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Ordine dei Commercialisti di Firenze

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Presentazione sul tema: "Ordine dei Commercialisti di Firenze"— Transcript della presentazione:

1 Ordine dei Commercialisti di Firenze
Il contratto di rete: aspetti giuridici Avv. Donato Nitti Firenze, 16 ottobre2012 © Avv, Donato Nitti 1

2 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com
Il contratto di rete un nuovo contratto? un nuovo soggetto? una misura fiscale? insieme di requisiti in presenza dei quali altri contratti consentono di beneficiare di agevolazioni Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 1/2011 © Donato Nitti 2

3 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com
Un po’ di storia Legge 9 aprile 2009, n. 33 (introduce art. 3, co. 4ter) Legge 23 luglio 2009, n. 99 (modifica) Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 (modifica) Legge 30 luglio 2010 n. 122 (converte e modifica DL 78/2010) DL 22 giugno 2012 n. 83 “DL Sviluppo” (modifica) Legge 7 agosto 2012 n. 134 (converte e modifica DL Sviluppo) Decreto Legge Crescita 2.0 (modifica) Legge di conversione: modificherà? © Donato Nitti 3

4 Perche il contratto di rete?
Strumento per la collaborazione tra imprese Consorzi Distretti industriali (Legge 317/1991) Distretti produttivi territoriali (Legge 140/1999) Distretti produttivi funzionali (Legge Finanziaria 2006) Collaborazione verticale (filiere) Collaborazione orizzontale (a.t.i., consorzi, joint venture) © Donato Nitti 4

5 Reti e consorzi: tesi contrastanti
Consorzio: contratto associativo con comunione di scopo e finalità mutualistica Rete: può essere contratto di scambio La rete è una specie di consorzio (Corapi) La rete può essere un consorzio senza attività esterna (Cons. Nazionale Notariato) Il contratto di rete differisce dal consorzio per (dottrina maggioritaria): Soggettività: prima differiva dai consorzi con attività esterna, oggi non necessariamente, perché la soggettività può essere acquisita Oggetto: disciplina o svolgimento determinate fasi delle imprese, non tutte né integrazione verticale / anche tutte le fasi o integrazioni verticali Organizzazione comune: presente nel consorzio (2602), eventuale nella rete Governance: decisioni a maggioranza, salvo diverso accordo / autonomia contrattuale Esecuzione: mandato (2608) / rappresentanza © Donato Nitti 5

6 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com
Le reti Reti senza soggettività giuridica Reti con soggettività giuridica Reti contrattuali Reti organizzative (associative) Reti miste Reti con rilevanza interna Reti con rilevanza esterna © Donato Nitti 6

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I soggetti Imprenditori (anche stranieri) Professionisti? NO Lavori preparatori della L. 134/12 di conversione del DL Sviluppo 83/12 “…la cooperazione tra il mondo dell'impresa e i professionisti è un dato significativo della realtà economica italiana che va rafforzata e sviluppata, anche attraverso un potenziamento del contratto di rete; … al pari delle imprese, anche gli studi professionali vivono oggi l'esigenza di ricorrere a strumenti collaborativi utili per innovare ed accrescere in competitività e non si capisce perché debbano essere ancora una volta esclusi da istituiti che incentivano e supportano la crescita” necessità di un impegno del Governo “…ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45 anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, prevedendo che, in caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali” suggerimento non accolto © Donato Nitti 7

8 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com
La causa Accrescimento della capacità innovativa e della competitività Concetti giuridicamente vaghi Quasi un motivo soggettivo, ma è l’unico dato dal quale partire Richiede l’indicazione degli obiettivi strategici il cui raggiungimento dimostra l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività Il contratto deve indicare le modalità per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi Differenzia il contratto di rete dagli altri contratti © Donato Nitti 8

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L’oggetto Collaborazione in ambiti attinenti alle imprese Scambio di informazioni o prestazioni Esercizio in comune di una o più attività dell’impresa Collaborare? Lavorare insieme in modo non occasione per uno scopo comune Quale differenza con lo “scambio di…”? Quale differenza con “esercizio in comune…”? Qualunque forma di collaborazione tra imprese In concreto: l’oggetto sarà quello degli altri contratti (appalto, società, franchising, etc.) + la causa del c. di rete © Donato Nitti 9

10 La collaborazione tra imprese
Imprese mantengono autonomia e continuano a svolgere attività individuale collaborano per creare nuovo prodotto  prestazioni determinabili un marchio comune gruppi di acquisto e vendita © Donato Nitti 10

11 Lo scambio di informazioni e prestazioni
già esistenti non esistenti: ricerca in comune o affidata a terzi sui risultati della quali ciascuna impresa effettua la propria ricerca svolge la propria attività commerciale governo della filiera riduzione di tempi, costi, liti miglioramento del rating organizzazione di reti di distribuzione prestazioni determinate © Donato Nitti 11

12 L’esercizio in comune di attività
Alternativa ad altri contratti (es. a.t.i., consorzio, società) Qualsiasi fase dell’attività dell’impresa Nuove attività logistica, reti IT, controllo qualità, etc. organizzazione di mercati telematici © Donato Nitti 12

13 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com
Il programma di rete Elemento obbligatorio Diritti e obblighi dei partecipanti Modalità di realizzazione dello scopo comune programma di massima, solo linee guida problema della validità (del contratto) programma dettagliato, diritti e obblighi problema della comunicazione (ai concorrenti) © Donato Nitti 13

14 Gli obiettivi strategici e il programma di rete
Obiettivi strategici: fase programmatica Programma di rete: fase attuativa © Donato Nitti 14

15 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com
La forma Ai fini degli adempimenti pubblicitari: Atto pubblico Scrittura privata autentica Atto firmato digitalmente e trasmesso al Registro Imprese attraverso il modello standard ministeriale Forma non protegge parte debole (franchising, subfornitura) ma consente agevolazioni amministrative e fiscali protegge i terzi © Donato Nitti 15

16 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com
La pubblicità Iscrizione nei Registri Imprese dei partecipanti Efficacia dall’ultima iscrizione dei sottoscrittori originari Modifiche depositate presso il Registro Imprese dell’impresa designata (che comunica agli altri) Rete soggettiva: iscrizione nel Registro Imprese dove ha sede la rete © Donato Nitti 16

17 Il fondo patrimoniale - 1
Facoltativo Misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e dei contributi successivi (patrimoni destinati) Denominazione e sede della rete Soggettività giuridica (facoltativa, con iscrizione) Rapporti interni: autonomia contrattuale Rapporti esterni: regole legali a tutela dei terzi © Donato Nitti 17

18 Il fondo patrimoniale - 2
Rapporti interni: autonomia contrattuale Rapporti esterni: In quanto compatibili art (vincolo di destinazione) e art , secondo comma (solidarietà) in ogni caso per le obbligazioni contratte dall’OC in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune (2615.1) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio l’OC redige situazione patrimoniale (2615-ter, primo comma) art bis, terzo comma, c.c. (indicazioni negli atti) © Donato Nitti 18

19 Il fondo patrimoniale: l’art. 2615 c.c.
Cass. 26 gennaio 1989, n. 441 “… L'obbligo di pubblicità imposto dall'art c.c. giustifica l'opinione che il consorzio con attività esterna è imprenditore commerciale, conseguentemente soggetto a fallimento, il quale non determina il fallimento dei consorziati (non essendo costoro illimitatamente responsabili per le sue obbligazioni (art co. I ). …” Trib. Saluzzo 3 giugno 2002, in Soc. 2002, 1528 “La dichiarazione di fallimento del consorzio non si estende alle imprese consorziate, sia perché la loro responsabilità per le obbligazioni del consorzio è solidale ma non illimitata, sia perché la norma dell'art. 147 comma 1 L.F. non può essere analogicamente applicata oltre i casi da essa previsti.” in ogni caso per le obbligazioni contratte dall’OC in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune © Donato Nitti 19

20 Il fondo patrimoniale: cosa manca
Mancano regole su: capitale minimo e perdite (parziale o anche totale); procedimento di liquidazione organo di controllo gravi irregolarità nella amministrazione © Donato Nitti 20

21 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com
L’organo comune - 1 Prima del luglio 2012 era “mandatario” Obbligatorio solo in caso di fondo patrimoniale Gestisce, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di sue fasi Art Adesione di altre parti al contratto. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari. © Donato Nitti 21

22 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com
L’organo comune - 2 Il contratto indica Nome, ditta, ragione o denominazione sociale (ma è possibile un organo collegiale, anche composto da soggetti diversi dalle imprese) I poteri di gestione e rappresentanza conferiti all’OC Le regole sulla sostituzione dell’OC Rete soggettiva / rete associativa non soggettiva agisce in rappresentanza della rete rappresentanza organica (atti imputati alla rete) Rete non associativa (e quindi non soggettiva) agisce in nome e per conto delle imprese mandato con rappresentanza (atti imputati direttamente alle imprese) © Donato Nitti 22

23 Le regole sulle decisioni
“…il contratto…deve indicare… f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo…” Esiste un’“assemblea”? “ordinaria” (decisioni) “straordinaria” (modifica del programma) © Donato Nitti 23

24 Gli altri elementi: durata e adesioni
“…il contratto…deve indicare… la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori Unanimità Maggioranza decisione dell’OC © Donato Nitti 24

25 Gli altri elementi: il recesso
“…il contratto…deve indicare… cause e condizioni di recesso anticipato (ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; v. art c.c.) Art Nullità nel contratto plurilaterale. Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. © Donato Nitti 25

26 Il principio di relatività dei contratti
“il contratto ha forza di legge [soltanto] tra le parti” (art. 1372) l’inadempimento di un’impresa può causare danni a imprese non legate contrattualmente: Nelle reti (es. franchising, distribuzione) Nelle filiere (es. subfornitura) il contratto di rete può consentire una reazione contrattuale (può agevole per onere della prova) © Donato Nitti 26

27 La proprietà intellettuale
Occorre disciplinare L’uso della proprietà intellettuale preesistente La titolarità della proprietà intellettuale acquisita (in mancanza, si applicano le regole sulla comunione) L’uso individuale della proprietà intellettuale acquisita © Donato Nitti 27

28 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com
Conclusioni Caratteristiche Disciplina nata con scopi pubblicistici (politica industriale, facilitazioni amministrative, benefici fiscali) Contratto versatile Grande spazio all’autonomia privata Criticità Non protegge le parti deboli Non fornisce regole di default e aumenta così i costi di transazione Non chiarisce i punti oscuri, lasciando a giurisprudenza e dottrina il compito (con i loro tempi più lunghi) © Donato Nitti 28

29 Grazie per l’attenzione! Per approfondimenti:
© Donato Nitti 29


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