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Consiglio Superiore della Magistratura

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Presentazione sul tema: "Consiglio Superiore della Magistratura"— Transcript della presentazione:

1 Consiglio Superiore della Magistratura
L’attività di facilitazione del coordinamento investigativo sovranazionale svolta da Eurojust: le prospettive della Decisione 2009/426/GAI e del TFUE - Eurojust - Consiglio Superiore della Magistratura Roma 27 Ottobre 2011

2 I temi 1) Il coordinamento investigativo sovranazionale svolto dall’Ufficio italiano di Eurojust: i dati per l’analisi 2) Gli aspetti problematici del coordinamento informativo, strategico/operativo, giudiziario 3) Le prospettive: la “nuova” decisione 2009/426/GAI, l’art. 85 del TFUE 4) Suggerimenti operativi Dopo l’iniziativa del 2010, il marketing seminar 2011 ripropone alla magistratura italiana il tema del funzionamento di Eurojust, nel quadro della cooperazione giudiziaria nello spazio giudiziario europeo. Se l’anno scorso l’oggetto specifico della mia relazione ha riguardato la collocazione di Eurojust nel quadro degli organismi per la cooperazione giudiziaria, quest’anno l’obiettivo che mi propongo è da un lato piu’ ristretto, perché ha ad oggetto esclusivamente i profili del coordinamento, dall’altro più ambizioso. Infatti, il decorso di quasi un decennio dall’istituzione di Eurojust, giustifica il tentativo di un primo, possibilmente approfondito, bilancio di questo organismo che, nelle intenzione del legislatore europeo aveva ad ha un’importanza centrale nell’azione di contrasto al crimine transnazionale. Il bilancio che si tenterà non vuole essere fine a sé stesso, ma rappresentare un’occasione per migliorare, ove possibile, l’operatività e l’effettività dell’organismo e dell’ufficio italiano, soprattutto sulla base di contributi di idee e di esperienze che ci saprete dare. D’altro canto, la valutazione sull’effettività di Eurojust, ossia riferita all’efficacia della sua concreta azione, tocca le stesse ragioni fondanti della sua costituzione, della sua permanenza, del suo rafforzamento e, in ultima analisi, della sua stessa accettabilità e legittimazione democratica. Secondo i dati forniti dall’Eurobarometro nel 2011, ai cittadini europei è stato richiesto di indicare le cinque aeree principali nelle quali l’azione dell’UE dovrebbe essere focalizzate: tali aree sono state indicate nella politica economica e monetaria, nelle politiche migratorie, in quelle per la sanità e nella lotta al crimine organizzato. Proprio per quest’ultima è stata, in definitiva, “inventata” Eurojust.

3 Il Trattato di Nizza e la Decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002: circa dieci anni dall’istituzione di Eurojust. A dieci anni circa dalla sua istituzione, avvenuta nel 2002, Eurojust dovrebbe essere ampiamente conosciuta, il suo coinvolgimento nei casi di criminalità transnazionale dovrebbe appartenere all’ordinario bagaglio tecnico – operativo del p.m. italiano, l’acquisizione di un possibile valore aggiunto, grazie al suo intervento, per il procedimento nazionale, pure dovrebbe rappresentare un dato noto. È noto che con Eurojust è stato introdotto un modello di cooperazione che, attraverso una centralizzazione leggera di poteri e funzioni, ha comportato un sensibile allontanamento dal modello orizzontale di cooperazione giudiziaria, fondato su intese anche bilaterali, ma a carattere intergovernativo. La sua istituzione, ha commentato uno dei suoi padri fondatori, il giudice svedese Hans Nilson, era scritta nelle stelle, all’atto stesso della costituzione di Europol. Eurojust è stata dunque disegnata quale architrave della cooperazione giusiziaria all’interno dell’UE, e le previsioni di cui all’art. 85 e 86 del TFUE rafforzano la centralità dell’organismo anche in una prospettiva di lungo periodo. Tale centralità è confermata non solo dalle sue previsioni normative della decisione istitutiva, ma anche dai successivi atti normativi che ad essa hanno fatto riferimento, arricchendone funzioni ed operatività. 3

4 La centralità di Eurojust nel sistema di cooperazione dell’UE
l’intervento di Eurojust per gli accertamenti bancari ai sensi dell’art. 10 Protocollo dell’ottobre 2001 alla Convenzione del 2000); il parere di Eurojust, ai sensi dell’art. 16 comma secondo della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002; l’obbligo di comunicazione ad Eurojust, ai sensi dell’art. 17 della medesima Decisione 2002/584/GAI; l’obbligo di trasmissione ad Eurojust, ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2005/671/GAI del 20 settembre 2005, di tutte le informazioni in materia di terrorismo; canale di trasmissione delle informazioni da parte delle autorità di polizia nazionali, per le fattispecie ricadenti nel mandato di Eurojust ai sensi della Decisione quadro 2006/960/GAI del 18 dicembre 2006; la facoltà concessa alle autorità nazionali, ai sensi dell’art. 12 della Decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009, di rivolgersi ad Eurojust nei casi di conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali; la possibilità da parte di Eurojust di richiedere tramite Europol - ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sul trattamento di dati con messaggi finanziari, - una ricerca ad opera del competente Dipartimento del Tesoro statunitense sulle informazioni fornite dai provider europei. La conferma di ciò si rinviene nell’attribuzione ad Eurojust di ulteriori competenze che le sono state assegnate con separati e successiviatti normativi. Si tratta di previsioni accomunate dall’esigenza di dotare l’organismo di prerogative ulteriori, ma soprattutto che la individuano quale destinataria privilegiata di una serie di informazioni, funzionali alle esigenze del coordinamento.

5 La nostra analisi quali- quantitativa prende le mosse da alcuni dati sull’attività di Eurojust, nella sua globalità, che confermano il crescente ricorso ad esso da parte delle autorità giudiziarie nazionali. Dunque quella centralità indicata nelle norme sembra trovare un primo riscontro nei dati relativi all’attività dell’organismo. Ai fini dell’analisi sulla effettività della funzione di coordinamento, è bene precisare che l’analisi si concentrerà in special modo sull’ultimo biennio, e verranno recuperati in parte anche i dati offerti lo scorso anno che abbracciavano il 2008, sicchè lo spettro temporale analizzato sarà rappresentato da un triennio ( ).

6 Coinvolgimento del desk italiano nei casi registrati ad Eurojust
Anche i dati specifici che riguardano il desk italiano segnalano una costante crescita nelle attività operative, divenuta particolarmente sensibile a partire dal 2008, anno a partire dal quale essa assume una certa stabilità con una media di 280/290 casi per anno (226 casi nel 2007, 287 casi nel 2008, 293 casi nel 2009, 275 casi nel 2010).

7 Tipologie di reato prioritarie nei casi sottoposto a Eurojust
È tuttavia necessario affiancare l’analisi quantitativa con quella qualitativa, per poter scomporre i dati, onde identificare eventuali problemi e deficienze operative ed immaginare possibili soluzioni. Sotto questo profilo, e prima ancora di addentrarci nell’analisi specifica sui temi del coordinamento, è utile una disamina del lavoro dell’organismo sulla base delle tipologie delittuose. Qui, tuttavia, alcuni considerazioni che si ricavano investono in primo luogo la qualità dei procedimenti nazionali, e solo di riflesso, anche se in via necessaria, il lavoro dell’organismo. In particolare, le percentuali in materia di corruzione e tratta appaiono basse se rapportate con i dati statistici sui fenomeni e denunciano una difficoltà di accertamento ed emersione a livello nazionale. Da qui le recenti nuove iniziative dell’UE in materia. Il grafico sopra raffigura la distribuzione delle tipologie dei reati prioritari in forma percentuale.

8 La nozione del coordinamento sovranazionale e le sue origini
Il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie = La nuova pietra angolare della cooperazione giudiziaria nell’UE ( conclusione n. 33) Il coordinamento delle indagini e la previsione di un nuovo organismo ( conclusione n. 46) = Un nuovo concetto nel campo della cooperazione giudiziaria Venendo all’oggetto specifico della relazione: il coordinamento e la sua effettività. Inanto è bene precisare che l’idea del coordinamento giudiziario sovranazionale non era ancora presente nel Trattato di Amsterdam, ad accezione della previsione che accordava ad Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di coordinare le indagini su casi specifici, per la cui attuazione sarebbe stato necessario creare i presupposti operativi entro il termine di cinque anni (art. 30 comma secondo lett. b) del TUE). Quell’idea, tuttavia, non trovò subito concretizzazione, stante l’assenza di uno specifico quadro normativo e regolamentare che impedì ad Europol di essere pienamente operativa. Infatti, in seguito a numerosi atti giuridici collegati alla Convenzione del 1995, la piena attività di Europol è iniziata il 1° luglio 1999. Un esplicito riferimento al concetto di coordinamento si rinviene, per la prima volta, nel 1998, nel un nuovo “Piano d’azione”, intitolato “sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia” presentato in occasione del Consiglio europeo di Vienna, in cui venne sottolineata l’esigenza di adottare “misure per il coordinamento delle indagini e dei procedimenti penali negli Stati membri per evitare duplicazioni e conflitti”. È solo, tuttavia, al Consiglio di Tampere del 1999 che l’idea del coordinamento si trasforma in proposta operativa con la previsione della costituzione di un organismo cui assegnare la relativa funzione. 8 8 8 8

9 Quale definizione per il coordinamento sovranazionale
Quale definizione per il coordinamento sovranazionale? La nozione di coordinamento giudiziario nazionale L’art. 371 c.p.p: Gli attori: gli uffici del pubblico ministero che procedono ad indagini collegate; Finalita’:speditezza, economia, efficacia delle indagini; Contenuto: lo scambio di atti ed informazioni, comunicazione delle direttive impartite alla p.g., compimento di atti in forma congiunta L’art. 371 bis c.p.p: l’attività di coordinamento del PNA Ma cosa si intende per coordinamento sovranazionale? In questo caso la ricerca della definizione è funzionale all’analisi. Occorre tuttavia partire dalla premessa che negli atti normativi sovranazionali non si rinviene una definizione, essa appare presupposta, ma mai esplicitata. Ecco perché in questo settore, come un po’ avviene in generale per il diritto internazionale, la prassi precede la norma e la fonda, riempendola di contenuti. Si vuole alludere alla natura per certi versi pioneristica dell’attività svolta, che nella sperimentazione di prassi e protocolli, concorre a definire in modo organico la funzione normativamente assegnata. Uno spunto per la definizione possiamo ricavarla dalla definizione del coordinamento investigativo nazionale, nella quale sono individuabili i tre profili: informativo, strategico, giudiziario.

10 i) avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;
Funzioni di Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali ( ART. 6) può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di valutare se: i) avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi; ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi; iii) porre in essere un coordinamento fra di esse; Spunti utili per la ricerca di una definizione della funzione di coordinamento sovranazionale si ricavano dalla natura ed estensione delle prerogative attribuite ai membri nazionali di Eurojust.

11 Funzioni di Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali
iv) istituire una squadra investigativa comune; v) comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni) Assicurare l’ informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagine e alle azioni penali. C) assistere, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati Membri degli Stati Membri, per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali. D) prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri; E) collaborare e consultarsi con la Rete Giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua banca di dati documentali; F) prestare sostegno, con l’ accordo del collegio, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro;

12 Il coordinamento attraverso Eurojust
Piano informativo/investigativo: - per evitare “asimmetrie informative” - per promuovere una prospettiva europea sui casi transnazionali Piano operativo/strategico - per definire una strategia comune (chi, cosa, quando) - per arrivare ai vertice delle organizzazioni criminali Piano giudiziario/giurisdizionale - per evitare e risolvere conflitti di giurisdizione, ne bis in idem, decisioni sui trasferimenti dei procedimenti, confronto su aspetti giuridici (diritti nazionali non sufficientemente armonizzati) Possiamo dunque individuare diversi livelli di coordinamento esercitabili dall’organismo, con l’avvertenza che si tratta di una tripartizione di tipo convenzionale, che ci serve a progredire nell’analisi, che va letta senza rigidità perché vi sono chiare interferenze tra i tre momenti: Informativo/investigativo: la raccolta di informazioni presenti in modo differenziato nei diversi stati, per cui vi è chi sa e chi non sa (importanza di Europol in questo stadio); Operativo/strategico: sulla base degli elementi informativi scambiati, emerge il livello strategico: le varie autorità coinvolte decideranno se e come proseguire le indagini in diversi paesi, colmando i vuoti informativi eventualmente presenti, concentrando o separando oppure procedere ad un’ operazione congiunta. Naturalmente le scelte “strategiche” sono condizionate dai sistemi giuridici, ma non solo, valgono anche tradizioni, prassi, ecc. Giudiziario/giurisdizionale: il terzo momento dell’azione di coordinamento. La strategia viene tradotta in atti giuridici: l’ esecuzione della varie attività viene concordata, prevenzione di conflitti, trasferimento di procedimenti, sono gli elementi qualificanti di tale fase. 12

13 Il coordinamento attraverso Eurojust
Piano informativo/investigativo: - quante e quali informazioni sono state comunicate alla rappresentanza italiana di Eurojust? - quale feedback per le autorità trasmittenti? (il nostro protocollo operativo) 13

14 Totale del flusso informativo ricevuto ad Eurojust dalle autorità nazionali
Partiamo dalla considerazione numerica dei casi in cui è stata fatta una segnalazione ai sensi dell’art. 7 comma terzo della legge 41/2005, obbligo che, per quanto emergerà anche dagli altri dati è spesso disatteso, riteniamo soprattutto perché non sono chiare o ben chiarite le sue finalità. Per i due anni in considerazione abbiamo una totale di 13 comunicazioni di cui 7 per il 2010 e 6 per il 2009. Il numero delle comunicazioni ai sensi dell’Art. 7, comma III, Legge 41/2005 nel periodo di riferimento ammonta ad un totale di 13.

15 Coinvolgimento del desk italiano nei casi registrati ad Eurojust
Le rogatorie ricevute: si tratta, con tutta evidenza, di atti dai quali possiamo trarre utili informazioni circa l’esistenza di casi di criminalità transnazionale e che possono costituire la base per poter attivare richieste rivolte ai colleghi degli altri desk per l’apertura di autonome indagini nei paesi richiesti, suscettibili di coordinamento. In che percentuale ciò accade? Possiamo dire il 20% dei casi gestiti dal desk italiano contiene informazioni circa l’esistenza di fatti di criminalità transnazionale, una percentuale anche vicina ai casi c.d. multilaterali trattati da Eurojust, è in base a questa percentuale che possiamo trarre indicazioni in proposito circa l’esistenza di informazioni utili al coordinamento: circa 37 casi._ I casi registrati dal Desk italiano dal 01/01/2009 fino al 31/12/2010 ammontano ad un totale di 186.

16 Coinvolgimento del desk italiano nei casi registrati ad Eurojust
Analogo discorso va fatto per le rogatorie ricevute: possiamo stimare in circa 70 (20% di 383) i casi di rogatoria ricevute da autorità straniere da cui è stato possibile desumere dati utili per uno scambio informativo. Quindi, in totale possiamo dire che nel biennio 2009/2010 abbiamo ricevuto ed utilizzato 120 documenti funzionali alle esigenze del coordinamento: Il dato è meramente indicativo e va preso con beneficio d’inventario. Nel periodo , il desk italiano è stato richiesto dagli altri desk in totale 383 volte.

17 Autorità nazionali richiedenti
I nostri maggiori interlocutori: Napoli, Milano, Firenze

18 Autorità nazionali richiedenti

19 I maggiori problemi del coordinamento informativo:
Uso ancora prevalente della rogatoria per fattispecie di criminalità transnazionale rispetto al meccanismo della trasmissione spontanea di informazioni; Invio ad Eurojust di informazioni su indagini per fattispecie di criminalità transnazionale in modo episodico e non strutturato; tempistica non sempre adeguata; mancanza di regolari flussi informativi con /dagli altri attori presenti sullo scenario europeo ( punti di contatto Rete europea, Magistrati di collegamento). La necessità di operare in modo “sistematico”; mancata ratifica di importanti strumenti: (il caso Italia e la Convenzione MAP del 2000 ed il suo Protocollo del 2001) insufficiente coinvolgimento di Europol. Le perduranti carenze nell’analisi dei dati; A proposito delle rogatorie va osservato che: - Non sempre la rogatoria, per queste fattispecie di criminalità transnazionale, si è dimostrata essere il più efficace strumento, / scarsa considerazione rispetto ad alternative e più incisive modalità di aggressione ai fenomeni; si registra ancora un uso prevalente della Convenzione del 1959, scarsa qualità dei testi, redatti talvolta in modo da scoraggiare l’assistenza. Infine va evidenziato che il nostro sistema ( artt. 724 e 725 c.p.p.) appare obsoleto perché per le rogatorie passive assegna alla Corte d’Appello ed in ultima analisi al gip un ruolo decisivo nella fase esecutiva, che mal si concilia con l’idea e le esigenze del coordinamento. 19 19

20 Il coordinamento strategico/operativo: le riunioni di coordinamento
27 Membri Nazionali Si tiene 2 volte a settimana LEVEL I - incontro BE MN coinvolti LEVEL II - incontro DE SI UK BE BE Le possibili strategie vengono definite nelle riunioni di secondo livello, ma soprattutto in quelle di terzo livello. Uso intenso delle riunioni di secondo livello da parte del desk italiano. SI DE LEVEL III – incontro di coordinamento MN + Autorita’ nazionali DE SI SI DE UK UK 20 20

21 Riunioni di coordinamento promosse da Eurojust nel 2010
Inside Eurojust 128 Outside Eurojust 14 Total 142 Poiché 28 di queste riunioni nel 2010 hanno riguardato la rappresentanza italiana (16 attive + 12 passive): il che significa che circa un quinto dell’azione di coordinamento promossa da Eurojust vede coinvolta la nostra rappresentanza e le autorità nazionali. Questo significa alla luce dell’attuale flusso informativo vi è un accettabile livello di coinvolgimento dell’organismo nell’azione di coordinamento.

22 Riunioni di coordinamento (2009-2010)
In particolare abbiamo promosso: 24 riunioni nel biennio 2009/2010.

23 Riunioni di coordinamento (2009-2010)
In questo periodo, il coinvolgimento del desk italiano e stato richiesto in 84 riunioni di coordinamento. La suddivisione di queste riunioni per anni è visibile nel grafico. In 36 occasioni il desk è stato coinvolto nel biennio 2009/2010. Questa lieve flessione è legata ad una precisa scelta strategica: stiamo disincentivando lo svolgimento di riunioni promosse dagli altri desk solo per conoscere lo stato di attuazione di una rogatoria, inviata in più paesi.

24 I maggiori problemi emersi nell’attività del coordinamento operativo/strategico:
procedure (presso Eurojust ed alcuni paesi membri), non sempre adeguate per una rapido coordinamento operativo; possibile atteggiamento di “chiusura ” delle autorità giudiziarie nazionali, poco inclini al coordinamento; il problema dell’ individuazione degli appropriati interlocutori (counterparts) in relazione ai diversi sistemi processuali ; le difficoltà operative con alcuni paesi terzi: il trattamento dei dati, l’affidabilità degli interlocutori; le possibili sovrapposizioni con l’azione degli altri organismi (Olaf, Europol); Il problema del follow up agli accordi operativi . 24 24

25 Il coordinamento giudiziario: le comunicazioni al Segretariato del Collegio di richieste ai sensi dell’Art.6(a) della Decisione su Eurojust 17 richieste nel 2010; 7 nel A tali dati vanno aggiunti quelli, ben più numerosi, che corrispondono agli esiti delle riunioni di coordinamento, che vengono verbalizzate, ma non registrate. Sommando i dati delle iniziative intraprese abbiamo per il biennio 2009/2010 : 24 riunioni ( promosse), riunioni (invitati) + 24 richieste formulate dal desk ai fini del coordinamento ( slide successiva), per un totale di 84 iniziative di coordinamento, a fronte di 120 documenti pervenuti. A tali dati dobbiamo aggiungere le iniziative concordate con i nostri interlocutori nel corso delle riunioni di coordinamento, che coprono in larga parte le altre informazioni disponibili.

26 I problemi del coordinamento nella sua dimensione giudiziaria
L’azione di Eurojust per la prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione: limiti di intervento Principio di legalità Vs opportunità il problema dei criteri per la risoluzione dei conflitti le ricadute sul principio del ne bis in idem internazionale: insufficiente attenzione, le difficoltà nel trasferimento dei procedimenti penali il rispetto delle misure concordate nelle RC Il diverso valore “processuale” delle informazioni scambiate e dei verbali delle riunioni L’insufficiente implementazione del diritto sovranazionale: il caso delle Jit Ricordare l’orientamento della Cassazione sulla utilizzabilità delle informazioni spontaneamente ricevute: (Cass. Sez. 2 N del , Rv , nonché della Cass. Sez. 2 n del , Rv ), che ha ritenuto la piena utilizzabilità, nel processo penale, senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all’utilizzazione degli atti assunti per rogatoria, di informazioni ed atti trasmessi per autonoma determinazione dell’Autorità giudiziaria di uno Stato estero ovvero, come nella fattispecie, da un organo di un’Organizzazione Sovranazionale.

27 3) Le prospettive: lo spazio giudiziario e gli eventi del 2009
Il Trattato di Lisbona del 2007 ( art. 82, 83, 85,86) (in vigore dal 1° Dicembre 2009) Il Programma di Stoccolma “un’Europa aperta e sicura che serve e protegge i cittadini” (Dicembre 2009) Il Piano d’azione della Commissione per l’attuazione del Programma di Stoccolma ( 2010) 27 27

28 La nuova Decisione 2009/426/GAI sul rafforzamento di Eurojust
Rafforzamento delle capacita’ operative di Eurojust B. Rafforzamento dei poteri di Eurojust C. Miglioramento dello scambio di informazioni D. Rafforzamento della cooperazione fra Eurojust, I punti di contatto della Rete Giudiziaria e le autorita’ nazionali Sviluppo delle relazioni con i partner privilegiati e gli Stati terzi

29 Il miglioramento del coordinamento informativo: la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali Scambio di informazioni “ad hoc” (singoli casi concreti) (Art Artt. 6 and 7): “qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di Eurojust” (solitamente affiancata a richiesta) Scambio di informazioni “sistematico” (Art ): - reati terroristici (Decisione 671/2005) - squadre investigative comuni (istituzione) - caso con 3 Stati membri (richieste/decisioni a 2) + - gravi reati (13.6 para. a) OVVERO - organizzazione criminale coinvolta - grave dimensione transfrontaliera/Unione europea/altri Stati membri - conflitti di giurisdizione - consegne controllate in 3 stati (di cui almeno 2 membri UE) - difficoltà ripetute nell’esecuzione di richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria Eccezioni: Casi di non trasmissione con riferimento a singoli casi concreti (Art. 13.8): - Pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza - Si mette a repentaglio la sicurezza delle persone 29

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31 Un nuovo sistema nazionale in funzione del coordinamento: (art
Un nuovo sistema nazionale in funzione del coordinamento: (art. 12, decisione 426/2009) NOVITA: - Struttura di coordinamento affiancata a quella orrizontale - nuovi attori (RETI (squadre inv. comuni, genocidio, recupero proventi reato, corruzione) 31

32 La istituzione dell’Ufficio del Procuratore europeo ( art. 86)
Il Trattato di Lisbona: nuove prospettive per il coordinamento sovranazionale Le nuove previsioni su Eurojust: (art. 85): la possibile attribuzione di poteri vincolanti. Le iniziative della Commissione La istituzione dell’Ufficio del Procuratore europeo ( art. 86) Nuovi strumenti già adottati nel quadro del Trattato di Lisbona Per finalità di armonizzazione processuale: la direttiva 2010/64/EU del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretariato ed alla traduzione degli atti giuridici del 26 ottobre 2010 Per finalità di armonizzazione del diritto penale: la prima direttiva in materia di diritto penale sulla tratta 2011/36/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 che sostituisce la Decisone quadro n. 629 del 2002 Gli strumenti in via di elaborazione: La proposta di una nuova direttiva “EI0” basata sul principio del mutuo riconoscimento (2010/0817/COD del 29 aprile 2010) La proposta di direttiva ( 12564/10) della Commissione del 20 luglio 2010 per l’assicurazione di standard procedurali minimi in materia di diritto all’informazione nei procedimenti penali ( secondo punto della roadmap 14552/1/09). Approccio generale raggiunto dal Consiglio il 3 dicembre 2010, iniziate le negoziazioni con il Parlamento; La proposta di direttiva della Commissione dell’8 giugno 2011 sul diritto di accesso del difensore nel procedimento penale e sul diritto di comunicare con l’indagato dopo l’arresto (terzo punto della roadmap 14552/1/09); La proposta di direttiva della Commissione del 18 maggio 2011 sui diritti, il supporto e la protezione delle vittime del reato, destinata a sostituire la decisione quadro 2011/200/GIA del 15 marzo 2001; La proposta di dodici Stati membri di una Direttiva sull’ordine di protezione europeo ( EPO)

33 4) Alcuni suggerimenti operativi, in attesa delle riforme
Una puntuale informativa al Membro Nazionale di Eurojust Disponibilità ad un tempestivo scambio informativo con le autorità giudiziarie straniere, per il tramite di Eurojust Un maggior coinvolgimento di Europol attraverso i punti di contatto nazionali Una corretta redazione delle rogatorie La conoscenza delle lingue straniere

34 Grazie per l’attenzione
Filippo Spiezia Deputy National Member for Italy Tel: Fax: Maanweg 174 NL AB The Hague The Netherlands 34


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