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Società in nome collettivo e società semplice

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Presentazione sul tema: "Società in nome collettivo e società semplice"— Transcript della presentazione:

1 Società in nome collettivo e società semplice
Attività sociale Stefano Cacchi Pessani

2 L’amministrazione: cosa è
L’amministrazione della società è l’attività di gestione dell’impresa sociale. Il potere di amministrare consiste nel potere di compiere tutti quegli atti che rientrano nell’oggetto sociale, ossia che si pongono in rapporto di mezzo a fine rispetto all’attività di impresa dedotta nel contratto sociale Stefano Cacchi Pessani

3 L’amministrazione (segue)
Per legge l’amministrazione delle società di persone spetta a tutti i soci illimitatamente responsabili. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci  creando una distinzione tra «soci amministratori» e «soci-non amministratori» Quando l’amministrazione spetta a più soci possono delinearsi due diversi regimi: Amministrazione disgiuntiva Amministrazione congiuntiva (modello legale) (solo se previsto nell’atto costitutivo) Stefano Cacchi Pessani

4 1) Amministrazione disgiuntiva
Ciascun socio-amministratore può compiere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale. L’ampio potere individuale dei soci-amministratori è compensato dal diritto di opposizione che spetta a ciascun altro socio-amministratore L’opposizione deve essere esercitata prima che l’operazione sia stata compiuta dal socio-amministratore: se tempestiva paralizza il potere decisorio dell’amministratore; Sull’opposizione decide la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili* * In alternativa: clausola di arbitraggio ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 5/2003 Stefano Cacchi Pessani

5 2) Amministrazione congiuntiva
E’ necessario il consenso di tutti i soci-amministratori per il compimento delle operazioni sociali  amministrazione congiuntiva all’unanimità In alternativa, l’atto costitutivo può prevedere l’amministrazione congiuntiva «a maggioranza» (calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili). E’ sempre riconosciuto ai singoli amministratori il potere di agire individualmente quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società Stefano Cacchi Pessani

6 Sistemi misti di amministrazione
L’amministrazione congiuntiva e disgiuntiva possono essere tra loro combinate: per certe operazioni può essere prevista l’amministrazione disgiuntiva, per altre quella congiuntiva a maggioranza, per altre ancora l’atto costitutivo può richiedere il consenso di tutti gli amministratori. Stefano Cacchi Pessani

7 Il potere di rappresentanza
Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti vi è anche quella della rappresentanza della società (cd. «potere di firma»). E’ il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obblighi da parte della società stessa. Riguarda l’attività amministrativa esterna, ossia la fase di attuazione con i terzi delle operazioni sociali Stefano Cacchi Pessani

8 Rappresentanza (segue)
Nel caso di amministrazione disgiuntiva, ogni amministrazione può da solo decidere e da solo stipulare atti in nome della società («firma disgiunta»). Nell’amministrazione congiuntiva, fermo restando che le decisioni possono essere adottate all’unanimità o a maggioranza, tutti i soci amministratori devono partecipare alle stipulazione dell’atto («firma congiunta»). Sia il potere di gestione sia il potere di rappresentanza si estendono a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, senza distinzione alcuna fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Stefano Cacchi Pessani

9 L’opponibilità a terzi dei limiti al potere di rappresentanza
S.n.c. regolari Strumento della pubblicità legale: le limitazioni, sia originarie sia successive, del potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R.I. o se non si provi che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza S.n.c. irregolare I patti modificativi del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che ne erano a conoscenza Società semplice Le limitazioni originarie sono sempre opponibili; mentre le limitazioni successive o l’estinzione del potere di rappresentanza devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei Stefano Cacchi Pessani

10 I soci amministratori Possono essere nominati
Direttamente nell’atto costitutivo Con atto separato (all’unanimità o a maggioranza?) La revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo deve essere decisa dagli altri soci all’unanimità (se non è convenuto diversamente). La revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa L’amministratore nominato per atto separato, è revocabile secondo le norme del mandato: anche senza giusta causa, salvo il risarcimento dei danni In ogni caso la revoca per giusta causa può essere sempre chiesta giudizialmente da ciascun socio. Stefano Cacchi Pessani

11 Il rapporto di amministrazione
Rappresenta un rapporto distinto e autonomo dal rapporto sociale, per cui la qualità di amministratore va tenuta distinta dalla qualità di socio I diritti e gli obblighi dei soci amministratori «sono regolati dalle norme sul mandato», ma sono più ampi di quelli di un mandatario generale Stefano Cacchi Pessani

12 Stefano Cacchi Pessani
(segue) Poteri: gli amministratori sono investiti per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Per essi non operano il limite degli atti di ordinaria amministrazione posto per il mandatario generale (1708) né i limiti previsti per l’institore (2207). Dovere generale: amministrare le società con la diligenza del mandatario. Doveri specifici: hanno l’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214; hanno il dovere di curare gli adempimenti pubblicitari ai sensi dell’art. 2296, ecc. Responsabilità: gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni causati nell’esercizio delle loro funzioni. Compenso: i soci amministratori hanno di regola diritto al compenso per il loro ufficio. Stefano Cacchi Pessani

13 I soci non amministratori
Ogni socio non amministratore ha ampi poteri di informazione e controllo: Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali; Il diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione; Il diritto di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno, o alla conclusione degli affari sociali se ciò avviene prima dell’anno. I soci non amministratori possono impartire direttive vincolanti sull’amministrazione? Tale potere non spetta al singolo socio non amministratore Può spettare, invece, al gruppo dei soci non amministratori (in particolare, nei confronti dell’amministratore unico nominato con atto separato, che è sempre revocabile ad nutum. Stefano Cacchi Pessani

14 Il divieto di concorrenza
Nella s.n.c. (ma non nella s.s.) i soci non possono svolgere – per contro proprio o di altri – un’attività concorrente con quella della società, né possono partecipare ad altra società concorrente in veste di socio illimitatamente responsabile. La violazione del divieto espone il socio ad una duplice sanzione: Risarcimento dei danni nei confronti della società; Possibile esclusione dalla società, se decisa dagli altri soci a maggioranza calcolata per tese (è un caso di esclusione facoltativa). N.B. Il divieto di concorrenza non ha carattere assoluto Stefano Cacchi Pessani

15 Le modificazioni dell’atto costitutivo
Art. 2252: «il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente» In linea di principio, le «basi organizzative» della società devono restare immutate Anche il trasferimento delle quote sociali comporta una «modifica» dell’atto costitutivo e richiede quindi il consenso di tutti i soci Le persone/nomi dei soci devono essere indicate nell’atto costitutivo Elemento «fiduciario» (→ società di «persone») Vale anche rispetto ai trasferimenti mortis causa Si può prevedere la libera trasferibilità delle quote e/o la continuazione della società con gli eredi Si può prevedere anche la modificabilità dell’atto costitutivo a maggioranza Stefano Cacchi Pessani

16 Lo scioglimento del singolo rapporto sociale
Il singolo socio può cessare di far parte della società in tre casi: Morte Recesso Esclusione Secondo il principio di conservazione della società, il venir meno di uno o più soci non determina lo scioglimento della società: di per sé comporta solo la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti ed il socio uscente (o gli eredi del socio defunto) attraverso la liquidazione della quota sociale. Stefano Cacchi Pessani

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1) Morte del socio La morte del socio produce ex lege lo scioglimento del rapporto fra socio e società. La quota del socio defunto deve essere liquidata ai suoi eredi entro 6 mesi. In alternativa I soci superstiti possono decidere (all’unanimità) di continuare la società con gli eredi del socio defunto, purché questi ultimi vi acconsentono I soci superstiti possono decidere lo scioglimento anticipato della società. In tal caso gli eredi non hanno più diritto alla liquidazione delle quota nel termine di 6 mesi, ma devono attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione. N.B. Il consenso degli uni o degli altri non è tuttavia necessario quando l’atto costitutivo già prevede una clausola di continuazione Stefano Cacchi Pessani

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2) Il recesso del socio Il recesso è lo scioglimento del singolo rapporto sociale per volontà dello stesso socio. La legge distingue a seconda che la società sia: A tempo indeterminato: ogni socio può recedere «liberamente» dando un preavviso di 3 mesi; A tempo determinato: il socio può recedere solo se vi è una «giusta causa». In tal caso, il recesso ha effetto immediato. N.B.: l’atto costitutivo piò prevedere altre cause di recesso convenzionali Stefano Cacchi Pessani

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3) Esclusione del socio L’esclusione è lo scioglimento del singolo rapporto sociale per espressa previsione di legge (esclusione di diritto) o per volontà della società (esclusione facoltativa). ESCLUSIONE DI DIRITTO Il socio è escluso di diritto in due ipotesi: Se il socio è dichiarato fallito: in tal caso l’esclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento. Se il creditore particolare del socio ha ottenuto la liquidazione della quota nei casi consentiti dalla legge: in tal caso l’esclusione opera solo quando la liquidazione della quota sia effettivamente avvenuta. Stefano Cacchi Pessani

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…segue… B) Esclusione facoltativa Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi: gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale; mancata esecuzione dei conferimenti; comportamento ostruzionistico interdizione, inabilitazione e condanna del socio ad una pena che determinai l’interdizione (anche temporanea) dai pubblici uffici; sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per cause non imputabili agli amministratori. L’esclusione facoltativa è deliberata a maggioranza dei soci, calcolata per teste. La decisione è comunicata al socio escluso che può fare opposizione al tribunale (entro 30 giorni). Stefano Cacchi Pessani

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…segue… In caso di società formata da due soli soci, l’esclusione è invece pronunciata dal tribunale su istanza del socio. In tal caso l’esclusione diventa efficace nel momento in cui la relativa sentenza sia passata in giudicato. Stefano Cacchi Pessani

22 La liquidazione della quota
In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota, ossia «ad una somma di denaro che rappresenti il valore della loro quota». Il valore della quota è determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, tenuto conto delle operazioni ancora in corso. La situazione patrimoniale della società va determinata attribuendo ai beni il loro valore effettivo (tenendo conto dell’avviamento, degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso). N.B. il socio uscente continua a rispondere personalmente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Stefano Cacchi Pessani

23 Lo scioglimento della società
L’art individua le cause di scioglimento della società ❶ Decorso del termine I soci possono prorogare la durata, sia espressamente (→ modificano atto costitutivo) sia tacitamente (→ continuano il rapporto sociale) ❷ Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo Insanabile discordia; impossibilità di gestire la società, etc. ❸ Volontà di tutti i soci L’atto costitutivo può prevedere deliberazione a maggioranza Stefano Cacchi Pessani

24 … segue … lo scioglimento della società
❹ Venir meno della pluralità dei soci Il socio che resta ha 6 mesi per decidere se fare entrare un nuovo socio ❺ Le altre cause previste nello statuto sociale + il fallimento della società Stefano Cacchi Pessani

25 La liquidazione della società
scioglimento liquidazione Per «chiudere» la società occorre liquidare le attività, soddisfare i creditori col ricavato e distribuire ai soci quello che resta Questo procedimento si chiama «liquidazione» Stefano Cacchi Pessani

26 Stefano Cacchi Pessani
I liquidatori L’incarico di liquidare la società è affidato ai liquidatori Sono nominati Dai soci (unanimità) Dal tribunale (in caso di disaccordo) Prendono il posto degli amministratori Gli amministratori devono consegnare loro i beni e i documenti sociali e devono redigere un inventario Possono compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione (art. 2278) Possono chiedere ai soci: (i) i versamenti ancora dovuti, se non ci sono fondi disponibili; (ii) quanto necessario a soddisfare i creditori sociali (art. 2280, comma 2) Non possono: (i) iniziare nuove operazioni (→ responsabilità personale); (ii) ripartire ai soci i beni della società prima di aver pagato i creditori o accantonato le somme a tal fine necessarie. Stefano Cacchi Pessani

27 Stefano Cacchi Pessani
I liquidatori La liquidazione si chiude con la ripartizione dell’attivo Prima viene rimborsato il valore nominale dei conferimenti Dopo viene rimborsata l’eventuale eccedenza (in proporzione alla partecipazione ai guadagni) I liquidatori predispongono: (i) il bilancio finale di liquidazione, e (ii) il piano di riparto Stefano Cacchi Pessani

28 Cancellazione della società
Nella s.n.c. irregolare, la società si estingue con la chiusura della liquidazione … ma solo se tutti i creditori sono stati pagati Nella s.n.c. regolare Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal RI La società si estingue con la cancellazione, anche se rimangono creditori insoddisfatti Possono agire verso i soci illimitatamente responsabili Possono chiedere il fallimento entro un anno Stefano Cacchi Pessani


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