ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

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1 ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
A CURA DI AVV. MARCO FRANCHI

2 INTRODUZIONE IL DIRITTO AMMINISTRATIVO può definirsi come quel complesso di norme che ha per oggetto l’organizzazione e le forme di attività della Pubblica Amministrazione nonchè i conseguenti rapporti giuridici tra questa e gli altri soggetti dell’ordinamento giuridico. Per l’assolvimento dei suoi compiti la P.A. pone in essere una serie di atti giuridici (atti amministrativi) che nel loro insieme formano l’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA, cioè quell’attività mediante la quale gli organi ad essa preposti, provvedono alla cura degli interessi pubblici(o della collettività) L’individuazione dei fini da perseguire, la loro qualificazione come pubblici e la loro assegnazione alla P.A. costituiscono l’indirizzo politico, determinato da appositi organi cui è attribuita la funzione politica o di governo.

3 Gli atti giuridici della P.A.
Gli atti giuridici posti in essere dalla P.A. possono essere: Atti di diritto pubblico, posti in essere secondo i principi e le forme del diritto pubblico (atti amministrativi e contratti ad oggetto pubblico). In questi casi la P.A. si pone su di un piano di supremazia rispetto ai destinatari di tali atti (atti autoritativi); Atti di diritto privato, posti in essere secondo i principi e le forme del diritto privato. In questi casi la P.A. si trova su di un piano di parità rispetto altri soggetti privati (atti consensuali). (vedi art.1,co.1-bis, L.241/1990, come mod. dalla L.15/2005).

4 Le fonti del diritto Per fonte del diritto si indica la sorgente ovvero i fatti normativi da cui traggono esistenza la norme giuridiche. Le fonti del diritto si dividono in: Fonti di produzione; Fonti di cognizione; Fonti dirette; Fonti indirette.

5 CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI
Le fonti del diritto possono essere così classificate: Fonti Costituzionali: Costituzione e leggi costituzionali; Fonti primarie: legge ed atti aventi forza di legge (decreto legislativo e decreto legge); Fonti secondarie (regolamenti, ordinanze); Fonti regionali e locali; Usi o consuetudini; Fonti internazionali: trattati, convenzioni; Fonti comunitarie:regolamenti,direttive, raccomandazioni

6 RAPPORTI TRA LE FONTI DEL DIRITTO
I rapporti tra le fonti del diritto possono regolarsi secondo tre criteri: cronologico(lex posterior derogat priori); gerarchico; di competenza.

7 LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
sono le situazioni di vantaggio o di svantaggio di cui i soggetti risultano titolari nei rapporti giuridici con altri soggetti di diritto. LE SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE O DI SVANTAGGIO sono quelle che attribuiscono una posizione sfavorevole al soggetto che ne è titolare (obblighi, doveri, oneri ecc.). LE POSIZIONI GIURIDICHE ATTIVE O DI VANTAGGIO sono quelle che attribuiscono una posizione favorevole al soggetto che ne è titolare (diritto soggettivo, interesse legittimo, ecc.)

8 DIRITTO SOGGETTIVO DIRITTO SOGGETTIVO
E’ il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse riconosciuto e tutelato in modo diretto ed immediato dall‘ordinamento giuridico. DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI Sono quelli attribuiti in maniera piena ed incondizionata al soggetto. La PA non può incidere su di esso comprimendolo o estinguendolo con un provvedimento ( es. diritto di libertà di pensiero, di religione, di stampa ecc.). DIRITTI SOGGETTIVI CONDIZIONATI L’esercizio è condizionato ad un provvedimento amministrativo permissivo o sul quale la PA può incidere sfavorevolmente comprimendolo o attenuandolo. Possiamo distinguerli in: DIRITTI IN ATTESA DI ESPANSIONE: l’esercizio non è libero ma incontra un limite che deve essere rimosso da un’autorizzazione ( es. il diritto di guidare è subordinato al rilascio della patente ). DIRITTI SUSCETTIBILI DI AFFIEVOLIMENTO: sono quelli sui quali la PA può incidere sfavorevolmente limitandoli o sopprimendoli ( es. il diritto di proprietà può essere limitato o soppresso con l’occupazione o la requisizione). La tutela dei diritti soggettivi spetta generalmente al Giudice Ordinario ( e solo in casi tassativamente previsti, cd. Giurisdizione esclusiva, al Giudice Amministrativo) al quale il soggetto titolare dovrà ricorrere per far valere il suo diritto leso.

9 INTERESSE LEGITTIMO E’ una situazione giuridica soggettiva favorevole o di vantaggio costituita dalla protezione giuridica di un interesse alla legittimità dell’atto amministrativo. Al titolare di diritti condizionati (che potrebbero essere espansi o compressi dalla PA) è riconosciuta una particolare pretesa che la PA eserciti legittimamente il potere d’incidere sui suoi diritti. Tale pretesa costituisce l’interesse legittimo che si può definire come: La pretesa alla legittimità di un atto amministrativo, La tutela degli interessi legittimi è rimessa al Giudice Amministrativo ( TAR e Consiglio di Stato ) al quale il soggetto titolare deve ricorrere per tutelare il proprio interesse leso.

10 GLI INTERESSI SEMPLICI
L’interesse semplice è la pretesa che la P.A. nell’esercizio di un suo potere discrezionale si attenga a quei criteri di opportunità e di convenienza (merito amministrativo) e che sono tutelati da norme non giuridiche (cd. norme di buona amministrazione). Tali interessi ricevono tutela solo a livello amministrativo attraverso i ricorsi gerarchici e soltanto eccezionalmente, in casi tassativamente previsti, è ammessa la tutela giurisdizionale (giurisdizione di merito).

11 GLI INTERESSI DI FATTO Gli interessi di fatto consistono nell’interesse a che la P.A. osservi i doveri giuridici posti a suo carico ed a vantaggio della collettività non soggettivizzata. Non sono interessi giuridici, sono irrilevanti per il diritto e non ricevono alcuna tutela. Esempi: interesse a che le strade pubbliche sia prive di buche e ben illuminate.

12 I soggetti del diritto amministrativo (Lo Stato e gli enti pubblici)

13 LO STATO COME ENTE PUBBLICO
Lo Stato – amministrazione rappresenta la “persona giuridica per eccellenza”. Esso si configura come: Ente sovrano; Ente politico; Ente necessario e ad appartenenza necessaria.

14 Gli enti pubblici Il termine ente (dal latino ens: ciò che è) indica le persone giuridiche pubbliche o private ed i gruppi organizzati che l’ordinamento considera titolari di situazioni giuridiche, pur non attribuendo loro la personalità giuridica (enti di fatto) L’ente è pubblico quando presenta una specifica vocazione allo svolgimento di una particolare attività di rilevanza collettiva

15 Classificazione degli enti pubblici
Corporazioni e istituzioni; Enti territoriali e non territoriali; Enti nazionali ed enti locali; Enti necessari Enti ad appartenenza necessaria Enti pubblici economici

16 Enti pubblici economici
Operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi svolgendo attività prevalentemente economiche Lo Stato può creare degli e.p.e. per raggiungere diversi fini: realizzare interventi di controllo sui prezzi (ad esempio al fine di calmierare il prezzo di un certo bene); realizzare interventi promozionali; evitare formazioni di monopolio di fatto.

17 La struttura degli enti pubblici
Lo Stato e gli enti pubblici come tutte le persone giuridiche hanno una propria organizzazione interna, formata da beni e persona fisiche che agiscono per conto dell’ente. Gli enti pubblici sono formati da organi e uffici.

18 L’ufficio L’ufficio (ad esempio un ministero, la prefettura, un comune) è un insieme organizzato di persone fisiche, beni materiali tali da consentire all’organo (ministro, prefetto, sindaco) di emanare i provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini istituzionale dell’ente. L’art.97, co.1, Cost. prevede che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”

19 L’organo L’organo è formato da due elementi essenziali:
Il titolare dell’organo (cosiddetto funzionario) che può essere una persona fisica, ma anche eccezionalmente una persona giuridica; L’esercizio di un pubblico potere da parte del titolare dell’organo stesso.

20 PROROGATIO DEGLI ORGANI
La dottrina e la giurisprudenza ritengono che il titolare dell’organo, nel caso in cui non venga prontamente sostituito alla scadenza dell’incarico o del mandato, continui ad esercitare in maniera legittima le sue funzioni fino alla nomina del sostituto (ciò per evitare che l’organo rimanga privo di titolare creando una sorta di “paralisi amministrativa)

21 RAPPORTI INTERORGANICI
Le relazioni tra gli organi possono presentare i seguenti caratteri: 1) Gerarchia In senso stretto In senso lato 2) Direzione 3) Coordinamento 4) Controllo

22 I CONTROLLI SUGLI ORGANI

23 LA COMPETENZA La competenza di un determinato organo indica quella parte di poteri e di funzioni che esso può esercitare per legge (riserva di legge) Vedi art. 97, co.2, Cost.

24 TIPI DI COMPETENZA

25 Il trasferimento della competenza
La competenza amministrativa è basata sul principio della inderogabilità. E’ possibile, però, trasferire l’esercizio della competenza, e non la titolarità dell’esercizio, nei seguenti casi: Delega; Avocazione; Sostituzione.

26 DIFETTO DI COMPETENZA Il difetto di competenza ad emanare un atto o a compiere un’attività amministrativa può presentare tre casi: 1) La acompetenza (figura del funzionario di fatto); 2) L’incompetenza assoluta; 3) L’incompetenza relativa.

27 I CONFLITTI DI COMPETENZA
Si ha conflitto quando due o più autorità affermano o negano la propria potestà di conoscere una determinata materia o questione, ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto

28 TIPI DI CONFLITTI

29 I beni e i diritti della pubblica amministrazione
La pubblica amministrazione per perseguire i suoi fini si avvale non solo di persone fisiche , ma anche di beni detti pubblici, i quali nel loro insieme formano il patrimonio dello Stato Vi sono tre criteri per stabilire quando un bene è pubblico: Criterio soggettivo (il bene appartiene ad un ente pubblico); Criterio oggettivo ( il bene realizza un fine pubblico); Criterio misto ( il bene appartiene ad un ente pubblico ed è destinato a soddisfare un interesse pubblico)

30 CATEGORIE DI BENI PUBBLICI
I beni pubblici si distinguono in 1) beni demaniali (vedi art.822 c.c.) 2) beni patrimoniali indisponibili (vedi art. 826 c.c.)

31 I beni demaniali I beni demaniali sono sempre beni immobili o universalità di mobili che devono appartenere ad enti pubblici territoriali: Stato, Regioni, Province, Comuni. I beni demaniali si distinguono in: Demanio necessario; Demanio eventuale; Demanio regionale; Demanio comunale (cimiteri e mercati di proprietà del Comune).

32 Caratteristiche dei beni demaniali
I beni demaniali sono: Inalienabili: qualsiasi atto di trasferimento è nullo, ad eccezione del trasferimento dal demanio di un ente pubblico territoriale al demanio di altro ente pubblico territoriale (art.823, co.1, c.c.); Il diritto di proprietà dell’ente pubblico è imprescrittibile; Non sono suscettibili di acquisto a titolo originario tramite usucapione da parte di terzi; Sono insuscettibili di espropriazione forzata (vedi art. 4 del D.P.R.327/2001, T.U. dell’espropriazione) - La demanialità del bene si estende anche alle sue pertinenze e alle servitù costituite a favore del bene demaniale.

33 Il demanio necessario è composto da quei beni immobili che devono necessariamente essere demaniali. Sono tutti di proprietà dello Stato tranne i porti lacuali che appartengono al demanio regionale

34 Il demanio eventuale è formato da beni immobili e universalità di mobili che possono anche non essere di proprietà di enti pubblici territoriali. Tali beni sono demaniali esclusivamente se appartengono ad enti pubblici territoriali

35 Demanio regionale e comunale
1) I beni del demanio eventuale, quando sono di loro proprietà; 2) I porti lacuali. Demanio comunale: cimiteri e mercati di proprietà del Comune.

36 I beni patrimoniali indisponibili
Sono beni sia immobili sia mobili che possono appartenere a qualsiasi ente pubblico. La loro caratteristica principale è quella della indisponibilità: tali beni sono vincolati ad una destinazione di utilità pubblica e non possono essere sottratti a tale destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (vedi art.828 c.c.)

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38 La tutela dei beni demaniali
Secondo l’art.823 c.c. “spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso”

39 Forme di tutela dei beni demaniali
Autotutela o tutela amministrativa Autotutela decisoria Autotutela esecutiva Mezzi di tutela giurisdizionale ordinaria Azioni petitorie Azioni possessorie

40 I diritti reali della P.A. su beni altrui
La pubblica amministrazione, oltre ad essere proprietaria di beni, può essere anche titolare di diritti reali su beni altrui: Le servitù prediali pubbliche: Servitù di scolo delle acque stradali sui terreni sottostanti; Servitù di passaggio lungo le rive dei fiumi; Ecc. 2) I diritti di uso pubblico: - Ad esempio le strade vicinali, le quali non sono di proprietà dei Comuni, ma sono soggette al pubblico transito.

41 DEFINIZIONE DI ATTO AMMINISTRATIVO
E’ UN ATTO AMMINISTRATIVO OGNI ATTO PROVENIENTE DALLA P.A., ESPRESSIONE DI UN POTERE AMMINISTRATIVO E PRODUTTIVO DI EFFETTI INDIPENDENTEMENTE E ANCHE CONTRO LA VOLONTA’ DEL SOGGETTO A CUI E’ DESTINATO. QUINDI E’ ATTO AMMINISTRATIVO L’ATTO UNILATERALE A RILEVANZA ESTERNA, POSTO IN ESSERE DA UN’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA NELL’ESERCIZIO DI UNA FUNZIONE AMMINISTRATIVA.

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44 DISCREZIONALITA’ E’ la facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico; E’ la ponderazione comparativa di più interessi secondari (privati) in ordine ad un interesse primario (pubblico) stabilito dalla legge L’attività è invece vincolata quando la P.A. non ha alcun margine di valutazione discrezionale (ad esempio ordine di demolizione)

45 DISCREZIONALITA’ TECNICA
Consiste nella valutazione di fatti o di situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche specialistiche (mediche, ingegneristiche, ecc.); E’ la facoltà di scelta della P.A. tra più soluzioni tecniche in relazione all’emanazione di un determinato provvedimento.

46 ELEMENTI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO ESSENZIALI- ACCIDENTALI
ESSENZIALI: giuridicamente necessari per dar vita all’atto. AGENTE O SOGGETTO: E’ l’organo della PA che compie l’atto. Deve essere competente e legittimato alla funzione. DESTINATARIO: E’ il soggetto nei confronti del quale si producono gli effetti dell’atto. Deve essere determinato o determinabile. OGGETTO: E’ la cosa verso cui s’ indirizza la volonta’ dell’autorità che emana l’atto. Deve essere determinato, possibile e lecito. VOLONTA’: L’atto deve essere consapevolmente voluto da chi lo emana. CONTENUTO: E’ la parte precettiva dell’atto, ovvero ciò che si autorizza, si ordina ecc. Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. FORMA: Ogni atto deve essere esternato dall’organo della PA. ACCIDENTALI: Non sono necessari all’esistenza dell’atto, ma possono essere apposti ad atti discrezionali per meglio realizzare l’interesse pubblico che l’atto persegue (es. Condizione, Termine. Onere).

47 Il silenzio amministrativo
L’art.2 della L.241/1990 stabilisce l’obbligo generale della P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Problematica relativa alla qualificazione giuridica del silenzio della P.A. L’ordinamento giuridico attribuisce in ipotesi tassativamente previste un determinato significato all’inerzia della P.A. (silenzio significativo): Silenzio-assenso (v.art.20 L.241/1990) Silenzio-diniego (v.art.25 L.241/1990) Silenzio facoltativo e devolutivo (v.art.17 L.241/1990) Silenzio-inadempimento (v.art.2 L.241/1990)

48 REQUISITI DI LEGITTIMITA’ DELL’ATTO Sono quei requisiti previsti dalla legge affinche’ l’atto oltre che esistente sia anche valido cioè legittimo e riguardano: L’AGENTE O SOGGETTO: non deve avere cause di incompatibilità, deve essere legittimato ( ufficialmente investito ) e competente (per grado, territorio e materia). IL DESTINATARIO: potrebbe essere richiesta la regolare condotta civile e morale, l’idoneità fisica o il titolo di studio. LA FORMA: nel concetto di forma rientrano tutte le modalità prescritte per il compimento dell’atto. IL CONTENUTO: l’atto deve essere conforme ai precetti legislativi previsti per quel tipo di atto.

49 REQUISITI DI EFFICACIA DELL’ATTO sono le condizioni richieste perché l’atto già perfetto, divenga anche efficace cioè idoneo a produrre effetti giuridici REQUISITI DI ESECUTIVITA’: per cui l’atto già perfetto può essere portato ad esecuzione. Tali requisiti operano retroattivamente e sono gli atti di controllo positivi o il verificarsi di condizioni sospensive. REQUISITI DI OBBLIGATORIETA’:per cui l’atto già perfetto ed esecutivo diviene anche obbligatorio nei confronti dei destinatari. Sono gli atti di notificazione.

50 EFFICACIA ED ESECUTORIETA’
Ai sensi dell’art.21-quater della L.241/1990 i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento. L’efficacia può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. Il tempo di sospensione è espressamente indicato e può essere prorogato per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. Ai sensi dell’art.21-ter della L.241/1990 il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora il soggetto non adempia i propri obblighi, la P.A., previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Ai sensi dell’art.21-bis della L.241/1990 il provvedimento restrittivo della sfera giuridica dei soggetti privati destinatari del provvedimento deve essere recettizio, ossia acquista efficacia solo se portato a conoscenza del destinatario. I provvedimenti restrittivi non aventi carattere sanzionatorio possono contenere una clausola di immediata efficacia, mentre i provveddimenti restrittivi aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

51 STRUTTURA FORMALE DELL’ATTO

52 La motivazione La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emanazione dell’atto L’art. 3, co.1, della L.241/1990 prevede che “ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato” L’art.3, co.2, della L.241/1990 esclude dall’obbligo della motivazione: gli atti normativi, infraprocedimentali e, comunque, non provvedimentali. E’ ammessa la motivazione ob relationem (art.3,co.3, della L.241/1990) La L.15/2005 ha introdotto la motivazione anticipata (art.10-bis della L.241/1990)

53 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Sono manifestazioni di volontà della P.A. nell’esercizio di una attività amministrativa, aventi rilevanza esterna, indirizzata a soggetti determinati o determinabili, in grado di apportare una modificazione unilaterale della sfera giuridica degli stessi I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE –ORDINI – ATTI ABLATIVI

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55 L’ AUTORIZZAZIONE E’ un provvedimento discrezionale ampliativo in funzione preventiva con cui la PA rimuove un limite legale all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto che deve necessariamente preesistere in capo al destinatario. Elementi dell’autorizzazione: Esistenza di un limite legale all’esercizio di un’attività; Apprezzamento discrezionale della P.A. in funzione preventiva; Rimozione del limite legale Liberalizzazione in senso stretto (dichiarazione in luogo di autorizzazione) (art.19 L.241/1990) Liberalizzazione in senso lato (generalizzazione del silenzio assenso) (art.20 L.241/1990) Figura analoga all’autorizzazione è la licenza

56 La concessione E’un provvedimento discrezionale ampliativo e costitutivo con cui la PA attribuisce al suo destinatario nuovi diritti e nuove facoltà che prima non aveva CONCESSIONI TRASLATIVE: 1) di poteri e facoltà su beni pubblici 2) di potestà pubbliche della P.A. ( es. concessione esattoriale delle imposte) 3) di servizi pubblici CONCESSIONI COSTITUTIVE: di diritti ( es. decreto per il cambiamento di nomi e cognomi) di diritti all’esercizio di professioni in cui sia limitato il numero degli esercenti ( ad es. farmacie; piazze notarili)

57 GLI ORDINI Sono provvedimenti restrittivi e costitutivi con i quali la P.A. fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro un determinato comportamento, sulla base di una potestà di supremazia. Si distinguono in: - COMANDI, se hanno contenuto positivo (dare,facere, pati) DIVIETI, se hanno contenuto negativo (non facere) Gli ordini, in quanto provvedimenti restrittivi, sono necessariamente atti recettizi: vedi art. 21-bis L.241/1990, introdotto dalla L.15/2005 Fanno parte della categoria degli ORDINI: LE SANZIONI, I CALMIERI, LE ORDINANZE

58 ATTI ABLATIVI Sono provvedimenti mediante i quali la P.A. priva il titolare di un determinato diritto reale, limitandolo, estinguendolo o trasferendolo coattivamente da un soggetto ad un altro. Sono provvedimenti restrittivi che pertanto sono recettizi ai sensi dell’art.21-bis della L.241/1990.

59 PRINCIPI GENERALI DEGLI ATTI ABLATIVI REALI
L’art. 42, co.3, Cost. afferma che “La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. Da tale norma si ricavano i tre principi generali per l’emanazione di un atto ablativo: RISERVA DI LEGGE: la legge riconosce alla PA caso per caso il potere di sottrarre il bene ad un privato, fissando limiti, oggetto e condizioni dell’atto ablativo; OBBLIGO D’INDENNIZZO: i singoli che vengono privati di un bene debbono avere un adeguato indennizzo. MOTIVI D’INTERESSE PUBBLICO che devono essere a fondamento dell’atto.

60 ELENCO DEGLI ATTI ABLATIVI
Espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001) Requisizione in proprietà Sequestro amministrativo; Confisca Atti ablativi di urgenza Occupazione d’urgenza, Requisizione di urgenza; Ordini di distruzione di beni

61 ATTI AMMINISTRATIVI CHE NON SONO PROVVEDIMENTI
La categoria degli atti amministrativi che non sono provvedimenti, costituisce un gruppo residuale che comprende tutti i rimanenti atti amministrativi, di importanza generalmente minore. Tali atti non presentano le caratteristiche dei provvedimenti, quindi non sono dotati di autoritarietà, di esecutorietà e non sono tutti tipici o nominati. Possono essere raggruppati in due grandi categorie: 1) Atti consistenti in manifestazione di volontà ( atti paritetici, atti facenti parte del proc. amm., atti di controllo); 2) Atti non consistenti in manifestazione di volontà ( atti consistenti in manifestazione di scienza e di conoscenza; atti consistenti in manifestazione di giudizio, cd. pareri; le intimazioni) .

62 Atti consistenti in manifestazione di volontà
ATTI PARITETICI: Sono quegli atti amministartivi con i quali la PA, tenuta per legge a far fronte ad un obbligo a suo carico, determina unilateralmente il contenuto dell’obbligo sulla base di un’attività di accertamento. Es. determinazione stipendi, assegni. ATTI FACENTI PARTE DEL PROC. AMM. : ad esempio richieste e designazioni. ATTI DI CONTROLLO

63 ATTI DI CONTROLLO I controlli amministrativi si distinguono in:
Controlli sugli atti; Controlli sui soggetti; Controlli sulla attività (di gestione) I controlli sugli atti si distinguono in: CONTROLLO DI LEGITTIMITA’: consiste nel riesame degli atti al fine di accertare la conformità alle norme giuridiche. CONTROLLO DI MERITO : consiste nel riesame degli atti al fine di verificare la rispondenza ai criteri di opportunità e convenienza cui la P.A. deve adeguarsi nell’esercizio dei suoi poteri. Il controllo può essere: PREVENTIVO se interviene prima che l’atto perfetto produca i suoi effetti ( es. visto, come controllo di legittimità, e approvazione, come controllo di merito); SUCCESSIVO se interviene dopo che l’atto perfetto è anche efficace (es. annullamento in sede di controllo), SOSTITUTIVO quando un’Autorità gerarchicamente superiore si sostituisce a quella inferiore a causa dell’inerzia di quest’ultima nell’emanazione di un provvedimento.

64 Atti non consistenti in manifestazioni di volontà
ATTI CONSISTENTI IN MANIFESTAZIONE DI SCIENZA E DI CONOSCENZA: ATTI RICOGNITIVI (atti mediante i quali la P.A. dichiara l’esistenza di un determinato fatto o atto di cui è venuta a conoscenza attraverso i propri organi. Sono ATTESTAZIONI-CERTIFICAZIONI-VERBALIZZAZIONI-NOTIFICAZIONI-COMUNICAZIONI INTIMAZIONI: sono formali avvertimenti ad un soggetto, già tenuto in base ad un precedente titolo (legge o ordine) ad osservare un obbligo, di ottemperare all’obbligo stesso. ATTI CONSISTENTI IN MANIFESTAZIONI DI GIUDIZIO: PARERI

65 I PARERI PARERI Sono manifestazioni di giudizio con cui gli Organi
dell’Amministrazione Consultiva illuminano, erudiscono e consigliano, gli Organi dell’Amministrazione Attiva FACOLTATIVI: se è a discrezione degli Organi dell’ Amm. Attiva di richiederli o meno. OBBLIGATORI: se la legge impone all’Organo dell’Amm. Attiva di richiedere il parere all’organo dell’ Amm. Consultiva. La mancata richiesta comporta l’invalidità dell’atto per violazioni di legge. NON VINCOLANTI:quando l’Organo, pur essendo obbligato a richiedere il parere, può non attenersi ad esso motivandone le ragioni. VINCOLANTI: se l’Organo obbligato a richiedere il parere deve anche attenersi ad esso.

66 PATOLOGIA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
INVALIDITA’ DELL’ATTO L’ATTO AMMINISTRATIVO E’ INVALIDO SE E’ DIFFORME DALLA NORMA CHE LO DISCIPLINA Se la norma è giuridica, il vizio che ne consegue sarà un vizio di legittimità e l’atto sarà illegittimo: a seconda della gravità del vizio si potrà avere la nullità o l’annullabilità dell’atto. Se la norma non è giuridica, ma rientra in quella di buona amministrazione che impone alla PA di attenersi, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, a criteri di opportunità e di convenienza, il vizio che ne consegue sarà di merito e l’atto sarà inopportuno.

67 NULLITA’ DELL’ATTO E’ nullo l’atto amministrativo che manca di qualcuno dei suoi elementi essenziali, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (vedi art.21 septies della L.241/1990). Le ipotesi di mancanza di un elemento essenziale sono: SOGGETTO AGENTE PRIVO DI LEGITTIMAZIONE OGGETTO IMPOSSIBILE,ILLECITO, INDETERMINATO O INDETERMINABILE INCOMPETENZA ASSOLUTA MANCANZA DI FORMA ESSENZIALE MANCANZA DEL DESTINATARIO VOLONTA’ VIZIATA DA VIOLENZA FISICA ) L’atto nullo è: - inefficace (quod nullum est nullum effectum producit) - inesecutorio: non può essere portato ad esecuzione; - insanabile: non può essere sanato, ma può essere oggetto di conversione.

68 ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO
L’atto amministrativo che presenti vizi di legittimità che incidono su elementi essenziali di esso è illegittimo e come tale annullabile. Il legislatore prevede tre tipi di vizi di legittimità: 1) INCOMPETENZA RELATIVA ( in genere per ragioni di territorio ); 2) ECCESSO DI POTERE (definito come una scorrettezza in una scelte discrezionale ovvero cattivo uso di un potere discrezionale da parte delal P.A.) 3) VIOLAZIONE DI LEGGE ( contrasto tra l’atto e l’ordinamento giuridico a prescindere dall’elemento psicologico, dolo o colpa, del soggetto agente). Ad esempio difetto di motivazione. .

69 ECCESSO DI POTERE E’ la figura più importante dei vizi di legittimità.
Presenta tre requisiti: Un potere discrezionale; Uno sviamento di potere; La prova dello sviamento.

70 ECCESSO DI POTERE

71 Regime giuridico degli atti illegittimi
L’atto illegittimo è annullabile, ma fino a quando non venga annullato: E’ giuridicamente esistente; E’ efficace; E’ esecutorio, pertanto può essere eseguito dalla P.A. in via diretta e coattiva.

72 Annullamento degli atti illegittimi
L’annullamento degli atti illegittimi ha efficacia retroattiva (ex tunc); L’annullamento non si verifica di diritto, ma viene disposto: da un apposito provvedimento della P.A.; da una sentenza del giudice amministrativo (T.A.R.)

73 INOPPORTUNITA’ DELL’ATTO
Il vizio di merito che rende l’atto inopportuno, consiste nella violazione da parte della PA, nell’emanazione di un atto discrezionale, non di norme giuridiche, ma di quelle di opportunità e di convenienza, cioè del principio di buona amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.

74 GLI ATTI DI RITIRO Gli atti di ritiro sono quei provvedimenti amministrativi mediante i quali la P.A. di sua iniziativa (d’ufficio) provvede ad eliminare suoi precedenti atti che, in sede di riesame, risultino illegittimi o inopportuni. Sono manifestazioni del potere di autotutela. Gli atti di ritiro hanno i seguenti caratteri: sono provvedimenti di secondo grado, discrezionali, devono essere provvedimenti obbligatoriamente motivati e recettizi.

75 ANNULLAMENTO D’UFFICIO
Provvedimento amministrativo di 2° grado, con il quale viene eliminato con effetto retroattivo ( ex tunc), un atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità. Presupposti: a) l’atto da annullare deve presentare un vizio di legittimità; b) vi deve essere un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione dell’atto e comunque prevalente sull’interesse particolare del privato al suo mantenimento. L’annullamento, a seconda dell’Autorità che lo dispone, può essere: AUTOANNULLAMENTO: se compiuto dalla stessa Autorità che ha posto in essere l’atto; ANNULLAMENTO GERARCHICO:compiuto dall’Autorità amministrativa gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l’atto, in attuazione del potere di vigilanza che compete all’organo superiore. Tale potere è da escludere se l’atto rientra nella competenza esclusiva dell’organo gerarchicamente inferiore; ANNULLAMENTO MINISTERIALE:Il Ministro può annullare atti dei dirigenti del proprio ministero; ANNULLAMENTO GOVERNATIVO: è attuato dal Governo il quale ha un potere generale di annullamento di atti amministrativi illegittimi. .

76 ATTI NON ANNULLABILI D’UFFICIO
Sono annullabili solo quei provvedimenti per i quali la P.A. abbia ancora il potere di provvedere. Non sono quindi annullabili gli atti preparatori di un procedimento una volta emanati e comunicati ai destinatari (ad esempio un parere), gli atti di controllo, gli atti decisori (decisioni su ricorsi amministrativi)

77 a) l’atto da revocare deve presentare un vizio di merito;
LA REVOCA E’ un provvedimento di 2° grado espressione del potere di autotutela, con cui la P.A., ritira con efficacia non retroattiva ( ex nunc ), un atto inficiato da vizi di merito (inopportuno ) in base ad una nuova valutazione degli interessi e delle ragioni di convenienza e di opportunità per le quali l’atto fu emanato. Presupposti: a) l’atto da revocare deve presentare un vizio di merito; b) vi deve essere un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione dell’atto inopportuno. Si possono avere due forme di revoca: Autorevoca: da parte della stessa Autorità che ha emanato l’atto Revoca Gerarchica: da parte dell’autorità gerarchicamente superiore in attuazione del potere di vigilanza che compete all’organo superiore. Tale potere è da escludere se l’atto rientra nella competenza esclusiva dell’organo gerarchicamente inferiore;

78 ATTI NON REVOCABILI Sono revocabili soltanto gli atti discrezionali ancora efficaci che non siano per legge irrevocabili. Sono irrevocabili: gli atti vincolati; gli atti la cui efficacia sia già esaurita (ad esempio per scadenza del termine o per raggiungimento dello scopo); - gli atti decisori (decisioni su ricorsi amministrativi).

79 L’ABROGAZIONE E’ un provvedimento di 2° grado espressione del potere di autotutela, con cui la P.A., ritira con efficacia non retroattiva ( ex nunc ), un atto inficiato da vizi di merito (inopportuno ) in base alla valutazione di nuove e sopravvenute circostanze di fatto.

80 LA PRONUNCIA DI DECADENZA
E’ un atto di ritiro con efficacia ex nunc che la PA utilizza nei confronti di precedenti atti ampliativi delle facoltà in caso d’inadempienza: Inadempimenti degli obblighi e oneri incombenti sui destinatari; Mancato esercizio delle facoltà attribuite attraverso un atto; Venir meno dei requisiti d’idoneità necessari sia per la costituzione sia per la continuazione del rapporto

81 IL MERO RITIRO E’ un atto di ritiro, con efficacia interna al solo ufficio che lo emana) che si attua nei confronti di atti non ancora efficaci (ad esempio per gli atti del procedimento amministrativo non ancora perfezionatosi o per gli atti privi de i requisiti di esecutività o di obbligatorietà) Presupposto: è sufficiente accertare l’illegittimità o l’inopportunità dell’atto, senza verificare l’esistenza di in interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione dell’atto.

82 SANATORIA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO CONVALESCENZA - CONSERVAZIONE
Mentre l’atto amministrativo nullo non può essere sanato(tranne il caso della conversione) l’atto annullabile può essere, anziché ritirato, sanato e mantenuto in vita, attraverso LA CONVALESCENZA atto che elimina il vizio che inficia l’atto Forme della convalescenza sono: LA CONVALIDA - LA RATIFICA - LA SANATORIA LA CONSERVAZIONE atto o fatto con il quale l’atto illegittimo diviene inattaccabile sul piano amministrativo o giurisdizionale Forme della conservazione sono: LA CONSOLIDAZIONE – L’ACQUIESCENZA LA CONVERSIONE – LA CONFERMA

83 CONVALESCENZA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO ELIMINA IL VIZIO CHE INFICIA L’ATTO
LA CONVALIDA: E’ un provvedimento con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto invalido emanato precedentemente dalla stessa autorità. (ad esempio integrando una motivazione insufficiente, correggendo il contrasto tra motivazione e dispositivo) Deve indicare: 1) l’atto che si intende convalidare; 2) il vizio dal quale è affetto; 3) la volontà di rimuovere il vizio (cd. animus convalidandi) LA RATIFICA: E’ un provvedimento con cui viene eliminato il vizio d’incompetenza relativa da parte dell’autorità amministrativa astrattamente competente che fa suo un atto emesso da un’autorità incompetente. LA SANATORIA: E’ un forma di convalescenza propria di quei atti che sono invalidi o per mancanza di presupposto di legittimità o per il mancato compimento di un atto preparatorio del procedimento. L’autorità provvede a sanare l’atto facendo verificare il presupposto o compiendo l’atto emesso sempre che ciò sia possibile ( per i pareri non è possibile)

84 CONSERVAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
LA CONSOLIDAZIONE O INOPPUGNABILITA’ E’ una causa di conservazione oggettiva dell’atto amministrativo che dipende dal decorso del termine entro il quale il soggetto interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l’atto invalido. Trascorso tale termine, l’atto diventa inoppugnabile pur restando invalido. L’ACQUIESCENZA E’ una causa di conservazione soggettiva dell’atto amministrativo. Dipende da un comportamento con cui il soggetto privato, a conoscenza del vizio dell’atto, Manifesta la volontà di accettarne gli effetti , con manifestazioni espresse o con fatti concludenti, e si preclude la possibilità d’impugnare l’atto. LA CONVERSIONE Consiste nel considerare un atto invalido ( non solo annullabile ma anche nullo ) come appartenente ad altro tipo del quale presenta la sostanza e la forma. LA CONFERMA E’ una manifestazione di volontà con cui l’Autorità ribadisce una sua precedente determinazione eventualmente ripetendone il contenuto. - Conferma propria; - Conferma impropria (atto meramente confermativo)

85 Il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il procedimento amministrativo è costituito da una serie di atti ed operazioni, detto iter amministrativo, al termine del quale sarà emanato un atto amministrativo che dovrà essere perfetto ( comprendente di tutti gli elementi necessari per la sua esistenza giuridica ) ed efficace (cioè produttivo di effetti giuridici ). Il procedimento amministrativo è disciplinato dalla L.241/1990, così come modificata dalla L.15/2005 e dalla L.80/2005.

86 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PRINCIPI FONDAMENTALI
IL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO:che garantisce agli interessati di partecipare al procedimento in conformità al principio d’imparzialità ( sancito dall’art. 97 Costituzione ). IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA: prevedendo la motivazione obbligatoria del provvedimento, l’obbligo della P.A. d’identificare l’Ufficio ed il Responsabile del procedimento ed il diritto dei cittadini interessati ad accedere ai documenti amministrativi. IL PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE: tendente a snellire ed a rendere più celere l’azione amministrativa (dichiarazione in luogo di autorizzazione, silenzio-assenso, conferenze di servizi ecc.). A tali fondamentali principi seguono i criteri generali di: ECONOMICITA’ (rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti)- EFFICACIA (rapporto tra risultati raggiunti ed obiettivi prefissati) – PUBBLICITA’ – TRASPARENZA (art.1, co.1, della L.241/19909 DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO (art.1, co.2, L.241/1990) OBBLIGO DI CONCLUSIONE ESPLICITA DEL PROCEDIMENTO (art.2 della L.241/1990) OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO (art.3 della L.241/1990)

87 STRUTTURA DELLA L.241/1990 Capo I (artt.1-3)
Principi fondamentali e criteri generali. Capo II (artt.4-6) Il responsabile del procedimento Capo III (artt.7-13) La partecipazione al procedimento amministrativo. L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (artt.7-8) Il diritto di intervento nel procedimento (art.9) Il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti (art.10) Segue.

88 Il preavviso di rigetto (art.10-bis)
Stipulazione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (art.11) Predeterminazione dei criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici (art.12) Capo IV (artt.14-21) Semplificazione dell’azione amministrativa La conferenza dei servizi (art.14 e seg.) Accordi tra pubbliche amministrazioni (finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico) (art.15) Silenzio facoltativo (art.16) Silenzio devolutivo (art.17) Segue

89 Istituto dell’autocertificazione (art.18)
(vedi anche e soprattutto D.P.R. 445/2000) Dichiarazione in luogo di autorizzazione (art.19) Silenzio assenso (art.20) Capo IV-bis (artt .21-bis - 21-nonies) Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca del provvedimento (art.21-quinquies) Nullità del provvedimento (art.21-septies) Annullabilità del provvedimento (art.21-octies) Annullamento d’ufficio (art.21-nonies) Capo V (artt.22-27) Diritto di accesso ai documenti amministrativi Capo VI (artt.29-30) Disposizioni finali

90 CLASSIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
I PROCEDIMENTI SI POSSONO CLASSIFICARE IN: Procedimenti d’ufficio o ad istanza di parte, a seconda che il procedimento abbia inizio su richiesta dell’interessato oppure ad impulso della stessa P.A., cioè d’ufficio; Procedimenti contenziosi e non contenziosi, a seconda che sia richiesto o meno il contraddittorio tra le parti.

91 FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
LA FASE D’INIZIATIVA E’ la fase propulsiva del procedimento e può avvenire a seguito di richiesta ad iniziativa privata ( istanze, denunce, ricorsi ) o ad iniziativa d’ufficio (autonoma dello stesso organo competente all’emanazione del provvedimento o eteronoma se a seguito di richiesta o proposta di organi diversi da quello competente). Una volta aperta la fase d’iniziativa la L.241/90 ha previsto tre obblighi per la P.A: La comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati; L’individuazione del responsabile del procedimento; La previsione di un termine esplicito per la conclusione del procedimento.

92 FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
LA FASE ISTRUTTORIA E’ la fase in cui si acquisiscono e si valutano tutti gli elementi necessari per l’emanazione dell’atto ( compresa l’acquisizione dei pareri); LA FASE DECISORIA E’ la fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto dell’atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione del provvedimento stesso (nel caso di un atto discrezionale la P.A. provvede ad effettuare la comparazione tra gli interessi coinvolti nel procedimento, mentre in presenza di un atto dovuto o vincolato, la P.A. dovrà limitarsi a verificare solo l’esistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento);

93 FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
LA FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA E’ una fase solo eventuale del procedimento amministrativo e si ha quando la legge non ritiene sufficiente la perfezione dell’atto, affinchè quest’ultimo sia efficace, ma richiede il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni ( atti di controllo preventivo; necessità della notificazione, comunicazione o pubblicazione).

94 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
La legge 241/1990, come modificata dalla L.15/2005, al Capo V ( art ) disciplina l’accesso ai documenti amministrativi e stabilisce che chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi. La norma ha una duplice finalità: assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa. La TRASPARENZA si attua con l’attribuzione ai cittadini di un potere di controllo democratico sull’operato dei soggetti pubblici. L’IMPARZIALITA’:la conoscibilità degli atti della P.A. è uno strumento indispensabile per la verifica della correttezza dell’operato dei pubblici poteri.

95 DIRITTO DI ACCESSO E TITOLARITA’
Per diritto d’accesso si intende il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art.22 della L.241/1990) Titolare è il soggetto portatore di uno specifico interesse (serio, concreto ed attuale) in relazione ad una situazione giuridicamente rilevante (diritto soggettivo, interesse legittimo ed interesse diffuso). Sono esclusi dal diritto di accesso i titolari dei meri interessi di fatto. (art.22 della L.241/1990)

96 OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Oggetto del diritto di accesso è il documento amministrativo definito come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse” (art.22 della L.241/1990)

97 SOGGETTI OBBLIGATI Il diritto di accesso, ai sensi dell’art.23 della L.241/1990, si esercita nei confronti di: Pubblica amministrazione (definita nell’art.22 come “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse”; Enti pubblici; Gestori di pubblici servizi; Aziende autonome e speciali; Imprese di assicurazione (vedi in tal senso art. 126 del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni-)

98 LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Ai sensi dell’art.24 della L.241/1990 i limiti riguardano: i documenti coperti da segreto di Stato; i procedimenti tributari; la P.A. nell’ambito di emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, nell’ambito di procedimenti selettivi; nei casi previsti dal Governo, tramite regolamento, nelle materie indicate dall’art.24, co.6, della L.241/1990.

99 MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
La modalità di esercizio del diritto di accesso è disciplinata dall’art.25 della L.241/1990 e, soprattutto, dal D.P.R. 184/2006 con cui il governo ha introdotto il regolamento che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

100 NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
La P.A. cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine la P.A. provvede sulla richiesta, una volta accertata l’avvenuta ricezione della comunicazione. (vedi art. 3 D.P.R. 184/2006) Ai sensi dell’art.22 della L.241/1990 per controinteressati si intendono “tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura dell’atto richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

101 DIRITTO DI ACCESSO FORMALE ED INFORMALE
L’accesso può essere di tipo: INFORMALE , qualora non risulti l’esistenza di controinteressati (art.5, D.P.R. 184/2006); FORMALE (art.6. D.P.R. 184/2006). La richiesta va comunque presentata all’ufficio dell’amministrazione competente (a formare l’atto conclusivo dl procedimento o a detenerlo stabilmente) indicando gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, specificando e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propri identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. Nel caso di accesso formale l’ufficio competente rilascia ricevuta.

102 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Nel caso di accesso informale, la richiesta esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenete le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità (art.5, co.3 del D.P.R. 184/2006) Nel caso di accesso formale l’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L’accoglimento della domanda di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, salve le eccezioni di legge o regolamento. Per le modalità di accesso vedi art.7, co3-6, del D.P.R. 184/2006.

103 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA (art.9 del D.P.R. 184/2006)
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla tipologia di documenti sottratti all’accesso e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. Il differimento è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela di interessi pubblici (art.24,co.6, L.241/1990) o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.

104 Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli URP (Uffici per le relazioni con il pubblico). Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

105 TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO
Nei confronti dei dinieghi espressi o taciti (inerzia amministrativa protrattasi per oltre trenta giorni) l’interessato è legittimato: 1) all’esperimento del ricorso , nel termine di trenta giorni, al T.A.R., nelle forme e nei modi previsti dall’art.25, co.5-6, della L.241/1990; 2) all’esperimento del ricorso, nel termine di trenta giorni (in alternativa al ricorso al T.A.R) al Difensore civico competente per territorio, in relazione ad atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, nelle forme e nei modi di cui all’art.25,co.4, della L.241/1990; 3) all’esperimento del ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui all’art. 27 della L.241/1990, in relazione ad atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all’art.25,co.4, della L.241/1990.

106 RESPONSABILITA’ DELLA P.A.
La P.A. nella realizzazione dei suoi fini istituzionali può presentare i seguenti tipi di responsabilità: Responsabilità civile (precontrattuale (artt.1337 e 1338 c.c.), contrattuale ed extracontrattuale (artt.2043 e segg. c.c.); Responsabilità penale: la responsabilità penale è personale (art.27, co.1, Cost.), quindi solo le persone fisiche preposte agli uffici o agli organi ne saranno investite. Responsabilità amministrativa. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.500/1999 e dell’art.7 della L.205/2000 è stata prevista la possibilità di risarcire il danno da lesione di interessi legittimi.

107 RESPONSABILITA’ VERSO LA P.A.
La responsabilità nei confronti della P.A. potrà essere: Responsabilità civile (precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale); Responsabilità penale; Responsabilità amministrativa (la disciplina generale dell’illecito amministrativo è regolata dalla L.689/1981.

108 LA TUTELA AMMINISTRATIVA (D.P.R. 1199/1971)
La tutela in sede amministrativa è attuata dalla stessa P.A. attraverso un procedimento amministrativo che viene instaurato a seguito di ricorso dell’interessato. La tutela amministrativa (in funzione di giustizia o autodichìa) su ricorso da luogo a: Un procedimento d’iniziativa del ricorrente; Un procedimento di tipo contenzioso ( in contraddittorio con gli interessati ); Un obbligo della P.A. di porsi in posizione di terzietà o imparzialità; Una decisione della P.A. circa la sussistenza di vizi del provvedimento che è vincolata ai motivi addotti dal ricorrente.

109 I RICORSI AMMINISTRATIVI
Il ricorso può definirsi come l’istanza che mira ad ottenere l’annullamento, la riforma o la revoca di un atto amministrativo, rivolta dal soggetto che ne abbia interesse, in quanto titolare di una situazione giuridica soggettiva che ritiene lesa, ad un’autorità amministrativa, nel rispetto delle condizioni, dei modi e dei termini fissati dalla legge. Con il ricorso l’interessato può far valere la violazione sia di diritti soggettivi che di interressi legittimi, in seguito a vizi dell’atto che possono essere sia di legittimità che di merito. Possiamo distinguerlo in : - RICORSO GERARCHICO PROPRIO e RICORSO GERACHICO IMPROPRIO; - RICORSO IN OPPOSIZIONE; - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO.

110 CLASSIFICAZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI
I ricorsi amministrativi possono distinguersi in: Ordinari (ricorso gerarchico e ricorso in opposizione), quando hanno come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo; Straordinari (ricorso straordinario al Capo dello Stato), quando hanno come oggetto un provvedimento definitivo. Un atto amministrativo è definitivo quando non è più possibile esperire ricorsi che non siano giurisdizionali o straordinari al Capo dello Stato. L’atto diventa definitivo in seguito ad una decisione su di un ricorso gerarchico; quando è decorso il termine per decorrere; per la natura dell’atto, ovvero quando l’atto è emanato da un organo che non ha superiori gerarchici (ad esempio i ministri).

111 IL RICORSO GERARCHICO PROPRIO
Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo ordinario e generale, con cui è possibile impugnare, sia per vizi di legittimità che di merito, un atto non definitivo da parte del soggetto interessato all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto. E’ posto a tutela sia di diritti soggettivi sia di interessi legittimi. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

112 IL RICORSO GERARCHICO IMPROPRIO
Il ricorso gerarchico improprio è un rimedio amministrativo di carattere eccezionale, con cui è possibile impugnare, sia per vizi di legittimità che di merito, un atto non definitivo da parte del soggetto interessato, in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge, in cui non esiste un rapporto di gerarchia. E’ posto a tutela sia di diritti soggettivi sia di interessi legittimi. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

113 RICORSO IN OPPOSIZIONE
E’ un ricorso amministrativo di carattere eccezionale, con cui è possibile impugnare, sia per vizi di legittimità che di merito, in casi tassativamente previsti dalla legge, un atto non definitivo da parte del soggetto interessato nei confronti della stessa autorità che ha emanato l’atto (è previsto dall’art.7 del D.P.R. 1199/1971) E’ posto a tutela sia di diritti soggettivi sia di interessi legittimi. (ad esempio ricorso di ciascun interessato al Provveditore agli studi in relazione alle graduatorie da lui stesso curate) Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

114 RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
E’ un ricorso amministrativo di carattere generale, con cui è possibile impugnare solo per vizi di legittimità e non di merito un atto amministrativo definitivo da parte del soggetto interessato nei confronti del Capo dello Stato (è previsto dall’art.8 del D.P.R. 1199/1971) E’ posto a tutela sia di diritti soggettivi sia di interessi legittimi. E’ alternativo a quello giurisdizionale amministrativo. Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

115 LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
L’espressione giustizia amministrativa indica quel complesso di mezzi concessi dall’ordinamento giuridico ai singoli per tutelare le posizioni giuridiche soggettive di cui sono titolari nei confronti della PA. In Italia la giustizia amministrativa è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione, detto anche del “doppio binario”, in base al quale: il giudice ordinario ha la giurisdizione in materia di diritti soggettivi; il giudice amministrativo in materia di interessi legittimi. I conflitti di giurisdizione sono attribuiti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

116 TUTELA GIURISDIZIONALE ORDINARIA
In ambito amministrativo, in base a quanto stabilito dalla L.2248/1865, allegato E, sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico (pubblico). La cognizione del G.O. (Tribunale-Corte d’Appello-Cassazione) si estende a tutti i diritti soggettivi, con l’eccezione delle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A.

117 TUTELA GIURISDIZIONALE ORDINARIA
Secondo il sistema della doppia giurisdizione la cognizione generale in materia di diritti soggettivi spetta al Giudice ordinario (G.O.). Il G.O. può valutare tutti i comportamenti della P.A. lesivi di diritti soggettivi (ma anche lesivi di interessi legittimi dopo la sentenza Cass. Sez. Un. n.500/1999 e la L.205/2000): sia meri comportamenti (ad es. i danni provocati ad un auto privata in seguito alla cattiva manutenzione di una strada pubblica) sia gli atti compiuti in esecuzione di provvedimenti amministrativi. Gli artt.4 e 5 dellaL.2248/1865, all.E, stabiliscono i limiti della giurisdizione ordinaria in ordine agli atti amministrativi. In particolare: Il G.O. può valutare, in via incidentale, la sola legittimità (e non il merito) dell’atto; Il G.O. non può incidere sull’atto, anche se illegittimo: non può annullarlo; Il G.O. può soltanto dichiarare l’illegittimità dell’atto e disapplicarlo, ovvero non tenerne conto ai fini della decisione, senza efficacia esterna di giudicato.

118 TUTELA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA
Secondo il sistema della doppia giurisdizione la cognizione generale in materia di interessi legittimi spetta al Giudice amministrativo (G.A.). Tale giurisdizione è assegnata al T.A.R. (Tribunale amministrativo regionale) in primo grado e al Consiglio di Stato in grado di appello.

119 TUTELA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA
In base alla L.1034/1971 (istitutiva dei T.A.R.) i Tribunali amministrativi regionali hanno tre diversi tipi di giurisdizione: Giurisdizione generale di legittimità, la quale consente di annullare gli atti amministrativi illegittimi; Giurisdizione di merito, per materie tassativamente indicate dalla legge; Giurisdizione esclusiva, per materie tassativamente indicate dalla legge, in cui giudica anche per violazione dei diritti soggettivi.

120 GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE
Corte dei Conti (regionale e centrale) si occupa di responsabilità contabile, amministrativa e di giudizi in materia di pensioni; Tribunali delle acque pubbliche (hanno competenza regionale e sono di primo grado)e il Tribunale superiore delle acque pubbliche (in appello): ad essi sono attribuite tutte le controversi concernenti il demanio idrico. Commissioni tributarie (provinciali e regionali: hanno la giurisdizione tributaria relativa al contenzioso tributario (D.Lgs. 546/1992);


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