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Titolo V della nostra Costituzione

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Presentazione sul tema: "Titolo V della nostra Costituzione"— Transcript della presentazione:

1 Titolo V della nostra Costituzione
Italiana La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

2 La Regione, cui viene garantita una particolare autonomia (Autonomia speciale) e/o assegnati specifici poteri delegati dall'organo centrale, è definita Regione a statuto speciale. Cinque regioni italiane sono dotate di uno statuto speciale, approvato dal Parlamento nazionale con legge costituzionale. Le particolari forme e condizioni di autonomia di una Regione a statuto speciale sono fissate dallo Statuto regionale. Lo Statuto regionale di una Regione a statuto speciale è detto statuto speciale e disciplina le competenze esclusive concesse alla Regione. La principale differenza tra lo statuto speciale e lo Statuto regionale di una Regione a statuto ordinario, detto invece statuto di diritto comune, è che mentre lo statuto ordinario è adottato e modificato con legge regionale, lo statuto speciale è adottato con legge costituzionale, così come ogni sua modifica. La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha accresciuto i poteri delle regioni a statuto ordinario, soprattutto per un aumento delle materie con competenza concorrente tra Stato e Regione, tanto che si parla di una riduzione (relativa) dell'autonomia delle regioni a statuto speciale. I principi stabiliti negli statuti speciali vengono definiti da una Commissione paritetica Stato-Regione con le Norme di attuazione dello Statuto speciale, e pubblicati attraverso Decreti Legislativi.

3 Le Regioni a statuto speciale sono:
I poteri e le competenze conferiti alle cinque regioni sono comunque diversi. SICILIA SARDEGNA VALLE D’ AOSTA TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA Nelle regioni autonome vengono previsti tre tipi di potestà legislativa: a) potestà esclusiva, che è la più caratteristica perché le Regioni ordinarie ne sono prive; b) potestà legislativa concorrente, che incontra gli stessi limiti per quanto concerne le competenze delle Regioni ordinarie, ma differisce da queste per le materie elencate; c) potestà integrativa e attuativa che permette alle Regioni di creare norme su determinate materie, che possano adeguare la legislazione statale alle esigenze regionali, evitando, dunque la competenza delle Regioni e riservando le materie residuali allo Stato.

4 Sicilia

5 La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in
Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

6 1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a
suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. 2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. 3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. 4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. 5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica. 6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione. 7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

7 Calabria

8 Puglia

9 Basilicata

10 Campania

11 Molise

12 Lazio

13 Abruzzo

14 Umbria

15 Emilia Romagna

16 Marche

17 Toscana

18 Veneto

19 Liguria

20 Piemonte

21 Lombardia

22 Trentino Alto Adige Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige
l'organo legislativo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. È composto dai 70 membri dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

23 Il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale
Il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale. Le sue due province, Provincia Autonoma di Trento (Trentino) e Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige) sono le uniche province italiane che godono di uno statuto di autonomia. Le due autonomie provinciali sono molto ampie e di fatto contano più della regione stessa: specifiche norme, basate sul titolo V della Costituzione (anche prima delle modifiche), prevedono che vengano trattate alla stregua di regioni, tant'è che partecipano anche alla Conferenza Stato-Regioni, la cui denominazione ufficiale è, per l'appunto, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol è composto da 70 membri, 35 trentini e 35 altoatesini. Esso è formato dall'unione del consiglio provinciale trentino e altoatesino, per cui i deputati regionali sono eletti separatamente nelle due provincie, con un sistema proporzionale puro in Alto Adige e un sistema proporzionale con premio di maggioranza in Trentino. Con la riforma elettorale del 2001 il potere esecutivo e legislativo è diventato indipendente e separato nelle due provincie autonome a statuto speciale. Prima della riforma del 2001 vi era un unico sistema di partiti per la regione. Dopo la riforma le due provincie possono avere dei partiti regionali ben distinti e separati e delle elezioni separate (in pratica gli assessori di una determinata provincia possono cambiare in periodi diversi). La regione non prevede la totalità di voti ad un solo partito provinciale per cui possono essere presenti più partiti nella giunta.

24 Dallo Stato Italiano le due province autonome sono dunque considerate alla stregua di regioni. Inoltre il governo intrattiene rapporti separati con le due province: in regione infatti vi sono due Commissariati del Governo, uno a Bolzano per l'Alto Adige ed uno a Trento per il Trentino. Dati i limitati poteri ad essa attribuiti, e la natura derivata delle sue autorità rispetto a quelle delle due singole amministrazioni locali, dopo le riforme istituzionali del 2001 la Regione può essere considerata una confederazione delle due province autonome L'attuale giunta regionale è formata da cinque membri La carica del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige viene assegnata a rotazione al Presidente della Provincia Autonoma di Trento ed al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano.

25 Friuli Venezia Giulia

26 Il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale
Il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale. Le sue due province, Provincia Autonoma di Trento (Trentino) e Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige) sono le uniche province italiane che godono di uno statuto di autonomia. Le due autonomie provinciali sono molto ampie e di fatto contano più della regione stessa: specifiche norme, basate sul titolo V della Costituzione (anche prima delle modifiche), prevedono che vengano trattate alla stregua di regioni, tant'è che partecipano anche alla Conferenza Stato-Regioni, la cui denominazione ufficiale è, per l'appunto, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

27 All'interno degli organi regionali, il potere esecutivo spetta alla giunta, mentre quello legislativo al consiglio regionale. La giunta regionale è presieduta dal presidente della regione ed è composta da assessori (solitamente 5) e da due vice presidenti della regione, uno trentino ed uno altoatesino; il presidente della regione non è eletto direttamente. Un accordo fra i presidenti delle due province ha istituito il sistema della "presidenza regionale a rotazione": la regione avrà nel corso di una legislatura due presidenti, che sono in pratica i presidenti stessi delle due province autonome. Nel caso della corrente legislatura il primo ad aver assunto la carica di presidente della regione è quello al tempo stesso della Provincia Autonoma di Bolzano, Luis Durnwalder (il primo presidente regionale di lingua tedesca o in ogni caso dell'Alto Adige, carica assunta sempre da italiani del Trentino), mentre nella seconda parte della stessa prenderà il suo posto il trentino Lorenzo Dellai. Lo stesso sistema di rotazione vale anche per la presidenza del consiglio regionale

28 Il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol è composto da 70 membri, 35 trentini e 35 altoatesini. Esso è formato dall'unione del consiglio provinciale trentino e altoatesino, per cui i deputati regionali sono eletti separatamente nelle due provincie, con un sistema proporzionale puro in Alto Adige e un sistema proporzionale con premio di maggioranza in Trentino. Con la riforma elettorale del 2001 il potere esecutivo e legislativo è diventato indipendente e separato nelle due provincie autonome a statuto speciale. Prima della riforma del 2001 vi era un unico sistema di partiti per la regione. Dopo la riforma le due provincie possono avere dei partiti regionali ben distinti e separati e delle elezioni separate (in pratica gli assessori di una determinata provincia possono cambiare in periodi diversi). La regione non prevede la totalità di voti ad un solo partito provinciale per cui possono essere presenti più partiti nella giunta. Nella prima metà di legislatura il consiglio e la giunta regionale si riunisce a Trento, mentre prosegue nella seconda a Bolzano. Di fatto il ruolo di Trento-capoluogo regionale si può definire puramente formale. Entrambe le città capoluogo hanno dal punto di vista politico-amministrativo un'eguale importanza.

29 Valle d'Aosta La Valle d'Aosta è una regione autonoma a statuto speciale. I suoi organi amministrativi godono di una particolare autonomia dal governo centrale italiano, non soltanto per quanto riguarda la politica e il governo regionale, ma anche in altri ambiti strettamente legati alla vita e all'economia di questa regione montana. In particolare, la gestione delle risorse idriche, dell'energia idroelettrica, delle risorse naturali e dell'agricoltura.

30 Sardegna

31 Lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale nel 26 febbraio 1948, ha disciplinato il potere di legiferare in maniera esclusiva su alcune materie elencate dallo Statuto (ad esempio: ordinamento degli enti locali, edilizia urbanistica, agricoltura e foreste). In altre materie(come sanità, assistenza pubblica), la Regione può legiferare nell’ambito dei principi stabiliti con legge dello Stato.

32 La Riforma del Titolo V Tali competenze sono state di recente ampliate dalla Riforma del Titolo V della Costituzione che, nel confermare la posizione costituzionale di autonomia speciale, attribuisce alla Sardegna nuove materie (ad esempio, ricerca e formazione professionale). Accanto alla possibilità di approvare leggi proprie, "specialità" significa esercitare funzioni amministrative dimensionate rispetto al territorio.

33 Cosa disciplina lo Statuto Lo Statuto disciplina i tre organi necessari della struttura rappresentativa e costituzionale della Sardegna. Sono organi della Regione: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta sono organi esecutivi della Regione. Il Presidente, a seguito della Riforma introdotta con Legge Costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio. Rappresenta la Regione ed è responsabile dell’indirizzo politico regionale. Il Consiglio regionale è l’organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione. Lo Statuto disciplina i rapporti con lo Stato e con il sistema delle autonomie locali in Sardegna. Disciplina inoltre l’assetto della finanza pubblica, nonché le modalità per la sua revisione e la sua attuazione. In applicazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, la Sardegna potrà confermare o modificare la forma di governo e la legge elettorale mediante una “semplice” legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Su questa legge vi è la possibilità di un ricorso del Governo alla Corte costituzionale e, eventualmente, di un referendum approvativo.

34 lavorazione tecnico-grafica a cura di Simona Bellezza
ideatore del progetto prof. Marco Condidorio lavorazione tecnico-grafica a cura di Simona Bellezza


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