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Comunicazione Beni di Impresa Comunicazione dei dati anagrafici dei familiari dellimprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dellimpresa Scopo.

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Presentazione sul tema: "Comunicazione Beni di Impresa Comunicazione dei dati anagrafici dei familiari dellimprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dellimpresa Scopo."— Transcript della presentazione:

1 Comunicazione Beni di Impresa Comunicazione dei dati anagrafici dei familiari dellimprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dellimpresa Scopo della Comunicazione Con questulteriore comunicazione, lAgenzia delle Entrate acquisisce il tassello mancante per collegare i beni aziendali, dei quali già ne detiene le informazioni, al soggetto che ne è leffettivo beneficiario di questi beni, al fine di operare i conseguenti accertamenti sul valore normale. La finalità del nuovo obbligo appare, quindi, quella di smascherare leffettivo intestatario dei beni scoraggiando così la pratica di utilizzare lo schermo societario per occultare beni che di fatto sono nella esclusiva disponibilità dei soci e/o dei familiari dellimprenditore e di conseguenza di determinare in modo più mirato la capacità di spesa dei soci e/o familiari per alimentare in modo più corposo gli eventuali accertamenti basati sul redditometro.

2 Comunicazione Beni di Impresa Quadro normativo di riferimento: - Provvedimento 16/11/2011 che da attuazione allart.2 del Decreto Legge nr. 138/2011, convertito dalla L. 14/09/2011 n.148 (commi da 36-quinquies a 36 duodecies): - D.L. nr. 138 del 13/08/2011 – Art.2 (commi da 36-terdecies a 36- septiesdecies e 36-duodevicies) > questi commi mirano a contrastare il fenomeno della concessione in godimento dei beni dellimpresa a soci o familiari dellimprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato; NB – Si attende una Circolare di chiarimento

3 Comunicazione Beni di Impresa Si tratta di casistica diversa rispetto a: Tali disposizioni contengono una specifica disciplina che, come evidenziato nella risposta allInterrogazione parlamentare n. 5-05309 del 15.09.2011 riguardano...un'ipotesi diversa dalle fattispecie dell'autoconsumo familiare, dell'assegnazione dei beni a soci, nonché della destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, per le quali restano applicabili le vigenti disposizioni fiscali. Le norme disciplinano, infatti, ipotesi in cui i beni non fuoriescono dal regime di impresa, tuttavia vengono concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza corrispettivo ovvero con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli".

4 Comunicazione Beni di Impresa D.L. nr. 138 del 13/08/2011 – Art.2 (commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies e 36- duodevicies): - introduce il concetto di corrispettivo che limpresa o limprenditore deve farsi corrispondere dai soci o dai familiari per luso dei beni; - se tale corrispettivo è inferiore al valore di mercato, tutti i costi sostenuti dallimpresa per il bene (es. ammortamenti, spese manutenzione, spese gestione) NON sono deducibili dal reddito; - introduce ricadute in Unico PF dei soggetti fruitori, in quanto la differenza positiva fra valore di mercato dei beni e corrispettivo annuo per la concessione dei beni costituisce un reddito diverso da indicare nel quadro RL; - introduce sanzioni per omessa o incompleta o errata comunicazione; - introduce ulteriori elementi da considerare per il redditometro; - le norme si applicano dal periodo dimposta 2012 (anno solare), ma già in Unico 2012 occorrerà verificare lesistenza di eventuali situazioni tali per cui si rendono applicabili queste regole.

5 Comunicazione Beni di Impresa Per valore di mercato si deve fare riferimento al valore normale ai sensi dellart. 9, comma 3, TUIR in base al quale: - per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore se il bene è concesso in godimento per una frazione danno, i valori dovrebbero essere ragguagliati.

6 Comunicazione Beni di Impresa Per familiari dellimprenditore individuale ai sensi dellart. 5, comma 5, TUIR, occorre considerare: - il coniuge; - i parenti entro il terzo grado; - gli affini entro il secondo grado

7 Comunicazione Beni di Impresa Esempio: La società Gamma Srl concede in noleggio al socio Fabio Verdi unauto affinché la utilizzi per esigenze personali. Il corrispettivo annuo è pari a 5.000 euro, mentre il valore di mercato per un anno di noleggio è pari a 12.000 euro. La differenza, pari a 7.000 euro, va considerata: - Per il socio un reddito diverso, da tassare in capo al socio che dovrà indicarlo nella sua dichiarazione Unico PF, quadro RL; - Per la società, visto che il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato, i costi sostenuti per questo bene andranno ripresi a tassazione mediante variazione in aumento nel quadro RF del modello Unico SC

8 Comunicazione Beni di Impresa Per facilitare lattività di controllo scatta lobbligo della comunicazione allAE dei dati concernenti i beni concessi o ricevuti in godimento La comunicazione è obbligatoria anche se il corrispettivo previsto a carico del socio o familiare NON è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento Provvedimento AE 16/11/2011 prot. nr. 166485: Definisce le specifiche tecniche per la Comunicazione (attualmente risultano poco chiare in diversi aspetti)

9 Comunicazione Beni di Impresa Soggetti obbligati: i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nellimpresa concedente) o dei familiari dellimprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. …tale comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dallimpresa concedente, dal socio o dal familiare dellimprenditore A nostro parere, nellattuale assenza di chiarimenti in merito, questa ambigua frase dovrebbe consentire anche al socio o al familiare dellimprenditore di procedere alla presentazione della comunicazione in caso di inerzia da parte del soggetto obbligato (lesercente attività dimpresa). Questo peraltro non significa che ogni socio o familiare può presentare la comunicazione limitata ai dati che specificamente lo riguardano: quindi la comunicazione rimane un adempimento unitario che può essere presentato, in via alternativa, da parte del concedente, del socio o del familiare.

10 Comunicazione Beni di Impresa Soggetti Particolari Società estere - risultano obbligati a questa comunicazione anche le società e imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia ovvero società esterovestite che abbiano residenza fiscale nel nostro Paese e quindi possono considerarsi titolari di reddito di impresa. Non risultano così esonerati dallobbligo di comunicazione alle Entrate, quelle società italiane che danno in uso a persone fisiche con residenza fiscale estera, beni dellimpresa stessa. Esclusi - imprese che non esercitano attività di arte o professioni, sia in forma individuale che collettiva, società semplici che non esercitano attività dimpresa e enti non commerciali, sempre non esercenti attività di impresa. Tra gli esclusi si segnalano anche le società estere senza stabile organizzazione in Italia, per cui non è accertabile una residenza fiscale in Italia e come tali non si considerano titolari di reddito dimpresa.

11 Comunicazione Beni di Impresa Beni oggetto della comunicazione: - beni concessi in godimento nel periodo dimposta: - autovetture o altri veicoli; - unità da diporto; - aeromobili; - immobili; - qualsiasi altro bene, il cui valore sia superiore ad 3.000,00 al netto dellIVA (es. non si dovrà comunicare l'uso del telefonino aziendale, del tablet o del PC portatile); - finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel periodo dimposta; - beni concessi in godimento per i quali nel periodo dimposta è cessato il diritto di godimento.

12 Comunicazione Beni di Impresa I beni Per beni dellimpresa si intendono quelli strumentali, i beni-merce e gli immobili patrimonio - Imprenditore individuale: ai sensi dellart.65 TUIR sono i beni indicati nellinventario; - società (persone e capitali): tutti i beni ad esse appartenenti; - società di fatto: beni-merce, beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati in via esclusiva come strumentali per lesercizio dellimpresa; Sono i beni DISPONIBILI per limpresa, posseduti in PROPRIETA o in base ad un DIRITTO REALE ovvero detenuti in LOCAZIONE anche finanziaria, NOLEGGIATI o ricevuti in COMODATO

13 Comunicazione Beni di Impresa Elementi da indicare nella comunicazione (definiti dalle specifiche tecniche): - persone fisiche: - codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza; - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: - codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza; - categoria del bene; - tipologia di utilizzazione del bene; - tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula; - durata della concessione (data di inizio e fine); - ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

14 Comunicazione Beni di Impresa Modalità di trasmissione della comunicazione: esclusivamente per via telematica Termini di trasmissione Entro il 31 marzo dellanno successivo a quello di chiusura del periodo dimposta in cui i beni sono concessi in godimento NB – per i beni (finanziamenti o capitalizzazioni) concessi in godimento nei periodi precedenti a quello di prima applicazione per i quali il godimento permane al 17/09/2011 la comunicazione deve essere inviata entro il 31/03/2012

15 Comunicazione Beni di Impresa La Comunicazione può essere: - Annullata > entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione originaria (vedi ricevuta Entratel); - Sostituita > decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione originaria (vedi ricevuta Entratel).

16 Comunicazione Beni di Impresa Passaggi critici: la comunicazione riguarda anche i finanziamenti effettuati da soci diversi dalle persone che utilizzano i beni (es. bene dato in uso al coniuge del socio, con finanziamento effettuato invece da quest'ultimo); il nuovo presupposto impositivo è in vigore dal 2012. In realtà, vengono richiesti i dati a partire dal 2011 in quanto l'elenco ha una seconda e non meno importante finalità che è quella di acquisire informazioni utili per l'accertamento sintetico delle persone fisiche, sulla base di controlli che, recita la norma, saranno svolti sistematicamente;

17 Comunicazione Beni di Impresa Utilizzo del bene Esonero della comunicazione se i beni dimpresa sono utilizzati esclusivamente per lattività aziendale Lutilizzo è fondamentale per capire le conseguenza fiscali. Infatti, nel provvedimento è stabilito che nella comunicazione occorre indicare se lutilizzo è esclusivo o meno: beni concessi per uso esclusivamente personale e senza corrispettivo i costi sono già indeducibili in quanto non inerenti beni concessi in uso esclusivo con corrispettivo i costi sarebbero deducibili in quanto inerenti un componente che concorre alla formazione del reddito. Se Corrispettivo < valore mercato = Costi indeducibili beni utilizzati promiscuamente per attività comm.le e uso personale. Occorre distinguere: beni con norme che forfettizzano linerenza (es. auto 40%, 80%). In questi casi dovrebbe valere la norma del T.U. (art.164 TUIR), tale per cui la comunicazione non dovrebbe essere effettuata; altri beni utilizzati promiscuamente. Si applica la nuova norma (indeducibilità se corrispettivo < valore mercato).

18 Comunicazione Beni di Impresa Fasi delladempimento Individuare Beni concessi in godimento I beni di cui limpresa ha la disponibilità Individuare dei beneficiari del godimento di beni E stata estesa la platea per evitare raggiri Utilizzo dei beni In base allutilizzo si può conoscere il trattamento fiscale

19 Comunicazione Beni di Impresa Sanzioni in caso di omessa presentazione della comunicazione (o incompleta o errata) Il concedente HA dedotto i costi e/o lutilizzatore NON ha tassato la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo Sanzione in solido fra le parti del 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo Il concedente NON ha dedotto i costi e/o lutilizzatore HA tassato la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo Sanzione in solido fra le parti da 258 euro a 2.065 euro

20 Soluzione Apogeo Nuovo modulo Beni dimpresa, costituito da un archivio annuale dove i dati vengono memorizzati per laggiornamento alla Comunicazione Il modulo è integrato ai moduli Cespiti, Leasing e Terreni/Fabbricati da cui può attingere alcune informazioni relative ai beni concessi in godimento. Con riferimento ai soli beni per i quali è pattuito un corrispettivo inferiore al valore di mercato, alcune stampe guidano loperatore nelleffettuazione delle rettifiche al reddito dimpresa e nella rilevazione dei redditi diversi a carico dei soggetti beneficiari Comunicazione Beni di Impresa


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