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Capitano Giacomo Scilì Bellomo
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Guardia di Finanza Compagnia Nola Capitano Giacomo Scilì Bellomo Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La normativa antiriciclaggio Gli obblighi dei professionisti Le sanzioni Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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La normativa antiriciclaggio
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La normativa antiriciclaggio Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili D.Lgs. n. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili D.Lgs. 231/2007 Razionalizza ed innova la normativa di prevenzione antiriciclaggio fino a quel momento regolamentata essenzialmente da: Legge 197/ D.Lgs. 56/2004 Nola, Lunedì 15 aprile2013
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composto da 68 articoli suddivisi in 5 titoli
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili D.Lgs. 231/2007 composto da 68 articoli suddivisi in 5 titoli Titolo I: definizioni, principi generali, Autorità e soggetti destinatari degli obblighi; Titolo II: Obbligo di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette; Titolo III: limitazione dell’utilizzo del denaro contante e obbligo di comunicazione delle relative infrazioni; Titolo IV: disposizioni in materia di vigilanza e controllo; Titolo V: disposizioni sanzionatorie. Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili D.Lgs. 231/2007 Aggiorna il novero dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio; Prevede obblighi volti a garantire la tracciabilità delle transazioni finanziarie (collaborazione passiva); Prevede obblighi volti a garantire l’individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette (collaborazione attiva); Fissa a euro l’importo oltre il quale scatta l’obbligo di identificazione della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni. Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Il reato di riciclaggio
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il reato di riciclaggio Art. 648 bis codice penale Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Definizione di riciclaggio ai fini amministrativi
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili D.Lgs. 231/2007 Definizione di riciclaggio ai fini amministrativi (Art. 2 comma 1) Definizione più ampia ed articolata rispetto al codice penale; ai fini degli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007 si dovranno ricomprendere anche le ipotesi di autoriciclaggio e autoreimpiego. Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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I destinatari degli obblighi antiriciclaggio
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili D.Lgs. 231/2007 I destinatari degli obblighi antiriciclaggio (titolo I, Capo III) Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria; Professionisti giuridico-contabili e revisori Operatori non finanziari Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili I professionisti giuridico contabili e revisori - soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro; - ogni altro soggetto che rende servizi forniti da periti, consulenti e altri operatori (CAF e Patronati); - notai e avvocati; - prestatori di servizi relativi a società e trust; Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Gli obblighi per i professionisti
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Gli obblighi per i professionisti Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI del d.lgs 231/2007
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili PRINCIPALI ADEMPIMENTI del d.lgs 231/2007 Adeguata verifica della clientela (art. 16) Conservazione dei documenti e registrazione delle informazioni acquisite (art. 36) Segnalazione alla UIF delle operazioni sospette (art. 41) Comunicazione al MEF delle infrazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 51) Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PRESUPPOSTI (QUANDO SCATTA L’OBBLIGO?) CONTENUTO (IN COSA CONSISTE?) MODALITA’ (COSA OCCORRE FARE?) VALUTAZIONE (COSA OCCORRE VALUTARE?) Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili PRESUPPOSTI (artt ) Instaurazione di un rapporto continuativo; Esecuzione operazioni occasionali di importo pari o superiore a € indipendentemente che si tratti di una operazione unica o di più operazioni collegate (art. 1 c. 2 lett. m) o frazionate (art. 1 c. 2 lett. n); Sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; Dubbi su veridicità/ adeguatezza dati ottenuti ai fini identificazione. Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CONTENUTO (art ) a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate per verificarne l'identità (per persone giuridiche e trust comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente); c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto/prestazione; d) svolgere un controllo costante sul rapporto/prestazione (transazioni sono compatibili con la conoscenza che si ha del cliente?). Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili MODALITA’ (art. 19) Identificazione e verifica dell’identità del cliente o del titolare effettivo mediante un documento d’identità non scaduto. Se il cliente è una società o un ente deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza. Per individuazione titolare effettivo è possibile il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenti informazioni utili, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo (“formula di chiusura”); Il controllo costante si attua analizzando le transazioni nel corso del rapporto valutando se siano compatibili con la conoscenza che si ha del cliente. Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Identificazione e verifica dell’identità informazioni su scopo e natura della prestazione professionale controllo costante nel corso della prestazione professionale Cliente DICHIARAZIONE DEL CLIENTE Art. 21 Titolare Effettivo Rappresentante ANALIZZANDO VERIFICANDO AGGIORNANDO Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO + A UN MAGGIOR GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI RAFFORZATI ARTICOLO 28 I professionisti devono essere in grado di dimostrare agli organi che controllano l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, che LA PORTATA DELLE MISURE ADOTTATE È ADEGUATA ALL’ENTITÀ DEL RISCHIO di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo Rischio associato al TIPO DI CLIENTE a alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE - A UN MINO GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI ARTICOLO 25 Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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OBBLIGHI SEMPLIFICATI - articolo 25
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili OBBLIGHI SEMPLIFICATI - articolo 25 Quando: Il cliente è in relazione a un intermediario finanziario; un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva un ente creditizio o finanziario extracomunitario soggetto a obblighi equivalenti a quelli della direttiva ufficio della PA contratti di assicurazione sulla vita entro una certa soglia forme pensionistiche complementari e obbligatorie moneta elettronica entro certe soglie prodotti o transazioni caratterizzati da basso rischi riciclaggio articolo 4 dell’allegato tecnico Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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OBBLIGHI SEMPLIFICATI - articolo 25
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili OBBLIGHI SEMPLIFICATI - articolo 25 Non trovano applicazione, salvo che vi siano sospetti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione; Il professionista dovrà solo: - Verificare che il cliente appartenga ad una delle categorie previste; - verificare l’identità del cliente e l’esistenza del potere di rappresentanza; - conservare i documenti da cui risultano le informazioni necessarie per potere applicare la semplificazione Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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OBBLIGHI RAFFORZATI - articolo 28
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili OBBLIGHI RAFFORZATI - articolo 28 IN PRESENZA DI UN RISCHIO PIÙ ELEVATO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO QUANDO IL CLIENTE NON È FISICAMENTE PRESENTE OPERAZIONE CON “PEP” accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari verifica e certificazione dei documenti forniti primo pagamento presso conto intestato al CL c/o ente creditizio adeguate misure per stabilire l’origine del patrimonio o dei fondi impiegati controllo continuo e rafforzato sull’operazione Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili OBBLIGO DI REGISTRARE CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI CONTINUATIVI OPERAZIONI PARI O > A ,00 EURO ENTRO 30 GG. APERT./VARIAZ./ CHIUSURA RAPPORTO ENTRO 30 GG COMPIMENTO DELL’OPERAZIONE LA DATA DI INSTAURAZIONE I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE LE GENERALITA’ DEI DELEGATI A OPERARE IL CODICE DEL RAPPORTO (OVE PREVISTO) LA DATA LA CAUSALE L’IMPORTO TIPOLOGIA OPERAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE/DELEGATO TEMPESTIVAMENTE Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Obbligo di registrazione
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Obbligo di registrazione Archivio unico informatico Altri sistemi informatici di cui alcuni operatori non finanziari sono dotati nell’esercizio dell’attività istituzionale Registro della clientela 24 24 Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Obbligo di conservare Conservare la copia o riferimenti dei documenti richiesti relativi all’adeguata verifica del cliente per 10 anni (art. 36 co. 1), Scritture e registrazioni relative alle operazioni (pari o superiori a € ), ai rapporti continuativi ed alle prestazioni professionali (art. 36 co. 2): • data di instaurazione, dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, generalità delegati ad operare, codice del rapporto, ove previsto; • per operazioni di importo pari o superiore a euro: data, causale, importo, tipologia, mezzi di pagamento, dati identificativi di chi esegue l’operazione e del beneficiario. Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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SEGNALAZIONE delle OPERAZIONI SOSPETTE - articolo 41
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili SEGNALAZIONE delle OPERAZIONI SOSPETTE - articolo 41 QUANDO I PROFESSIONISTI SANNO SOSPETTANO HANNO RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE CHE Siano in corso Siano state compiute Siano state tentate OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO DEVONO INVIARE ALLA UIF UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili TREND SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Più del 95% delle segnalazioni proviene da banche, poste, imprese assicurative e intermediari finanziari. Il contributo dei professionisti e delle società fiduciarie è inferiore all’1%. Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE È un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti; Non è condizionato da limiti quantitativi; Va adempiuto con tempestività; Non comporta responsabilità di alcun tipo e non costituisce violazione del segreto professionale; Comporta il divieto di darne comunicazione all’autore dell’operazione; Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE I motivi ragionevoli che inducono a sospettare la provenienza criminosa dei mezzi di pagamento sono desunti in relazione a: Ai connotati oggettivi delle operazioni, ossia alle loro caratteristiche, entità e natura; Ai profili soggettivi del cliente, ossia alla sua capacità economica ed attività svolta; A qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate; Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (indicatori di anomalia) I criteri di orientamento per l’individuazione delle operazioni sospette sono fissati per i professionisti Decreto Ministro della Giustizia 16 aprile 2010 Non rappresentano un riferimento esaustivo Gli operatori sono chiamati, quindi, a valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente che configurano, in concreto, profili di sospetto. Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Le sanzioni Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sanzioni penali Violazione Norma sanzionatoria Entità sanzione Inosservanza dell’obbligo di identificazione della clientela Art. 55, comma 1, D. Lgs 231/2007 Multa da 2.600,00 a ,00 euro Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l’operazione Art. 55, comma 2, D. Lgs 231/2007 Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000,00 euro Omesse o false informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale Art. 55, comma 3, D. Lgs 231/2007 Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 500 a 5.000,00 euro Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili …continua Violazione Norma sanzionatoria Entità sanzione Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni prescritte dall’art. 36 Art. 55, comma 4, D. Lgs 231/2007 Multa da 2.600,00 a ,00 euro Omesse comunicazioni da parte degli organi di controllo Art. 55, comma 5, D. Lgs 231/2007 Reclusione fino ad un anno e multa da 100,00 a 1.000,00 euro Violazione del divieto di comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione di operazione sospetta Art. 55, comma 8, D. Lgs 231/2007 Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000,00 euro a Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Principali Sanzioni amministrative
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Principali Sanzioni amministrative Violazione Norma sanzionatoria Entità sanzione Limitazione all’uso del contante/ assegni/libretti al portatore Art. 58, comma 1, D. Lgs 231/2007 Dal 1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore nel minimo a euro. Obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 50 Art. 58, comma 7, D. Lgs 231/2007 Dal 3% al 30% importo operazione, del saldo del libretto ovvero del conto e comunque non inferiore a euro Obbligo di segnalazione sospetta Art. 57, comma 4, D. Lgs 231/2007 Dal 1% al 40% importo dell’operazione non segnalata Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili …continua Violazione Norma sanzionatoria Entità sanzione Irregolare tenuta libretti al portatore Art. 58 co. 2 e 3 Dal 30% al 40% del saldo e comunque non inferiore nel minimo a euro. Omessa istituzione del registro della clientela Art. 57, comma 3, D. Lgs 231/2007 Da a euro Obblighi informativi verso la UIF Art. 57, comma 5, D. Lgs 231/2007 Mancato rispetto provvedimento di sospensione dell’operazione da parte dell’UIF Art. 57, comma 1, D. Lgs 231/2007 Da a euro 35 Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Grazie per l’attenzione
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Guardia di Finanza Compagnia Nola Grazie per l’attenzione Capitano Giacomo Scilì Bellomo Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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