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09.03.2013bozza - sono graditi suggerimenti 1 Guida alla Pubblicità ed allaccesso agli Atti della Scuola A cura di Cinzia Olivieri.

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1 09.03.2013bozza - sono graditi suggerimenti 1 Guida alla Pubblicità ed allaccesso agli Atti della Scuola A cura di Cinzia Olivieri

2 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 2 Indice DPR 416/74 Pubblicità degli atti CM 105/75 Regolamento tipo Il rilascio copie prima della L 241/90 L 241/90 sul procedimento amministrativo Costi di riproduzione e imposta di bollo Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti DPR 275/99 Reclamo Dlgs 196/03 Codice della privacy DPR 184/06 Regolamento sullaccesso L 69/09 Semplificazione e Trasparenza Dlgs 150/09 Efficienza e Trasparenza Linee Guida Privacy MIUR Programma triennale per la trasparenza Modello di istanza di accesso

3 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 3 Dpr 416/74Dpr 416/74 Pubblicità degli atti Già il Dpr 416/74 prevedeva (Art. 27) la Pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto in apposito albo della scuola escludendone solo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.Dpr 416/74 Dunque il divieto non era assoluto. I regolamenti interni potevano disciplinare quanto non previsto dal decreto. Infatti, lArt. 37 precisava che gli organi della scuola operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero. Torna allindice 3

4 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 4.05.2011 CM 105/75CM 105/75 Regolamento tipo Il regolamento tipo predisposto dal Ministero, la CM 105/75, ha quindi previsto allArt. 13 che La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni (dunque non del verbale), entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio e la durata della stessa per un periodo di 10 giorni.CM 105/75 Si ribadisce il divieto gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato Inoltre, i verbali e tutti gli atti scritti preparatori (nuovamente distinguendo tra delibera e verbale) sono depositati in segreteria e - per lo stesso periodo – esibiti (senza particolare ritualità) a chiunque ne faccia richiesta. Torna allindice

5 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 5.05.2011 Il rilascio copie prima della L 241/90L 241/90 La CM 193/77 richiama la L 390/71 per la disciplina sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e l'autenticazione di firme.CM 193/77 L 390/71 Già la Nota del 21 maggio 1980 aveva precisato che gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgereNota del 21 maggio 1980 Torna allindice 5

6 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 L 241/90 L 241/90 sul procedimento amministrativo La L 241/90 nel dettare Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dispone che (art. 1) Lattività amministrativa … è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.L 241/90 (art. 3) Ogni provvedimento amministrativo generalmente dovrà essere motivato Inoltre (art. 22) tutti i documenti amministrativi sono accessibili, con la sola eccezione di quelli indicati dalla stessa legge allart. 24 (che disciplina i casi di esclusione) e con i limiti poi previsti dal Dlgs 196/03.Dlgs 196/03 L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. (estratto dallart. 22) Torna allindice 6

7 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 L 241/90 L 241/90 sul procedimento amministrativo LArticolo 22 definisce - diritto di accesso, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; - interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; - controinteressati, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; (estratto dallart. 22 L 241/90 )L 241/90 Torna allindice 7

8 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 L 241/90 L 241/90 sul procedimento amministrativo Modalità di esercizio del diritto di accesso (estratto dallArt. 25) Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati Torna allindice 8

9 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 L 241/90 L 241/90 sul procedimento amministrativo Rifiuto allaccesso e ricorsi (estratto dallArt. 25) Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonchè presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Torna allindice 9

10 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 L 241/90 L 241/90 sul procedimento amministrativo (estratto dallArt. 27) È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge;(…). Torna allindice 10

11 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 Costi di riproduzione e imposta di bollo Successivamente alla L 241/90 sono intervenute alcune circolari ministeriali a disciplinare lesercizio del diritto di accesso ed in particolare il rilascio di copia. Tra queste la CM 94/94, avente ad oggetto il Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge 241/90L 241/90 CM 94/94, È stabilito che non è dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata, È invece assoggettabile a bollo la copia conforme eventualmente richiesta cioè quando la copia sia spedita - su richiesta dell'interessato - in forma autentica. In materia di bollo si richiama per gli importi il DMEF del 24.05.05 ed il DMEF del 05.01.2012DMEF del 24.05.05DMEF del 05.01.2012 Torna allindice 11

12 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 Costi di riproduzione e imposta di bollo In generale: Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da bollo da 14,62 per ogni 4 copie.(C.M. 94/1994 e O.M. 65/1998) Per gli atti richiesti in copia semplice, in generale linteressato deve corrispondere i costi di riproduzione e cioè per il rilascio di copie in carta semplice il costo è di 0,26 centesimi per le prime due copie e 0,52 oltre le due copie Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, laccesso è gratuito. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nel Parere espresso nella seduta del 13 settembre 2011 specifica che normalmenteParere espresso nella seduta del 13 settembre 2011 I diritti di ricerca e di visura possono essere richiesti legittimamente dallEnte in sede di rilascio di copie in quanto per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella della Commissione (cfr. parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dallamministrazione,quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o listruzione della pratica, ma in questo caso limporto (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite allesercizio del diritto di accesso, stante il dettato dellart. 25, comma 1 della legge n. 241/90, in forza del quale lesame dei documenti è gratuito e il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.) Torna allindice 12

13 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 13 Dlgs 297/94Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti Il Dlgs 297/94 ribadisce allArt. 43 il principio di pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto in apposito albo della scuola, sempre con lesclusione degli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato precisando altresì che Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.Dlgs 297/94 LArt. 40 rinvia ancora ai Regolamenti tipo predisposti dal Ministero per la disciplina di quanto non previsto dal decreto, ma successivamente alla CM 105/75 non ve ne sono altri.CM 105/75 Torna allindice

14 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 DPR 275/99DPR 275/99 Reclamo La pubblicità dellintero provvedimento è importante e necessaria anche ai fini del reclamo. Infatti lart. 14 comma7 del Dpr 275/99 stabilisce: I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.Dpr 275/99 Pertanto i provvedimenti (neanche qui si parla di deliberazioni) devono essere pubblicati affinché chi abbia interesse possa averne conoscenza ed impugnarli nel termine che decorre appunto dalla pubblicazione Torna allindice 14

15 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 Dlgs 196/03 Dlgs 196/03 Codice della privacy Nuovi limiti alla pubblicità degli atti sono introdotti dal Dlgs 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) che ha stabilito allart. 1 Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.Dlgs 196/03 Dopo aver definito (art. 4) il: "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; stabilisce particolari restrizioni al trattamento di sensibili e giudiziari (artt. 21 e 22) Torna allindice 15

16 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 DPR 184/06DPR 184/06 Regolamento sullaccesso Ulteriori chiarimenti e precisazioni in materia di accesso agli atti sono stati introdotti dal DPR 184/06 Regolamento sullaccesso ai documenti amministrativi che ha sostituito il DPR 352/92DPR 184/06DPR 352/92 In particolare lArt. 12 ha disciplinato le modalità di ricorso alla Commissione per l'accesso avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, avverso le determinazioni che consentono l'accesso. Il ricorso è trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero anche a mezzo fax o per via telematica, e notificato agli eventuali controinteressati, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Il ricorso deve contenere a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. E devono essere allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati. Torna allindice 16

17 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 L 69/09 L 69/09 Semplificazione e Trasparenza Innovazioni in materia di pubblicità e trasparenza sono state introdotte dalla L 69/09 la quale allArt. 21 rubricato: Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale ha stabilito al comma 1 che Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.L 69/09 E lArt. 32 al fine di conseguire lEliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea ha stabilito al comma 1 che:A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Torna allindice 17

18 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 Dlgs 150 09 Dlgs 150 09 Efficienza e Trasparenza Sempre in attuazione al principio di trasparenza delle pubbliche amministrazioni il Dlgs 150/09 ha così disposto allart. 11 comma 8Dlgs 150/09 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. Stabilendo al comma 9 che In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. Torna allindice 18

19 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 Garante PrivacyGarante Privacy Linee Guida Poiché tali recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa comportano operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali il Garante per la protezione di dati personali con provvedimento n. 088 del 2 marzo 2011 ha deliberato le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul webGarante per la protezione di dati personali Torna allindice 19

20 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 Garante PrivacyGarante Privacy Linee Guida Ferme le particolari garanzie che proteggono i dati sensibili (in particolare lo stato di salute o la vita sessuale) e giudiziari, le Linee Guida (a cui si rinvia) offrono accorgimenti tecnici volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità nel caso di messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l'albo pretorio on line), impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità tramite i motori di ricerca, garantendo laggiornamento ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line.Linee Guida Torna allindice 20

21 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 MIUR Programma triennale per la trasparenza Il MIUR dedica una specifica sezione al Programma trasparenza Programma trasparenza Vi è pubblicato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011/2013 dell'Università e della Ricerca per gli anni 2011- 2013, ed il DM del 11/11/2011 di adozione del Programma.Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011/2013DM del 11/11/2011 di adozione del Programma Con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Ministero definisce le iniziative attraverso le quali consente l'accessibilità totale delle informazioni secondo le Linee Guida predisposte dalla CIVIT con Delibera N. 105/2010.Delibera N. 105/2010 Torna allindice 21

22 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 Modello di istanza di accesso Un modello di accesso agli atti: Al Dirigente Scolastico DellIstituto ________________ OGGETTO : Istanza di visione/copia di documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche Il/la/i sottoscritto/a/i __________________, nato/a a __________________Il _______________ residente in _________________ alla Via _____________________________ in qualità di (genitore dellalunno/a____________ iscritto/a per las____ alla classe _____ sez. ____ di codesto istituto ovvero rappresentante della classe ________; consigliere; membro di giunta ecc.) CHIEDE ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni di poter esaminare ed eventualmente ottenere copia semplice o autentica – i cui relativi costi saranno posti nel caso a carico del/la/i sottoscritto/a/i - della seguente documentazione : …………………………………. I motivi della suddetta richiesta sono:_________________________ ______, li………………………… Firma _________________________ Torna allindice 22

23 bozza - sono graditi suggerimenti 09.03.2013 23 Guida alla Pubblicità ed allAccesso agli Atti della Scuola Grazie per lattenzione A cura di Cinzia Olivieri cinzia_olivieri@yahoo.itcinzia_olivieri@yahoo.it Sportello Genitori Studenti e Scuola http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html


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