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LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA FINANZIARIA 2003.

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Presentazione sul tema: "LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA FINANZIARIA 2003."— Transcript della presentazione:

1 LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA FINANZIARIA 2003

2 NORME DI RIFERIMENTO LEGGE 27.12.2002 n.289 (Finanziaria 2003) articoli 33-34-44 LEGGE 16.01.2003 n.3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) articoli 7 e 4

3 DISPOSIZIONI SUI RINNOVI CONTRATTUALI ART.33 L.289/2002 AMMINISTRAZIONI STATALI Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003". REGIONI E ENTI LOCALI Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

4 LA MANOVRA SUGLI ORGANICI E SUL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ART.34 L.289/2002 E ART.7 L.3/2003 lautorità centrale recupera un consistente controllo sui processi decisionali degli enti; il controllo riguarda sia i flussi di personale da immettere negli organici sia le scelte riguardanti la determinazione dei fabbisogni di personale

5 DOTAZIONI ORGANICHE Le amministrazioni pubbliche di cui allart.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere ad una: Rideterminazione provvisoria della dotazione organica all1.1.2003 pari al personale in servizio al 31.12.2002 ed a quello in corso di reclutamento a tale data. Rideterminazione definitiva della dotazione organica sulla base di scelte della singola amministrazione con due vincoli: dotazione non superiore a quella esistente al 29.9.02 e invarianza della spesa. PER LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI, LAMBITO APPLICATIVO DI TALI DISPOSIZIONI DEVE ESSERE DEFINITO CON DPCM (ART.34, COMMA 11 L.289/2002). E DUBBIO SE QUESTO DPCM RIGUARDI ANCHE LE CCIAA.

6 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRAZIONI STATALI DIVIETO DI ASSUMERE a tempo indeterminato, escluse categorie protette, mobilità, posti unici ed infungibili, fatte salve motivate autorizzazioni in deroga con DM, nei limiti di un fondo ad hoc (220 milioni di euro). PROVINCE E COMUNI sopra i 5000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno: definizione con DPCM, previo accordo in Conferenza Unificata, di criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato che, comunque, non devono eccedere il 50% delle cessazioni dal servizio del 2002, salve ulteriori restrizioni al 20% per alcune fattispecie; PROVINCE E COMUNI sopra i 5000 abitanti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno: resta confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato dellart.19 della L.448/2001

7 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - SEGUE ALTRI ENTI LOCALI : definizione di vincoli (criteri e limiti) con DPCM. PER LE CAMERE DI COMMERCIO E L'UNIONCAMERE, con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico- finanziario.

8 DEROGA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ENTI LOCALI In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale.

9 FASE TRANSITORIA Fino all'emanazione dei decreti di cui allart.34, comma 11, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo: pertanto, non sono consentite assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve quelle relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette.

10 FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONE Per l'anno 2003, le pubbliche amministrazioni possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno.

11 GRADUATORIE I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno.

12 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

13 SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA Con DPCM sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

14 MOBILITÀ (Art.7 L.n.3/2003) Le Camere di Commercio, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui allarticolo 34, comma 3 del D.Lgs.165/2001, larea, il livello e la sede di destinazione per i quali intendono bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; le strutture di cui al citato art.34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture, accertata lassenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente al Dip. Funzione Pubblica, le informazioni loro inviate. Entro quindici giorni, il Dipartimento, assegna alle Camere il personale inserito nellelenco previsto dal citato art.34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative; le Camere possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato; decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le Camere possono procedere allavvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta lassegnazione di personale. le assunzioni effettuate in violazione di tali disposizioni sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

15 RIDUZIONI DI PERSONALE E DI SPESA AMM.NI STATO - PARASTATO AGENZIE - con organico superiore a 200 unità Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le predette amministrazioni sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni.

16 Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente é esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento. Coloro che erano già pensionati di anzianità alla data del 1º dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1º gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare da calcolare secondo le indicazioni dellart.44. Tale disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002.

17 FORMAZIONE DEL PERSONALE (art.4 L.3/2003) Le amministrazioni pubbliche, nellambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo limpiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.


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