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PubblicatoGaspare Tonelli Modificato 10 anni fa
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Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2011-2012 Sezione addendum Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli
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Sezione addendum
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La riforma della revisione contabile Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del consiglio e abroga la direttiva 84/660/CEE. Tale direttiva riguarda: lattività : 1. del revisore inteso come persona fisica o società di revisione equiparati sul piano giuridico; 2. dei sindaci; 3. dei componenti degli altri organi di controllo interno. introduzione di una nuova categoria societaria: gli enti di interesse pubblico - Sezione addendum-
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La riforma della revisione contabile La direttiva ha comportato numerosi modifiche nel codice civile; la principale riguarda la sostituzione degli art. 2409-bis, 2409-quinquiesdecies e 2477. Modifiche: Nuovo art. 2409-bis prevede che la revisione legale dei conti possa essere esercitata dal collegio sindacale purchè sia costituito da revisori legali iscritti nel registro. Nuovo art. 2409- quinquiesdecies prevede che nel sistema dualistico sia un revisore esterno ad effettuare la revisione legale dei conti (secondo art. 2409-bis comma 1 e 2). Nuovo art. 2477 elenca i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale. - Sezione addendum-
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La riforma della revisione contabile La direttiva ha comportato modifiche nel TUF in termini di: terminologia e nellintroduzione di obblighi di comunicazione alla Consob ai fini dellattività di vigilanza - Sezione addendum-
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Introduzione di una nuova categoria societaria: gli enti di interesse pubblico Le società sono distinte fra: società di capitali, previste dal C.C. e enti di interesse pubblico disciplinati dagli articoli dal 16 a 19 del decreto sulla revisione che sostituiscono norme sulla revisione previste dal Tuf. - Sezione addendum-
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Introduzione di una nuova categoria societaria: gli enti di interesse pubblico Ai sensi dellart.16 del decreto si definiscono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dellUnione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui allarticolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; - Sezione addendum-
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Gli enti di interesse pubblico e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui allarticolo 107 del TUB. - Sezione addendum-
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La revisione negli enti di interesse pubblico Il collegio sindacale non può effettuare la revisione legale presso: Enti di interesse pubblico Società controllate da enti di interesse pubblico Società che contollano enti di interesse pubblico Società sottoposte a comune controllo con enti di interesse pubblico Nellart.16 è comunque delineato il caso in cui Consob con Banca DItalia e Isvap possano individuare casi in cui società controllate e sottoposte a comune controllo, che non hanno significativa rilevanza nellambito del gruppo, possono essere revisionate legalmente da parte del collegio sindacale. - Sezione addendum-
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