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PubblicatoMarta Carletti Modificato 10 anni fa
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Riflessioni sulla disciplina regionale siciliana in materia di fonti rinnovabili FONTI: Art. 12 d.lgs. 387/03; Art. 6 d.lgs. 28/11 Linee guida nazionali DM 10.9.2010 PEARS (Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano) del 3.2.09; Linee guida regionali Delib. G.R. 191/2011
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Tre aspetti peculiari Lettere di patronage; Altra documentazione aggiuntiva richiesta; Princìpi specifici nel settore delle biomasse.
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Premessa La documentazione aggiuntiva si riferisce sia al procedimento per lautorizzazione unica ai sensi dellart. 12 d.lgs. 387/03; che alla procedura abilitativa semplificata, di cui allart. 6, d.lgs. 28/11, per gli impianti di potenza inferiore ad 1 Mwe (art. 5 delle linee guida regionali)
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1) La documentazione aggiuntiva richiesta dalle linee guida regionali: le lettere di patronage Nozione generale Le lettere di patronage sono rassicurazioni rilasciate normalmente da un istituto di credito al creditore in ordine allesito positivo di operazioni di finanziamento. Hanno funzione di garanzia Si distinguono in FORTI e DEBOLI
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Segue Lart. 4, comma 1, lettera a) delle linee guida regionali (D.G.R.S. 191/11) richiede: Attestazione di Istituto di credito o Società a tale scopo abilitata secondo la normativa di settore – resa anche attraverso lettera dipatronage – di disponibilità a finanziare liniziativa e la sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo
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Segue Due problemi: 1)Che succede nel caso in cui limprenditore disponga già dei capitali e non abbia interesse al finanziamento: Anche in questo caso è necessaria lattestazione bancaria
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Segue 2) Qual è il contenuto dellattestazione? Ad una prima lettura, la norma sembrerebbe richiedere una due diligence da parte della banca, estesa alla sua capacità organizzativa, e non solo una disponibilità al finanziamento? Questa lettura però contrasta col dato letterale ed sarebbe comunque foriera di aggravamento procedimentale N.B. se è lettera di patronage (al contrario?), è di natura FORTE.
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Segue Criticità: 1.Sul punto la giurisprudenza siciliana non si è ancora mai pronunciata; 2.Le linee di credito sono chiuse.
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Segue In conclusione: Leventuale rigetto, basato sulla insufficienza dellattestazione nella parte non finanziaria, sarebbe impugnabile per violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento
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2) Altra documentazione richiesta Documentazione attestante la disponibilità giuridica dellarea di impianto in capo al richiedente: AUTOCERTIFICAZIONE
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2) Altra documentazione richiesta Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente assume nei confronti dellAmministrazione la responsabilità, diretta e non trasmissibile, per linterezza delle fasi di realizzazione e di avvio dellimpianto AUTOCERTIFICAZIONE
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2) Altra documentazione richiesta Attestazione di primaria Compagnia di Assicurazione di disponibilità alla copertura assicurativa a favore del richiedente per i rischi di: – Mancata erogazione di fornitura di energia elettrica allente gestore della rete; – Furto, atti vandalici e calamità afferenti macchinari e attrezzature necessarie per la produzione di energia (da aggiungersi alle fideiussioni per rischio già previste dallart. 13 lettera j) del DM 10.9.2010)
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2) Altra documentazione richiesta Atto di adesione al protocollo di legalità del 23.5.2011
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2) Altra documentazione richiesta Certificato camerale di vigenza completo del nulla osta ai fini dellarticolo 67 d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) [la norma faceva riferimento al vecchio art. 10 l. 575/65)
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2) Altra documentazione richiesta La prefettura rilascia linformativa antimafia per investimenti maggiori di 154.937,00 Se sussistono elementi di sospetto (d.l. 629/82, art. 1-septies; informative antimafia atipiche) cè discrezionalità nel rilascio dellautorizzazione Tali informazioni devono giungere entro 45 gg.; in assenza: nulla osta salvo revoca.
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2) Altra documentazione richiesta Sulle informative antimafia atipiche: attenzione ai margini di discrezionalità delle amministrazioni.
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3) Specificamente: biomasse 1.La realizzazione di impianti biomassa/bioliquidi oltre 1 MWe, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e allesercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali, sono soggette ad autorizzazione unica;
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3) Specificamente: biomasse 2.La costruzione e lesercizio degli impianti di produzione e stoccaggio di bioliquidi sono assoggettati al regime di deposito fiscale (d.lgs. 504/95) e al regime autorizzativo (art. 1, comma 56, l. 239/04)
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3) Specificamente: biomasse 3.La realizzazione di impianti a biomasse è subordinata allutilizzazione di biomasse provenienti per almeno il 50% del fabbisogno da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 km dallimpianto. Problema: Previa dichiarazione? Non sembra richiesta; piuttosto occorre lesistenza di fonti di approvvigionamento nel raggio di 70 km dallimpianto. Sanzioni in caso di inosservanza: revoca?
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3) Specificamente: biomasse Le biomasse e i bioliquidi per lalimentazione di impianti di energia elettrica sono incentivati ai sensi dellart. 24 d.lgs. 28/11, con obbligo di utilizzare materia prima proveniente da filiera corta.
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Contatti Studio Legale Barone & Associati Prof. Avv. Antonio Barone antobaro@libero.it Avv. Mauro Di Pace avv.maurodipace@gmail.com
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