Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoMirella Lanza Modificato 10 anni fa
2
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it Eliminazione degli ammortamenti anticipati e accelerati È abrogata la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelera È abrogata la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati a partire dal 2008 Art.1 cc.33 e 34 L.244/2007 Finanziaria 2008 Art.1 cc.33 e 34 L.244/2007 Finanziaria 2008 Comma 3 Art.102 TUIR DPR.917/1986 modifica
3
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare Solo per lanno 2008 per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo
4
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it Per le autovetture lammortamento accelerato ed anticipato resta comunque escluso anche se lauto viene acquistata nel 2008
5
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it Durata dei contratti di leasing durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento i canoni di leasing, sono deducibili condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento previsto in relazione allattività esercitata dallimpresa stessa Art.1 cc.33 e 34 L.244/2007 Finanziaria 2008 Art.1 cc.33 e 34 L.244/2007 Finanziaria 2008 Comma 7 Art.102 TUIR DPR.917/1986 modifica Questa regola vale per i contratti di leasing stipulati dal 2008
6
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it in caso di beni immobili, qualora lapplicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero pari almeno ad 18 anni. Fabbricati in leasing
7
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it non sia inferiore Per le autovetture, la deducibilità dei canoni di locazione di leasing è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale. auto in leasing
8
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it
9
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it Esempio
10
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it Spese di rappresentanza inerenza e congruità le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo dimposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dellattività caratteristica dellimpresa e dellattività internazionale dellimpresa. Art.1 cc.33 lett. p) L.244/2007 Finanziaria 2008 Art.1 cc.33 lett. p) L.244/2007 Finanziaria 2008 Questa regola vale dal 2008 Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Art.108 TUIR DPR.917/1986 modifica
12
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it LIVA relativa allacquisto di veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nellesercizio dellimpresa, dellarte o della professione. DETRAZIONE IVA AUTO USO PROMISCUO
13
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Ma che cosa si intende per VEICOLI STRADALI A MOTORE?
14
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it VEICOLI STRADALI A MOTORE AD USO ESCLUSIVO VEICOLI STRADALI A MOTORE AD USO ESCLUSIVO La limitazione della detrazione IVA al 40% non si applica, in ogni caso, quando i veicoli stradali a motore formano oggetto dellattività propria dellimpresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.
15
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it 1.Acquisto o importazione dei veicoli. 2.Leasing, noleggio e simili. 3.Acquisto di componenti e ricambi. 4.Acquisto di carburanti e lubrificanti. 5.Prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione. 6.Spese di impiego. 7.Transiti stradali. 1.Acquisto o importazione dei veicoli. 2.Leasing, noleggio e simili. 3.Acquisto di componenti e ricambi. 4.Acquisto di carburanti e lubrificanti. 5.Prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione. 6.Spese di impiego. 7.Transiti stradali. LA NORMA RIGUARDA NON SOLO LACQUISTO DELLAUTO MA ANCHE ALTRI COSTI ACCESSORI E CIOÈ:
16
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it Occorre sottolineare la novità dei PEDAGGI AUTOSTRADALI che fino al 2007 erano considerati sempre indetraibili
17
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it DETRAZIONE IVA PER TELEFONI CELLULARI Dall1.01.2008 lIVA relativa allacquisto, alle prestazioni di servizi, nonché alle spese di gestione di telefoni cellulari non è più ammessa in detrazione nella misura del 50% ma secondo luso effettivo nellattività dimpresa (con onere della prova a carico del contribuente).
18
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it Nel fissare i criteri selettivi per lattività di accertamento, relativamente al quinquennio 2008- 2012, si stabilirà la misura in cui gli uffici dovranno concentrare lattività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione una misura superiore al 50% dellIVA afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione. Attenzione ai controlli
19
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it AUTO E TELEFONI CELLULARI MESSI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI Dal 1.03.2008, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore, nonché dei telefoni cellulari e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale il 30% dellimporto corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci art. 51, c. 4, lett. a) Tuir
20
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it NOVITÀ IN TEMA DI DETRAZIONI FISCALI La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto unulteriore detrazione a favore delle famiglie numerose, riconoscendo limporto aggiuntivo di 1.200 in presenza di almeno 4 figli a carico. Tale importo non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia. Questa detrazione si applica già a partire dal 2007
21
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dellaltro, la detrazione compete a questultimo per lintero importo. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dellaltro, la detrazione compete a questultimo per lintero importo. Se la detrazione supera limposta netta, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione eccedente limposta.
22
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it Per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi spetta una detrazione dallimposta lorda nella misura del 19%. PROROGA DETRAZIONE 19% PER FREQUENZA ASILI NIDO Questa detrazione si applica già a partire dal 2007
23
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it DETRAZIONI PER ASSEGNI PERIODICI AL CONIUGE Riconosciute le detrazioni previste dallart. 13, c. 3 Tuir a favore dei coniugi destinatari di assegni periodici in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del medesimo, se risultanti da provvedimenti giudiziari; i redditi sono infatti assimilati ai redditi di pensione (pensionati < ai 75 anni) ai fini del riconoscimento dellimporto. Riconosciute le detrazioni previste dallart. 13, c. 3 Tuir a favore dei coniugi destinatari di assegni periodici in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del medesimo, se risultanti da provvedimenti giudiziari; i redditi sono infatti assimilati ai redditi di pensione (pensionati < ai 75 anni) ai fini del riconoscimento dellimporto. Questa detrazione si applica già a partire dal 2007
24
PROROGA BONUS PER FRIGORIFERI E MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA È prorogata la detrazione dimposta del 20% delle spese documentate per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, Questa detrazione si applica già a partire dal 2007
25
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI Per le detrazioni relative ai familiari a carico il contribuente è tenuto ad indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali fruisce delle detrazioni. Le detrazioni operate dal sostituto dimposta dovranno essere confermate annualmente dal lavoratore. Pertanto, scompare la previsione secondo la quale la dichiarazione di spettanza delle detrazioni aveva effetto anche per i periodi di imposta successivi. Le detrazioni operate dal sostituto dimposta dovranno essere confermate annualmente dal lavoratore. Pertanto, scompare la previsione secondo la quale la dichiarazione di spettanza delle detrazioni aveva effetto anche per i periodi di imposta successivi. Questa norma si applica a partire dal 2008
26
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it DETRAZIONE IRPEF SU ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO Ai fini dellIrpef, per le spese sostenute per lacquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dallimposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a 250,00. Questa norma si applica a partire dal 2008
27
Dott. Marco Fava favamarco1@yahoo.it DETRAZIONE 19% PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Elevata a 4.000 (da 3.615,20) la soglia della detrazione Irpef, in misura del 19%, per interessi passivi su mutui stipulati per lacquisto (non per la costruzione) della prima casa. Questa norma si applica a partire dal 2008
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.