione per i figli di età non superiore a 26 anni. Ovviamente noi contestiamo tale interpretazione per la semplice ragione che sia la quota rinunciata dallo Stato, sia la detrazione di 200 euro si applica in presenza dei requisiti dei soci quindi, non per i figli della cooperativa, che ovviamente non può averne, ma per quelli dei soci.
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LE PERTINENZE Le pertinenze alle quali si applica la stessa aliquota e la detrazione sono quelle relative alle abitazioni principali. Le case della cooperative non sono state a queste equiparate. Di conseguenza alle pertinenze delle cooperative si applica laliquota ordinaria dello 0,76% (che il Comune di Milano ha elevato all1,06%.
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VERSAMENTO IMU Per lanno 2012, il pagamento dellIMU è effettuato, in due rate: 50% entro il 18 giugno, dellimporto ottenuto applicando laliquote di base (0,76%) al netto della detrazione (fino a 100 euro); 50% entro il 17 dicembre, a saldo dellimposta complessivamente dovuta per lintero anno con conguaglio sulla prima rata e al netto dellintera detrazione. Ovviamente si tiene conto dellaliquota nel frattempo deliberata dal Comune.
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