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PubblicatoCarolina Carla Franco Modificato 9 anni fa
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IL DIRITTO PENALE TRA IDENTITÀ NAZIONALE ED EUROPEIZZAZIONE 26 novembre 2015
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La legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria del 2008) estende la confisca “per equivalente” prevista dall’art. 322-ter c.p. ai reati tributari Il giudice a quo rileva che la confisca per equivalente, in quanto misura di sicurezza di natura patrimoniale, dovrebbe applicarsi anche ai reati tributari commessi anteriormente alla sua entrata in vigore: si tratterebbe però di una disciplina in contrasto con l’art. 7 CEDU, trattandosi di una misura sostanzialmente penale La Corte costituzionale ritiene la questione manifestamente infondata. […] infatti − come affermato dalla Corte di cassazione in numerose pronunce − la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un “rapporto di pertinenzialità” (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l’applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell’art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive (ex multis, Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008).
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Art. 12-sexies d.l. 306 del 1992 […] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. […]
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La confisca c.d. “allargata” prevista dall’art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, a partire dal 1 gennaio 2007, viene estesa anche ai reati contro la pubblica amministrazione Irreotrattività? Corte di cassazione, Sez. VI, 6 marzo 2010, n. 543 : lo strumento di cui all’art. 12-sexies assolve essenzialmente una funzione special-preventiva, assume i connotati di una misura di sicurezza patrimoniale – sia pure atipica – finalizzata ad evitare l’accumulo di ricchezze di provenienza delittuosa ed è equiparabile all’affine misura di prevenzione di cui alla legge n. 575/’65. Ciò posto, deve escludersi, ai sensi degli art. 199 e 200 c.p. e dei principi contenuti nell’art. 25 della Costituzione, che in tema di applicazione di una misura di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge penale, con l’effetto che detta misura è applicabile anche ai reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero diversamente disciplinata.
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Art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia) Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014: la confisca di prevenzione può essere equiparata giuridicamente a una misura di sicurezza
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Art. 186 d. lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) […] Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato […] La Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 del 2010 conclude per la natura essenzialmente sanzionatoria della confisca del veicolo, dichiarando l’illegittimità costituzionale delleparole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale», dalle quali deriva l’applicazione retroattiva della misura in questione.
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