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PubblicatoConcetto Venturini Modificato 10 anni fa
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Diritto Privato e pubblico diritto privato aa 2013/2014 Lezione 30 settembre 2013 Diritti della personalità (parte seconda) Enti
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Diritti della personalità Vita, integrità fisica e salute Integrità morale. Onore e reputazione (e relativi limiti: cronaca, critica, satira) Immagine e corrispondenza Riservatezza Trattamento e protezione dei dati personali Nome Identità personale
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Integrità morale In generale la integrità morale costituisce lo sfondo che consente la delineazione di una serie di profili di necessaria tutela della personalità dai confini non sempre ben definiti
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Onore e reputazione Sono tuteli dai reati di ingiuria e diffamazione
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Diritto cronaca, critica e satira Cronaca: espressione della libertà di stampa riconosciuta dallart. 21 comma 2-6 Cost. Critica: è caratterizzata da una asprezza di toni Satira: espressione della libertà della creazione artistica art. 33 comma 1 Cost.
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Immagine e corrispondenza Con il diritto di immagine viene tutelato linteresse del soggetto ad esprimere il consenso alla diffusione del proprio ritratto al di fuori dei casi in cui prevalgono esigenze di carattere generale e sociale alla relativa conoscenza. Corrispondenza gli artt. 93 ss della L. 633/1941 prevedono una forma di tutela della intimità della vita privata
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Riservatezza Il diritto alla riservatezza garantisce lintangibilità della intimità della vita privata della persona
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Trattamento e protezione dei dati personali Con rispetto alla riservatezza il legislatore nellart. 1 L. 31.12.1996 n. 675 poi confluito nel D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (codice dei dati in materia personale) ha esteso tale concetto alla protezione dei dati personali
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Nome Il nome è il segno distintivo e identificativo del soggetto Nel nome si comprendono il prenome e il cognome La modificazione del nome è consentita solo nei casi previsti dalla legge
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Identità personale Si è voluto assicurare la tutela della proiezione sociale della personalità dellindividuo cioè il suo interesse ad essere rappresentato con la sua vera identità
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Enti Accanto alle persone fisiche, quali soggetti dotati di capacità giuridica, si collocano gli enti, vale a dire le organizzazioni di beni e di persone, cui lordinamento riconosce la qualità di centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, al pari delle persone fisiche.
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Elementi costitutivi Gli elementi costitutivi della personalità giuridica sono distinti in una componente materiale (comprensiva di persone, patrimonio e scopo) e in una componente formale (il riconoscimento).
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Tipologia degli enti Il codice civile pone alcune classificazioni degli enti in considerazione dello scopo e della sussistenza o meno del riconoscimento Enti pubblici (art. 11 cc) Enti privati Enti lucrativi Enti non lucrativi Enti riconosciuti Enti non riconosciuti
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Associazione riconosciuta artt. 14 e ss c.c. Lassociazione riconosciuta è considerata come un modello per la formulazione delle teorie della persona giuridica
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Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti. La presenza di associati è fondamentale e la loro volontà appare preminente. Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono pertanto quelle alle quali la competente autorità ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con liscrizione nel registro delle persone giuridiche.
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Esse sono soggette a degli obblighi di forma particolari in quanto per la loro costituzione è obbligatoria la stipulazione per atto pubblico. Il legislatore prevede particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.
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Con il riconoscimento della personalità giuridica gli associati rispondono delle obbligazioni dellente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dallassociazione dai creditori di questultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dallassociazione il soddisfacimento delle loro ragioni.
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Associazione non riconosciuta artt. 36 e ss c.c. Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Per i debiti dellente risponde in primo luogo il fondo comune dellassociazione e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato loperazione in nome e per conto dellente (autonomia imperfetta) Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per lapporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); ne è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dellatto pubblico.
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Fondazioni artt. 14 e ss c.c. La fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scopo. È creata dalla persona fisica o giuridica (fondatore) che destina il patrimonio allo scopo; i fondatori possono essere più duno. Può anche essere costituita attraverso una disposizione testamentaria: in tal caso sorge solo dopo la morte del fondatore e ha come patrimonio un suo lascito.
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Esistono due tipi di fondazione: la fondazione operativa (operating foundation) che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione; la fondazione di erogazione (grantmaking foundation) che persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono. Un esempio a tutti noto di fondazione è quella creata dal chimico svedese Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, che ogni anno insignisce del premio omonimo personaggi che si sono distinti nel campo delle arti, delle scienze e per il bene dell'umanità.
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