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I principi generali dell’IVA
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L’imposta sul valore aggiunto (Iva) si configura come tributo “indiretto”, in quanto non colpisce direttamente la capacità contributiva di un soggetto nelle due forme tipiche del patrimonio o del reddito, bensì il consumo, ossia un altro indice della stessa capacità contributiva (art. 53 Cost.) che indirettamente rivela l’esistenza di una ricchezza.
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Fonti normative L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea ed è stata introdotta negli Stati membri dell’Unione attraverso due direttive (Direttive 11 aprile 1967, nn. 227/67/CE e 228/67/CEE). Direttiva comunitaria n. 77/388/CE del 17 maggio 1977 (c.d. VI direttiva) Direttiva n. 2006/112/CE, pubblicata l’11 dicembre 2006 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (in vigore dal 1° gennaio 2007) DPR 26 ottobre 1972, n D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
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Contribuenti di diritto
L’iva L’IVA è definita come un tributo a «due facce» in quanto grava sui consumi sugli scambi Acquisti effettuati da soggetti che destinano i beni e servizi all’uso e consumo personale o familiare Colpisce tutte le forniture di beni e le prestazioni di servizi rese da imprenditori e professionisti, anche se non sono rivolte a favore di consumatori finali Contribuenti di fatto Contribuenti di diritto
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I contribuenti di fatto
Sopportano economicamente il peso del tributo ma non sono soggetti agli oneri e agli adempimenti previsti dalle leggi fiscali
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I contribuenti di diritto
Non subiscono alcun impoverimento economico a seguito dell’applicazione del tributo ma sono i destinatari delle leggi fiscali La legge affida loro il compito di applicare e riscuotere il tributo, gravandoli di obblighi e adempimenti fiscali
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Riepilogo Funzione economica Meccanismo giuridico Colpisce i consumi
Colpisce gli scambi di beni e servizi effettuati da operatori economici (per i quali non è un costo) Grava sui consumatori finali Contribuenti di diritto Contribuenti di fatto Controlli del Fisco
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Meccanismo di applicazione
L’iva è un’imposta: ad applicazione istantanea (Colpisce i singoli atti economici al momento del loro verificarsi. I presupposti per la sua applicazione vengono individuati in un momento ben preciso nel tempo (a differenza delle imposte sul reddito che per la loro definizione richiedono il compimento di un intervallo temporale definito “periodo d’imposta”) plurifase non cumulativa, in quanto ad ogni passaggio non è colpito il valore pieno dello scambio, ma solo il valore aggiunto del bene o servizio
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Funzionamento dell’Iva
Il fornitore soggetto Iva addebita al cliente l’Iva sulle vendite Cliente consumatore finale Cliente imprenditore o lavoratore autonomo Paga l’Iva Non la detrae e la tassazione si compie La detrae con diritto di credito per l’eventuale eccedenza Il cliente è a sua volta fornitore dei propri clienti e il meccanismo prosegue: si arresta solo quando trova clienti consumatori finali
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Presupposti dell’Iva Presupposto oggettivo
Cessione di beni (art. 2) Presupposto oggettivo Prestazione servizi (art. 3) Esercizio d’impresa (art. 4) Presupposto soggettivo Esercizio di arti o professioni (art. 5) Sì: operazioni effettuate nel territorio dello Stato Presupposto territoriale (art 7) No: operazioni effettuate al di fuori dello Stato Sono assoggettate ad Iva, altresì, le importazioni di beni da chiunque effettuate.
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Presupposto oggettivo
Trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere Cessione di beni (art.2) Analoghe operazioni a titolo gratuito, esclusi i casi in cui il bene ceduto ha un valore inferiore a 25,82 Euro e non è oggetto dell’attività di impresa Destinazione di beni dell’azienda ad uso o consumo personale o familiare dell’imprenditore o professionista Assegnazione ai soci di beni della società
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Presupposto oggettivo
Operazioni a titolo oneroso dipendenti da contratti di prestazioni d’opera e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere Prestazione di servizi (art.3) Prestazioni di servizi gratuite, destinate al consumo personale dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa se di valore superiore a 25,82 Euro Affitti, noleggi, ecc. Servizi di ristorazione
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Presupposto soggettivo
Società commerciali e enti commerciali Esercizio di imprese (qualsiasi sia l’operazione=presunzione (art. 4) assoluta) Persone fisiche e enti non commerciali che svolgono attività commerciale o agricola in maniera abituale Persone fisiche, associazioni professionali Esercizio di arti e professioni e società semplici che svolgono attività diversa da quella di impresa in maniera (art.5) autonoma e a carattere abituale
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Attività di impresa per esercizio di imprese si intende “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa”. Sono rilevanti anche le attività che, purché organizzate in forma di impresa, non rientrano tra quelle suddette indicate dall’art c.c. (cioè attività non propriamente commerciali, quali, ad esempio servizi didattici, sanitari, traduzioni ecc.).
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Attività di impresa L’abitualità e la professionalità sussistono ogniqualvolta un soggetto pone in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini, non si ha soggettività di imposta solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale Specularmente, l’occasionalità, con la conseguente esclusione dall’Iva, si ha quando l’attività è posta in essere in modo accidentale o sporadico, senza che il soggetto abbia predisposto nulla per effettuarla.
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Ricapitolando: Si possono quindi ricavare le seguenti regole generali sulla soggettività di imposta: Imprenditore individuale: è soggetto d’imposta solo quando effettua operazioni nell’esercizio della sua attività; Società di persone ed assimilate, società di capitali, società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, società costituite all’estero (2507 c.c.) e società di fatto: sono, per presunzione assoluta di legge, soggetti d’imposta per qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi effettuata nei confronti sia di terzi che dei propri soci. Enti diversi dalle società: sono equiparabili alle società se hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole; se trattasi di enti non commerciali, si considerano soggetti passivi quando effettuano in via non occasionale operazioni commerciali o agricole e limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio delle stesse attività.
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Esercizio di arti o professioni
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse. Vi rientrano pertanto tutte le attività di lavoro autonomo e non solo le attività artistiche e professionali in senso stretto (ossia quelle il cui esercizio richiede l'iscrizione in albi od elenchi). In questo modo la categoria in esame sembra includere qualsiasi attività abituale non rientrante tra quelle d'impresa e non svolta con un vincolo di subordinazione.
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Esclusioni Operazioni occasionali effettuate da persone fisiche e enti non commerciali Attività di mero godimento/detenzione beni Attività non autonome (lavoro dipendente) Attività non autonome Collaborazioni coordinate e continuative Prestazioni di lavoro autonomo occasionale Esercizio di imprese Esercizio di arti o professioni
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Differenze
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Presupposto di territorialità (Art. 7)
Per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano. Fanno parte del territorio soggetto alla sovranità della Repubblica Italiana: lo spazio terrestre compreso negli attuali confini; il soprassuolo ed il sottosuolo in corrispondenza al confine terrestre; il mare territoriale, cioè la fascia di mare costiero,
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Presupposto di territorialità (Art. 7)
Per “Comunità“ o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni: Repubblica ellenica, il Monte Athos; Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare;
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Presupposto di territorialità (Art. 7)
Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie. Al contrario, il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [art. 7, comma 1 lett. c)].
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Ambito territoriale Individuazione del territorio
Art. 7 D.P.R. n. 633/1972 Territorio Extracomunitario, Paesi terzi (Livigno & Campione): importazioni/ esportazioni) Territorio Nazionale = Operazioni interne Territorio Comunitario = operazioni intracomunitarie. 23
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Presupposto di territorialità (Art. 7)
Cessione di beni L’operazione si considera effettuata nel territorio dello Stato se il bene ceduto è ivi esistente Prestazione di servizi Il servizio si considera reso se il soggetto che lo ha prestato è ivi residente o è un soggetto estero con stabile organizzazione in Italia o l’acquirente italiano è un soggetto iva
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Classificazione delle operazioni
Imponibili Non imponibili Esenti Per mancanza di uno dei requisiti Per esplicita esclusione da parte della legge (artt. 2, 3, 15) In campo Iva Fuori campo Iva (cd. escluse) Concorrono a determinare il volume d’affari Non concorrono a determinare il volume d’affari
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Operazioni imponibili
Scontano l’applicazione del tributo Assoggettate agli adempimenti formali Consentono la detrazione
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OPERAZIONI NON IMPONIBILI
SONO OPERAZIONI NON IMPONIBILI: 1 QUELLE SULLE QUALI NON SI APPLICA L’IMPOSTA; 2 COMPORTANO L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI FORMALI (FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI E LORO REGISTRAZIONE SU APPOSITI REGISTRI); 3 CONCORRONO A DETERMINARE IL VOLUME D’AFFARI; 4 CONSENTONO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI.
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Operazioni esenti (art. 10)
Non si applica il tributo Assoggettate agli adempimenti formali Non consentono la detrazione
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Operazioni escluse Non si applica il tributo
Non devono essere né fatturate né annotate nei registri Non consentono detrazioni Sono estranee al volume d’affari
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L’IVA nei rapporti con l’estero
dall’Unione Europea Acquisti intracomunitari soggetti ad apposito regime Acquisti dal di fuori dell’UE Importazioni soggette ad iva al momento del transito in dogana Beni Cessioni Verso l’Unione Europea Cessioni intracomunitarie soggette ad apposito regime Al di fuori dell’UE Sono esportazioni e beneficiano del regime di non imponibilità
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CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
SI TRATTA DI CESSIONI DI BENI INVIATI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA E QUINDI “NON IMPONIBILI” PERCHE’ DESTINATE AD ESSERE IMMESSE AL CONSUMO NEL PAESE ESTERO. SI DISTINGUE TRA: ESPORTAZIONI DIRETTE PROPRIE (triangolari e congiunte) (art. 8, I comma, lettera a) ESPORTAZIONI DIRETTE IMPROPRIE (art. 8, I comma, lettera b) ESPORTAZIONI INDIRETTE (art. 8, I comma, lettera c) e art. 8, II comma
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ESPORTAZIONI DIRETTE art. 8, I comma, lettera a
cedente cessionario residente A (cedente) fattura a B (cessionario) e trasporta direttamente all’estero FATTURA TRASPORTA DIRETTAMENTE A
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LE ESPORTAZIONI Il regime di non imponibilità è subordinato alla dimostrazione dell’effettiva esportazione dei beni. PROCEDURA le merci vanno presentate all’ufficio doganale di esportazione; eseguiti i controlli e autorizzato lo svincolo delle merci, l’ufficio doganale di esportazione provvede alla stampa e alla consegna al dichiarante del DAE ed alla comunicazione dei dati alla dogana uscita; l’ufficio doganale di uscita riceve dall’esportatore il DAE per effettuare l’immediato riconoscimento a sistema dell’operazione e per l’effettuazione degli adempimenti connessi all’uscita delle merci dal territorio comunitario;
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LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
Nel concetto di operazioni dirette rientrano anche le operazioni triangolari Impresa A (fornitore) Impresa B (cedente) Impresa C (acquirente finale)
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LE ESPORTAZIONI INDIRETTE GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE (art
LE ESPORTAZIONI INDIRETTE GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE (art. 8, II comma) ACQUISTO IN SOSPENSIONE NEI LIMITI DI UN AMMONTARE PREDETERMINATO (COSIDDETTO PLAFOND) A CONDIZIONE CHE L’OPERATORE POSSA ESSERE DEFINITO ESPORTATORE ABITUALE IL PLAFOND PUO’ ESSERE: 1 FISSO (SE RIFERITO ALL’ANNO PRECEDENTE); 2 VARIABILE (SE RIFERITO AI 12 MESI PRECEDENTI).
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GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
segue GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA Al fine di evitare il formarsi di un eccessivo credito IVA, i soggetti IVA che effettuano operazioni non imponibili per più del 10% del volume d’affari, possono acquistare beni e servizi per un determinato ammontare (cd.“plafond”) senza l’applicazione dell’IVA.
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GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
segue GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA -Esportazioni -Vendite a San Marino e Città del Vaticano -Operazioni assimilate alle esportazioni -Servizi internazionali -Cessioni intracomunitarie -Servizi intracomunitari Le operazioni non imponibili che si possono prendere in considerazione sono:
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GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
segue GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA I soggetti interessati dalla normativa sul plafond sono i cd. ESPORTATORI ABITUALI. Questo status sussiste quando le operazioni non imponibili in precedenza indicate : Superano il 10% del volume d’affari dell’anno solare o dei dodici mesi precedenti; Sono registrate nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti.
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GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
segue GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA Quando le operazioni imponibili superano il 10% del volume d’affari e sono state registrate nel periodo di riferimento, allora il loro ammontare costituisce il plafond nel cui limite l’esportatore può acquistare o importare senza applicazione dell’IVA.
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GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
segue GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA Beni esclusi dal plafond - Beni e servizi ad IVA indetraibile - Fabbricati - Aree fabbricabili
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GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
Obblighi degli esportatori abituali - prima dell’effettuazione dell’operazione; - può riguardare una singola operazione o più operazioni tra le stesse parti. -Consegna o spedizione della dichiarazione d’intento; - relativa registrazione; - compilazione quadro VC della dichiarazione annuale.
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Esportatori abituali Sono soggetti alla rivalsa Iva ad opera dei loro fornitori Se sono soggetti Iva possono portare l’Iva pagata in detrazione dall’Iva addebitata ai clienti sulle vendite Se però una parte delle loro vendite è effettuata verso clienti esteri non possono addebitare a questi l’Iva
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Esportatori abituali Soluzione: possono acquistare dai
Si troverebbero in costante situazione di credito nei confronti dell’erario Soluzione: possono acquistare dai loro fornitori in regime di non imponibilità (senza pagare l’IVA) Per un ammontare di acquisti pari all’ammontare delle vendite non imponibili effettuate nel corso dell’anno (cd. plafond)
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OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
SONO COSTITUITE DA: CESSIONI DI NAVI CESSIONI DI AEROMOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A LAVORI NAVALI ED ACCESSORIE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI INCORPORATE NELLE NAVI E NEGLI AEROMOBILI O RELATIVE AL VETTOVAGLIAMENTO SONO ESCLUSE: LA NAVIGAZIONE AVENTE FINALITA’ SPORTIVA E RICREATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO, CIOE’ IL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
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Momento di effettuazione delle operazioni
E’ il momento in cui si verifica la sussistenza dei presupposti Segna il punto di riferimento per l’insorgenza degli adempimenti contabili Solo da quel momento l’imposta sarà dovuta dal soggetto passivo Fatturazione, registrazione, versamento, dichiarazione
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Momento di applicazione dell’Iva
Cessione di beni Prestazione di servizi Mobili Alla consegna o alla spedizione Immobili Alla stipulazione contratto Al pagamento del corrispettivo
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Momento di applicazione dell’Iva
Cessioni di beni Se nel contratto le parti stabiliscono che il passaggio di proprietà avvenga successivamente a tali eventi l’effettuazione dell’operazione si considera rinviata al momento del passaggio della proprietà Si fa riferimento al momento del pagamento del prezzo Somministrazioni
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Anticipazione Il momento impositivo è anticipato:
Al momento del pagamento del prezzo o di una parte di esso Al momento dell’emissione della fattura Il soggetto passivo può emettere la fattura prima del verificarsi delle condizioni (cd. fatturazione volontaria); Es.: bolletta telefonica
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Eccezione (art. 6, co.5) Poiché le Amministrazioni Pubbliche spesso non pagano Sollecitamente i loro fornitori l’art. 6 prevede che l’Iva sulle Fatture emesse nei confronti dello Stato, degli enti territoriali, ecc., diviene esigibile solo dopo che è avvenuto il pagamento.
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Differenze
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Base imponibile In linea generale l’Iva deve essere applicata sull’ammontare complessivo di tutto ciò che è dovuto al cedente o al prestatore quale controprestazione della cessione di beni o della prestazione di servizi. La base imponibile è costituita, pertanto, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti contrattualmente, compresi gli oneri accessori. Per effetto delle disposizioni dell’articolo 12 d.P.R. 633 del nella base imponibile dell’operazione principale rientrano anche le operazioni accessorie alla cessione o prestazione resa (montaggio, trasporto, etc.): queste non sono autonomamente soggette ad Iva, ma vanno sommate al corrispettivo pattuito per l’operazione principale, per scontarne la medesima aliquota
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Base imponibile – valore normale
la base imponibile è ancorata al valore normale per le seguenti operazioni in cui manca un corrispettivo contrattualmente pattuito: cessioni gratuite, autoconsumo, assegnazioni gratuite ai soci, di cui ai nn. 4, 5, 6 dell’art. 2; prestazioni in luogo dell’adempimento (datio in solutum) ed operazioni permutative, di cui all’art. 11, primo comma. Per queste ultime la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni o servizi che formano oggetto di ciascuna operazione. Non assumono pertanto rilevanza gli eventuali conguagli in danaro, già considerati all’atto della determinazione del valore normale dei beni;
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Definizione «valore normale»
Circa la nozione di valore normale, il terzo comma dell’art. 14 precisa che esso è rappresentato “dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”, soggiungendo che per l’accertamento di detto valore deve farsi riferimento, ove possibile, in primo luogo ai listini della Camera di commercio più vicina, nonché ai listini di borsa ed alle tariffe professionali.
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Operazione escluse dalla base imponibile
Sono escluse dalla base imponibile alcune somme che, pur essendo addebitate alla controparte, non hanno natura vera e propria di controprestazione per la cessione del bene o la prestazione del servizio (e quindi non configurano, tecnicamente, un corrispettivo). Diversamente dalle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta, tali corresponsioni, pur se escluse dalla contabilizzazione, devono comunque risultare in fattura con separata annotazione. Si tratta delle ipotesi che seguono: Due ipotesi
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Operazione escluse dalla base imponibile
Interessi di mora e risarcimento danni; Sconti, premi o abbuoni in natura; Sconti in denaro (previsti contrattualmente o successivamente). Nel primo caso, se viene accordato direttamente in fattura, lo sconto riduce automaticamente la base imponibile, in forza della norma dell’articolo 15, e si verifica una vera e propria esclusione dalla base imponibile; se, viceversa, viene erogato dopo il rilascio della fattura, il rapporto sarà regolarizzato con l’emissione di una nota di accredito ai sensi dell’art. 26 senza limiti di tempo, trattandosi di sconto previsto nel contratto originario Rimborsi anticipazioni in nome e per conto cliente (documento intestato al cliente – spese forfettarie imponibili)
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Integrazioni di corrispettivi
Rientrano nella base imponibile e sono generalmente somme corrisposte da PA e organismi comunitari per sostenere economicamente particolari settori Esempi: 1. Premio di rottamazione delle auto in caso di acquisto di auto nuove 2. Sovvenzioni da enti pubblici a imprese di trasporto
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Aliquote IVA L’imposta sul valore aggiunto si applica con aliquote differenziate in relazione alle varie tipologie di beni e di servizi. L’art. 16 prevede un’aliquota ordinaria generale del 20% , ma sono stabilite aliquote speciali ridotte del 4% e del 10% per determinate categorie merceologiche o di servizi, indicate, rispettivamente, nella Tabella A, Parte II e III. L’aliquota ridotta riguarda, in via generale, i beni ed i servizi destinati a soddisfare bisogni di prima necessità (ad es. prodotti alimentari di base, “prima casa”, etc.), per cui è prevista l’aliquota 4%; ovvero comunque meritevoli di un particolare trattamento agevolato (fornitura di energia elettrica, somministrazione di gas per usi domestici, medicinali, interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc.), assoggettati all’aliquota del 10%.
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La rivalsa La rivalsa di cui all’art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972 è lo strumento che attua la traslazione dell’imposta e consente al contribuente, provvisoriamente inciso, di addebitare in fattura l’imposta ad altro soggetto passivo e così di seguito sino al consumatore finale che è colui che – privo del diritto alla detrazione – sopporta definitivamente il tributo. La rivalsa dell’Iva è pertanto obbligatoria e sono vietati patti contrari
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Rivalsa E’ un dovere: Il cedente ha l’obbligo di addebitare all’acquirente l’IVA E’ nullo ogni patto contrario E’ un diritto Il cessionario ha diritto di ricevere la fattura con addebito dell’imposta Il diritto è in funzione della detrazione
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Rapporto di rivalsa Un rapporto tra privati, distinto dal rapporto tributario tra Fisco e contribuente, ma a questo correlato. Non è disponibile: l’art. 18, co. 4 sancisce la nullità dei patti che escludano l’obbligo di rivalsa.
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La detrazione è consentita (condizioni):
Requisito soggettivo: beni e servizi acquistati nell’esercizio d’impresa (principio di inerenza); Requisito oggettivo: beni e servizi destinati ad attività imponibili; Requisito di fatto: esigibilità dell’imposta; Requisito temporale:esercizio del diritto nel limite temporale del secondo anno successivo a quello in cui sorge
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Inerenza (due condizioni)
Beni e servizi acquistati nell’esercizio d’impresa Beni e servizi destinati ad attività imponibili
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L’imposta è esigibile quando le operazioni si considerano effettuate (art. 6. ult. co DPR 633/72)
Beni immobili: nel momento della stipulazione Beni mobili: nel momento della consegna o spedizione
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Limitazioni all’esercizio della detrazione Iva
limitazioni oggettive, ma indipendenti dalla natura dei beni e servizi acquistati; limitazioni oggettive in relazione a particolari tipologie di beni e servizi acquistati (art. 19-bis1 DPR) pro rata fisico (art. 19, 4 c.) pro rata percentuale (art. 19, 5 c.)
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Criterio fondamentale per la detrazione dell’Iva
Destinazione dell’acquisto Operazioni imponibili Operazioni detassate detrazione (art. 19, 1 c.) Si veda la slide successiva
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Operazioni detassate (art. 19, c. 2 e 3)
non soggette esenti destinazione totale destinazione pro-quota destinazione totale destinazione pro-quota Indetraibilità Pro – rata fisico (art. 19, 4 c.) Indetraibilità Pro – rata percentuale (art. 19, 5 c.)
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Acquisti di beni e servizi destinati integralmente ad operazioni non soggette
Iva indetraibile Iva detraibile La detraibilità trova origine in alcune eccezioni previste alla regola generale dall’art. 19, c. 3
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eccezioni alla regola generale – art. 19, c. 3
beni e servizi destinati ad operazioni non soggette Iva detraibile eccezioni alla regola generale – art. 19, c. 3 Operazioni non imponibili – artt. 8, 8-bis, 9 o operazioni intracomunitarie; Operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che se effettuate nel territorio darebbero diritto alla detrazione; Operazioni di cui all’art. 2, 3 c., lett. a), b), d) ed f); Operazioni non soggette ad imposta ex art. 74, c. 1, 7, 8 e 9.
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Eccezioni alla regola generale – Iva detraibile – art. 19, c
Eccezioni alla regola generale – Iva detraibile – art. 19, c. 3 – Esempi: è detraibile l’Iva relativa alla fattura di un consulente fiscale riguardante la cessione di un ramo di azienda (art. 19, c. 3, lett. c); è detraibile l’Iva relativa alla fattura di un consulente emessa in relazione ad un’operazione di fusione; è detraibile l’Iva relativa alle fatture emesse dai consulenti di un’azienda per la cessione di un marchio effettuata nei confronti di un’azienda francese – Ai sensi dell’art. 7, 4 c., ltt. d) la cessione del marchio è fuori campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto di territorialità, l’Iva risultante dalle fatture dei consulenti è detraibile ai sensi dell’art. 19, 3 c., lett. b).
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Limitazioni all’esercizio della detrazione Iva
Iva per l’acquisto di beni e servizi destinati in parte ad operazioni non rilevanti ai fini Iva o esenti Iva parzialmente detraibile Determinazione della quota di Iva detraibile Pro – rata fisico (art. 19, 4 c.) Pro – rata percentuale (art. 19, 5 c.)
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Pro-rata definizione:
E’ un meccanismo che consente di determinare la parte di Iva detraibile degli acquisti destinati ad attività fuori campo di applicazione dell’Iva o ad attività esenti La destinazione parziale dei beni è un elemento essenziale per l’applicazione del pro-rata. Pertanto l’applicazione del meccanismo presuppone che i beni ed i servizi acquistati siano destinati parzialmente ad un’attività imponibile e, parzialmente ad un’attività non soggetta ad imposta ovvero esente
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PRO - RATA Beni e servizi destinati per intero ad un’attività non soggetta ad Iva o esente Beni e servizi destinati parzialmente ad un’attività non soggetta ad Iva o esente Non si applica il pro - rata Si applica il pro - rata Iva totalmente indetraibile Iva detraibile in parte in base alla percentuale di pro - rata
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Due ipotesi di applicazione del pro – rata fisico
Pro – rata fisico – art. 19 c. 4 Richiede una valutazione fisica, cioè effettiva, della quota di acquisto dei beni e servizi destinati all’attività imponibile Due ipotesi di applicazione del pro – rata fisico l’utilizzo dell’acquisto per operazioni che, nell’ambito dell’attività economica siano in parte con detrazione ed in parte fuori campo Iva La destinazione promiscua dell’acquisto ad attività economiche (cioè con detrazione) e a finalità estranee a tali attività. Ad esempio consumi personali dell’imprenditore
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Applicazione del pro – rata fisico
Valutazione fisica della porzione dei beni e servizi destinati all’attività con Iva detraibile Condizione per l’applicazione del pro – rata fisico I beni e servizi devono essere, per loro natura, parcellizzabili, cioè devono consentire una valutazione pro - rata la valutazione deve essere eseguita mediante l’applicazione di parametri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati
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Parametri oggettivi e coerenti – Soluzioni ai problemi
Un parametro oggettivo e coerente può essere rappresentato dalle tariffe professionali per la determinazione della quota di compenso relativa alla consulenza prestata per la vendita del terreno non edificabile. La fattura del professionista potrebbe indicare distintamente la quota di compensi e dell’iva relativa per l’attività di consulenza prestata in favore dell’impresa e la quota riguardante l’operazione relativa al predetto terreno. L’iva detraibile è solo quella relativa alla prima prestazione; il medesimo parametro può essere applicato per suddividere la quota dei compensi relativi alla dichiarazione dei redditi contenente il reddito d’impresa ed i redditi aventi natura personale (fondiari e così via); ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato sia per l’attività imponibile sia per un’attività esclusa, un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali
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Alcune tipologie particolari di beni e servizi: spese telefoniche – energia elettrica, etc.
problema non sono suddivisibili Una soluzione interpretativa Operazioni imponibili + operazioni che danno diritto alla detrazione Ammontare totale delle operazioni effettuate
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Pro – rata percentuale – art. 19 c. 5
È un criterio forfetario necessario per la determinazione della percentuale di detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti e che non richiede una valutazione fisica, cioè effettiva, della quota di acquisto dei beni e servizi destinati all’attività imponibile Condizione per l’applicazione del pro – rata percentuale Il contribuente deve esercitare una (o più) attività in parte imponibile/i ed in parte esente/i
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Applicazione del pro – rata percentuale
Si applica con riferimento alle attività esenti Sono escluse le operazioni esenti di tipo occasionale Esempio: società che ha per oggetto la compravendita di macchinari - perizia su un immobile oggetto di cessione esente da Iva - art. 10 n. 8-bis criterio di destinazione pro – rata percentuale pro – rata fisico SI Iva indetraibile NO NO
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Operazioni che danno diritto alla detrazione dell’Iva
Calcolo del pro - rata Il rapporto consente di determinare la percentuale di detraibilità che deve essere applicata a tutti gli acquisti effettuati nell’anno e non solo a quelli utilizzati promiscuamente Calcolo – art. 19 c. 2 Operazioni che danno diritto alla detrazione dell’Iva Operazioni che danno diritto alla detrazione dell’Iva + operazioni esenti
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Calcolo del pro - rata Op. imp + operazioni non soggette ma assimilate (art. 19, 3 c.) Operazioni imp. + operaz. assimilate + operaz. Esenti Al numeratore vanno indicate anche Operazioni non imponibili – artt. 8, 8-bis, 9 o operazioni intracomunitarie; Operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che se effettuate nel territorio darebbero diritto alla detrazione; Operazioni non soggette ad imposta ex art. 74, c. 1, 7, 8 e 9. Ad esempio le cessioni all’esportazioni vano indicate al numeratore
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Sono escluse ai fini del calcolo del pro – rata (al numeratore e al denominatore):
le operazioni esenti indicate dai nn. da 1 a 9 (escluso il n. 6) dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria del soggetto passivo; le cessioni di oro indicate al n. 11 dell’art. 10; le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. a), b), d) e f) e cioè le cessioni di denaro, i conferimenti d’azienda o di rmami aziendali, le cessioni di campioni gratuite di modico valore, i passaggi di beni in occasione di fusioni, cessioni e così via; le operazioni esenti, di cui all’art. 10, n. 27-quinquies (es. cessione di autovettura con Iva integralmente indetraibile al momento dell’acquisto); le cessioni di beni ammortizzabili; i passaggi interni di beni tra attività gestite con contabilità separate
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Sono escluse dal calcolo del pro – rata (esempi):
La cessione di un macchinario se costituisce bene strumentale; la cessione di un fabbricato a destinazione abitativa non effettuata da un’impresa costruttrice (non rientrante nell’attività propria) – op. esente ex art. 10, n. 8-bis; la cessione di ramo d’azienda ex art. 2, c. 3, lett. b). In linea di principio è un’operazione che dà diritto alla detrazione dell’Iva (es. è detraibile l’Iva del consulente per l’operazione di cessione), ma non se ne deve tenere conto ai fini del calcolo del pro – rata (art. 19-bis c. 2); I passaggi interni di beni (che costituiscono cessioni) tra un’attività e l’altra gestite dal contribuente con contabilità separata. Le operazioni devono essere fatturate, il volume d’affari è rappresentato dal valore normale, ma l’importo risultante dalle fatture non rileva ai fini del calcolo del pro - rata
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(80.000 – 4.000 – 1.000) Esempio calcolo del pro – rata:
Volume d’affari euro (di cui euro per esportazioni); cessioni beni ammortizzabili euro 4.000; operazioni esenti tipiche (rientranti nell’oggetto) euro ; operazioni esenti art. 10 n. 27 quinquies euro 1.000 Iva sugli acquisti dell’anno euro 7.200; ( – – – 1.000) 45.000 = = 60%* ( – – 1.000) 75.000 Iva sugli acquisti X 60% = euro Iva detraibile * Il pro – rata va arrotondato all’unità inferiore se la parte decimale non è superiore allo 0,5 o all’unità superiore negli altri casi
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Esclusione o riduzione della detrazione per i veicoli stradali a motore – Art. 19 – bis 1
Art. 19 – bis 1 lett. c) del D.P.R. n. 633/1982 L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B), e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione
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Veicoli stradali a motore
NOVITA’ Presunzione relativa Utilizzo promiscuo Possibilità di fornire la prova contraria e dimostrare che il veicolo è utilizzato esclusivamente nell’attività Detrazione Iva 100%
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Veicoli stradali a motore - Detrazione Iva
Oggetto della propria attività – Es. un concessionario che esercita la rivendita (1) 100% Utilizzo esclusivo come beni strumentali (1), taxi, scuole guida, etc 100% Utilizzo non esclusivo come beni strumentali (2) 40% 100% Agenti e rappresentanti di commercio (1) (2) Nella stessa misura, cioè il 100% o 40% è detraibile l’Iva relativa ai carburanti, le manutenzioni, le spese autostradali, e così via
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Motocicli con cilindrata superiore a 350 c.c. - Detrazione Iva
Oggetto della propria attività – Es. un concessionario che esercita la rivendita (1) 100% Non oggetto della propria attività – Es. imprenditore che vende filati (2) zero 100% Oggetto della propria attività – Es. una società che effettua nologgio o locazione finanziaria di motocicli I motocicli con cilindrata superiore a 350 c.c. sono considerati beni di lusso Art. 19 – bis1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972
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Limiti oggettivi alla detrazione
Aeromobili e relativi componenti; salvo il caso in cui i beni formino oggetto dell’attività propria; Beni di lusso, navi e imbarcazioni da diporto e relative componenti e ricambi, salvo il caso in cui i beni formino oggetto dell’attività propria; Motocicli di cilindrata superiore a 350 c.c, salvo il caso in cui i beni formino oggetto dell’attività propria I trasporti di persone ad eccezione dell’Iva pagata alle aziende che provvedono al trasporto dei propri dipendenti (segue);
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Limiti oggettivi alla detrazione (continua)
spese di rappresentanza. La detrazione è consentita per gli omaggi di costo unitario non superiore a euro 25,82 destinati alla clientela; acquisti di fabbricati e relative locazioni o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, nonché le spese di manutenzione, recupero o gestione delle stesse, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di tali fabbricati. La limitazione non opera per gli immobili abitativi acquistati da imprese (c.d. immobiliari di locazione) che li destinano all’effettuazione di operazioni esenti e da queste ne derivi una diminuzione della percentuale di detrazione del pro – rata; dal 1° gennaio 1998 è stata soppressa l’indetrabilità dell’Iva per l’acquisto di immobili strumentali da parte dei professionisti
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Rettifica della detrazione - Finalità
Il DPR n. 633/1972 ammette la detrazione potenziale Momento dell’acquisto Bene non destinato, né destinabile (nemmeno potenzialmente) alla produzione di corrispettivi imponibili La detrazione è immediatamente negata Bene destinato o destinabile (anche potenzialmente) alla produzione di corrispettivi imponibili La detrazione è riconosciuta
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Rettifica della detrazione – Finalità - Esempio
Acquisto di un terreno edificabile Il bene viene “parcheggiato” nel patrimonio Destinazione potenziale Detrazione iniziale spetta L’art. 19 – bis2, introdotto dal D.Lgs n. 313/1997, dispone le rettifiche alla detrazione originariamente accordata, proprio in dipendenza della destinazione del bene (o del servizio) diversa da quella potenzialmente dichiarata
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Rettifica della detrazione
sistema destinato a correggere gli effetti della detrazione potenziale, se e nella misura, in cui i beni e i servizi acquistati vengano, di fatto, impiegati per la produzione di corrispettivi non soggetti esempio Acquisto di un terreno edificabile dà luogo alla immediata (e potenziale) detrazione. Il terreno diviene poi non edificabile per un vincolo urbanistico sopravvenuto. La successiva cessione è fuori campo Iva. Interviene la norma sulla rettifica della detrazione (art. 19-bis 1c.) e l’acquisto del terreno ridiventa indetraibile ai fini Iva
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Tre tipi di rettifica della detrazione – art. 19-bis 2
cambio di destinazione del bene Mutamento di regime Variazione del pro - rata Art. 19 – bis2 c. 1 e 2 Art. 19 – bis2 c. 3 Art. 19 – bis2 c. 4
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Rettifica per cambio di destinazione dei beni o dei servizi
Beni non ammortizzabili, servizi e beni di costo unitario non superiore a € 516,46 Momento della rettifica Alla prima utilizzazione Sono irrilevanti successivi cambi di destinazione del bene
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Esempio: rettifica per cambio di destinazione di un bene non ammortizzabile
Nell’anno 2003 acquisto beni destinati alla rivendita Iva euro ; l’Iva è stata considerata in detrazione per intero in quanto i beni erano inizialmente destinati ad operazioni imponibili; nell’anno 2004 (primo utilizzo) i beni sono destinati ad una manifestazione a premio; si deve procedere alla rettifica della detrazione, considerando il cambio di destinazione, recuperando l’Iva a suo tempo detratta. Il contribuente deve versare nuovamente euro
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Rettifica per cambio di destinazione del bene o dei servizi
Beni ammortizzabili Momento della rettifica Al momento iniziale, cioè con l’entrata in funzione del bene, e nei quattro anni successivi, per i fabbricati e le aree fabbricabili nei nove anni successivi Criterio di calcolo della rettifica Con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio o del decennio (fabbricati ed aree fabbricabili)
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Esempio: rettifica per cambio di destinazione di un bene ammortizzabile
Nell’anno 2000 viene acquistato un macchinario dal costo di euro di Iva; il macchinario viene destinato inizialmente all’attività di produzione di scarpe; l’Iva pari a euro viene considerata integralmente in detrazione; nel corso del 2004 il macchinario viene destinato ad un’attività che dà luogo solo ad operazioni attive fuori campo Iva; si deve procedere alla rettifica per gli anni 2004 e 2005; si deve procedere nel seguente modo: :5 X 2 = euro (Iva da recuperare)
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Rettifica per cambio di regime
Eventi che possono originare la rettifica Cambiamenti nel regime fiscale applicabile a determinati beni o settori; adozione o abbandono di regimi speciali, per opzione o disposizione di legge; cambiamento o ampliamento dell’attività esercitata Beni interessati dalla rettifica Beni non ammortizzabili e servizi esistenti, non ancora ceduti e non ancora utilizzati Beni ammortizzabili per i quali non sia decorso il periodo di osservazione (5 o 10 anni)
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