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PubblicatoNatanaele Molinari Modificato 10 anni fa
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APPARECCHI A PRESSIONE – Dott. Ing. Daniele Cionchi
DIRETTIVA 97/23/CE PED PRESSURE EQUIPEMENT DIRECTIVE
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MA DA QUANDO? Direttiva PED: Adozione : Giugno 1997
Opzionale : Dicembre 1999 Obbligatoria : Giugno 2002 Recepimento italiano : D.L. 25 Febbraio 2000 G.U. 18 Aprile 2000
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LINEE PORTANTI DELLA DIRETTIVA PED
1) La libera circolazione dei prodotti 2) La armonizzazione delle leggi Nazionali 3) il nuovo approccio: requisiti essenziali di sicurezza ( R.E.S.) 4 ) Gli organismi notificati 5) Conformità garantita dalla marcatura CE La PED ammette tre diversi metodi di progettazione : il DBF ( Design by Formulae ) calcolo degli spessori delle membrature con i Codici; il DBA ( Design by Analysis ) mediante elaboratore di solito con il metodo degli elementi finiti; il DBE ( Design by Experimental methods) calcolo con metodi sperimentali ( prove di scoppio )
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CRITERI DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE
LEGISLAZIONE ITALIANA : Regio Decreto 12/5/27 n° 824 e D.M. 21/11/72 D.M. 21/05/74 D.M. 1/12/75 (R) Specifiche Tecniche Applicative ( raccolte VSR, VSG, M, S ) ISPESL Unico criterio di ispezione DIRETTIVE EUROPEE DI NUOVO APPROCCIO Direttiva Europea 97/23/CE PED Recepimento italiano D.Lgs 93 del 25/02/2000 Norme Armonizzate EN (CEN /TC54 – TC 267 – 269 ) Intervento ORGANISMI NOTIFICATI Più criteri di Ispezione ( Moduli )
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INNOVAZIONI DELLA DIRETTIVA PED
1) Estensione del campo dei Recipienti : Liquidi in pressione , Tubazioni , recipienti con capacità < 25 litri 2) Sollecitazioni dovute anche a : carichi localizzati, trasporto, installazione, fatica, creep, riempimento e svuotamento, peso del recipiente, eccentricità 3 ) Scelta del tipo di ispezioni ( Moduli ) : controllo del prodotto, sistema di qualità, controllo della produzione 4) Responsabilità del costruttore per la sicurezza dell’Apparecchio
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APPARECCHIATURE INTERESSATE DALLA P.E.D.
APPARECCHI A PRESSIONE : RECIPIENTI ( ad uno o più scomparti ) e GENERATORI DI VAPORE TUBAZIONI ( tubi, condotti, giunti a espansione, accessori, ecc.) ACCESSORI DI SICUREZZA ( valvole di sicurezza, dischi di rottura, dispositivi pilotati ecc.) ACCESSORI A PRESSIONE ( dispositivi per servizi, di misurazione ) INSIEMI ( APPARECCHIATURE ) A PRESSIONE : GENERATORI DI VAPORE SISTEMI FRIGORIFERI ALTRI SISTEMI MONTATI INSIEME DA UN FABBRICANTE ( per costituire un tutto integrale e funzionale )
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ESCLUSIONI PRINCIPALI
1) SISTEMI CON SPECIFICHE PARTICOLARITA’ : Pipelines ( condutture, canalizzazioni, condotte forzate ) Nucleare Militare Marina, Aeronautica Estrazione del petrolio, off-shore 2 ) SISTEMI GIA’ COPERTI ( O DA COPRIRE ) CON ALTRE DIRETTIVE ) - Trasporto di merci pericolose, anche bombole Apparecchiature per veicoli Recipienti semplici a pressione Apparecchiature per trasmissioni idrauliche o pneumatiche Generatori di aereosol Sistemi di categoria I inseriti in sistemi di altre direttive ( Macchine, Ascensori, Medicali, Elettrotecnica ) 3) SISTEMI CON RISCHI DI PRESSIONE NON RILEVANTI : Distribuzione di acque Motori, turbine, pompe, compressori Altiforni Pneumatici Bottiglie di Champagne Altro ( interruttori elettrici, trasformatori, silenziatori, lattine, distributori di bevande, termosifoni
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Passaggio dall’omologazione L.597/82 alla certificazione PED
Fino al 29/05/02 i costruttori italiani hanno dovuto sottoporre i propri apparecchi, prima della commercializzazione, alla procedura dell’Omologazione da parte dell’ISPESL (ANCC prima del 1982). Questa procedura comportava che l’ente verificatore, una volta accertato che l’apparecchio rispettasse le regole di calcolo e di costruzione stabilite per decreto e quindi con valore obbligatorio ( codici ISPESL . VSR, VSG, M, S ), ne dichiarasse la relativa conformità, apponendo sull’apparecchio il proprio punzone. Con tale procedura il fabbricante trasferiva le responsabilità della costruzione all’ente verificatore ( ISPESL per quanto riguarda gli aspetti derivanti dalle sollecitazioni di pressione e temperatura ), e al progettista per quanto riguardava le altre sollecitazioni .
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Passaggio dall’omologazione L.597/82 alla certificazione PED
Per quanto riguardava poi il successivo ESERCIZIO era l’Utente che in relazione all’utilizzo dell’apparecchio, a doverne assicurare il funzionamento in sicurezza con opportuna manutenzione e controllo, indipendentemente dalle verifiche periodiche di legge ( L.547 art.241, L.459/99 ). Con l’introduzione della Direttiva PED è il Fabbricante che al termine delle verifiche di conformità da parte di un Organismo Notificato da lui stesso scelto, provvede a porre il marchio CE sull’apparecchio e a compilare la Dichiarazione di Conformità relativa . Con questa procedura il fabbricante conserva la responsabilità sulla costruzione dell’apparecchio e sul suo futuro impiego, avendo allo scopo provveduto ad una valutazione dei rischi. A differenza dell’Omologazione gli apparecchi marcati CE, possono non solo essere commercializzati ma anche messi direttamente in servizio senza dover attendere l’esito positivo del controllo della messa in servizio. Nei due riquadri successivi vengono riassunti i punti generali di queste due situazioni :
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Procedura di OMOLOGAZIONE valida fino al 29 Maggio 2002
Organismo Notificato : ISPESL Procedura di verifica della conformità : soltanto una ed in accordo alle VSR, VSG, M, S Responsabilità per la costruzione e l’esercizio degli apparecchi : - 1) Progettista - 2) ISPESL ( relativamente alle procedure di collaudo ) – 3) Fabbricante ( con responsabilità limitata dal DPR 224/ ) Utilizzatore Valore del marchio apposto dall’ISPESL : permette la commercializzazione e l’installazione dell’apparecchio a pressione
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Procedura di CERTIFICAZIONE , obbligatoria dal 29/05/2002 - PED
Organismo Notificato : tutti quelli notificati dal Ministero delle attività produttive in base al D.M. 7 febbraio 2001 Procedure di Conformità : secondo i moduli previsti (13) dall’Allegato II della Direttiva PED nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza ( RES ) Responsabilità : del Fabbricante che è chiamato ad emettere una Dichiarazione di Conformità ai RES ( per quanto riguarda la costruzione ) e un documento di valutazione dei rischi ( per quanto riguarda il successivo esercizio ) Valore del marchio CE : viene apposto dal costruttore al termine della valutazione di conformità da parte dell’O.N. Esso permette la commercializzazione e la Messa in Esercizio dell’apparecchio
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Cosa succede al 30 Maggio 2002 ? Potranno essere Immesse sul mercato e messe in esercizio nei paesi dell’UE esclusivamente le attrzzature a pressione e gli insiemi certificati da un Organismo Notificato o da un Ispettorato degli Utilizzatori secondo una procedura di valutazione di conformità tra quelle prevista dalla direttiva PED 97/23/CE. Nessun problema ci sarà per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato ( commercializzati ) e messi in servizio anteriormente al 30/05/ Essi potranno continuare ad essere utilizzati senza alcun problema, parimenti Riparazioni o modifiche, che non alterino il progetto originale, che si rendessero necessarie nel corso della loro vita, potranno essere eseguite secondo le Norme Nazionali.
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Cosa succede al 30 Maggio 2002 ? Potranno tuttavia essere messi in esercizio apparecchi ed insiemi costruiti prima del 30/05/02 secondo le Norme Nazionali ( pre PED ) a condizione che sussistano queste due condizioni : 1) Siano stati completamente costruiti e collaudati ( per l’Italia punzonati dall’Ispesl ) anteriormente al 30/05/02 2) A questa stessa data siano stati già immessi sul mercato, trasferiti cioè dal magazzino del costruttore e messi a disposizione a titolo gratuito o oneroso di una Catena di Distribuzione, di un Rivenditore o di un utilizzatore. Non è quindi necessario che sia intercorso un contratto di vendita . E’ richiesto invece un documento di passaggio di proprietà se l’attrezzatura si trovasse al 30/05/02 ancora presso il costruttore
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Definizione di Fabbricante
Ai fini dell’assunzione di responsabilità, esso si identifica con : 1) Il Costruttore 2) Il suo Mandatario nella UE 3) Assemblatore di attrezzature che costituiscono un insieme immesso sul mercato e messo in servizio. La procedura dell’assunzione di responsabilità avviene con la procedura di Marcatura CE che si conclude con : A) redazione della Dichiarazione di Conformità CE B) Redazione delle istruzioni per l’uso dell’attrezzatura - C) Apposizione del Marchio CE
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Direttive Europee di Prodotto valide per le attrezzature a pressione
87/404/CEE e 90/488/CEE valide per Recipienti Semplici a Pressione – Recepita con il D.lgs 311/91 97/23/CE valida per le Attrezzature a pressione e per gli Insiemi 1999/36/CE valida per le attrezzature a pressione trasportabili TPED, Recepita con D.lgs 2 Febbraio 2002 n° 23
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Principi generali La PED è una direttiva di Nuovo Approccio
La PED è una direttiva di prodotto Richiede l’ottemperanza dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) Da al costruttore la Presunzione di Conformità Ne consegue il Beneficio della Libera Circolazione Le Attrezzature devono essere Progettate, costruite, controllate, equipaggiate, ed installate in sicurezza, prevenendo anche i pericoli derivanti da usi impropri cioè : 1) Eliminare o ridurre i rischi alla fonte ( sicurezza intrinseca) 2) Se non è possibile eliminare i rischi applicare misure di protezione o ripari 3) Se sull’apparecchio pensato sicuro e protetto con ripari e protezioni permane un rischio residuo informare e formare se necessario gli utenti dei rischi residui
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Campo di applicazione art.1
Le disposizioni del presente decreto si applicano alla Progettazione, alla Fabbricazione, e alla valutazione di Conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS > 0,5 bar Il Decreto recepito in Italia si compone di 22 Articoli e 7 Allegati Il cuore della Direttiva PED è l’Allegato I dove vengono indicati i requisiti essenziali di sicurezza Obbligatori ai quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a pressione Adozione PED : Giugno 1997 Facoltativa : 29/11/1999 – Obbligatoria da : 29/05/02
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La classificazione delle attrezzature a pressione
Basata su : 1) Tipo di attrezzatura : Recipienti ,Generatori Vapore, Tubazioni, Accessori di Sicurezza, Accessori a pressione ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate quali Flange, raccordi, manicotti ecc. 2) Natura del Fluido : Pericoloso (esplosivi, estrmamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, altamente tossici, tossici, comburenti ) o non pericoloso 3) Stato fisico del Fluido : Gas , Liquido 4) Maximum Working Pressure : PS 5) Volume o Dimensione Nominale : V o DN => Con questi dati si può entrare nelle 9 Tabelle per l’identificazione della Categoria di Rischio
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La classificazione delle attrezzature a pressione
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Tabella I Recipienti gas,vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è > 0,5 bar Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi )
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Tabella II Recipienti gas,vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è > 0,5 bar Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi )
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Tabella III Recipienti destinati a liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è < 0,5 bar Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi )
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Tabella IV Recipienti destinati a liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è < 0,5 bar Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi )
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Tabella V CALDAIE Attrezzature a pressione a focolare , con rischio di surriscaldamento, per la generazione di vapore o acqua surriscaldata a t°> 110°C, nonché le pentole a pressione
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Tabella VI TUBAZIONI gas liquefatti, disciolti, vapore e liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è > 0,5 bar Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi ), quando DN > 25
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Tabella VII TUBAZIONI gas liquefatti, disciolti, vapore e liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è > 0,5 bar Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi ), quando DN > 32 e PSxDN > 1000 bar
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Tabella VIII TUBAZIONI liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è inferiore o uguale 0,5 bar Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi ), quando DN > 25 e PS x DN > 2000 bar
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Tabella IX TUBAZIONI liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è inferiore o uguale 0,5 bar Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi ), quando PS > 10 bar - DN > 200 e PS x DN > 2000 bar
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Scelta delle tabelle
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Casi particolari Tabella 1: in via d’eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas instabile appartenente, secondo la tabella 1, alle categorie I e II devono essere classificati nella III categoria Tabella 2 : gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificati almeno nella III categoria Tabella 5 : Le pentole a pressione ricadenti in art.3 c.3, in I e II categoria sono oggetto di un controllo della progettazione secondo una procedura di verifica corrispondente ad uno dei moduli della categoria III => MODULO B o MODULO B1 Tabella VI : Le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti, secondo la tabella 6, alle categorie I e II devono essere classificati nella categoria III
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Articolo 3 Comma 3 In deroga a quanto previsto dall’Articolo 4 comma 1, sono consentiti l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori a quelle che determinano l’entrata nelle varie categorie, purchè progettati e fabbricati secondo la CORRETTA PRASSI COSTRUTTIVA in uso nello stato di appartenenza U.E. => Tali attrezzature NON recano la marcatura CE => Non devono ottemperare ai RES Godono del beneficio della libera circolazione Sono corredati da Istruzioni d’uso Hanno marcatura che identifica il Fabbricante
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LE DIRETTIVE DI NUOVO APPROCCIO
Il costruttore può scegliere tra diverse Procedure di Valutazione della Conformità MODULI Identificati da una lettera da A a H Moduli con o senza Q/A Moduli per la Progettazione e per la Produzione Moduli con o senza Organismi Notificati
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Procedure di valutazione della conformità
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Guida alla scelta del modulo
Ad ogni categoria si può applicare anche un modulo di categoria superiore (prog-costr)
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La valutazione della conformità
Modulo A : controllo di fabbricazione interno => nessun intervento di O.N., nessuna ispezione obbligatoria => 1 cat. Modulo A1 : controllo di fabbricazione interno con sorveglianza saltuaria della verifica finale da parte di un O.N. => ispezioni saltuarie sul prodotto => 2 cat. Modulo B : esame CE del tipo => esame dossier di progettazione ed ispezione del prototipo da parte di un O.N. => 3 o 4 cat. Modulo B1 : esame CE del progetto => esame dossier di progetto da parte di un O.N. => 3 cat. Modulo C1 : controllo di conformità al tipo => a fronte di un modulo B per 3 cat. => controllo a campione della produzione da parte di un O.N. Modulo F : verifica sul prodotto => a fronte del modulo B1 per la 3cat. E del modulo B per la 4 cat. => controllo di tutte le attrezzature da parte di un O.N. Modulo G : Verifica CE di un unico prodotto => controllo di progetto,
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La valutazione della conformità
costruzione, ispezione e prove del singolo prodotto => 4 cat. Modulo D1 : Approccio sistema di qualità della Produzione => Costruzione, ispezione finale e prove => 2 cat Modulo D : Approccio sistema di qualità della Produzione => Costruzione, ispezione finale e prove => 3°e 4°cat.( a fronte di un modulo B ) => B+D ; B1+D garantisce la produzione al mod.B o B1 Modulo E1 : Approccio sistema di qualità del Prodotto => ispezione finale e prove => 2 cat. Modulo E : Approccio sistema di qualità del Prodotto => ispezioni e prove => 3 cat. A fronte solo di un modulo B => simile al D Modulo H : Approccio qualità Totale = Mod. D +S.Q. progettazione => valutazione sistema di qualità, verifiche ispetive => 3 cat. Modulo H 1 : Qualità Totale => modulo H con aggiunta ( da parte dell’O.N. ) di 1) esame dei singoli progetti = B1, 2) Ispezioni finali senza preavviso, verifiche ispettive => 4 cat.
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Organismi ed Entità Organismi Notificati : Art.10 Valutazione della conformità – art.11 approvazione europea dei materiali – qualifica del personale addetto alle giunzioni permanenti per attrezzature di categoria II, III, IV Entità terze parti riconosciute : pto qualifica del personale addetto alle giunzioni permanenti e dei relativi procedimenti per categorie II, III, IV, - pto qualifica personale prove Non Distruttive delle giunzioni permanenti categorie III e IV Ispettorato degli utilizzatori : art.14 possono operare solo per il gruppo di cui fanno parte, limitatamente ai moduli A1, C1, F, G
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Schema logico di applicazione della Direttiva PED
1) Verificare se l’attrezzatura rientra fra quelle soggette 2) Effettuare l’Analisi dei Rischi connessi con l’utilizzo a pressione della stessa 3) Progettare l’attrezzatura tenendo conto dell’analisi dei rischi e applicando i relativi Requisiti Essenziali di Sicurezza (Allegato I) 4) Individuare la Categoria di rischio mediante l’opportuna tabella 5) Scegliere il Modulo, o la combinazione dei moduli di valutazione della conformità fra quelli ammessi per la categoria 6) Fabbricare in conformità al progetto, predisponendo un Fascicolo Tecnico comprensivo di Progettazione, Costruzione, Ispezione e prove, Dispositivi di Sicurezza , materiali 7) Redigere la Dichiarazione di Conformità al termine della fase di Valutazione e apporre il Marchio CE seguito dal numero identificativo dell’O.N. 8) Per gli Insiemi occorre una ulteriore fase di valutazione Globale della Conformità, secondo la categoria > fra quelle delle attrezzature
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Allegato 1 : norme di carattere generale
All. 1 par. 1 ANALISI DEI RISCHI: IL COSTRUTTORE DEVE PREOCCUPARSI DEL FUTURO DELL ’APPARECCHIO, SEMPRE. - TRASPORTO - INSTALLAZIONE - UTILIZZO (proprio ed improprio) - MANUTENZIONE - SMALTIMENTO I PRINCIPI DA APPLICARE : - 1) Eliminare i rischi o ridurli - 2) Misure di protezione e ripari – 3) Informazione rischi residui – 4) Valutare l’uso scorretto prevedibile
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LA PROGETTAZIONE IL CALCOLO: All. 1 par. 2 - LA PED NON E ’ UN CODICE
- OCCORRE TENER CONTO DI « TUTTO» - QUALCHE VINCOLO SUGLI STRESS AMMISSIBILI - CALCOLO O METODO SPERIMENTALE La progettazione include : Progettazione ai fini della resistenza, esercizio in condizioni di sicurezza, Mezzi di carico e sfiato, mezzi di ispezione, corrosioni, usura, incendio esterno, protezione contro sovrapressione, ecc. I DISPOSITIVI: - PER L’UTILIZZO - PER LE ISPEZIONI - PER CARICO E SFIATO - DI SICUREZZA All. 1 par. 2
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LA FABBRICAZIONE I PROCESSI: LE GIUNZIONI PERMANENTI: All. 1 par. 3
- PROCEDURALIZZATI : preparazione componenti, formatura, smussatura, che non crei difetti o incrinature - FORMAZIONE OPERATORI LE GIUNZIONI PERMANENTI: -OPERATORI QUALIFICATI - PROCEDIMENTI QUALIFICATI Le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato secondo procedure qualificate - QUALI ? - … COME ? - … E DA CHI ? All. 1 par. 3
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Preferibilmente secondo EN 287 / 288 …
LA FABBRICAZIONE GIUNZIONI PERMANENTI Qualifica : Preferibilmente secondo EN 287 / 288 … … ma non solo !
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LA FABBRICAZIONE TRATTAMENTI TERMICI: RINTRACCIABILITA’:
- PROCEDURALIZZATI - FORMAZIONE OPERATORI Se vi è il rischio che la fabbricazione modifichi le proprità dei materiali si deve applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna fase di fabbricazione RINTRACCIABILITA’: Opportune procedure per identificare i materiali – DURANTE e DOPO
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I CONTROLLI I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI:
- OPERATORI QUALIFICATI : qualifica - QUANDO - … E DA CHI ? personale approvato da un Entità Terza Competente e riconosciuta in UE per le categorie III e IV – ai sensi art.13
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I CONTROLLI LA VERIFICA FINALE: 100% (o spot se cat. I)
- PROVA IDRAULICA SUI CORPI - LEAK TEST SUGLI INSIEMI - VISIVO / DIMENSIONALE - ESAME DISPOSITIVI DI SICUREZZA - MARCATURA - DOCUMENTAZIONE La prova Idraulica deve essere eseguita ad una pressione pari al maggiore dei seguenti valori : 1) – 1,25 x fo/f x press prog. Essendo f il carico amm. Alla T di progetto ed fo a T ambiente 2) - 1,43 x pressione di progetto 100% (o spot se cat. I)
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I MATERIALI ASPETTI TECNICI: All. 1 par. 4 e 7 darne evidenza
- adeguati per tutta la vita o sostituibili - SUFFICIENTEMENTE DUTTILI - SUFFICIENTEMENTE TENACI - COMPATIBILI e resistenti col fluido e tra loro - VALIDI NEL TEMPO non devono subire l’usura - IDONEI AI TRATTAMENTI PREVISTI - CARATTERISTICHE MECCANICHE All. 1 par. 4 e 7 darne evidenza
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I MATERIALI ACCETTABILITA’: All. 1 par. 4 - NORME ARMONIZZATE
Lamiere in acciaio secondo EN 10028 Forgiati in acciaio secondo EN 10222 Fusi in acciaio secondo EN 10213 Forgiati in leghe di rame secondo EN 12420 Tubi in leghe di rame secondo EN 12451 - APPROVAZIONE EUROPEA ~( tutte contestate ) Per riparazioni a pressione a suo tempo omologati ISPESL , per la sostituzione occorre applicare la raccolta M . Per una corretta certificazione si deve avere un certificato 3.1.C o 3.2 , il certificato 3.1.B può essere accettato solo se il fabbricante ha un Sistema Qualità All. 1 par. 4
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I MATERIALI ACCETTABILITA’: - APPROVAZIONE PARTICOLARE
APPLICABILE A TUTTI MATERIALI, PREVIA VERIFICA DI CONFORMITA’ AI REQUISITI ESSENZIALI NB: i materiali di uso «consolidato» sono un patrimonio che non andrà perso.
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I MATERIALI Certificazione: Pressure equipment Materials 3.1B
Main Pressure-bearing parts Category II, III, IV Main Pressure-bearing parts Category I Other Pressure parts Category II, III, IV Other parts and consumables Quality system route Direct Inspection route 3.1B 3.1C or 3.2 2.2 2.1
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Materiali impiegati nell’ambito della Direttiva PED
È possibile, in accordo al punto 4 dell’Allegato I, l’adozione di una delle seguenti procedure : 1) utilizzo di materiali in accordo a norme EN armonizzate alla Direttiva PED 2) utilizzo di materiali oggetto di approvazione europea EAM 3) valutazione particolare dei materiali PMA La valutazione di un materiale richiesta dalla PED comprende due valutazioni : A) PMA = la valutazione di rispondenza ai RES della PED e B) VSI = la valutazione della idoneità del materiale alle condizioni di esercizio della attrezzatura
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LA MARCATURA MERLONI - Città - 2002 … A VOLTE L ’ABITO FA IL MONACO
N.F.° 00001 Nome dell’insieme PS 330 Bar Cap. 55 L TS -40°C+50°C All. 1 par. 3.3 PT 500 Bar Data : 12/06/00 Ps=max pressione Pt= pressione di prova Ts= temper. di esercizio FLUIDO GRUPPO 2 0100
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I DOCUMENTI PER L’UTILIZZATORE
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ il COSTRUTTORE dichiara che un PRODOTTO è conforme ad una certa DIRETTIVA, è costruito secondo certe SPECIFICHE, un ORGANISMO NOTIFICATO ha collaborato nella VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ ed ha rilasciato un CERTIFICATO 1)Nome e indirizzo Fabbricante- 2) descrizione attrezzatura – 3)Procedura di valutazione di conf. o Modulo utilizzato – 4) Per gli insiemi , desrizione dei componenti – 5) Nome e indirizzo O.N. – 6) riferimento all’Cerificato CE dell’O.N. – 7) eventualmente norme EN seguite – 8) il tutto è FIRMATO da un RESPONSABILE All. 7
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I DOCUMENTI PER L’UTILIZZATORE
All. 1 par 3.4 IL MANUALE D’USO: - redatto come minimo in una delle lingue ufficiali della CE, - informa ed istruisce l’utilizzatore, - fa riferimento ai rischi «residui» (vedi analisi dei rischi), - riporta i dati di marcatura
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IL FASCICOLO TECNICO SCOPO: dimostrare la conformità di un
prodotto requisiti essenziali della PED SEZIONI: - DESCRIZIONE PRODOTTO - ANALISI DEI RISCHI - CALCOLI E DISEGNI - PROCEDURE DI FABBRICAZIONE - INSPECTION PLAN - QUALIFICHE - TEST REPORTS - CERTIFICATI MATERIALI & PMA - DOCUMENTI A CORREDO DEI COMPONENTI ACQUISTATI - MANUALE D’USO - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ - CERTIFICATI CE
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VALVOLE di SICUREZZA In generale si considerano ricadenti
in CATEGORIA IV… Per attrezzature a pressione si intendono anche gli accessori di sicurezza => sono i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature contro il superamento dei limiti ammissibili => V.D.S – dischi di rottura – disp. di sic. Pilotati per lo scarico pressione CSPRS => dispositivi di limitazione o regolazione che disattivano l’attrezzatura
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STRUMENTAZIONE Accessori a pressione.
Sono i dispositivi aventi funzioni di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione Valvole a sfera – a saracinesca Valvolame in genere….ecc. => montati di solito su tubazione Rientrano sotto la voce tubazioni =>Tabelle => PS x DN Per caratt. Inferiori ad es. a DN 25 nella tabella 6 => Art.3 Comma 3 => Progettate secondo regola dell’arte Marcatura NO , identificazione Fabbricante SI. Si classificano con : PS- V o Dn- fluido STRUMENTAZIONE
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Procedure di valutazione di conformità degli Insiemi
Impianto : assemblaggio effettuato dall’Utente, di varie attrezzature e/o di vari insiemi => da assoggettare alla regolamentazione nazionale per la messa in servizio => 2 attr. CE assemblate dall’utilizzatore segue il DM 329/04 Insieme : assemblaggio di attrezzature a pressione da parte del fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale => certificazione PED
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Procedure di valutazione di un Insieme
Sono da assoggettare ad una procedura Globale di valutazione di conformità che comprende : 1) Valutazione di conformità di ciascuna attrezzatura non certificata CE 2) La valutazione dell’integrazione dei diversi componenti dell’insieme, in funzione della categoria più elevata fra le attrezzature costituenti l’insieme 3) La valutazione della Protezione dell’insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili
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Tubazioni Il Progettista può essere sia il Progettista e/o costruttore, sia l’Impiantista, sia l’utente dell’impianto in cui verrà inserita la tubazione Fino al 29/05/02 le tubazioni non erano considerate attrezzature a pressione da assoggettare al Regio Decreto del 12/05/1927, ne al DM 21/11/1972 relativo alla normativa di costruzione di apparecchi a pressione, ne al DM 21/05/1974 relativo all’esercizio degli stessi => libertà di costruzione => costruzione non dietro progetto ma per esperienza Tubazione : componenti di una conduttura destinati al trasporto di fluidi, allorchè essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili, flange, o altri componenti a pressione => attr. A press. Tubo : deve intendersi come prodotto finito di un materiale (come ad es. una lamiera o un bullone)
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Scenario in Italia per le Tubazioni già costruite ed installate prePED
Le tubazioni a pressione già installate ed in esercizio prima del 29/05/02 => non sono soggette alla PED, possono continuare ad essere esercite, il loro esercizio però deve tener conto di quanto stabilito dal DM 329/04 => casi : 1) l’utente deve collegare in MODO DIVERSO due apparecchi pre PED con una nuova tubazione => la nuova tubazione va certificata CE 2) L’Utente ha necessità di sostituire alcune membrature deteriorate di una tubazione, già esistente e in servizio, con altre nuove ma identiche => essendo una Riparazione senza variazione del progetto, tale membratura di sostituzione e la tubazione Riparata non va certificata CE
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Scenario in Italia per le Tubazioni dopo il 29/05/2002
L’Utente compra e installa due attrezzature CE e le collega con una tubazione ( questa deve essere CE o deve essere certificata CE dall’Utente ) L’utente compra un insieme certificato CE comprendente una tubazione non marcata,=> La tubazione è garantita dalla certificazione CE dell’Insieme L’utente compra più attrezzature CE e le collega con una tubazione di propria costruzione, Ha due possibilità : 1) assume la figura del Fabbricante e certifica tutto l’insieme CE 2) si avvale della disposizione per cui l’Utilizzatore non realizza un insieme ma un impianto => da assoggettare a Verifica di Messa in Servizio secondo Normativa Nazionale DM 329/04 ( deve però prima certificare CE la tubazione di propria costruzione ) L’utente deve Sostituire una tubazione facente parte di un insieme CE , ha due possibilità : 1) fa effettuare la sostituzione alla stesso Fabbricante che ricertifica l’insieme 2) L’Utente costruisce la tubazione e si ricade in uno dei due casi precedenti
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Scenario in Italia per le Tubazioni dopo il 29/05/2002
L’utente deve Riparare una tubazione CE, poiché le riparazioni di attrezzature a pressione già in esercizio non sono assoggettabili alla PED, per riparazione senza modifiche del progetto originario, dovrà essere applicata la regolamentazione per le riparazioni su attrezzature già in esercizio
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D.M. 1 Dicembre n° 329 Tale decreto porta a termine il processo di recepimento della Direttiva PED e si occupa della Messa in servizio e dell’utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi => infatti il Legislatore aveva anche previsto , all’art. 19 del Decreto di recepimento , il Dlgs. n° 93 del 2000, di armonizzare le prescrizioni allora vigenti in materia di 1° impianto ed esercizio I problemi più grandi potrebbero derivare dall’applicazione del decreto alle attrezzature costruite prePED ma che tuttavia sono state fatte rientrare nel suo campo di applicazione
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D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329 –Campo di applicazione
Contempla tutte le attrezzature e insiemi a pressione costruiti sia prima che dopo la PED, ed anche gli apparecchi semplici a pressione ( aria o azoto ) , le tubazioni e i relativi accessori 1) Non è compresa una delle classi di componenti previsti dalla PED => sono infatti ESCLUSI gli accessori a pressione e gli accessori di Sicurezza. 2) Sono INCLUSE tutte le apparecchiature a pressione Omologate dall’ISPESL prePED anche se escluse o esonerate totalmente in base alla regolamentazione precedente => questo vuol dire ad es. gli articoli 29 – – del DM. 21 Maggio 1974 saranno soggetti alle verifiche periodiche
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D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329 – tipi di verifica previsti
Verifica di 1° Impianto ovvero di Messa in Servizio : => sia per attrezzature che insiemi Il suo scopo è il controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e insiemi 1) Si applica ad attrezzature ed Insiemi , qualora siano inseriti e assemblati in un Impianto dall’Utilizzatore 2) Si applica agli Insiemi ma solo se tra la documentazione trasmessa nella Dichiarazione di Messa in Servizio , non ci sia evidenza dell’effettuazione da parte dell’O.N. del controllo di efficienza degli accessori di sicurezza e dispositivi di controllo
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D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329 – tipi di verifica previsti
Verifica di Riqualificazione periodica => per attrezzature : Sono Obbligatorie (salvo le esclusioni riportate nell’art. 11) per tutte le attrezzature e gli insiemi, esse comprendono sia : 1)Verifica di Funzionamento : da effettuarsi a scadenza da 2 a 5 anni 2) Verifiche di Integrità : da effettuarsi ogni 10 anni
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D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329 – tipi di verifica previsti
Verifica di Riparazione o Modifica : 1)Verifica di Riparazione : da effettuarsi seguendo la Normativa Nazionale previgente a condizione che sia il progetto che i materiali utilizzati siano identici all’originale. 2) Verifiche di Modifica : da effettuarsi effettuando una nuova Valutazione di Conformità dell’attrezzatura PED
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D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329 – Dichiarazione di Messa in Servizio
Si deve far rilevare che l’esito positivo della verifica di 1 impianto non autorizza la messa in servizio dell’attrezzatura o insieme => Questa può avvenire soltanto dopo la Dichiarazione di Messa in Servizio comma 1 art. 6 : si hanno 2 fasi 1) Una prima fase finalizzata ad ottenere l’autorizzazione 2) una seconda fase di Messa in Servizio subordinata alla presentazione di Messa in servizio all’ISPESL e all’ASL.
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Elementi innovativi del DM 329/04
1) La generica definizione dei soggetti preposti alle verifiche di Messa in servizio e di riqualifica periodica 2) L’esclusione dalla messa in servizio di alcune tipologie di attrezzature e insiemi=estintori, p.pre 3) Una diversa periodicità delle verifiche di esercizio 4) La previsione dell’emanazione di Specifiche Tecniche 5) L’obbligo di sottoporre a riqualifica alcune nuove tipologie di attrezzature
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Elementi innovativi del DM 329/04 Fitness For Service
1) contempla la possibilità di Esercizio, seppur temporaneo, di apparecchi nei quali sia stata riscontrata della Diffettologia, purchè venga dimostrata con adeguata analisi, la possibilità di esercizio in sicurezza dell’apparecchio => tale approccio è denominato FFS Fitness For Service => il DM 329/04 prevede al comma 2 art.12 l’mpiego di tali procedure è ammesso infatti un periodo di ulteriore esercibilità anche in presenza di difetti previa valutazione del grado di sicurezza commisurato al tempo => DAMAGE-TOLERANT
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Elementi innovativi del DM 329/04 Fitness For Service
2) sono quindi delle valutazioni ingegneristiche effettuate per dimostrare l’integrità strutturale di un componente in esercizio, contenente danno, difetti o cricche. Le analisi FFS servono per valutare l’ulteriore esercibilità, o per declassare il componente (riducendo i parametri di esercizio P e T) . Le procedure FFS possono essere usate per prendere decisioni “Prosegui-Ripara-Sostituisci” per fare in modo che un elemento sede di danno o difetti, possa continuare ad essere tenuto in funzione per un periodo definito
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Elementi innovativi del DM 329/04 RBI (Risk Based Inspction)
RBI : ( Programmazione dell’Ispezione mediante Analisi del Rischio ) L’idoneità ulteriore all’esercizio di un componente è condizionata all’intensificazione dei processi di ispezione e manutenzione successivi In altri termini una maggiore accuratezza del controllo, correlata a valutazione del rischio sull’impianto Quindi si tratta di uno strumento per determinare la periodicità delle ispezioni di apparecchi in servizio in alternativa alle tabelle- allegato A e B
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Elementi innovativi del DM 329/04 RBI (Risk Based Inspction)
è un processo di valutazione dei rischi finalizzato al mantenimento dell’integrità meccanica dei componenti e alla riduzione della probabilità di un loro deterioramento in esercizio . Tale processo utilizza il rischio come base per l’identificazione delle priorità d’intervento e per la definizione del programma di ispezione di un impianto. La metodica RBI basa i suoi principi sulla valutazione del rischio attraverso la formula : RISCHIO = PROBABILITA’ X CONSEGUENZA
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Elementi innovativi del DM 329/04 RBI (Risk Based Inspction)
La probabilità è caratterizzata da sei fattori : Fattore Apparecchiature(quantità di apparecchiature soggette a rottura) , Danno ( fattore legato ai meccanismi di danno), Ispezione (efficienza delle ispezioni), Condizione (condizioni manutentive del pezzo), Processo (possibilità che si verifichino condizioni anormali), Progettazione meccanica (in funzione dei fattori di sicurezza assunti) La categoria delle conseguenze si divide in due : La conseguenza del danno (connessa al rischio d’incendio ed esplosione) deriva dalla combinazione degli elementi che determinano il rischio : Fattore chimico (infiammabilità), quantità (quantità rilasciata), stato (capacità di vaporizzazione), autoaccensione (possibilità di autoaccensione), pressione (effetto di pressioni elevate), credito (sicurezze ingegneristiche intrinseche), danno potenziale (grado di esposizione al danno) La conseguenza sulla salute (connesse al rilascio di sostanze tossiche) deriva dalla combinazione dei fattori : Fattore quantità tossica ( quantità e tossicità della sostanza rilevata), Fattore credito (sicurezze ingegneristiche di cui l’unità è dotata), Fattore Dispersione (facilità di dispersione del materiale), Fattore popolazione (numero di persone che potenzialmente possono essere coinvolte)
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Elementi innovativi riguardo le verifiche periodiche dell’ASL
1) le periodicità sono espresse in relazione alle attrezzature, al fluido e al suo rischio -gruppo1-2 2) Se la periodicità dei controlli è più breve la frequenza delle verifiche deve essere imposta dal manuale 3) sono ammesse ispezioni alternative e differenti periodicità previo autorizzazione del Ministero delle attività produttive 4) il controllo delle valvole di sicurezza segue la periodicità delle attrezzature sulle quali sono inst
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I Codici di calcolo Esiste una notevole differenza economica tra l’utilizzo di differenti Codici => questo provoca una ricerca da parte dei costruttori dei codici che nei singoli casi permette di minimizzare i costi L’intento del Legislatore nel redigere la Norma Armonizzata era quello di avere un’unica norma preparata dal CEN, a cui avrebbe dovuto seguire il ritiro di codici nazionali => non è avvenuto in quanto questi sono diventati Codici di buona pratica costruttiva La norma Armonizzata (2002) stenta ad affermarsi, anche se permette un risparmio in peso della attrezzatura => risparmio economico
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Raccolte VSR, VSG, S, M Sono le specifiche tecniche applicative del DM 21/11/72 relativo alla costruzione degli apparecchi a pressione, nate per garantire principalmente la resistenza alla pressione e alla temperatura di prova e di progetto a cui => la verifica ISPESL, mentre per i carichi diversi dai precedenti la competenza era del progettista => non soggetti a verifica I codici sarebbero disposizioni di legge decadute se nonché il CTI Comitato Termotecnico Italiano federato UNI ha pubblicato una serie di raccomandazioni che le adeguano alla PED
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Norme ASME VIII divisione 1
Non è scontata la conformità alla PED È lo standard di costruzione più diffuso nel mondo dei paesi industrializzati Un aspetto penalizzante del codice ASME è l’elevato valore del Coefficiente di Sicurezza = 3,5 per la determinazione delle sollecitazioni ammissibili , posto sul Carico di Rottura a Temperatura Ambiente, contro il Coefficiente della VSR e della EN = 2,4 Altra differenza è sulla Pressione di Prova Idraulica inferiore a quella della PED => per ottenere la conformità alla PED bisogna AUMENTARE GLI SPESSORI
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Norma Armonizzata EN – 3 È stata elaborata dal Comitato Tecnico 54 del CEN La caratteristica dei vari codici che ha maggiore influenza sulla progettazione è sicuramente la Sollecitazione Massima Ammissibile in condizioni di progetto poiché la formula per la determinazione dello spessore di una virola cilindrica è praticamente la stessa le raccomandazioni CTI hanno equiparato completamente le prescrizioni della VSR alla norma Armonizzata
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Il Sistema Sanzionatorio
Il D.lgs 93/2000 ha introdotto nel nostro ordinamento, in funzione preventiva, gli illeciti penali (reati) ed illeciti amministrativi. L’art.18 in relazione alla categoria di rischio dell’attrezzatura, prevede la sanzione amministrativa, le sanzioni penali crescenti consistenti nella pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, la pena cumulativa dell’arresto e dell’ammenda. => nel caso di accertate violazioni, l’applicazione delle procedure di maggiore severità dall’art.162 bis del codice penale ( oblazione discrezionale subordinata all’aver eliminato le conseguenze del reato). Resta fermo, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, che il soggetto che rileva ed esegue l’accertamento, deve inoltrare il verbale al Ministero dello Sviluppo Economico (ex Min. Industria) per l’emissione dei relativi provvedimenti e sanzioni (Sorveglianza del Mercato) Viene considerato illecito amministrativo anche la violazione delle norme previste dal R.D.824/1927 Il Datore di lavoro deve fornire attrezzature rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La violazione di tali obblighi è sanzionata dagli articoli 89 e 90 del Dlgs 626/94 (in base al Dlgs. 758/94)
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