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PubblicatoAbramo Giuseppe Modificato 10 anni fa
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Incontro - Dibattito LECONOMIA NEL MONDO DELLE CORSE Mercoledì 30 Novembre 2005 Università Politecnica delle Marche Facoltà di Ingegneria Relatori Prof. Marcello Falasco Dipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e dellAutomazione Università Politecnica delle Marche COSTITUZIONE, GESTIONE E DISPOSIZIONI FISCALI NELLE SOCIETA E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NEL SETTORE MOTOCICLISTICO Carlo Campetella General Manager Campetella Racing LATTIVITA SPORTIVA NEL MONDO DELLE MOTO-CORSE Università Politecnica delle Marche – Ass. Universitaria Mechanica – Fed. Italiana Moto (Comitato Regionale Marche)
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Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche – email: falasco@diiga.univpm.it – www.diiga.univpm.it/falasco.htmlfalasco@diiga.univpm.it LECONOMIA NEL MONDO DELLE CORSE COSTITUZIONE, GESTIONE E DISPOSIZIONI FISCALI NELLE SOCIETA E ASSOZIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NEL SETTORE MOTOCICLISTICO Relazione invitata Prof. Marcello Falasco Università Politecnica delle Marche
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ARGOMENTI TRATTATI Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche 1)COSTITUZIONE SOCIETARIA 2)DISPOSIZIONI CONTABILI E FISCALI PER LE ATTIVITA SPORTIVE DILETTANTISTICHE 3)SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA
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FORME GIURIDICHE COSTITUTIVE Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche -Associazione Sportiva riconosciuta con personalità giuridica (artt : 14-35 cod.civ.) ; -Associazione sportiva non riconosciuta priva di personalità giuridica (artt: 36-38 cod.civ.) ; -Società di capitale senza finalità lucrative (soc.p.Azioni, S.r.l., società cooperative) Lattività sportiva dilettantistica può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate :
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Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche (artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02) ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE MODALITA DI COSTITUZIONE Atto costitutivo e statuto devono essere redatti nella forma dellatto pubblico con riferimento alle norme richiamate dal D.Lgs. 460/97 sugli enti non commerciali e Onlus. Latto costitutivo deve contenere : 1.la denominazione sociale con la dizione esplicita :Ass. sportiva dilettantistica e la disciplina sportiva praticata. 2.loggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali). 3.la sede sociale, il termine e la nomina dei primi organi dirigenti.
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Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche (artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02) ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE Lo statuto deve contenere tutte le clausole di cui alla legge 460/97 tra le quali : Assenza fini di lucro ; Divieto distribuzione utili e avanzi di gestione ; Disposizione sul patrimonio ; Obbligo di redazione rendiconto economico e finanziario ; Gratuità degli incarichi agli amministratori salvo rimborsi spese ; Organi di controllo (revisori collegio dei probiviri ); ----------------------------------------------------------- MODALITA DI COSTITUZIONE
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Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche (artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02) ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE MODALITA DI COSTITUZIONE Responsabilità patrimoniali società e associazioni sportive riconosciute : Per le obbligazioni assunte dallassociazione risponde il patrimonio sociale (autonomia patrimoniale perfetta), gli amministratori agiscono in nome e per conto dellassociazione e non sono responsabili delle obbligazioni assunte.
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PERDITA DEI BENEFICI FISCALI La mancanza dei requisiti richiesti per statuto e atto costitutivo delle clausole richiamate fanno perdere alle società ed associazioni i benefici fiscali di cui ai regimi agevolati, ex legge 398/91. Per effetto della recente legge n.289/02, comma 17, è previsto che in tutti segni distintivi rivolti al pubblico (fatture o altro documento), deve essere sempre scritta la denominazione di:Società o Associazione sportiva dilettantisticacon il relativo settore di appartenenza (ass. sportiva dilettantistica moto-corse e la relativa affiliazione alla federazione sportiva).Viene consentito per le associazioni già in essere (D.L.72/04), di provvedere allintegrazione della ragione sociale mediante delibera dei soci evitando lonere di modificare latto costitutivo e lo statuto. REGISTRO CONI : Società ed associazioni devono iscriversi al registro tenuto dal CONI, la mancanza delliscrizione non fa perdere i benefici fiscali ma solo eventuali contributi pubblici. Il registro svolge solo una funzione anagrafica ricognitiva Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON RICONOSCIUTE Per gli aspetti legati ai requisiti statutari valgono le stesse cose dette per le associazioni riconosciute Atto costitutivo e statuto redatto con scrittura privata registrata. Responsabilità contrattuale : risponde il fondo comune. Vi è solo responsabilità personale nel caso in cui il fondo non è sufficiente per coprire le obbligazioni sociali, indipendentemente dalla carica ricoperta. Gli amministratori e il presidente agiscono in nome proprio e per conto dellassociazione (autonomia patrimoniale imperfetta).
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Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche SOCIETA SPORTIVE DI CAPITALE SENZA FINALITA LUCRATIVE (art. 90 comma 17, lett. C, L.2897/02) Nasce una nuova categoria giuridica che permette a chi svolge attività sportiva dilettantistica di costituirsi nelle forme delle società di capitali ( S.p.a., S.r.l., società cooperative), secondo le disposizioni vigenti in materia dettate dal codice civile venendosi a creare un tipo di società senza fini lucrativi. Per la redazione statuti e atti costitutivi valgono le stesse regole già viste per le associazioni sportive. Si estendono alle società di capitale le disposizioni agevolative fiscali di cui alla legge 398/91 e successive integrazioni e modificazioni.
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Disposizioni contabili e fiscali per le attività sportive dilettantistiche alla luce delle modifiche apportate alla legge 398/91 Regime forfetario E il regime utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre sottoposto però a determinati vincoli. 1.REQUISITI SOGGETTIVI : Devono essere società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una federazione sportiva nazionale e/o da un ente di promozione sportiva. 2.REQUISITI OGGETTIVI : I proventi commerciali del precedente periodo dimposta (futuro per chi inizia lattività), non devono superare il limite di 250.000,00. Nei proventi commerciali rientrane le sopravvenienze attive. Non rientrano nel limite le plusvalenze patrimoniali e le attività commerciali connesse alle attività istituzionali. Il regime forfetario si chiede per opzione ed è vincolante per un quinquennio. Superato detto limite cade il regime forfetario e le società devono passare al regime di contabilità ordinaria perdendo i benefici della legge 398/91 Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
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Legge 398/91 e Agevolazioni fiscali AI FINI IVA Liva si versa in maniera forfetaria con percentuali da applicare sugli importi delliva a debito : Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche 50% delliva a debito sui proventi commerciali, compresa la pubblicità ; 90% delliva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni ; 2/3 delliva a debito sulle fatture emesse per cessioni od concessioni di diritti di riprese televisive o trasmissioni telefoniche. Laliquota iva da applicare generalmente è del 20%, con eccezione, dal 01/01/2000 sulle attività di spettacolo ove il prezzo non superi 12,91, con aliquota del 10%. Il versamento -iva a debito- si esegue, senza maggiorazione dell1%, con il modello F24, con liquidazioni trimestrali entro e non oltre il 16 del mese successivo ad ogni trimestre solare
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Legge 398/91 e Agevolazioni fiscali IMPOSTE DIRETTE IRES - ex IRPEG e IRAP Il reddito imponibile è dato dal 3% dei proventi commerciali sommate le eventuali plusvalenze patrimoniali. Ai fini Irap il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito Ires i costi delle retribuzioni del personale dipendente, collaboratori coordinati e continuativi, compensi di lavoro autonomo. Esclusioni dalla base imponibile Irap : Indennità e rimborsi erogati agli sportivi dilettanti. (art.90,commi 10 e 5, L. n.289/02). Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche 1.Libri sociali (libro soci, consiglio direttivo revisori e probiviri) 2.Libri contabili( libro inventari e contabilità generale per i rendiconti economici e finanziari). 3.Libri speciali previsti fiscalmente per ottenere le agevolazioni (raccolta fondi da manifestazioni, destinazione contributi pubblici). 4.Registri e documenti fiscali Tenuta libri sociali e contabili :
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A.i ricavi conseguiti per lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (somministrazione di alimenti e bevande, vendita materiale sportivi, gadget, cene sociali e lotterie) ; B.Proventi commerciali, limite massimo 51.645,69, connessi agli scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi nei limiti di due eventi per anno. Non concorrono alla formazione della base imponibile inoltre : C.I contributi pubblici per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali. D.Si devono tenere separati rendiconti per i proventi esenti a qualsiasi titolo Agevolazioni previste dallart. 25, comma 2 Legge 133/99 Sulla base della legge richiamata sono esclusi dalla base imponibile : Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
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REQUISITI SOGGETTIVI : Atleti dilettanti, giudici di gara, allenatori commissari preposti agli arbitri, dirigenti addetti alle manifestazioni sportive, medici sportivi, massaggiatori. REQUISITI OGGETTIVI : rimborsi forfetari, compensi, premi, indennità di trasferta. Restano escluse le spese documentate e le indennità chilometriche in occasione di manifestazioni sportive. COMPENSI EROGATI DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DISCIPLINA FISCALE : 1.Sono esclusi da tassazione i rimborsi, compensi e indennità per importi non superiori a 7.500,00 ; 2.Superate 7.500,00 e fino ad importi di 28.158,28, si applica una ritenuta a titolo di imposta, per importi superiori si applica ritenuta a titolo dacconto Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
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E prevista una detrazione del 19%ai fini Ire-ex Ipef- per erogazioni liberali per importi non superiori a 1.500,00 con contestuale versamento con assegno bancario o postale. La certificazione dei pagamenti è dovuta solo per importi superiori a 516,46. Il corrispettivo in denaro o natura, erogato da imprese in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, costituiscono, per i soggetti eroganti, sino ad importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00, spese di pubblicità e propaganda deducibili per intero nellesercizio sostenute o in quote costanti di 1/5 in tale esercizio e nei 4 successivi EROGAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
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Le sponsorizzazioni consistono in una erogazione finanziaria da enti pubblici o imprese private per manifestazione sportiva allo scopo di promuovere : nome e ragione sociale, marchio, immagine, attività e prodotti. Il contratto di sponsorizzazione si qualifica come contratto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive, dove un soggetto (sponsor, società sportiva), si obbliga ad associare (abbinare), per un certo periodo di tempo o nel corso di una manifestazione sportiva, artistica o culturale il nome (marchio, prodotto), dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente allonere sostenuto dallo sponsor Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche SPONZORIZZAZIONI E PUBBLICITA
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Pubblicità : è occasionale rispetto allevento sportivo (cartelloni, striscioni). Le sponsorizzazioni sono considerate ai fini fiscali come spese di pubblicità. Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche SPONZORIZZAZIONI E PUBBLICITA Disposizioni fiscali : Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili per intero nellesercizio in cui sono sostenute o in quote costati di 1/5 in tale esercizio e nei 4 successivi : Le spese di sponsorizzazione rientrano tra le spese di pubblicità e ai fini della ripartizione seguono le stesse regole della pubblicità e propaganda. IVA : Sponsorizzazioni detrazione iva forfetizzata del 10% Pubblicità detrazione iva forfetizzata del 50%
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