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La sicurezza nei luoghi di lavoro e sistema sanzionatorio

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Presentazione sul tema: "La sicurezza nei luoghi di lavoro e sistema sanzionatorio"— Transcript della presentazione:

1 La sicurezza nei luoghi di lavoro e sistema sanzionatorio

2 DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI LATINA viale Nervi 180

3 Oltre alla vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale ed applicazione dei CCNL la DTL ha anche compiti di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro

4 Nel settore edile e di genio civile In materia di radioprotezione uso di apparecchi e sostanze emittenti radiazioni ionizzanti esposizioni al radon

5 Lavori con cassoni in aria compressa Lavori subacquei Lavori ferroviari Verifiche sugli ascensori e montacarichi in az. Industriali ed agricole Direttiva macchine Apparecchiature elettriche

6 D Lgs 81/08 Riassetto e riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro detto comunemente testo unico delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

7 Permangono comunque in vigore altre norme specifiche non espressamente abrogate e non in contrasto con il presente decreto

8 Radioprotezione Direttiva macchine Lavori ferroviari ecc.

9 Principio di specialità delle norme contenuto nel TU Se uno stesso fatto è previsto come reato da più norme prevale il principio di specialità della norma (titolo I norme generali – altri titoli norme speciali)

10 Campo di applicazione e soggetti tutelati

11 Tutti i settori di attività privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio

12 Tutti i lavoratori subordinati ed equiparati

13 Compartecipanti in partecipazione lavorativa

14 I lavoratori con contratto di somministrazione

15 I lavoratori in regime di distacco

16 I lavoratori con contratto di collaborazione a progetto e non

17 I lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio

18 Lavoratori a domicilio

19 Telelavoro

20 Soci lavoratori di società anche di fatto

21 Allievi di istituti di istruzione o beneficiari di tirocini formativi

22 Collaboratori familiari (art. 230 bis Codice Civile)

23 I lavoratori autonomi

24 Pericolo Rischio Valutazione del rischio

25 Il pericolo è la potenzialità che ha un’entità di causare un danno (fonte di possibili lesioni)

26 Il rischio è la probabilità che il danno venga raggiunto ed è correlato con la gravità dello stesso

27 la valutazione del rischio comporta una correlazione tra il pericolo, la probabilità che venga arrecato un danno e la gravità dello stesso

28 Probabilità 4 8 12 16 3 6 9 2 1 Gravità

29 Documento di Valutazione dei Rischi

30 Il DVR deve tenere conto Delle attività svolte Delle attrezzature utilizzate Delle persone addette con riferimento al genere, all’età, alla provenienza, alla struttura fisica, ecc

31 Metodologia di elaborazione del DVR

32 Osservazione degli ambienti di lavoro (vie di accesso e transito, illuminazione, microclima, ecc.)

33 Attrezzature utilizzate
e loro disposizione

34 di esecuzione del lavoro
modalità di esecuzione del lavoro

35 Il DVR deve contenere Relazione sulla valutazione dei rischi Indicazione delle misure di protezione da adottare

36 Il Datore di Lavoro Elabora il DVR con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

37 Il DVR è rielaborato ogni volta che avvengono modifiche al ciclo produttivo o all’organizzazione del lavoro in maniera significativa

38 Deve tenere conto delle norme nazionali e comunitarie, delle linee guida, delle norme di buona tecnica

39 Norme tecniche Specifiche tecniche emanate da organismi nazionali ed internazionali la cui osservanza non è obbligatoria (ma spesso acquistano efficacia con richiami dalle leggi)

40 Norme UNI CEI ICRP

41 Linee guida Atti di indirizzo e coordinamento emanati da Enti interessati alla materia (regioni – inail – ispesl – Icrp - ecc)

42 L’impianto deve essere denunciato alla AUSL
Le apparecchiature elettriche devono essere collegate elettricamente a terra L’impianto deve essere denunciato alla AUSL

43 L’impianto deve essere verificato ogni 5 anni Ogni 2 anni nei locali ad uso medico, nei cantieri e attività a rischio incendio

44 Delega delle funzioni Il «TU» detta finalmente le condizioni di validità delle deleghe di finzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

45 E’ obbligatoria la forma scritta deve essere dettagliata deve avere data certa deve essere accettata dal delegato

46 La persona delegata deve essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza oggetto della delega

47 La delega deve attribuire alla persona delegata tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo finalizzati all’espletamento delle funzioni delegate Nonché l’autonomia di spesa necessaria

48 Permane in capo al datore di lavoro la responsabilità relativa all’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle deleghe

49 Funzioni non delegabili ai sensi del TU Valutazione dei rischi ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

50 Il RSPP ha sostanzialmente solo una funzione di consulenza tecnica

51 In ogni caso è il DdL, ed eventualmente la persona delegata, a rispondere per l’inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

52 L’RSPP eventualmente risponde, indirettamente, di imperizia ed incompetenza

53 E’ consentito al datore di lavoro di svolgere in proprio i compiti di RSPP nei seguenti casi:

54 Aziende Industriali ed artigiane fino a 30 addetti Agricole e zootecniche fino a 30 addetti Pesca fino a 20 addetti Altre fino a 200 addetti

55 Altre definizioni Informazione (notizie in merito ai rischi)

56 Altre definizioni Formazione (comportamenti da tenere)

57 Altre definizioni Addestramento (modalità d’uso delle attrezzature)

58 Il personale occupato deve essere sottoposto a visita medica di idoneità all’assunzione ed alla cessazione del rapporto di lavoro

59 A visita medica con periodicità stabilita dal M C laddove sussistano rischi specifici

60 sistema sanzionatorio

61 SANZIONI Penali Amministrative

62 PENALI “sanabili” “insanabili”

63 SANABILI sono “sanabili” quelle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda

64 SANABILI Applicazione del D.Lgs 758/94 che prevede:

65 Prescrizione obbligatoria Notizia di reato Sospensione del procedimento Adempimento nei termini Verifica di ottemperanza

66 Pagamento di ¼ dell’ammenda massima entro 30 giorni Richiesta di archiviazione Estinzione del reato ovvero Riattivazione del procedimento

67 INSANABILI Notizia di reato Attivazione del procedimento penale

68 Le contravvenzioni punite con il solo arresto previste nel D
Le contravvenzioni punite con il solo arresto previste nel D.Lgs 81/08 non sono sanabili ai sensi del DLgs 758/94

69 SANZIONI AMMINISTRATIVE

70 Eliminazione spontanea delle violazioni o su diffida dell’organo di vigilanza Pagamento del minimo della sanzione o di ¼ della sanzione fissa

71 In caso di inadempimento si applica la procedura ordinaria degli illeciti amministrativi ai sensi della legge 689/81 che prevede:

72 Pagamento della sanzione pari al doppio del minimo o della terza parte del massimo ovvero della sanzione fissa entro 60 giorni

73 Nel D.Lgs 81/08 (cosiddetto TU delle norme in materia di sicurezza del lavoro) sono previste sia sanzioni di tipo penale che di tipo amministrativo

74 Nel D.Lgs 230/95 (cosiddetto TU delle norme in materia di sicurezza dai rischi derivanti dalle sorgenti naturali ed artificiali di radiazioni ionizzanti) sono previste solo sanzioni penali


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